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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 417/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VINCENZO DI MARCO 41 90143 LE, presso lo studio dell'Avv. BILLITTERI GAETANO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in VIA VINCENZO DI MARCO 41 LE, presso lo studio dell'Avv. BILLITTERI GAETANO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
1 12/12/25, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 532/25 del 14/4/25, passata in giudicato.
La separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione e i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“ a) la casa coniugale, sita in Palermo, via Asmara n. 38 resterà assegnata alla sig.ra che la abiterà insieme alla figlia;
Parte_1
b) la figlia resterà affidata ad entrambi i genitori e avrà dimora Per_1 prevalente presso la madre, con facoltà di ciascun genitore di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
c) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc…) verranno prese concordemente dai genitori;
d) la Sig.ra pertanto, nell'ottica dei principi ispiratori Parte_1 della Legge n. 54/2006, si impegna a garantire alla figlia minore adeguati tempi di permanenza della stessa presso il genitore coaffidatario e, in ogni caso, tali da consentire al minore di mantenere una relazione continua e concreta con il padre. In merito al regime di visita, i genitori saranno liberi di stabilire i criteri da adottare compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi, nonché le esigenze della figlia. In caso di contrasto, i sigg.ri e chiedono che il Tribunale preveda, nel periodo in cui il Parte_1 CP_1
Sig. non si trovi fuori città per lavoro, il seguente regime di incontri (si CP_1
2 allega piano genitoriale):
1) il padre, avuto riguardo alle esigenze extrascolastiche della figlia, agli impegni professionali nonché alle esigenze della sig.ra Parte_1 terrà con sé la figlia almeno due sere a settimana, nello specifico il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
2) il padre, avuto riguardo alle esigenze extrascolastiche della figlia, nonché alle esigenze della sig.ra terrà con sé la bambina due weekend Parte_1 al mese, dalle 16:00 del sabato sera alle 22:00 della domenica, con pernottamento presso il proprio domicilio;
3) in relazione alle vacanze natalizie e di fine anno della figlia, i separandi adotteranno il criterio della rotazione;
pertanto, a far data dal corrente anno, la figlia trascorrerà la prima metà di detto periodo di vacanza con la madre e con il padre la seconda metà. Lo stesso principio sarà utilizzato per le vacanze estive.
4) durante i periodi di dimora della figlia presso uno dei genitori, dovranno essere garantiti contatti telefonici giornalieri con l'altro genitore.
e) In relazione agli aspetti economici, i coniugi stabiliscono che il sig. CP_1
- corrisponderà mensilmente entro il 10 di ogni mese alla sig.ra
[...] [...]
a somma di € 150,00 per il sostentamento dei figlia, - Gli assegni Parte_1 familiari verranno percepiti dalla sig.ra Parte_1
f) Al fine di scongiurare l'insorgenza di possibili ragioni di conflitto circa l'individuazione delle spese rimborsabili, appare opportuno adottare sul punto una disciplina maggiormente dettagliata, dovendosi distinguere tra esborsi che potranno essere sostenuti integralmente da ciascuno dei genitori senza necessità di preventivo accordo con l'altro e spese il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo. Segnatamente, tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate: - le spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario nazionale, tickets sanitari;
- le spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo
3 scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- le spese extrascolastiche relative a: tempo prolungato a scuola, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie, il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo dei coniugi figurano: - le spese extrascolastiche relative a: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze;
- le spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari.
Relativamente a queste ultime, ai fini del rimborso va previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà essere da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di pertinenza del 50%); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo. In ogni caso, il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
- I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione e successivo divorzio, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 13/08/2014, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1 nato a [...] in data [...], trascritto nei CP_1
4 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 65, p. II, serie A, dell'anno
2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 417/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA VINCENZO DI MARCO 41 90143 LE, presso lo studio dell'Avv. BILLITTERI GAETANO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliato in VIA VINCENZO DI MARCO 41 LE, presso lo studio dell'Avv. BILLITTERI GAETANO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
1 12/12/25, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 532/25 del 14/4/25, passata in giudicato.
La separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione e i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“ a) la casa coniugale, sita in Palermo, via Asmara n. 38 resterà assegnata alla sig.ra che la abiterà insieme alla figlia;
Parte_1
b) la figlia resterà affidata ad entrambi i genitori e avrà dimora Per_1 prevalente presso la madre, con facoltà di ciascun genitore di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
c) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc…) verranno prese concordemente dai genitori;
d) la Sig.ra pertanto, nell'ottica dei principi ispiratori Parte_1 della Legge n. 54/2006, si impegna a garantire alla figlia minore adeguati tempi di permanenza della stessa presso il genitore coaffidatario e, in ogni caso, tali da consentire al minore di mantenere una relazione continua e concreta con il padre. In merito al regime di visita, i genitori saranno liberi di stabilire i criteri da adottare compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi, nonché le esigenze della figlia. In caso di contrasto, i sigg.ri e chiedono che il Tribunale preveda, nel periodo in cui il Parte_1 CP_1
Sig. non si trovi fuori città per lavoro, il seguente regime di incontri (si CP_1
2 allega piano genitoriale):
1) il padre, avuto riguardo alle esigenze extrascolastiche della figlia, agli impegni professionali nonché alle esigenze della sig.ra Parte_1 terrà con sé la figlia almeno due sere a settimana, nello specifico il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
2) il padre, avuto riguardo alle esigenze extrascolastiche della figlia, nonché alle esigenze della sig.ra terrà con sé la bambina due weekend Parte_1 al mese, dalle 16:00 del sabato sera alle 22:00 della domenica, con pernottamento presso il proprio domicilio;
3) in relazione alle vacanze natalizie e di fine anno della figlia, i separandi adotteranno il criterio della rotazione;
pertanto, a far data dal corrente anno, la figlia trascorrerà la prima metà di detto periodo di vacanza con la madre e con il padre la seconda metà. Lo stesso principio sarà utilizzato per le vacanze estive.
4) durante i periodi di dimora della figlia presso uno dei genitori, dovranno essere garantiti contatti telefonici giornalieri con l'altro genitore.
e) In relazione agli aspetti economici, i coniugi stabiliscono che il sig. CP_1
- corrisponderà mensilmente entro il 10 di ogni mese alla sig.ra
[...] [...]
a somma di € 150,00 per il sostentamento dei figlia, - Gli assegni Parte_1 familiari verranno percepiti dalla sig.ra Parte_1
f) Al fine di scongiurare l'insorgenza di possibili ragioni di conflitto circa l'individuazione delle spese rimborsabili, appare opportuno adottare sul punto una disciplina maggiormente dettagliata, dovendosi distinguere tra esborsi che potranno essere sostenuti integralmente da ciascuno dei genitori senza necessità di preventivo accordo con l'altro e spese il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo. Segnatamente, tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate: - le spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario nazionale, tickets sanitari;
- le spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo
3 scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- le spese extrascolastiche relative a: tempo prolungato a scuola, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie, il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo dei coniugi figurano: - le spese extrascolastiche relative a: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze;
- le spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari.
Relativamente a queste ultime, ai fini del rimborso va previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà essere da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di pertinenza del 50%); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo. In ogni caso, il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
- I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione e successivo divorzio, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 13/08/2014, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1 nato a [...] in data [...], trascritto nei CP_1
4 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 65, p. II, serie A, dell'anno
2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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