CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI CO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta N. 6/1 43123 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 078 2025 00026772 06 000 IVA-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso ha per oggetto la cartella di pagamento n.07820250002677206 relativa all'IVA per l'anno di imposta 2021, scaturita da un controllo automatizzato con il quale veniva rilevato un mancato versamento dell'imposta per € 4.897,28, con conseguenti interessi e sanzioni. Lamenta erroneità della pretesa erariale, ma nel contempo non esclude errori che il contribuente avrebbe commesso nella presentazione della dichiarazione annuale IVA, in particolare con riferimento al codice tributo utilizzato nei mod. F24
(6094 anziché 6099), altro errore interesserebbe i termini considerati per i versamenti periodici dell'imposta.
La locale Agenzia Entrate, costituitasi, aveva evidenziato l'assenza di vizi propri della cartella in quanto frutto della liquidazione automatica della liquidazione periodica (LIPE) trasmessa dal contribuente per il quarto trimestre (codice 4), tenuto conto dei modelli F24 dal medesimo presentati.
In data 16 ottobre 2025 il contribuente ha presentato una dichiarazione IVA integrativa relativa al periodo di imposta per cui è causa, con la quale ha inteso eliminare alcuni errori, commessi in sede di liquidazione periodica;
è seguita liquidazione dell'Ufficio con conseguente rideterminazione delle somme dovute come da provvedimento di sgravio allegato alla memoria depositato con la memoria;
l'originario debito quantificato in € 9.939,34 risulta ridotto ad € 3.004,35.
All'odierna udienza entrambe le parti hanno accettato una definizione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
Visto l'art.48, secondo comma, d.lgs.546/1992 dichiara cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio. Spese interamente compensate
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI CO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta N. 6/1 43123 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 078 2025 00026772 06 000 IVA-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso ha per oggetto la cartella di pagamento n.07820250002677206 relativa all'IVA per l'anno di imposta 2021, scaturita da un controllo automatizzato con il quale veniva rilevato un mancato versamento dell'imposta per € 4.897,28, con conseguenti interessi e sanzioni. Lamenta erroneità della pretesa erariale, ma nel contempo non esclude errori che il contribuente avrebbe commesso nella presentazione della dichiarazione annuale IVA, in particolare con riferimento al codice tributo utilizzato nei mod. F24
(6094 anziché 6099), altro errore interesserebbe i termini considerati per i versamenti periodici dell'imposta.
La locale Agenzia Entrate, costituitasi, aveva evidenziato l'assenza di vizi propri della cartella in quanto frutto della liquidazione automatica della liquidazione periodica (LIPE) trasmessa dal contribuente per il quarto trimestre (codice 4), tenuto conto dei modelli F24 dal medesimo presentati.
In data 16 ottobre 2025 il contribuente ha presentato una dichiarazione IVA integrativa relativa al periodo di imposta per cui è causa, con la quale ha inteso eliminare alcuni errori, commessi in sede di liquidazione periodica;
è seguita liquidazione dell'Ufficio con conseguente rideterminazione delle somme dovute come da provvedimento di sgravio allegato alla memoria depositato con la memoria;
l'originario debito quantificato in € 9.939,34 risulta ridotto ad € 3.004,35.
All'odierna udienza entrambe le parti hanno accettato una definizione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
Visto l'art.48, secondo comma, d.lgs.546/1992 dichiara cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio. Spese interamente compensate