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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 550/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 227/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6420/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08776202300000271000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720140008665736000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150002218900000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150002218900000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150003767750000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150005212987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150013351303000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720160003129871000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720160003129871000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170000199647000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170001990709000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170002654443000 DIIRIT.CNSORTIL 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170002654443000 DIIRIT.CNSORTIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170002654443000 DIIRIT.CNSORTIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170005492761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170011210443000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170011210443000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180003799336000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190004498536000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190009856245000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190011611319000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720200000399037000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720200002129342000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720200004252873000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720200004252974000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720200011321681000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720210003409485000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720220002808208000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720220007220448000 AMBIENTALI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720220008352624000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720220008352624000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720220008352624000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720220009452145000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4105/2025 depositato il 29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. proponeva ricorso avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08776202300000271000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 155.139,00, pretesa in forza di una pluralità di cartelle di pagamento relative a tributi erariali (IVA, IRPEF, IRAP), contributi consortili, sanzioni amministrative e tassa automobilistica, riferite agli anni d'imposta 2011–2018. Nel ricorso introduttivo il contribuente deduceva, in via preliminare, la inesistenza ovvero nullità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, sostenendo che l'atto fosse stato trasmesso a mezzo PEC da un indirizzo non risultante dai pubblici registri, in violazione della disciplina sulle notificazioni telematiche. Nel merito, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e, per alcune partite, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, con riferimento alle annualità comprese tra il 2011 e il 2018. Contestava inoltre la carenza assoluta di motivazione dell'atto impugnato, rilevando che la comunicazione si limitava ad una mera elencazione delle partite iscritte a ruolo, senza adeguata indicazione dei presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche e dei criteri di determinazione delle somme richieste, in violazione degli artt. 3 della L. n. 241/1990 e 7 della L. n. 212/2000. Veniva, altresì, dedotta l'omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento, nonché la violazione dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente, con particolare riferimento agli artt. 6 e 10 della L. n. 212/2000, sostenendo che l'Ufficio avrebbe illegittimamente azionato pretese ormai prescritte, arrecando pregiudizio alla posizione del contribuente. Il ricorrente formulava, infine, istanza di sospensione cautelare dell'atto ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo che, in relazione alle singole cartelle sottese alla comunicazione, dovessero individuarsi quali giudici competenti alternativamente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, ovvero per alcuni carichi, il Giudice ordinario. La Corte disponeva inoltre la compensazione integrale delle spese di lite. Ricorrente_1Avverso tale pronuncia proponeva appello il sig. , censurando la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato l'incompetenza territoriale della Corte capitolina. In particolare, l'appellante sosteneva che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in virtù dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, sarebbe dotata di un'unica sede legale in Roma e di un unico legale rappresentante nazionale;
ne conseguirebbe che, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., la competenza territoriale dovrebbe radicarsi presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, quale foro della sede legale dell'ente. L'appellante richiamava, inoltre, integralmente le censure già svolte nel ricorso di primo grado e concludeva per la riforma integrale della sentenza impugnata e per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione Regionale Toscana, la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello, sostenendo che, trattandosi di atto emesso dall'articolazione territoriale dell'ADER di Pisa, la competenza territoriale spetterebbe in via esclusiva alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, con conseguente richiesta di rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. L'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. L'assunto dell'appellante muove dal presupposto dell'applicabilità dell'art. 19 c.p.c., norma che individua il foro generale delle persone giuridiche nel luogo della sede legale dell'ente. Tale richiamo è, tuttavia, giuridicamente erroneo, poiché il processo tributario è regolato da un sistema normativo autonomo e speciale, rispetto al quale le disposizioni del codice di procedura civile trovano applicazione solo in via residuale e compatibile. Nel giudizio tributario, la competenza territoriale è infatti disciplinata dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 546/1992, nonché, con specifico riferimento agli atti della riscossione, dall'art.
