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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1216/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7837/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012314472 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012314472 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012314472 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012314472 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120022624257000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130012689315000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220005042526000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220005042526000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6256/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.12.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520249012314472000, notificata il 07.09.2024, con cui DE ha richiesto il complessivo il pagamento di €2.943,56.
L'intimazione viene opposta in questa sede limitatamente alle seguenti cartelle:
n. 29520120022624257000 (Tarsu 2011), n. 29520130012689315000 (Tarsu 2012) e n.
29520220005042526000 (Tari 2015-2016), per l'importo complessivo di € 1.498,83.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti prodromici;
prescrizione del credito- decadenza e prescrizione della tassa smaltimento rifiuti;
nullità per eccessiva onerosità degli interessi richiesti.
Si costituiva in Comune di Messina, preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva , in relazione all'atto impugnato ed ai motivi di ricorso proposti dalla contribuente, venendo in questa sede in rilievo solo gli atti di riscossione, attività non può rientrare tra quelle imputabili all'Ufficio.
Evidenzia altresì che, che il ricorrente ha avuto piena conoscenza degli atti prodromici, prima con la notifica dell'avviso di accertamento n. 2020/ 11497 del 10/12/2020 per l'omesso versamento Tari 2015 e 2016, notificato a mani del diretto interessato;
dall'altro, il ricorrente ha già proposto ricorso avverso una precedente intimazione di pagamento n. 29520169012440978/000 notificatagli in data 12/05/2017 ed avente ad oggetto, tra le altre, anche le medesime cartelle di pagamento n. 29520120022624257000 (Tarsu 2011), n.
29520130012689315000 (Tarsu 2012), sottese all'intimazione oggetto di odierna impugnazione.
Tale ricorso, iscritto al R.G.R. N. 5877/2017 veniva definito con Sent. n. 6864/2018 (all. 5) del 20/11/2018 depositata il 03/12/2018 (non appellata), con cui la CTP di Messina dichiarava inammissibile il ricorso (tranne che per cartelle diverse da quelle di nostro interesse) e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva l'AdER documentando l'avvenuta notifica delle cartelle prodromiche, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La notifica delle cartelle di pagamento esattoriali nn 29520120022624257000 e 29520130012689315000, prodromiche all'intimazione impugnata è stata provata e risulta nei termini. Infatti, contrariamente a quanto riferito in ricorso, sono state notificate rispettivamente in data 24/10/12 e 27/09/2013 .
Successivamente con riferimento alle stesse il contribuente riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n 29520169012440978 in data 12/09/2017; in data17/01/2023, veniva notificata l'intimazione di pagamento n 29520229006312471000;
infine in data 7/09/2024 ADER notificava l'intimazione opposta che oltre a contenere le cartelle esattoriali sopra indicate, comprendeva nel suo elenco anche la cartella esattoriale n 29520220005042526000 che era stata notificata il 3/10/22.
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tributi locali, termine è quinquennale.
Il ricorrente non avendo impugnato la cartella e i successivi atti nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 20 ottobre 2025
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7837/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012314472 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012314472 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012314472 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012314472 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120022624257000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130012689315000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220005042526000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220005042526000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6256/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.12.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520249012314472000, notificata il 07.09.2024, con cui DE ha richiesto il complessivo il pagamento di €2.943,56.
L'intimazione viene opposta in questa sede limitatamente alle seguenti cartelle:
n. 29520120022624257000 (Tarsu 2011), n. 29520130012689315000 (Tarsu 2012) e n.
29520220005042526000 (Tari 2015-2016), per l'importo complessivo di € 1.498,83.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti prodromici;
prescrizione del credito- decadenza e prescrizione della tassa smaltimento rifiuti;
nullità per eccessiva onerosità degli interessi richiesti.
Si costituiva in Comune di Messina, preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva , in relazione all'atto impugnato ed ai motivi di ricorso proposti dalla contribuente, venendo in questa sede in rilievo solo gli atti di riscossione, attività non può rientrare tra quelle imputabili all'Ufficio.
Evidenzia altresì che, che il ricorrente ha avuto piena conoscenza degli atti prodromici, prima con la notifica dell'avviso di accertamento n. 2020/ 11497 del 10/12/2020 per l'omesso versamento Tari 2015 e 2016, notificato a mani del diretto interessato;
dall'altro, il ricorrente ha già proposto ricorso avverso una precedente intimazione di pagamento n. 29520169012440978/000 notificatagli in data 12/05/2017 ed avente ad oggetto, tra le altre, anche le medesime cartelle di pagamento n. 29520120022624257000 (Tarsu 2011), n.
29520130012689315000 (Tarsu 2012), sottese all'intimazione oggetto di odierna impugnazione.
Tale ricorso, iscritto al R.G.R. N. 5877/2017 veniva definito con Sent. n. 6864/2018 (all. 5) del 20/11/2018 depositata il 03/12/2018 (non appellata), con cui la CTP di Messina dichiarava inammissibile il ricorso (tranne che per cartelle diverse da quelle di nostro interesse) e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva l'AdER documentando l'avvenuta notifica delle cartelle prodromiche, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La notifica delle cartelle di pagamento esattoriali nn 29520120022624257000 e 29520130012689315000, prodromiche all'intimazione impugnata è stata provata e risulta nei termini. Infatti, contrariamente a quanto riferito in ricorso, sono state notificate rispettivamente in data 24/10/12 e 27/09/2013 .
Successivamente con riferimento alle stesse il contribuente riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n 29520169012440978 in data 12/09/2017; in data17/01/2023, veniva notificata l'intimazione di pagamento n 29520229006312471000;
infine in data 7/09/2024 ADER notificava l'intimazione opposta che oltre a contenere le cartelle esattoriali sopra indicate, comprendeva nel suo elenco anche la cartella esattoriale n 29520220005042526000 che era stata notificata il 3/10/22.
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tributi locali, termine è quinquennale.
Il ricorrente non avendo impugnato la cartella e i successivi atti nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 20 ottobre 2025