Sentenza breve 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 14/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2428 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- dell’“ avviso di accertamento esecutivo entrate patrimoniali atto n. -OMISSIS- ”, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 13/1-OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ed in particolare, per quanto occorrer possa:
- della nota a firma del Dirigente Settore Gestione del Territorio e Attività produttive con cui è stato trasmesso al ricorrente il bollettino pagoPA n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa NA RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Oggetto di impugnazione è l’avviso di accertamento esecutivo n. -OMISSIS-, notificato il 13 novembre 2025, con cui il Comune di Jesolo ha intimato al signor -OMISSIS- di pagare la somma di -OMISSIS- euro a titolo di penale dovuta ai sensi dell’art. 7, comma 2 bis, della L.R. del Veneto n. 14/2009 (cd. Piano casa) per il permesso di costruire -OMISSIS-.
La disposizione di legge richiamata prevede il pagamento di una penale, pari al contributo di costruzione maggiorato del 200% per i comuni turistici, nel caso in cui il soggetto che abbia ottenuto la riduzione o l’esenzione del contributo di costruzione (ai sensi dei commi 1 e 1 bis lettera a del medesimo articolo) vìoli l’obbligo di stabilire e mantenere la residenza nell’immobile oggetto di intervento con i benefici del piano casa per un periodo non inferiore ai quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.
Espone il deducente:
- che in data 18 febbraio 2016 la madre Signora -OMISSIS- ha ottenuto dal Comune di Jesolo il permesso di costruire per l’esecuzione di un intervento di ampliamento ai sensi della L.R. del Veneto n. 14/2009 (cd. Piano casa). L’ampliamento riguardava l’unità immobiliare ad uso residenza sita al piano primo, con la realizzazione di un secondo piano tramite utilizzo del lastrico solare esistente. In sede di rilascio del titolo edilizio non è stato richiesto il versamento di alcun contributo di costruzione per la volumetria generata perché l’istante aveva presentato una dichiarazione secondo cui l’unità immobiliare di intervento costituiva prima casa di abitazione;
- che durante i lavori la signora -OMISSIS- ha ceduto al figlio, odierno ricorrente, una quota pari ai 13/100 dell’unità immobiliare oggetto di ampliamento, pur mantenendo la propria residenza presso l’immobile;
- che a seguito della cessione il permesso di costruire è stato cointestato ai due proprietari;
- che la madre è deceduta in data 1 agosto 2021, prima dell’ultimazione dei lavori e del perfezionamento dell’agibilità;
- che in data 28 novembre 2022 egli ha presentato la comunicazione di fine lavori e contestuale Segnalazione certificata di agibilità, chiedendo contestualmente al Comune la quantificazione del contributo dovuto, non essendo egli residente presso l’immobile e quindi non ricorrendo la condizione necessaria per beneficiare dell’esenzione.
Egli lamenta che a distanza di tre anni il Comune di Jesolo ha avviato il procedimento, quantificando non solo il contributo di costruzione dovuto, che il ricorrente ha prontamente versato, ma anche la penale, sull’assunto che l’avvenuta cessione della quota di 13/100 dell’unità familiare e la co-intestazione del titolo edilizio avesse fatto perdere all’istante i requisiti di prima casa di abitazione, con conseguente violazione dell’obbligo di cui all’art. 7 comma 2 bis della L.R. 14/2009.
Nonostante le osservazioni formulate in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, il Comune ha adottato l’avviso di accertamento esecutivo oggetto dell’odierna impugnazione.
Il ricorrente ne deduce l’illegittimità per violazione dell’art. 7 comma 2 bis e 1 bis comma 1 lett. a) della L.R. 14/2009, per eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifeste ( motivo I ), nonché per violazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo ( motivo II ).
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Jesolo.
La causa è stata chiamata alla Camera di Consiglio dell’8 gennaio 2026 ai fini dello scrutinio dell’istanza cautelare e, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
Il ricorso è fondato.
Come evidenziato nelle premesse in fatto, la madre dell’odierno ricorrente ha beneficiato dell’esenzione dal contributo di costruzione dovuto per l’intervento di ampliamento assentito dall’amministrazione comunale ai sensi della normativa in materia di Piano casa; in conformità a quanto previsto dalla normativa, tale esenzione è stata espressamente subordinata, nel titolo edilizio (permesso di costruire -OMISSIS-), alla seguente prescrizione:
“ Successivamente al rilascio del certificato di agibilità la signora -OMISSIS- ET (…) dovrà stabilire e mantenere la residenza presso la nuova unità oggetto del presente permesso, almeno per i 42 mesi successivi al rilascio dell’agibilità, secondo quanto previsto dalla L.R. 14/2009 e successive modifiche ed integrazioni e quanto dichiarato con nota prot. n. -OMISSIS-; qualora tale condizione non venga rispettata, dovranno essere versati i maggiori oneri dovuti relativi al contributo di costruzione che saranno, in caso di verifica ed accertamento successivi, maggiorati degli interessi legali dovuti per il mancato versamento delle somme dovute”.
L’obbligo di trasferimento della residenza presso l’unità realizzata al secondo piano era pertanto espressamente condizionato alla conclusione dei lavori e all’agibilità, avendo decorrenza a partire da quest’ultimo evento.
Come già evidenziato, la signora -OMISSIS- è deceduta prima dell’ultimazione dei lavori, sicché al momento della cessione al figlio di una quota dell’unità immobiliare l’obbligo predetto non era ancora divenuto effettivamente operativo, non essendo pertanto configurabile una sua violazione, come sostenuto dal Comune.
Il nuovo proprietario dell’intera unità abitativa originaria e dell’ampliamento ha tempestivamente comunicato all’Amministrazione, contestualmente alla fine lavori e alla segnalazione certificata di agibilità, la sua intenzione di pagare integralmente il contributo di costruzione, non possedendo i requisiti per beneficiare dell’esenzione.
Sicché nulla in più è dovuto al Comune. In particolare risulta illegittima la richiesta di versamento della penale, che si rivela in contrasto con il disposto normativo e con le prescrizioni del titolo edilizio, che non sono state violate.
Il ricorso pertanto è fondato e va accolto, con conseguente statuizione di annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di lite vanno poste a carico del Comune soccombente, nella misura indicata in dispositivo, liquidata tenendo in considerazione sia la nota spese redatta dal difensore del ricorrente sia la circostanza che il giudizio viene definito all’esito della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Jesolo a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GR IM, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
NA RB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RB | GR IM |
IL SEGRETARIO