TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4461/2020
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, così composto:
1) Dr. Gustavo Danise, Presidente ed est.
2) Dr.ssa Grazia Roscigno Giudice
3) Dr. Giuseppe Barbato Giudice
All'esito della camera di consiglio del 30.12.24 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4461/2020 del R.G. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente t r a
, nato a [...] il [...], C.F.: , res.te in Parte_1 C.F._1
CO AN (SA) alla via Arno n. 3, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonino Surace, , giusta procura in atti;
- Attore - contro nata a Voronezh in [...] il [...], C.F.: , e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nato a Voronezh in [...] il [...], C.F.: entrambi res.ti in
[...] C.F._3
TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, ed elettiv.te dom.ti in AM (SA) alla via Walter Tobagi n.
18, presso lo studio dell'Avv. Antonio Avallone, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Convenuti -
OGGETTO: azione di rilascio di bene immobile / simulazione di contratto di compravendita.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.06.2020, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e , per sentirli condannare al rilascio in suo Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 15 favore dell'immobile sito in TT (SA), alla via Indipendenza n. 14, piano secondo, interno n. 8, oltre al risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, patrimoniali e non, con interessi e rivalutazione fino all'effettivo rilascio, il tutto contenuto nei limiti di € 5.200,00.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva di aver acquistato la nuda proprietà del predetto immobile da , con contratto di compravendita stipulato il 06.03.2019 dinanzi al Notaio Controparte_3
Dott. rep. n. 8195, registrato in data 13.03.2019, lasciandone l'usufrutto vitalizio al Persona_1 venditore;
e che a seguito della morte dell'usufruttuario, avvenuta il 26.03.2019, ne aveva acquistato la piena proprietà.
Sosteneva che, dalla data del decesso dell'alienante, l'immobile fosse occupato senza titolo dalla sig.ra e da suo figlio , per cui ne chiedeva la liberazione con due Controparte_1 Controparte_2 distinte raccomandate.
Stante il rifiuto da parte di entrambi di liberare l'appartamento de quo, il intentava Parte_1
l'odierno giudizio.
Si costituiva la eccependo di essere moglie ed erede di , venditore CP_1 Controparte_3 dell'immobile, con il quale aveva contratto matrimonio in regime di separazione dei beni in data
14.07.2016; che dal rapporto coniugale non sono nati figli, ma la convenuta ha un figlio nato da una precedente relazione, , che ha convissuto con lei e con nell'abitazione Controparte_2 Controparte_3 oggetto della vendita de quo dal 26.07.2006 fino alla sua morte, continuando a risiederci tutt'ora, essendo l'immobile destinato a casa coniugale.
Evidenziava la convenuta di essere coniuge superstite e quindi legittimaria, ai sensi dell'art. 536, co.
1, c.c. del marito, e di essere anche l'unica erede, in assenza di figli ed ascendenti del de cuius, come rappresentato nella documentazione allegata.
Deduceva inoltre che l'attore è il nipote del venditore , il suo defunto marito;
a Controparte_3 tal scopo ha allegato, alla comparsa, il certificato di stato di famiglia originaria di Controparte_3 aggiornato al 13.07.2020 (all. 27), combinato con gli estratti per riassunto dell'atto di morte di ogni familiare in esso presente (all. dal 28 al 35), dai quali si evince che è figlio di , Parte_1 Parte_2 fratello del venditore , di cui è anche erede legittimo per successione, per Controparte_3 rappresentazione del padre . Parte_2
Eccepiva ancora che la compravendita immobiliare del 06.03.19 dissimulava, in realtà, una donazione che aveva leso la sua quota di legittima;
che non aveva ella a sua volta ricevuto alcuna donazione da parte del de cuius, né da quest'ultimo fu redatto alcun testamento;
che, per determinare la quota di cui il defunto poteva disporre senza ledere la quota di legittima dell'esponente, va individuato il relictum, che è costituito dai seguenti beni:
pagina 2 di 15 1) autovettura Hyundai Kona 1.0 classic OS/F5P11/M61A11 tg. FS901ZE (all. 43 e 44) acquistata da , nuova presso un concessionario, in data 30.10.2018 al prezzo di € 18.390,00 con Controparte_3 contratto di finanziamento n. 59972413 del 29.10.2018 stipulato con GO DU (all. 46), e valutata alla data del 26.03.2019 in € 13.792,50 per effetto della svalutazione del 25% sul prezzo di acquisto;
che sul bene grava un debito di € 15.648,20 pari all'importo necessario per estinguere il finanziamento chiesto per il suo acquisto, come da richiesta di pagamento del 10.05.2019 da parte di (all. 49); Controparte_4
2) conto corrente bancario n. 0213/19531097 intestato a , IBAN Controparte_3
[...], aperto presso la filiale di TT (SA) Controparte_5 alla via Piave n. 2, che alla data del decesso dell'intestatario del 26.03.2019 risultava con saldo finale negativo di € 290,44 (in allegato estratto conto n. 003/2019 al 31.03.2019);
3) mobili che costituiscono l'arredamento della casa coniugale di TT (SA) alla via
Indipendenza n. 14, acquistati da in data precedente al matrimonio del 14.07.2016 Controparte_3 contratto in separazione dei beni con la convenuta, così come fotografati ed elencati nella perizia di stima di parte del 31.08.2020 (all. 13), da questi valutati in € 2.500,00 con riferimento al periodo di marzo 2019, coincidente con l'apertura della successione.
4) dal relictum vanno detratte anche le spese relative all'accettazione col beneficio d'inventario sopportate dalla convenuta legittimaria, che ai sensi dell'art. 511 c.c. sono a carico dell'eredità.
Aggiungeva la convenuta che, considerando che l'attivo ereditario è costituito dalla somma degli importi di € 13.792,50 dell'autovettura ed € 2.500,00 della mobilia, per un totale di € 16.292,50, a cui vanno detratti i debiti di € 15.648,20 ed € 290,44 relativi rispettivamente all'automobile e al conto corrente, nonché la spesa di € 1.500,00 per l'accettazione dell'eredità, si determina un relictum negativo di € 1.146,14; che per effettuare la riunione fittizia dei beni occorre rilevare che ha compiuto in vita Controparte_3 tre diverse donazioni, includendo anche quelle definite e considerate dall'art. 809, comma 1, c.c. e precisamente:
1) l'atto simulato di scrittura privata di compravendita autenticata dal Notaio del Persona_1
06.03.2019, repertorio n. 8195, raccolta n. 5758, registrato in Eboli il 13.03.2019 al n. 1626 serie 1T, trascritto nei RR.II. di Salerno il 13.03.2019 ai nn. 8116 R.P. e 10457 R.G. (all. 5), con cui veniva fatto risultare artatamente che vendeva a l'immobile sito in TT Controparte_3 Parte_1
(SA) alla via Indipendenza n. 14, piano secondo (primo catastale), interno 8, fg. 3, part. 701, sub. 8, al prezzo di € 12.000,00; tale appartamento fu acquistato da con contratto di cessione in Controparte_3 proprietà di alloggio popolare ai sensi della L. 24.12.1993 n. 560, per Notaio in data 08.02.2000, Per_2 repertorio n. 16244, raccolta 4007, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli il 25.02.2000 al n. 431, trascritto nei RR.II. di Salerno il 17.06.2002 ai nn. 16662 R.P. e 22386 R.G; immobile che secondo la stima pagina 3 di 15 operata dal ctp di parte ha un valore di mercato pari ad € 70.807,84 con riferimento al mese di marzo 2019, ossia il periodo in cui è avvenuta l'apertura della successione.
2) donazione avvenuta in data 04.02.2019, con cui il de cuius elargiva la somma di Controparte_3
€ 5.000,00 con bonifico bancario in favore della nipote , nata a [...] il Controparte_6
08.06.1962, C.F.: , ivi res.te alla via Caduti di Superga n. 12, come certificato C.F._4 dall'estratto conto n. 002/2019 del c/c n. 0213/19531097 intestato al dante causa (all. 51).
3) donazione, avvenuta in un periodo antecedente alle prime due, costituita dall'assicurazione sulla vita che ha sottoscritto in data 06.05.2009, polizza n. 95002819310, presso il Banco Controparte_3
Intesa Sanpaolo, filiale di TT (SA) alla via Piave n. 2, versando, in data 06.05.2009, la somma di €
50.000,00 (all. 55), e nominando, in data 17.09.2013, quale beneficiaria in caso di morte la nipote CP_6
nata a [...] il [...], C.F.: , ivi res.te alla via Caduti di
[...] C.F._4
Superga n. 12 (all. 56, 57 e 58). Avendo operato alcuni riscatti parziale, l'importo della polizza assicurativa si
è ridotto ad € 40.260,92. La beneficiaria della polizza, è anch'ella erede per Controparte_6 rappresentazione del de cuius . Controparte_3
Sommando il valore delle tre donazioni, ossia € 70.807,84, € 5.000,00 ed € 40.260,92, si perviene alla somma complessiva del donatum pari a € 116.068,76 che costituisce l'intero asse ereditario, dal momento che il relictum presentava un saldo negativo.
Evidenziava la convenuta che ai sensi dell'art. 540 c.c., ad ella, quale coniuge superstite, è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, oltre ai diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, e tali diritti gravano sulla porzione disponibile.
Pertanto, la quota di riserva in capo all'odierna convenuta in riconvenzionale è costituita dalla metà della somma di € 116.068,76, ossia € 58.034,38, più il valore del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, che va detratto dalla porzione disponibile costituita dall'altra metà, quindi € 58.034,38.
A proposito del diritto di abitazione, la convenuta deduceva che occorre far riferimento all'età dell'avente diritto al momento dell'apertura della successione, nonché alla tabella allegata al Decreto del
Ministero di Economia e Finanze del 19.12.2018 di adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi con decorrenza dal primo gennaio 2019; che il valore del diritto di abitazione si calcola moltiplicando il valore della piena proprietà costituito dal valore venale in comune commercio, ossia il valore di mercato alla data di apertura della successione, per il tasso di interesse legale che nell'anno 2019 era fissato allo 0,8% e per il coefficiente stabilito dal citato Decreto Ministeriale sulla base dell'età del beneficiario;
che alla data del 26.03.2019, in cui è avvenuto il decesso del de cuius, la convenuta aveva l'età di 55 anni, per la quale la suddetta tabella pagina 4 di 15 prevede un coefficiente di 81,25; moltiplicando il valore della piena proprietà dell'immobile sito in
TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, stimato in € 70.807,84, per 0,8% (tasso di interesse legale del
2019), per 81,25 (coefficiente riferito all'età di 55 anni), si perviene al valore del diritto di abitazione pari ad
€ 46.025,10. Sommando il valore del diritto di abitazione alla quota di legittima stabilita in € 58.034,38, si perviene alla conclusione che alla convenuta spetta, in qualità di coniuge legittimario, una quota complessiva pari ad € 104.059,48, che detratta dal valore dell'asse ereditario (€ 116.068,76) fissa la quota disponibile in € 12.009,28.
Concludeva la convenuta che la quota di sua spettanza come appena determinata, non viene soddisfatta con l'attribuzione dei 2/3 del relictum disposta dall'art. 582 c.c., visto che il suo valore è negativo,
e pertanto si è determinata la lesione della legittima.
Asseriva la convenuta che la compravendita fatta dal defunto marito al nipote Parte_1 dissimulasse in realtà una donazione, come si evince da una serie di elementi presuntivi descritti in comparsa - tra cui la fissazione del prezzo “vile” di € 12.000,00 ed il mancato versamento del medesimo al compratore -; che la donazione fosse affetta da nullità per vizio di forma, e che tale atto aveva leso la sua quota di legittima.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, formulava le seguenti conclusioni:
“A) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale,
B) accertare e dichiarare la simulazione relativa della scrittura privata di compravendita autenticata dal Notaio del 06.03.2019, repertorio n. 8195, raccolta n. 5758, registrata in Eboli il 13.03.2019 al n. 1626 serie Persona_1
1T, trascritta nei RR.II. di Salerno il 13.03.2019 ai nn. 8116 R.P. e 10457 R.G., con la quale ha Controparte_3 venduto all'attore l'immobile sito in TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, piano primo Parte_1 catastale, interno 8, fg. 3, part. 701, sub. 8, in quanto dissimulante una donazione, per i motivi di cui al punto IV;
C) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della simulata scrittura privata di compravendita autenticata dal
Notaio del 06.03.2019, repertorio n. 8195, raccolta n. 5758, registrata in Eboli il 13.03.2019 al n. 1626 Persona_1 serie 1T, trascritta nei RR.II. di Salerno il 13.03.2019 ai nn. 8116 R.P. e 10457 R.G., con la quale Controparte_3 ha venduto all'attore l'immobile sito in TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, piano primo Parte_1 catastale, interno 8, fg. 3, part. 701, sub. 8, in quanto non ha i requisiti di forma e di sostanza prescritti per la donazione che dissimula, per i motivi di cui al punto V, e ordinare conseguentemente il rientro, per intero, nel patrimonio ereditario del de cuius dell'immobile sito in TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, piano primo catastale, interno Controparte_3
8, fg. 3, part. 701, sub. 8, oggetto della sopra specificata compravendita nulla;
D) in via subordinata alla sola domanda C), accertare e dichiarare che la donazione compiuta dal de cuius in favore dell'attore con la scrittura privata di compravendita autenticata dal Notaio Controparte_3 Parte_1 pagina 5 di 15 del 06.03.2019, repertorio n. 8195, raccolta n. 5758, registrata in Eboli il 13.03.2019 al n. 1626 serie Persona_1
1T, trascritta nei RR.II. di Salerno il 13.03.2019 ai nn. 8116 R.P. e 10457 R.G., lede la quota di legittima della convenuta in riconvenzionale, , quale coniuge legittimario del de cuius per i motivi di Controparte_1 Controparte_3 cui al punto III, e per l'effetto dichiarare inefficace la donazione appena specificata e ordinare la reintegrazione in natura della quota di legittima lesa mediante la totale riduzione della sopra specificata donazione, condannando l'attore, Parte_1
alla restituzione in favore della convenuta in riconvenzionale, , dell'intero immobile sito in
[...] Controparte_1
TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, piano primo catastale, interno 8, fg. 3, part. 701, sub. 8, oggetto della donazione per mezzo del sopra specificato atto di compravendita, e in subordine alla reintegrazione in natura, ordinare la reintegrazione della quota di legittima lesa per equivalente in denaro pari al valore di mercato dell'immobile sopra specificato al momento dell'apertura della successione, condannando l'attore, al pagamento in favore della convenuta in Parte_1 riconvenzionale, , della somma di € 70.807,84, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'apertura Controparte_1 della successione, avvenuta il 26.03.2019, al saldo effettivo, per i motivi di cui al punto VI;
E) in ogni caso, ordinare al Conservatore dei RR.II. presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Salerno la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero di responsabilità”;
Si costituiva, altresì, , con comparsa distinta a ministero dello stesso difensore, Controparte_2 richiamando le difese articolate nella comparsa di costituzione dell'altra convenuta e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La convenuta, in ragione della domanda riconvenzionale spiegata, assolveva alla condizione di procedibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione, allegando alle note di udienza del 16.10.2020 il verbale negativo di conciliazione.
Instaurato correttamente, quindi, il contraddittorio processuale e concessi i termini ex art 183 co 6
c.p.c., nella prima memoria parte attrice contestava l'assunto della convenuta sostenendo che la CP_1 vendita fosse reale, presentandone i requisiti di forma e sostanza;
che il prezzo concordato (€ 12.000,00) fosse congruo, considerando che l'acquisto riguardava solo la nuda proprietà di un immobile di edilizia popolare (i.a.c.p.), ed era gravato da trascrizioni pregiudizievoli per la cui cancellazione l'acquirente avrebbe dovuto sopportarne i costi;
che, con riguardo al mancato incasso dell'assegno di € 9.010,00, a titolo di saldo prezzo dell'immobile, il suddetto titolo (assegno bancario n.0930831941-00) era ancora in possesso della convenuta che non aveva provveduto ad incassarlo, benchè delegata dal sig. , né a Controparte_3 dividere pro quota con gli altri eredi la somma ricavata dalla vendita;
che il deducente era disponibile, previa restituzione del titolo innanzi richiamato ovvero a seguito di denuncia di smarrimento dello stesso, a corrispondere a ciascun erede la propria quota relativa al saldo del prezzo dell'immobile acquistato in data
06.03.2019; e che la convenuta non avesse ancora accettato l'eredità con beneficio di inventario.
La convenuta allegava alle note scritte per l'udienza del 05.05.21 copia conforme del 15.03.2021 dell'inventario dell'eredità di per del 16.02.2021 redatto dal Notaio Controparte_3 Controparte_1 pagina 6 di 15 , repertorio n. 3981, raccolta n. 3334, registrato a Salerno il 12.03.2021 al n. 8299 serie 1T; Persona_3 con la relativa comunicazione da parte della cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di
Salerno.
La produzione di tale documento è ammissibile anche se avvenuta dopo la scadenza dei termini per la seconda memoria ex art 183 co 6 c.p.c. (21.12.2020) in quanto trattasi di documentazione di formazione sopravvenuta (l'inventario è avvenuto in data 16.02.2021); in ogni caso l'inventario dell'eredità di CP_3
è stato redatto nei termini di legge ai sensi dell'art. 487, co. 2, c.c., dal momento che la convenuta
[...] sig.ra ha reso la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario l'eredità del Controparte_1 coniuge in data 31.08.2020 e che in data 20.11.2020 è stata depositata istanza per la proroga dei termini per la redazione dell'inventario dell'eredità accettata con beneficio d'inventario ex art. 485 c.c. formando il procedimento di volontaria giurisdizione n. 2100/2020 R.G. del Tribunale di Salerno, a cui è seguito il decreto del 16.12.2020 che concedeva la proroga di mesi tre (allegati n. 32 e 33 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 21.12.2020 della convenuta in riconvenzionale).
Quanto all'istruttoria, l'ordinanza emessa dal precedente G.I. di ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore e di prova testimoniale veniva revocata con ordinanza del 30.06.22 in cui si disponeva l'espletamento di una ctu estimativa del valore dell'immobile, più rilevante e determinante in considerazione della natura e dell'oggetto del giudizio.
Peraltro, i quesiti posti al ctu erano finalizzati anche a far emergere alcune delle circostanze capitolate nella prova testimoniale richiesta da parte attrice, mentre la prova testimoniale richiesta da parte convenuta afferisce alla conferma di documenti già prodotti;
per tale motivo se ne è revocata l'ammissione.
La perizia veniva depositata l'11.03.2023. Su istanza di parte convenuta il CTU veniva chiamato a rendere chiarimenti in forma orale nell'udienza, celebrata in presenza, del 22.02.24.
Con ordinanza del 27.03.24 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.09.24 in cui veniva introitata in decisione coi termini ex art 190 c.p.c.
Così ricostruite le posizioni delle parti ed i fatti processuali salienti, innanzitutto si rileva in diritto quanto segue: pur avendo l'attore spiegato una domanda di rivendica di proprietà con contestuale domanda di rilascio dell'immobile nei confronti della convenuta e del figlio di lei, asseritamente detentori sine titulo dell'immobile, non è necessaria la probatio diabolica del diritto di proprietà, a cagione delle difese spiegate dalla convenuta che ha riconosciuto l'appartenenza del bene al dante causa del rivendicante. In tal caso l'onere della prova della proprietà è attenuato, essendo sufficiente che l'attore in rivendicazione alleghi l'esistenza di un titolo di trasferimento in proprio favore dal soggetto a cui il convenuto ha riconosciuto appartenere il bene in origine (principio di diritto reso ex multis in Cassazione Ord. del 12 dicembre 2024, n.
