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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. RD Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1652/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LUPPI CRISTINA
RA ZA, C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPPI C.F._2
CRISTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
23/04/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 14.09.2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2572/22 – omologata con decreto del
21.09.2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“A) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, il sig. ZZ ZI si è già
trasferito dalla separazione in via Saltini n. 6 a Carpi.
B) La casa coniugale di proprietà del signor ZZ, rimarrà nella libera disponibilità della
RA che vi potrà risiedere con i figli e RD sino al 02.12.2028. Pt_1 Per_1
pagina 2 di 6 Trascorso tale termine il signor ZZ potrà rientrare nel possesso della propria abitazione e la signor dovrà traslocare in altra dimora, togliendo la residenza. Pt_1
C) Le spese relative alla casa di carattere ordinario come ad es: le utenze, manutenzioni,
saranno a carico d , mentre quelle di carattere straordinario saranno a Parte_1
carico del proprietario ZZ ZI. Il garage dell'abitazione coniugale sita sempre in
Carpi via Lunigiana 12 rimane nell'esclusivo disponibilità del signor ZZ;
D) Per quanto riguarda i figli, ad oggi minorenni vengono affidati ad entrambi i genitori secondo l'affidamento condiviso. L'affidamento dei minori sarà esercitato in modo condiviso e paritetico da parte di entrambi e, quindi, ogni decisione concernente l'educazione, destinata ad incidere sulla formazione, dovrà essere presa di comune accordo da entrambi i genitori, nell'interesse della prole, rimane fermo che per quanto riguarda il quotidiano e le ordinarie valutazioni saranno rimesse ad ogni coniuge, secondo i periodi di frequentazione con la prole stessa;
è implicito che per svolgere al meglio tale ruolo, si confida nella massima collaborazione, dialogo e condivisione;
E) Fino alla maggiore età i figli avranno come unico riferimento l'attuale abitazione coniugale, in seguito saranno liberi di poter decidere con chi dei due genitori abitare;
F) Per quanto riguarda i periodo di frequentazione del padre con i figli avverrà secondo il seguente calendario:
- ZZ ZI potrà stare con i figli 3 giorni a settimana presso l'abitazione coniugale su richiesta d per proprie esigenze organizzative. Pt_1
- La presenza di ZZ ZI si estenderà alle intere giornate compreso il pernotto.
- Il padre starà quindi con i figli a settimane alternate a) il MERC - GIOV- VEN
b) il VEN - SAB- DOM.
pagina 3 di 6 Per tale periodo il padre provvederà ovviamente alle spese per la gestione dei due figli per quanto riguarda gli aspetti alimentari.
G) A titolo di contributo a mantenimento dei due figli il signor ZZ verserà alla RA
la somma di euro 500,00, somma rivalutabile, con bonifico tra il 10 e il 15 di Pt_1
ciascun mese. Oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi i ragazzi, contribuendo secondo i principi del protocollo del Tribunale di Modena.
Con rivalutazione Istat.
H) Tutti i costi relativi al gatt aranno a carico della signor . Per_2 Pt_1
I) A far data dal compimento del 18 anno del figlio minore RD, la RA Pt_1
si impegna a restituire l'abitazione coniugale al legittimo proprietario, traslocando in altra dimora.
J) Ogni genitore avrà diritto di poter vedere o sentire i figli ogni giorno previo preavviso con l'altro genitore, e previo accordo. Nel massimo rispetto delle esigenze delle minori.
K) Il periodo festivo verrà così ripartito, il padre potrà stare con i figli 6 giorni durante le vacanze Natalizie, alternando i giorni di festa principali come la Vigilia, il Natale o il capodanno tra i due genitori, 3 gg giorni durante le vacanze Pasquali alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta, 15 giorni anche non consecutivi per il periodo estivo, periodi da comunicarsi entro due mesi dal periodo prescelto. Le vacanze potranno essere trascorse in ogni luogo a discrezione del genitore affidatario. Il periodo festivo una volta finita la scuola da giugno a settembre viene suddiviso equamente tra i due coniugi.
L) Per i figli e RD, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente, a Per_1
prestarsi la massima disponibilità e collaborazione nella gestione degli stessi, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora gli stessi ne abbisognassero.
pagina 4 di 6 M) I coniugi hanno già provveduto a dividersi tutti i beni in comunione e risparmi comuni. Le autovetture sono già state divise;
N) Con l'adempimento di quanto qui previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti, ad eccezione delle somme reciprocamente dovute per legge.
O) Le spese legali della presente procedura e del rispettivo legale, si intendono poste a carico di ciascuna parte.
