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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Francesco De Giorgi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3518 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. C.F._2
RI RI che li rappresenta e difende per procura speciale in atti;
opponenti
contro
), elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo Controparte_1 P.IVA_1
studio dell'avv. Gianluca De Lima Souza che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti;
opposta
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse di entrambe le parti (conclusioni rese all'udienza del 25.11.2025): “revoca
del decreto ingiuntivo e dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese
compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2023 e , Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 397/2023, emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 27 febbraio 2023 nel procedimento iscritto al RG n.
6143/2022, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in solido, alla società
[...]
la somma di € 32.215,13, oltre interessi di mora e spese come liquidate nel CP_1
decreto.
Gli opponenti hanno dedotto che il credito azionato traeva origine da un contratto di finanziamento stipulato in data 25 giugno 1991 con la società Ducato S.p.A., per l'importo di Lire 10.500.000 (pari a € 5.422,80), da rimborsare in 36 rate mensili di Lire 423.100
ciascuna. Hanno eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrente dal luglio 1994, sostenendo che il termine si era compiuto il 2 luglio
2004, ben prima delle successive cessioni del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Hanno inoltre contestato la pretesa creditoria sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, affermando di avere integralmente adempiuto al pagamento delle rate contrattuali e deducendo la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore, in ragione dell'abnorme lievitazione degli interessi maturati.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto. La parte opposta ha ricostruito la vicenda contrattuale, evidenziando che il finanziamento non era stato integralmente rimborsato e che il credito, originariamente di Ducato S.p.A., era stato ceduto a poi a Controparte_2
quindi a Eclipse 1 S.r.l. e infine alla con pubblicazione Controparte_3 Controparte_1
delle operazioni di cessione in Gazzetta Ufficiale. Ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine decennale decorreva dalla scadenza dell'ultima rata e che il credito era stato oggetto di atti interruttivi della prescrizione.
Il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e ha assegnato il termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
2 All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno dato atto di essersi accordate stragiudizialmente e hanno concluso come in epigrafe, con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
Ciò premesso, non può che prendersi atto della concorde volontà delle parti in ordine sia alla revoca dell'ingiunzione, sia alla cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo stragiudiziale, sia in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, conformemente al principio per cui: “la cessazione della materia del contendere
si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir
meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba
sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle
rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i
presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della
regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere
di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la
compensazione delle spese” (cfr. Cass. civ. ord. n. 30251/2023).
Il decreto opposto deve, pertanto, essere revocato e la causa decisa come in dispositivo,
anche in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 397/2023, emesso in data 27.2.2023 nel procedimento RG
n. 6143/2022;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari 25.11.2025
3 Il giudice
Dott. Francesco De Giorgi
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