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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/04/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5768 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024, prendente tra:
nata ad [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. DE CIMMA Parte_1
LAURA;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: “a) i figli saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno a prendersene cura collaborando alla loro crescita ed educazione, assumendo in capo ad essi ogni responsabilità e decisione che verrà adottata sempre nel preminente interesse dei figli e secondo le loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà da solo la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
1 b) i figli saranno collocati in via prevalente presso la madre, presso l'abitazione sita in Santa Maria
Nuova P.zza Mazzini 12, ove attualmente vivono;
c) tenuto conto che il sig. vive a molti chilometri di distanza dai figli, lo stesso li potrà CP_1
andare a trovare quando ne abbia la possibilità compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, recandosi da loro sempre previo avviso ed accordo con la madre. Relativamente alla festività di Natale, i minori festeggeranno, ad anni alterni, con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre, giorno in cui i minori dovranno raggiungere l'altro genitore, fino al 6 gennaio;
ciò vale anche per le festività pasquali e cioè Pasqua e pasquetta ad anni alternati con i genitori;
i c.d. ponti e le altre festività non religiose verranno concordate di volta in volta tra i genitori, fermo restando l'alternanza annuale. Per quanto attiene le vacanze estive il padre potrà stare con i minori un mese, previo accordo con la madre, fatti salvi accordi di segno diverso che saranno presi tra i genitori nel rispetto delle esigenze lavorative. Si precisa che sarà il padre a dover occuparsi del prelievo e del riaccompagno dei figli presso l'abitazione materna;
d) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli minori, un importo mensile di Euro 300 (Euro 150,00 per ciascun figlio), da consegnare entro il giorno 28 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
e) l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
f) le parti parteciperanno in egual misura alle spese straordinarie per i figli, individuate secondo il
Protocollo vigente Tribunale-C.O.A. di Ancona”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, ha chiesto al Tribunale di disciplinare le Parte_1
condizioni di affidamento, mantenimento e collocamento dei minori e , nati Per_1 Per_2
rispettivamente il 19.04.2011 e il 27.10.2016 dalla relazione sentimentale intercorsa con il sig.
Controparte_1
Quest'ultimo non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza del 19.02.2025, il giudice, rilevato che nel ricorso si dava atto di un procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche, ha rinviato l'udienza al fine di acquisire informazioni in merito allo stato di tale procedimento.
Con memoria del 21.02.2025, la parte ricorrente ha depositato il decreto del 04.04.2024 con cui il
Tribunale per i Minorenni delle Marche, preso atto che “i minori paiono da tempo ormai sereni e il nucleo familiare sembra aver raggiunto un equilibrio funzionale e tutelante per la crescita dei
2 minori” ha dichiarato estinto il procedimento ivi pendente, previa revoca di tutti i provvedimenti in precedenza emessi.
All'udienza del 02.04.2025, si è provveduto alla discussione orale della causa. La ricorrente ha precisato le conclusioni in epigrafe indicate, chiedendo la compensazione delle spese, e il giudice si
è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si ritiene di poter recepire le condizioni formulate da parte ricorrente in quanto conformi agli interessi morali e materiali dei minori e . Per_1 Persona_3
Le tempistiche di visita sono corrispondenti al diritto di quest'ultimi di trascorrere un tempo adeguato con entrambi i genitori e sono state disciplinate anche in relazione al fatto che il vive a CP_1
molti chilometri di distanza dai figli.
