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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3862/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLI SABRINA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, piazza San Giovanni n. 12
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARSOTTI Parte_2 C.F._2
CHIARA ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2
del predetto difensore, via Tosco Romagnola n. 2097/A, Navacchio (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 20 febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione cartolare, domandando pronunciarsi la separazione personale tra loro alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT.
Il PM nulla ha opposto. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 18 febbraio 2023, allegava di aver contratto Parte_1 il 24 maggio 2003 in Calci (PI) matrimonio concordatario con dall'unione col quale Parte_2
nascevano le figlie, , il 19 maggio 2004 e il 5 luglio 2009. Per_1 Per_2
Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, causata dai comportamenti tenuti dal resistente, il quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio e aveva, così, determinato l'insorgere della crisi coniugale. In punto di condizioni economiche, dava atto di percepire un reddito annuo di circa 13.000,00, a differenza del coniuge che, invece, percepiva uno stipendio annuo di circa
25.000,00.
Sulla base di tali presupposti, concludeva domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente e, in punto di condizioni accessorie, chiedeva disporsi l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente della stessa presso la madre nella Per_2
casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita del padre e porsi a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia), oltre al 65% delle spese straordinarie.
Raggiunto da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio contestando il contenuto Parte_2
del ricorso avversario e negando gli addebiti mossi nei propri confronti, rilevando, in particolare, che il matrimonio fosse terminato a causa della sussistenza di una crisi coniugale che si protraeva ormai da tempo e della quale erano a conoscenza anche le figlie ed i familiari delle parti. Concludeva, pertanto, domandando il rigetto della domanda di addebito spiegata da controparte e, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso delle minori ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente delle stesse presso la mamma nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita del padre e porsi a carico di quest'ultimo l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e la totalità dell'assegno unico.
All'esito della prima udienza di comparizione, venivano adottati i provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c. e, dunque, posto a carico del 'onere di corrispondere, a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre al
50% delle spese straordinarie e alla metà dell'assegno unico;
all'esito dell'audizione della minore, veniva affidata congiuntamente la figlia, con collocamento prevalente della stessa presso la mamma, cui veniva assegnata la casa coniugale, sospesi gli incontri padre-figlia e dato mandato ai Servizi sociopsicologici della presa in carico del nucleo familiare. Si prevedeva, altresì, un contributo per il mantenimento delle figlie ed a carico del padre pari ad € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Nelle more della successiva udienza di comparizione, le parti davano atto di essere addivenute ad una soluzione conciliativa della presente vicenda e la causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
La domanda di separazione è fondata e merita d'essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio, l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale alle condizioni da loro prospettate.
In punto di condizioni accessorie, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli ancora minorenni;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Le condizioni prospettate dalle parti sono meritevoli di accoglimento anche con riguardo alla sospensione degli incontri tra padre-figlia sino all'esito dei percorsi psicologici individuali in corso presso l'UFSMIA di Pontedera, in conformità a quanto previsto dal Giudice con ordinanza del 19 settembre 2024. Gli stessi Servizi sociopsicologici, infatti, hanno riscontrato un netto rifiuto della ragazza a rivisitare le sue attuali posizioni affettive nei confronti della figura paterna e suggerivano di rispettare le sue scelte (si v. relazione del 29 gennaio 2025).
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2
In punto di statuizioni accessorie,
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
DISPONE che la figlia minore della coppia, nata a [...] il [...] viene affidata Per_2
ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con residenza prevalente presso la madre.
PRENDE ATTO che le parti, in considerazione della attuale volontà della figlia aderiscono al Per_2
provvedimento del Giudice dott.ssa S. Spina di cui all'ordinanza del 08.08.2024 pubblicata in data
19.09.2024, di sospensione degli incontri tra padre e figlia fino a quando non siano ricostituite, all'esito di percorsi psicologici individuali già in corso presso l'USFMIA di Pontedera, le condizioni per il ripristino della frequentazione tra padre e figlia senza pregiudizio per la serenità della minore.
DISPONE che la casa coniugale con tutti i mobili che l'arredano verrà assegnata alla signora Parte_1
che vi continuerà a vivere con le figlie ed
[...] Per_1 Per_2
PONE a carico di a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, entrambe Parte_2
ancora studentesse non ancora economicamente autosufficienti e, quindi, a carico dei genitori, l'onere di corrispondere la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento ordinario delle figlie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi a entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese.
DISPONE, altresì, che il sig. ovrà anche corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese Pt_2 Parte_1
straordinarie che saranno necessarie per le figlie e quindi aderendo al provvedimento del Giudice dott.ssa S. Spina di cui all'ordinanza del 08.08.2024 pubblicata in data 19.09.2024 nella seguente modalità:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso. Avendo riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
DISPONE che l'Assegno Unico per i figli” erogato alle parti dall'INPS viene assegnato al 100% alla signora mentre le detrazioni fiscali saranno dalle parti godute al 50% ciascuno. Parte_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- La signora rinuncia alla domanda di addebito della separazione. Parte_1
- Le parti si impegnano a proseguire il percorso psicologico personale di aiuto e sostegno nell'esercizio della funzione genitoriale;
- Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, le parti si riterranno soddisfatte nelle proprie ragioni e pretese e nulla avranno più da pretendere l'una dall'altra per quanto oggetto del giudizio di separazione. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Calci (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Calci (PI) il giorno 24 maggio 2003, iscritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 5, parte II, serie C, anno 2003.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 20/02/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3862/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLI SABRINA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, piazza San Giovanni n. 12
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARSOTTI Parte_2 C.F._2
CHIARA ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2
del predetto difensore, via Tosco Romagnola n. 2097/A, Navacchio (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 20 febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione cartolare, domandando pronunciarsi la separazione personale tra loro alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT.
