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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3314/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA ORETO, 29 presso lo studio dell'Avv. ROMANELLI AURELIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA ORETO, 29, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ROMANELLI AURELIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 24/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 4/7/2025 e sottoscritto il
19/5/2025.
All'udienza del 24/10/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro
1 condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere di convivenza;
Essi, pertanto, potranno liberamente fissare la loro residenza, ovunque vorranno con l'obbligo per entrambi di comunicarsi preventivamente gli eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, specificando il nuovo indirizzo ed il recapito telefonico.
Il Sig. manterrà la propria residenza nella casa coniugale Controparte_1 sita in Palermo nella Via Pietro Colletta n. 82 . La Sig.ra pur Parte_2 mantenendo la propria residenza nella casa coniugale sita in Palermo nella
Via Pietro Colletta n. 82, si trasferirà e comunicherà la nuova residenza successivamente al provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di
Palermo;
2) I figli maggiorenni ed autosufficienti non vivono più nella casa coniugale oramai da molti anni.
3) Entrambi i coniugi danno il loro reciproco consenso alle autorità competenti per il rilascio dei rispettivi passaporti;
4) Le parti rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento in proprio favore, in quanto, attualmente entrambi occupati ed autosufficienti economicamente;
5) Gli oggetti personali rimarranno nel possesso di ciascun coniuge, mentre per gli altri rapporti patrimoniali e per quanto non previsto nel presente ricorso si conformeranno alle norme vigenti in materia, dichiarando, sin d'ora, di avere già regolato i rapporti di tipo patrimoniale non avendo null'altro a pretendere l'uno verso l'altra e viceversa”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
2 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 1029 P. 2, S. A, Anno 1979) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3314/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA ORETO, 29 presso lo studio dell'Avv. ROMANELLI AURELIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA ORETO, 29, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ROMANELLI AURELIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 24/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 4/7/2025 e sottoscritto il
19/5/2025.
All'udienza del 24/10/2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro
1 condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere di convivenza;
Essi, pertanto, potranno liberamente fissare la loro residenza, ovunque vorranno con l'obbligo per entrambi di comunicarsi preventivamente gli eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, specificando il nuovo indirizzo ed il recapito telefonico.
Il Sig. manterrà la propria residenza nella casa coniugale Controparte_1 sita in Palermo nella Via Pietro Colletta n. 82 . La Sig.ra pur Parte_2 mantenendo la propria residenza nella casa coniugale sita in Palermo nella
Via Pietro Colletta n. 82, si trasferirà e comunicherà la nuova residenza successivamente al provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di
Palermo;
2) I figli maggiorenni ed autosufficienti non vivono più nella casa coniugale oramai da molti anni.
3) Entrambi i coniugi danno il loro reciproco consenso alle autorità competenti per il rilascio dei rispettivi passaporti;
4) Le parti rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento in proprio favore, in quanto, attualmente entrambi occupati ed autosufficienti economicamente;
5) Gli oggetti personali rimarranno nel possesso di ciascun coniuge, mentre per gli altri rapporti patrimoniali e per quanto non previsto nel presente ricorso si conformeranno alle norme vigenti in materia, dichiarando, sin d'ora, di avere già regolato i rapporti di tipo patrimoniale non avendo null'altro a pretendere l'uno verso l'altra e viceversa”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
2 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 1029 P. 2, S. A, Anno 1979) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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