Il Tribunale ritiene di poter accogliere le conclusioni della ricorrente anche in merito al contributo al mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario, senza necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori. In particolare, la somma richiesta dalla ricorrente – pari, peraltro, all'importo minimo previsto anche nei confronti dei genitori privi di occupazione – risulta analoga a quella già stabilita da questo Tribunale nel procedimento iscritto al n. 1545/2022 V.G., definito sulla base di un accordo con il sig. formalmente costituitosi in quel giudizio. CP_1
Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla regolamentazione delle spese straordinarie, che risultano equamente ripartite nella misura del 50% tra i genitori, nonché alla fruizione dell'assegno unico, che già nel citato procedimento era stato attribuito integralmente alla sig.ra
Pt_1
Le spese di lite andranno compensate, così come espressamente richiesto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
• i figli saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno a prendersene cura collaborando alla loro crescita ed educazione, assumendo in capo ad essi ogni responsabilità e decisione che verrà adottata sempre nel preminente interesse dei figli e secondo le loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà da solo la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
• i figli saranno collocati in via prevalente presso la madre, presso l'abitazione sita in Santa
Maria Nuova P.zza Mazzini 12, ove attualmente vivono;
• tenuto conto che il sig. vive a molti chilometri di distanza dai figli, lo stesso li potrà CP_1
andare a trovare quando ne abbia la possibilità compatibilmente con gli impegni scolastici e
3 sportivi degli stessi, recandosi da loro sempre previo avviso ed accordo con la madre.
Relativamente alla festività di Natale, i minori festeggeranno, ad anni alterni, con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre, giorno in cui i minori dovranno raggiungere l'altro genitore, fino al 6 gennaio;
ciò vale anche per le festività pasquali e cioè
Pasqua e Pasquetta ad anni alternati con i genitori;
i c.d. ponti e le altre festività non religiose verranno concordate di volta in volta tra i genitori, fermo restando l'alternanza annuale. Per quanto attiene le vacanze estive il padre potrà stare con i minori un mese, previo accordo con la madre, fatti salvi accordi di segno diverso che saranno presi tra i genitori nel rispetto delle esigenze lavorative. Si precisa che sarà il padre a dover occuparsi del prelievo e del riaccompagno dei figli presso l'abitazione materna;
• il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli minori, un importo mensile di Euro 300 (Euro 150,00 per ciascun figlio), da consegnare entro il giorno 28 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
• l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
• le parti parteciperanno in egual misura alle spese straordinarie per i figli, individuate secondo il Protocollo vigente Tribunale-C.O.A. di Ancona. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5768 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024, prendente tra:
nata ad [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. DE CIMMA Parte_1
LAURA;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: “a) i figli saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno a prendersene cura collaborando alla loro crescita ed educazione, assumendo in capo ad essi ogni responsabilità e decisione che verrà adottata sempre nel preminente interesse dei figli e secondo le loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà da solo la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
1 b) i figli saranno collocati in via prevalente presso la madre, presso l'abitazione sita in Santa Maria
Nuova P.zza Mazzini 12, ove attualmente vivono;
c) tenuto conto che il sig. vive a molti chilometri di distanza dai figli, lo stesso li potrà CP_1
andare a trovare quando ne abbia la possibilità compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, recandosi da loro sempre previo avviso ed accordo con la madre. Relativamente alla festività di Natale, i minori festeggeranno, ad anni alterni, con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre, giorno in cui i minori dovranno raggiungere l'altro genitore, fino al 6 gennaio;
ciò vale anche per le festività pasquali e cioè Pasqua e pasquetta ad anni alternati con i genitori;
i c.d. ponti e le altre festività non religiose verranno concordate di volta in volta tra i genitori, fermo restando l'alternanza annuale. Per quanto attiene le vacanze estive il padre potrà stare con i minori un mese, previo accordo con la madre, fatti salvi accordi di segno diverso che saranno presi tra i genitori nel rispetto delle esigenze lavorative. Si precisa che sarà il padre a dover occuparsi del prelievo e del riaccompagno dei figli presso l'abitazione materna;
d) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli minori, un importo mensile di Euro 300 (Euro 150,00 per ciascun figlio), da consegnare entro il giorno 28 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
e) l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
f) le parti parteciperanno in egual misura alle spese straordinarie per i figli, individuate secondo il
Protocollo vigente Tribunale-C.O.A. di Ancona”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, ha chiesto al Tribunale di disciplinare le Parte_1
condizioni di affidamento, mantenimento e collocamento dei minori e , nati Per_1 Per_2
rispettivamente il 19.04.2011 e il 27.10.2016 dalla relazione sentimentale intercorsa con il sig.
