Articolo 10 della Legge 12 febbraio 1958, n. 126
Articolo 9Articolo 11
Versione
27 marzo 1958
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Versione
1 gennaio 1993
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Versione
9 febbraio 1993
Art. 10. ((IL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 , COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA (IN G.U. 9/2/1993, N. 32) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Entrata in vigore il 9 febbraio 1993
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