7-bis del medesimo decreto, norme che prevalgono su quelle codicistiche generali. Ne consegue che il criterio della sede legale nazionale dell'ente impositore o dell'agente della riscossione non assume rilievo ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice tributario. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di impugnazione di atti emessi dall'Agente della riscossione, la competenza territoriale spetta alla Corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'Agente che ha concretamente emesso l'atto impugnato, trattandosi del centro di imputazione dell'attività amministrativa rilevante ai fini del contenzioso. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur essendo dotata di personalità giuridica unitaria e di sede legale in Roma, opera attraverso una struttura organizzativa articolata su base territoriale, composta da uffici dotati di autonoma competenza funzionale e territoriale. Pertanto, ai fini della competenza, rileva non la sede legale nazionale dell'ente, bensì la sede dell'ufficio che ha adottato l'atto contestato. Nel caso di specie, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di giudizio risulta emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ufficio di Pisa, con la conseguenza che la competenza territoriale, limitatamente ai crediti tributari rientranti nella giurisdizione tributaria, spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa. La Corte di primo grado ha, inoltre, correttamente rilevato che l'atto impugnato trae origine da una pluralità di cartelle di pagamento eterogenee, afferenti a: tributi erariali, tributi locali, sanzioni amministrative, tassa automobilistica, con conseguente diversa ripartizione di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, a seconda della natura dei crediti sottesi. In tali ipotesi, non è consentito attrarre l'intera controversia dinanzi a un unico giudice sulla base di criteri di connessione o di concentrazione processuale, dovendo ciascun credito essere devoluto al giudice munito della competenza territoriale e della giurisdizione propria. Ne deriva che la declaratoria di incompetenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con l'individuazione delle Corti territorialmente competenti (CGT di Pisa, CGT di Firenze ovvero giudice ordinario), risulta pienamente conforme al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La corretta declaratoria di incompetenza territoriale assorbe l'esame delle ulteriori doglianze di merito riproposte dall'appellante. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, risultando corretta la declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal giudice di primo grado e compensale Spese. La compensazione è giustificata nel fatto che la presente controversia è stata definita con una decisione in rito, limitata al solo profilo della competenza territoriale, senza alcuna valutazione sul merito delle doglianze e sull'effettiva fondatezza della pretesa sostanziale azionata dall'Agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello. Compensa le spese.
Così deciso, Roma 17/12/2025 Il Relatore Il Presidente Liliana Speranza Paola Cappelli
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 227/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6420/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08776202300000271000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720140008665736000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150002218900000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150002218900000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150003767750000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150005212987000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150013351303000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720160003129871000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720160003129871000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170000199647000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170001990709000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170002654443000 DIIRIT.CNSORTIL 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170002654443000 DIIRIT.CNSORTIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170002654443000 DIIRIT.CNSORTIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170005492761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170011210443000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720170011210443000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180003799336000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190004498536000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190009856245000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190011611319000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720200000399037000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720200002129342000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720200004252873000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720200004252974000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720200011321681000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720210003409485000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720220002808208000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720220007220448000 AMBIENTALI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720220008352624000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720220008352624000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720220008352624000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720220009452145000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4105/2025 depositato il 29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. proponeva ricorso avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08776202300000271000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 155.139,00, pretesa in forza di una pluralità di cartelle di pagamento relative a tributi erariali (IVA, IRPEF, IRAP), contributi consortili, sanzioni amministrative e tassa automobilistica, riferite agli anni d'imposta 2011–2018. Nel ricorso introduttivo il contribuente deduceva, in via preliminare, la inesistenza ovvero nullità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, sostenendo che l'atto fosse stato trasmesso a mezzo PEC da un indirizzo non risultante dai pubblici registri, in violazione della disciplina sulle notificazioni telematiche. Nel merito, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e, per