Controparte_1
Quest'ultimo non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza del 19.02.2025, il giudice, rilevato che nel ricorso si dava atto di un procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche, ha rinviato l'udienza al fine di acquisire informazioni in merito allo stato di tale procedimento.
Con memoria del 21.02.2025, la parte ricorrente ha depositato il decreto del 04.04.2024 con cui il
Tribunale per i Minorenni delle Marche, preso atto che “i minori paiono da tempo ormai sereni e il nucleo familiare sembra aver raggiunto un equilibrio funzionale e tutelante per la crescita dei
2 minori” ha dichiarato estinto il procedimento ivi pendente, previa revoca di tutti i provvedimenti in precedenza emessi.
All'udienza del 02.04.2025, si è provveduto alla discussione orale della causa. La ricorrente ha precisato le conclusioni in epigrafe indicate, chiedendo la compensazione delle spese, e il giudice si
è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si ritiene di poter recepire le condizioni formulate da parte ricorrente in quanto conformi agli interessi morali e materiali dei minori e . Per_1 Persona_3
Le tempistiche di visita sono corrispondenti al diritto di quest'ultimi di trascorrere un tempo adeguato con entrambi i genitori e sono state disciplinate anche in relazione al fatto che il vive a CP_1
molti chilometri di distanza dai figli.
Il Tribunale ritiene di poter accogliere le conclusioni della ricorrente anche in merito al contributo al mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario, senza necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori. In particolare, la somma richiesta dalla ricorrente – pari, peraltro, all'importo minimo previsto anche nei confronti dei genitori privi di occupazione – risulta analoga a quella già stabilita da questo Tribunale nel procedimento iscritto al n. 1545/2022 V.G., definito sulla base di un accordo con il sig. formalmente costituitosi in quel giudizio. CP_1
Le medesime considerazioni valgono con riguardo alla regolamentazione delle spese straordinarie, che risultano equamente ripartite nella misura del 50% tra i genitori, nonché alla fruizione dell'assegno unico, che già nel citato procedimento era stato attribuito integralmente alla sig.ra
Pt_1
Le spese di lite andranno compensate, così come espressamente richiesto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
• i figli saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno a prendersene cura collaborando alla loro crescita ed educazione, assumendo in capo ad essi ogni responsabilità e decisione che verrà adottata sempre nel preminente interesse dei figli e secondo le loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà da solo la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
• i figli saranno collocati in via prevalente presso la madre, presso l'abitazione sita in Santa
Maria Nuova P.zza Mazzini 12, ove attualmente vivono;
• tenuto conto che il sig. vive a molti chilometri di distanza dai figli, lo stesso li potrà CP_1
andare a trovare quando ne abbia la possibilità compatibilmente con gli impegni scolastici e
3 sportivi degli stessi, recandosi da loro sempre previo avviso ed accordo con la madre.
Relativamente alla festività di Natale, i minori festeggeranno, ad anni alterni, con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre, giorno in cui i minori dovranno raggiungere l'altro genitore, fino al 6 gennaio;
ciò vale anche per le festività pasquali e cioè
Pasqua e Pasquetta ad anni alternati con i genitori;
i c.d. ponti e le altre festività non religiose verranno concordate di volta in volta tra i genitori, fermo restando l'alternanza annuale. Per quanto attiene le vacanze estive il padre potrà stare con i minori un mese, previo accordo con la madre, fatti salvi accordi di segno diverso che saranno presi tra i genitori nel rispetto delle esigenze lavorative. Si precisa che sarà il padre a dover occuparsi del prelievo e del riaccompagno dei figli presso l'abitazione materna;
• il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli minori, un importo mensile di Euro 300 (Euro 150,00 per ciascun figlio), da consegnare entro il giorno 28 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
• l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
• le parti parteciperanno in egual misura alle spese straordinarie per i figli, individuate secondo il Protocollo vigente Tribunale-C.O.A. di Ancona. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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