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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3429/2022 R.g. Lavoro
avente ad oggetto: quantificazione a seguito di riconoscimento anzianità maturata
TRA
(c.f.: ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Panico ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
(già ), in persona del p.t.
Controparte_1 CP_2 CP_3
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 29.06.2022, la parte ricorrente, già dipendente del convenuto, ha esposto che con sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli nr. CP_1
7664/2018 del 22.11.2018 è stata riconosciuta l'anzianità di servizio in ruolo prestato presso la scuola materna nel periodo da 01.09.1986 al 31.08.1992, con condanna del di Controparte_4 carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del predetto riconoscimento alla luce della progressione economica collegata all'anzianità.
Tanto premesso, riportandosi ai conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «in via principale, previo accertamento delle giuste fasce economiche maturate a seguito
Pag. 1 di 3 dell'anzianità di servizio prestato dal ricorrente presso la scuola materna e precisamente quella compresa tra alla data
01.09.1986 fino alla data 31.08.1992, in virtù della citata Sentenza del Tribunale di Napoli, per tutti i motivi in diritto e in fatto e per l'effetto condannare la amministrazioni resistente Controparte_5
, in persona del suo e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
[...] CP_3 distrettuale di Napoli sita in Napoli alla via Diaz., al pagamento in favore del ricorrente nell'importo di €. 22.189,98 per il 01.01.2016 e fino al 31.03.2022, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria». Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Nonostante la ritualità della notifica telematica, il non è costituito e ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia (cfr. verbale di udienza dell'11.04.2024).
Letti gli atti, disposta la perizia contabile, la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare è doveroso evidenziare che la prima udienza di comparizione delle parti si è svolta dinanzi al Giudice onorario, in sostituzione sul ruolo della scrivente assente per congedo di maternità dal 28.02.2023 al 30.09.2023. Il Giudice onorario, in applicazione della normativa vigente, non ha potuto valutare l'ammissione delle istanze istruttorie (come la richiesta di ctu contabile), ma solo controllare la corretta istaurazione del contraddittorio. Al rientro, alla luce degli obiettivi imposti dal primo obiettivo del PNRR, la scrivente ha ritenuto necessario ed opportuno definire i procedimenti con data di iscrizione più remota.
Il diritto della ricorrente è cristallizzato nella sentenza nr. 7664/2018 del Tribunale di Napoli, che ha riconosciuto l'anzianità maturata in ragione dell'attività prestata quale insegnante di ruolo di scuola materna (cfr. all. prod. tel. ric.).
Da tale riconoscimento discende, stante la struttura della retribuzione nel settore, anche un incremento retributivo la cui quantificazione la sentenza predetta ha demandato ad altro giudizio.
Al fine di riscontrare, nella contumacia di parte resistente ed alla luce della complessità della normativa contrattuale di riferimento, la correttezza degli elaborati calcoli sviluppati da parte ricorrente si è proceduto a consulenza contabile che ha confortato in pieno le conclusioni di cui al ricorso.
Parte resistente deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 22.189,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
In ordine al quantum debeatur, deve necessariamente evidenziarsi quanto segue.
Il nominato ctu ha accertato un importo maggiore, pari ad € 25.941,89, rispetto a quello pari ad €
22.189,98 richiesto dalla parte ricorrente.
Ebbene, secondo il principio di diritto stabilito da ultima dalla Cassazione, Sez. Lav. sentenza nr.
33735/2023, «la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma, accompagnata da formule di salvaguardia che riservino la condanna per una
Pag. 2 di 3 maggiore misura, non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche (ed anche, cfr. Cass. n. 1324 del 2006;
Cass. n. 22330 del 2017; Cass. n. 19455 del 2018; Cass. n. 35302 del 2022).
«Pertanto, quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo» (Cass. n. 20707 del 2018).
Nel caso in esame, nelle conclusioni del ricorso la parte ricorrente non ha chiesto anche la condanna alla maggiore somma eventualmente accertata nel corso del giudizio e, pertanto, facendo applicazione del suindicato principio di diritto, il va condannato al pagamento della sola CP_1 somma richiesta nelle conclusioni ivi rassegnate.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., in applicazione dei parametri minimi tenuto conto della non complessità giuridica della questione esaminata.
Le spese della ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e condanna il al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di € 22.189,98 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.695,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese della ctu, liquidate con separato decreto, a carico del Controparte_1
.
[...]
SI COMUNICHI.
Nola, 11.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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