P) L'assegno unico viene riconosciuto al 50% a favore di entrambi i coniugi.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il
30/05/2010 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
ZA RA nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 5 di 6 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2010 Atto n. 22 Parte II Serie A);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. RD Di Pasquale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. RD Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1652/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LUPPI CRISTINA
RA ZA, C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPPI C.F._2
CRISTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
23/04/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 14.09.2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2572/22 – omologata con decreto del
21.09.2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“A) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, il sig. ZZ ZI si è già
trasferito dalla separazione in via Saltini n. 6 a Carpi.
B) La casa coniugale di proprietà del signor ZZ, rimarrà nella libera disponibilità della
RA che vi potrà risiedere con i figli e RD sino al 02.12.2028. Pt_1 Per_1
pagina 2 di 6 Trascorso tale termine il signor ZZ potrà rientrare nel possesso della propria abitazione e la signor dovrà traslocare in altra dimora, togliendo la residenza. Pt_1
C) Le spese relative alla casa di carattere ordinario come ad es: le utenze, manutenzioni,
saranno a carico d , mentre quelle di carattere straordinario saranno a Parte_1
carico del proprietario ZZ ZI. Il garage dell'abitazione coniugale sita sempre in
Carpi via Lunigiana 12 rimane nell'esclusivo disponibilità del signor ZZ;
D) Per quanto riguarda i figli, ad oggi minorenni vengono affidati ad entrambi i genitori secondo l'affidamento condiviso. L'affidamento dei minori sarà esercitato in modo condiviso e paritetico da parte di entrambi e, quindi, ogni decisione concernente l'educazione, destinata ad incidere sulla formazione, dovrà essere presa di comune accordo da entrambi i genitori, nell'interesse della prole, rimane fermo che per quanto riguarda il quotidiano e le ordinarie valutazioni saranno rimesse ad ogni coniuge, secondo i periodi di frequentazione con la prole stessa;
è implicito che per svolgere al meglio tale ruolo, si confida nella massima collaborazione, dialogo e condivisione;
E) Fino alla maggiore età i figli avranno come unico riferimento l'attuale abitazione coniugale, in seguito saranno liberi di poter decidere con chi dei due genitori abitare;
F) Per quanto riguarda i periodo di frequentazione del padre con i figli avverrà secondo il seguente calendario:
- ZZ ZI potrà stare con i figli 3 giorni a settimana presso l'abitazione coniugale su richiesta d per proprie esigenze organizzative. Pt_1
- La presenza di ZZ ZI si estenderà alle intere giornate compreso il pernotto.
- Il padre starà quindi con i figli a settimane alternate a) il MERC - GIOV- VEN
b) il VEN - SAB- DOM.
pagina 3 di 6 Per tale periodo il padre provvederà ovviamente alle spese per la gestione dei due figli per quanto riguarda gli aspetti alimentari.
G) A titolo di contributo a mantenimento dei due figli il signor ZZ verserà alla RA
la somma di euro 500,00, somma rivalutabile, con bonifico tra il 10 e il 15 di Pt_1
ciascun mese. Oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi i ragazzi, contribuendo secondo i principi del protocollo del Tribunale di Modena.
Con rivalutazione Istat.
H) Tutti i costi relativi al gatt aranno a carico della signor . Per_2 Pt_1
I) A far data dal compimento del 18 anno del figlio minore RD, la RA Pt_1
si impegna a restituire l'abitazione coniugale al legittimo proprietario, traslocando in altra dimora.
J) Ogni genitore avrà diritto di poter vedere o sentire i figli ogni giorno previo preavviso con l'altro genitore, e previo accordo. Nel massimo rispetto delle esigenze delle minori.
K) Il periodo festivo verrà così ripartito, il padre potrà stare con i figli 6 giorni durante le vacanze Natalizie, alternando i giorni di festa principali come la Vigilia, il Natale o il capodanno tra i due genitori, 3 gg giorni durante le vacanze Pasquali alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta, 15 giorni anche non consecutivi per il periodo estivo, periodi da comunicarsi entro due mesi dal periodo prescelto. Le vacanze potranno essere trascorse in ogni luogo a discrezione del genitore affidatario. Il periodo festivo una volta finita la scuola da giugno a settembre viene suddiviso equamente tra i due coniugi.
L) Per i figli e RD, entrambi i genitori si impegnano reciprocamente, a Per_1
prestarsi la massima disponibilità e collaborazione nella gestione degli stessi, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora gli stessi ne abbisognassero.
pagina 4 di 6 M) I coniugi hanno già provveduto a dividersi tutti i beni in comunione e risparmi comuni. Le autovetture sono già state divise;
N) Con l'adempimento di quanto qui previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti, ad eccezione delle somme reciprocamente dovute per legge.
O) Le spese legali della presente procedura e del rispettivo legale, si intendono poste a carico di ciascuna parte.
P) L'assegno unico viene riconosciuto al 50% a favore di entrambi i coniugi.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il
30/05/2010 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
ZA RA nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 5 di 6 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2010 Atto n. 22 Parte II Serie A);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. RD Di Pasquale
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