alcune partite, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, con riferimento alle annualità comprese tra il 2011 e il 2018. Contestava inoltre la carenza assoluta di motivazione dell'atto impugnato, rilevando che la comunicazione si limitava ad una mera elencazione delle partite iscritte a ruolo, senza adeguata indicazione dei presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche e dei criteri di determinazione delle somme richieste, in violazione degli artt. 3 della L. n. 241/1990 e 7 della L. n. 212/2000. Veniva, altresì, dedotta l'omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento, nonché la violazione dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente, con particolare riferimento agli artt. 6 e 10 della L. n. 212/2000, sostenendo che l'Ufficio avrebbe illegittimamente azionato pretese ormai prescritte, arrecando pregiudizio alla posizione del contribuente. Il ricorrente formulava, infine, istanza di sospensione cautelare dell'atto ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo che, in relazione alle singole cartelle sottese alla comunicazione, dovessero individuarsi quali giudici competenti alternativamente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, ovvero per alcuni carichi, il Giudice ordinario. La Corte disponeva inoltre la compensazione integrale delle spese di lite. Ricorrente_1Avverso tale pronuncia proponeva appello il sig. , censurando la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato l'incompetenza territoriale della Corte capitolina. In particolare, l'appellante sosteneva che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in virtù dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, sarebbe dotata di un'unica sede legale in Roma e di un unico legale rappresentante nazionale;
ne conseguirebbe che, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., la competenza territoriale dovrebbe radicarsi presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, quale foro della sede legale dell'ente. L'appellante richiamava, inoltre, integralmente le censure già svolte nel ricorso di primo grado e concludeva per la riforma integrale della sentenza impugnata e per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione Regionale Toscana, la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello, sostenendo che, trattandosi di atto emesso dall'articolazione territoriale dell'ADER di Pisa, la competenza territoriale spetterebbe in via esclusiva alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, con conseguente richiesta di rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. L'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. L'assunto dell'appellante muove dal presupposto dell'applicabilità dell'art. 19 c.p.c., norma che individua il foro generale delle persone giuridiche nel luogo della sede legale dell'ente. Tale richiamo è, tuttavia, giuridicamente erroneo, poiché il processo tributario è regolato da un sistema normativo autonomo e speciale, rispetto al quale le disposizioni del codice di procedura civile trovano applicazione solo in via residuale e compatibile. Nel giudizio tributario, la competenza territoriale è infatti disciplinata dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 546/1992, nonché, con specifico riferimento agli atti della riscossione, dall'art.
7-bis del medesimo decreto, norme che prevalgono su quelle codicistiche generali. Ne consegue che il criterio della sede legale nazionale dell'ente impositore o dell'agente della riscossione non assume rilievo ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice tributario. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di impugnazione di atti emessi dall'Agente della riscossione, la competenza territoriale spetta alla Corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'Agente che ha concretamente emesso l'atto impugnato, trattandosi del centro di imputazione dell'attività amministrativa rilevante ai fini del contenzioso. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur essendo dotata di personalità giuridica unitaria e di sede legale in Roma, opera attraverso una struttura organizzativa articolata su base territoriale, composta da uffici dotati di autonoma competenza funzionale e territoriale. Pertanto, ai fini della competenza, rileva non la sede legale nazionale dell'ente, bensì la sede dell'ufficio che ha adottato l'atto contestato. Nel caso di specie, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di giudizio risulta emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ufficio di Pisa, con la conseguenza che la competenza territoriale, limitatamente ai crediti tributari rientranti nella giurisdizione tributaria, spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa. La Corte di primo grado ha, inoltre, correttamente rilevato che l'atto impugnato trae origine da una pluralità di cartelle di pagamento eterogenee, afferenti a: tributi erariali, tributi locali, sanzioni amministrative, tassa automobilistica, con conseguente diversa ripartizione di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, a seconda della natura dei crediti sottesi. In tali ipotesi, non è consentito attrarre l'intera controversia dinanzi a un unico giudice sulla base di criteri di connessione o di concentrazione processuale, dovendo ciascun credito essere devoluto al giudice munito della competenza territoriale e della giurisdizione propria. Ne deriva che la declaratoria di incompetenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con l'individuazione delle Corti territorialmente competenti (CGT di Pisa, CGT di Firenze ovvero giudice ordinario), risulta pienamente conforme al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La corretta declaratoria di incompetenza territoriale assorbe l'esame delle ulteriori doglianze di merito riproposte dall'appellante. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, risultando corretta la declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal giudice di primo grado e compensale Spese. La compensazione è giustificata nel fatto che la presente controversia è stata definita con una decisione in rito, limitata al solo profilo della competenza territoriale, senza alcuna valutazione sul merito delle doglianze e sull'effettiva fondatezza della pretesa sostanziale azionata dall'Agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello. Compensa le spese.
Così deciso, Roma 17/12/2025 Il Relatore Il Presidente Liliana Speranza Paola Cappelli