Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2025, proposto da
US DO, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Emilio Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’appello di Perugia n. 198 del 22/06/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto n. 182/2021 in data 22 giugno 2021 la Corte di Appello di Perugia ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare, in favore dell’odierno ricorrente, la somma di euro 1.600, oltre interessi legali, a titolo di indennizzo per la violazione del principio di ragionevole durata del processo, ex lege 89/2001.
2. Passato in giudicato il decreto, il ricorrente ha presentato la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies della legge 89/2001; sopraggiunta la legge 207/2024, ed in osservanza dei commi 3 e 3-bis del novellato art 5-sexies della legge 89/2001, ha presentato una nuova dichiarazione tramite il portale telematico SIAMM, in data 24 gennaio 2025.
3. Non avendo ricevuto il pagamento, ha proposto il presente ricorso di ottemperanza in data 1° agosto 2025, sostenendo che non si applica la sospensione ( rectius : il divieto di proposizione) dei giudizi prevista dal novellato art. 5-sexies, comma 12-bis, essendo trascorsi dalla nuova dichiarazione i sei mesi previsti dalla norma per il pagamento delle somme dovute (impegno che è stato ritenuto giustificativo della sospensione ope legis dei giudizi da Cons. Stato, III, n. 6246/2025-ord.).
4. Con memoria in data 16 febbraio 2026, in ragione del pagamento delle predette somme, avvenuto lo stesso 1° agosto 2025, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, alla luce del ritardo con cui il pagamento è stato effettuato.
5. Con memoria in data 17 febbraio 2026, l’Amministrazione ha confermato l’esito processuale, chiedendo tuttavia che venga disposta la compensazione delle spese.
6. Ciò stante, il Collegio ritiene di dover dichiarare cessata la materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
7. Quanto alle spese, va osservato che l’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 817, lettera m), della legge 207/2024, prevede che “ Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi ”.
La disposizione, pubblicata sulla GURI n. 305 del 31 dicembre, per espressa previsione dell’art. 21 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
Dopo la proposizione del presente ricorso, il comma 12-bis è stato sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera b), numero 5), del d.l. 117/2025, convertito con modificazioni dalla legge 148/2025 (entrata in vigore l’8 ottobre 2025), che ha introdotto la seguente formulazione: “ I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi ”.
Dalla normativa sopra riportata discende che a partire dal 22 gennaio 2025 si applica il divieto di proposizione di nuovi ricorsi di ottemperanza (nonché la sospensione dei giudizi pendenti), secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 12-bis.
Il Collegio ritiene pertanto che la proposizione di un ricorso dopo detta data, com’è avvenuto per il ricorso in esame (notificato e depositato il 1° agosto 2025), ne comporti l’inammissibilità.
Né può ritenersi che le previsioni processuali del comma 12-bis vengano meno per effetto del decorso dei sei mesi indicati dal comma 5 dell’art. 5-sexies per i pagamenti, in mancanza di alcuna previsione in tal senso e di fronte alla stessa durata biennale del divieto e della sospensione.
Pertanto, il Collegio ritiene vi siano i presupposti per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AR |
IL SEGRETARIO