Il PM nulla ha opposto. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 18 febbraio 2023, allegava di aver contratto Parte_1 il 24 maggio 2003 in Calci (PI) matrimonio concordatario con dall'unione col quale Parte_2
nascevano le figlie, , il 19 maggio 2004 e il 5 luglio 2009. Per_1 Per_2
Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, causata dai comportamenti tenuti dal resistente, il quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio e aveva, così, determinato l'insorgere della crisi coniugale. In punto di condizioni economiche, dava atto di percepire un reddito annuo di circa 13.000,00, a differenza del coniuge che, invece, percepiva uno stipendio annuo di circa
25.000,00.
Sulla base di tali presupposti, concludeva domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente e, in punto di condizioni accessorie, chiedeva disporsi l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente della stessa presso la madre nella Per_2
casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita del padre e porsi a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura complessiva di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia), oltre al 65% delle spese straordinarie.
Raggiunto da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio contestando il contenuto Parte_2
del ricorso avversario e negando gli addebiti mossi nei propri confronti, rilevando, in particolare, che il matrimonio fosse terminato a causa della sussistenza di una crisi coniugale che si protraeva ormai da tempo e della quale erano a conoscenza anche le figlie ed i familiari delle parti. Concludeva, pertanto, domandando il rigetto della domanda di addebito spiegata da controparte e, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso delle minori ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente delle stesse presso la mamma nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita del padre e porsi a carico di quest'ultimo l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e la totalità dell'assegno unico.
All'esito della prima udienza di comparizione, venivano adottati i provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c. e, dunque, posto a carico del 'onere di corrispondere, a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre al
50% delle spese straordinarie e alla metà dell'assegno unico;
all'esito dell'audizione della minore, veniva affidata congiuntamente la figlia, con collocamento prevalente della stessa presso la mamma, cui veniva assegnata la casa coniugale, sospesi gli incontri padre-figlia e dato mandato ai Servizi sociopsicologici della presa in carico del nucleo familiare. Si prevedeva, altresì, un contributo per il mantenimento delle figlie ed a carico del padre pari ad € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Nelle more della successiva udienza di comparizione, le parti davano atto di essere addivenute ad una soluzione conciliativa della presente vicenda e la causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
La domanda di separazione è fondata e merita d'essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio, l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale alle condizioni da loro prospettate.
In punto di condizioni accessorie, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli ancora minorenni;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Le condizioni prospettate dalle parti sono meritevoli di accoglimento anche con riguardo alla sospensione degli incontri tra padre-figlia sino all'esito dei percorsi psicologici individuali in corso presso l'UFSMIA di Pontedera, in conformità a quanto previsto dal Giudice con ordinanza del 19 settembre 2024. Gli stessi Servizi sociopsicologici, infatti, hanno riscontrato un netto rifiuto della ragazza a rivisitare le sue attuali posizioni affettive nei confronti della figura paterna e suggerivano di rispettare le sue scelte (si v. relazione del 29 gennaio 2025).
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_1 Parte_2
In punto di statuizioni accessorie,
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
DISPONE che la figlia minore della coppia, nata a [...] il [...] viene affidata Per_2
ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con residenza prevalente presso la madre.
PRENDE ATTO che le parti, in considerazione della attuale volontà della figlia aderiscono al Per_2
provvedimento del Giudice dott.ssa S. Spina di cui all'ordinanza del 08.08.2024 pubblicata in data
19.09.2024, di sospensione degli incontri tra padre e figlia fino a quando non siano ricostituite, all'esito di percorsi psicologici individuali già in corso presso l'USFMIA di Pontedera, le condizioni per il ripristino della frequentazione tra padre e figlia senza pregiudizio per la serenità della minore.
DISPONE che la casa coniugale con tutti i mobili che l'arredano verrà assegnata alla signora Parte_1
che vi continuerà a vivere con le figlie ed
[...] Per_1 Per_2
PONE a carico di a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, entrambe Parte_2
ancora studentesse non ancora economicamente autosufficienti e, quindi, a carico dei genitori, l'onere di corrispondere la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento ordinario delle figlie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi a entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese.
DISPONE, altresì, che il sig. ovrà anche corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese Pt_2 Parte_1
straordinarie che saranno necessarie per le figlie e quindi aderendo al provvedimento del Giudice dott.ssa S. Spina di cui all'ordinanza del 08.08.2024 pubblicata in data 19.09.2024 nella seguente modalità:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso. Avendo riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
DISPONE che l'Assegno Unico per i figli” erogato alle parti dall'INPS viene assegnato al 100% alla signora mentre le detrazioni fiscali saranno dalle parti godute al 50% ciascuno. Parte_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- La signora rinuncia alla domanda di addebito della separazione. Parte_1
- Le parti si impegnano a proseguire il percorso psicologico personale di aiuto e sostegno nell'esercizio della funzione genitoriale;
- Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, le parti si riterranno soddisfatte nelle proprie ragioni e pretese e nulla avranno più da pretendere l'una dall'altra per quanto oggetto del giudizio di separazione. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Calci (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Calci (PI) il giorno 24 maggio 2003, iscritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 5, parte II, serie C, anno 2003.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 20/02/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina