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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3199/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...] ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Gaspare Cardella dal quale è rappresentata e difesa come da mandato allegato all'atto di citazione
-ATTRICE -
CONTRO
nata l'[...] a [...] ed ivi elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Vita Marino dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
-CONVENUTA-
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna della convenuta al versamento in suo favore della somma di € 10.702,00 a saldo dell'obbligazione di restituzione pro-quota del mutuo che l'attrice ha allegato di avere concesso a e al di Controparte_1
lei coniuge , figlio dell'attrice, per l'importo complessivo di € 70.000,00 Controparte_2
per finanziare la ristrutturazione dell'immobile sito a Licata in Contrada Montesole,
A sostegno della suddetta domanda ha prodotto la scrittura privata del 19.06.2015 con la quale i predetti coniugi avendo deciso di separarsi ebbero a definire i loro rapporti economici stabilendo che il ricavato della vendita della casa coniugale sarebbe stato destinato all'estinzione dei debiti tra i quali quello residuo verso l'attrice pari all'importo di € 65.000,00 utilizzato per gli interventi di ristrutturazione sull'immobile.
Tuttavia ha dedotto che, non essendo stato il ricavato della vendita sufficiente ad estinguere tutti i debiti, entrambi i debitori – di comune accordo – ebbero a restituire all'attrice la somma parziale di € 39.494,51 e convenuto che avrebbero pagato successivamente all'attrice ciascuno la propria parte di debito pari a € 10.702,00.
Indi, attesa la mancata estinzione pro-quota del debito da parte della signora ha CP_1
chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento della stessa all'obbligazione di restituzione e di condannare la convenuta ex art. 1813 c.c. alla restituzione in favore dell'attrice della somma complessiva di € 10.702,00, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo.
In via subordinata ha formulato la domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'arricchimento senza causa della convenuta e la conseguente condanna ex art. 2041 c.c. ad indennizzare la diminuizione patrimoniale subita dall'attrice quantificata in € 10.702,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato l'esistenza a suo carico di obbligazioni nei confronti dell'attrice e di ricognizione di debito, indi ha instato per il rigetto delle domande attoree.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Orbene le domande dell'attrice sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato.
L'attrice ha assunto di essere creditrice della convenuta sulla base della scrittura privata stipulata tra quest'ultima e il di lei coniuge per disciplinare i loro rapporti economici in vista della loro separazione in ragione della dichiarazione ivi contenuta della quale si riporta di seguito il tenore: “ Riconoscono altresì che per le successive opere di ristrutturazione e per tutti gli altri interventi edilizi e i lavori di qualsiasi genere realizzati nel fabbricato e nel terreno in questione, sono stati utilizzati risparmi comuni ad eccezione della somma di € 65.000,00 corrisposta ai coniugi dalla sig.ra ” Parte_1
Ha dedotto infatti essere la predetta dichiarazione una ricognizione di debito a suo favore, debito non estinto dalla convenuta.
Orbene, nella fattispecie la ricognizione di debito è stata fatta dalle parti di un contratto tra di loro a favore di un terzo che non è il destinatario della ricognizione, per cui non assume la valenza di un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.- Trattandosi di un atto ricettizio trova applicazione l'art. 1334 c.c., il cui ambito di applicazione trascende gli atti unilaterali che concorrono alla formazione del contratto, per cui l'efficacia dello stesso non solo implica che sia portata a conoscenza di soggetti determinati ( Cass. S.U. n. 582371981) ma postula altresì
l'effettiva volontà di produrne gli effetti, sicché non rileva la conoscenza avuta aliunde, ad es. tramite un terzo, senza che il fatto della trasmissione sia voluto dal proponente, ma si sia al contrario realizzato a sua insaputa (Cass. n. 15510/2011; Cass. n. 6788/1990).
Ciò posto, va, comunque, rilevato che l'accordo tra le parti, sebbene non coinvolga direttamente il terzo, può avere un effetto probatorio nei suoi confronti, utile ai fini della prova della sussistenza del debito, se l'accordo dimostra la consapevolezza delle parti del debito verso il terzo, e se questo debito è oggettivamente verificabile.
Tuttavia, sul piano concreto la verifica delle suddette circostanze nel caso che ci occupa è superflua in ragione della circostanza dalla rilevanza dirimente per cui l'attrice non ha titolo a pretendere la restituzione di somme dalla convenuta per effetto della dichiarazione resa dalle parti in sede di stipula del rogito notarile del 5.7.2019 di vendita dell'immobile e contestuale pagamento dei debiti col ricavato, dichiarazione di seguito riportata: “ le signore e ricevendo quanto sopra descritto dichiarano di Controparte_1 Parte_1
nulla avere più a pretendere allo stesso titolo qui dedotto a sostegno delle relative pretese restitutorie e rilasciano in forza del presente ampia e liberatoria quietanza”. Le spese di lite, liquidate in dispositivo applicando i minimi tariffari in dipendenza della semplicità della controversia per la non difficoltà delle questioni implicate che non hanno richiesto un'attività professionale complessa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'opposizione, così provvede:
- rigetta le domande dell'attrice.
- Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida, tenuto conto dell'attività svolta, in complessivi € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA se dovuti, come per legge.
Così deciso in Agrigento l' 11 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3199/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...] ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Gaspare Cardella dal quale è rappresentata e difesa come da mandato allegato all'atto di citazione
-ATTRICE -
CONTRO
nata l'[...] a [...] ed ivi elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Vita Marino dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
-CONVENUTA-
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna della convenuta al versamento in suo favore della somma di € 10.702,00 a saldo dell'obbligazione di restituzione pro-quota del mutuo che l'attrice ha allegato di avere concesso a e al di Controparte_1
lei coniuge , figlio dell'attrice, per l'importo complessivo di € 70.000,00 Controparte_2
per finanziare la ristrutturazione dell'immobile sito a Licata in Contrada Montesole,
A sostegno della suddetta domanda ha prodotto la scrittura privata del 19.06.2015 con la quale i predetti coniugi avendo deciso di separarsi ebbero a definire i loro rapporti economici stabilendo che il ricavato della vendita della casa coniugale sarebbe stato destinato all'estinzione dei debiti tra i quali quello residuo verso l'attrice pari all'importo di € 65.000,00 utilizzato per gli interventi di ristrutturazione sull'immobile.
Tuttavia ha dedotto che, non essendo stato il ricavato della vendita sufficiente ad estinguere tutti i debiti, entrambi i debitori – di comune accordo – ebbero a restituire all'attrice la somma parziale di € 39.494,51 e convenuto che avrebbero pagato successivamente all'attrice ciascuno la propria parte di debito pari a € 10.702,00.
Indi, attesa la mancata estinzione pro-quota del debito da parte della signora ha CP_1
chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento della stessa all'obbligazione di restituzione e di condannare la convenuta ex art. 1813 c.c. alla restituzione in favore dell'attrice della somma complessiva di € 10.702,00, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo.
In via subordinata ha formulato la domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'arricchimento senza causa della convenuta e la conseguente condanna ex art. 2041 c.c. ad indennizzare la diminuizione patrimoniale subita dall'attrice quantificata in € 10.702,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato l'esistenza a suo carico di obbligazioni nei confronti dell'attrice e di ricognizione di debito, indi ha instato per il rigetto delle domande attoree.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Orbene le domande dell'attrice sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato.
L'attrice ha assunto di essere creditrice della convenuta sulla base della scrittura privata stipulata tra quest'ultima e il di lei coniuge per disciplinare i loro rapporti economici in vista della loro separazione in ragione della dichiarazione ivi contenuta della quale si riporta di seguito il tenore: “ Riconoscono altresì che per le successive opere di ristrutturazione e per tutti gli altri interventi edilizi e i lavori di qualsiasi genere realizzati nel fabbricato e nel terreno in questione, sono stati utilizzati risparmi comuni ad eccezione della somma di € 65.000,00 corrisposta ai coniugi dalla sig.ra ” Parte_1
Ha dedotto infatti essere la predetta dichiarazione una ricognizione di debito a suo favore, debito non estinto dalla convenuta.
Orbene, nella fattispecie la ricognizione di debito è stata fatta dalle parti di un contratto tra di loro a favore di un terzo che non è il destinatario della ricognizione, per cui non assume la valenza di un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.- Trattandosi di un atto ricettizio trova applicazione l'art. 1334 c.c., il cui ambito di applicazione trascende gli atti unilaterali che concorrono alla formazione del contratto, per cui l'efficacia dello stesso non solo implica che sia portata a conoscenza di soggetti determinati ( Cass. S.U. n. 582371981) ma postula altresì
l'effettiva volontà di produrne gli effetti, sicché non rileva la conoscenza avuta aliunde, ad es. tramite un terzo, senza che il fatto della trasmissione sia voluto dal proponente, ma si sia al contrario realizzato a sua insaputa (Cass. n. 15510/2011; Cass. n. 6788/1990).
Ciò posto, va, comunque, rilevato che l'accordo tra le parti, sebbene non coinvolga direttamente il terzo, può avere un effetto probatorio nei suoi confronti, utile ai fini della prova della sussistenza del debito, se l'accordo dimostra la consapevolezza delle parti del debito verso il terzo, e se questo debito è oggettivamente verificabile.
Tuttavia, sul piano concreto la verifica delle suddette circostanze nel caso che ci occupa è superflua in ragione della circostanza dalla rilevanza dirimente per cui l'attrice non ha titolo a pretendere la restituzione di somme dalla convenuta per effetto della dichiarazione resa dalle parti in sede di stipula del rogito notarile del 5.7.2019 di vendita dell'immobile e contestuale pagamento dei debiti col ricavato, dichiarazione di seguito riportata: “ le signore e ricevendo quanto sopra descritto dichiarano di Controparte_1 Parte_1
nulla avere più a pretendere allo stesso titolo qui dedotto a sostegno delle relative pretese restitutorie e rilasciano in forza del presente ampia e liberatoria quietanza”. Le spese di lite, liquidate in dispositivo applicando i minimi tariffari in dipendenza della semplicità della controversia per la non difficoltà delle questioni implicate che non hanno richiesto un'attività professionale complessa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'opposizione, così provvede:
- rigetta le domande dell'attrice.
- Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida, tenuto conto dell'attività svolta, in complessivi € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA se dovuti, come per legge.
Così deciso in Agrigento l' 11 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò