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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7017 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 27105/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 27105/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , giusta procura speciale del 28.04.2022 rep. n. 177893, racc. n. 11776, pec: Controparte_2 fax Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ferraro, CP_3 C.F._1 pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_4 P.IVA_2 difeso dall'avv. Alfredo Perillo, pec: Email_3
- Appellato -
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_5
pagina 1 di 5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di pec: CP_4 Email_4
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 19625/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_4
27.05.2021
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , convenendo innanzi all'Ufficio del Giudice CP_3 di Pace di Napoli l' , il e la Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5 proponeva opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n.
07120150013553104000, lamentando, stante l'ammissibilità della domanda, l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito.
L'attore chiedeva, previa istanza preliminare di sospensione, di accogliere la domanda e dichiarare nulla la cartella impugnata, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità sia della domanda per carenza di interesse ad agire, la ritualità delle notifiche, la propria carenza di legittimazione passiva e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Dunque, domandava in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea o la propria carenza di legittimazione passiva, mentre nel merito domandava il rigetto della domanda.
Il e la non si costituivano in giudizio. Controparte_4 Controparte_5
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 19625/2022, depositata in data 27.05.2021, accoglieva il CP_4 ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando l' Controparte_7
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_1 della decisione. In particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, l'illegittima pronuncia ultra petitum circa i vizi propri del titolo esecutivo, mai dedotti da parte attrice, la ritualità delle notifiche, il mancato decorso della prescrizione e l'ingiusta condanna alle spese.
Pertanto, domandava in via preliminare l'accoglimento dell'appello e la riforma della gravata sentenza, pagina 2 di 5 con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, mentre in via subordinata, e in caso di rigetto del gravame, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva , che, rilevando la correttezza della decisione di primo grado, deduceva la CP_3 sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, la nullità della notifica della cartella esattoriale, il mancato deposito degli originali delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento e l'intervenuta prescrizione.
Chiedeva, dunque, di dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello, riconfermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite.
Il si costituiva in giudizio e, aderendo all'appello proposto, chiedeva la riforma della Controparte_4 sentenza di primo grado, dichiarando l'infondatezza o inammissibilità della domanda, con vittoria di spese.
Si costituiva la che deduceva l'inammissibilità della domanda e l'esclusiva Controparte_5 riferibilità all' di tutte le attività afferenti alla fase della riscossione. Quindi, chiedeva di CP_1 accogliere l'appello di e condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite. CP_8
All'udienza del 26.06.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. CP_3
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che pagina 3 di 5 dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata non CP_3 pagina 4 di 5 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
2. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_1
19625/2022 del Giudice di Pace di depositata in data 27.05.2021, nell'ambito del procedimento CP_4 di primo grado R.G. 15789/2020, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n. CP_3
07120150013553104000
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 11.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 27105/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , giusta procura speciale del 28.04.2022 rep. n. 177893, racc. n. 11776, pec: Controparte_2 fax Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ferraro, CP_3 C.F._1 pec: Email_2
-Appellato–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_4 P.IVA_2 difeso dall'avv. Alfredo Perillo, pec: Email_3
- Appellato -
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_5
pagina 1 di 5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di pec: CP_4 Email_4
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 19625/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_4
27.05.2021
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , convenendo innanzi all'Ufficio del Giudice CP_3 di Pace di Napoli l' , il e la Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5 proponeva opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n.
07120150013553104000, lamentando, stante l'ammissibilità della domanda, l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito.
L'attore chiedeva, previa istanza preliminare di sospensione, di accogliere la domanda e dichiarare nulla la cartella impugnata, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità sia della domanda per carenza di interesse ad agire, la ritualità delle notifiche, la propria carenza di legittimazione passiva e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Dunque, domandava in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea o la propria carenza di legittimazione passiva, mentre nel merito domandava il rigetto della domanda.
Il e la non si costituivano in giudizio. Controparte_4 Controparte_5
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 19625/2022, depositata in data 27.05.2021, accoglieva il CP_4 ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando l' Controparte_7
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_1 della decisione. In particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, l'illegittima pronuncia ultra petitum circa i vizi propri del titolo esecutivo, mai dedotti da parte attrice, la ritualità delle notifiche, il mancato decorso della prescrizione e l'ingiusta condanna alle spese.
Pertanto, domandava in via preliminare l'accoglimento dell'appello e la riforma della gravata sentenza, pagina 2 di 5 con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, mentre in via subordinata, e in caso di rigetto del gravame, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva , che, rilevando la correttezza della decisione di primo grado, deduceva la CP_3 sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, la nullità della notifica della cartella esattoriale, il mancato deposito degli originali delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento e l'intervenuta prescrizione.
Chiedeva, dunque, di dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello, riconfermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite.
Il si costituiva in giudizio e, aderendo all'appello proposto, chiedeva la riforma della Controparte_4 sentenza di primo grado, dichiarando l'infondatezza o inammissibilità della domanda, con vittoria di spese.
Si costituiva la che deduceva l'inammissibilità della domanda e l'esclusiva Controparte_5 riferibilità all' di tutte le attività afferenti alla fase della riscossione. Quindi, chiedeva di CP_1 accogliere l'appello di e condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite. CP_8
All'udienza del 26.06.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. CP_3
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che pagina 3 di 5 dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata non CP_3 pagina 4 di 5 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
2. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_1
19625/2022 del Giudice di Pace di depositata in data 27.05.2021, nell'ambito del procedimento CP_4 di primo grado R.G. 15789/2020, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n. CP_3
07120150013553104000
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 11.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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