32074). L'attore ha soddisfatto tale onere probatorio attenuato, allegando il contratto di compravendita pagina 7 di 15 della nuda proprietà stipulato il 06.03.2019 con il de cuius che la convenuta ha Controparte_3 riconosciuto essere il proprietario in origine del bene.
La convenuta ha contestato il titolo di proprietà vantato dall'attore, deducendo che la compravendita dissimulasse in realtà una donazione fatta dal suo ex marito, poi deceduto,
[...]
, in favore del proprio nipote, . CP_3 Parte_1
E' notorio che l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione di una compravendita dissimulante una donazione, è terzo rispetto al contratto, per cui non è soggetto a limitazioni probatorie (ex multis Cass., Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018 “L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda”).
La domanda riconvenzionale merita accoglimento, emergendo la simulazione della compravendita da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti (art 2729 c.c.).
Innanzitutto, si dà atto che il CTU ha calcolato il valore commerciale del bene immobile in €
65.600,00 avvalendosi delle tariffe OMI. Inoltre, considerando l'età dell'usufruttuario, pari a 74 anni al momento della stipula della compravendita, ha calcolato il valore della nuda proprietà in € 42.640,00. Da tale importo ha decurtato le spese che l'acquirente avrebbe dovuto sostenere per oneri e lavori di ristrutturazione, quantificandoli in € 21.000,00. Ne consegue che il giusto valore di mercato bene alienato dal de cuius all'odierno attore ammonta ad € 21.640,00. Ha concluso il CTU che il prezzo Controparte_3 stabilito tra le parti (€ 12.000,00) non è pertanto irrisorio, anche se inferiore.
Il CTU ha confermato tale conclusione durante i chiarimenti resi nell'udienza del 22.02.24 che di seguito si riportano: “ho effettuato la decurtazione del valore tenuto conto dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi alla luce delle evidenti criticità che presentava l'immobile come ho già spiegato in risposta alle osservazioni critiche formulate dalla parte. Peraltro ho effettuato la decurtazione basandomi sulla mia esperienza personale stimando i costi minimi necessari alla manutenzione dell'immobile. Preciso che le criticità edilizie dell'immobile risalivano a decenni orsono e le ho constatate anche durante le operazioni peritali evidenziando che l'ulteriore protrazione avrebbe determinato il maggior degrado dell'immobile. infatti alla lunga distanza potrebbero anche verificarsi cedimenti dei calcinacci. Peraltro essendo l'immobile condominiale i lavori di rifacimento della facciata esterna dovrebbero essere deliberati dall'assemblea condominiale. Preciso che il primo valore da me indicato di euro 64.000 corrisponde al valore ideale dell'immobile come se fosse stato in buone condizioni pagina 8 di 15 e, infatti, ho successivamente considerato le decurtazioni. Preciso che tali valori sono stati calcolati dai valori minimi O.M.I. nonché attraverso la consultazione O.M.I. dei valori immobiliari dichiarati dai quali ho appreso che per la stessa categoria e tipologia di immobile furono stipulati atti di vendita per prezzi inferiori rispetto a quello da me considerato. Per quanto concerne il calcolo del valore della nuda proprietà dell'immobile l'ho calcolato sulla base del valore ideale dell'immobile senza decurtazione. Peraltro accedendo alla diversa tesi di parte convenuta la differenza di valore sarebbe minima passando da euro
21.000 ad euro 26.000 e, comunque, il valore della nuda proprietà da me stimato risulta superiore rispetto ai valori di altri immobili similari oggetto delle mie indagini. Preciso ulteriormente che ho indicato la necessità del rifacimento del tetto avendo riscontrato sulla facciata delle perdite in prossimità proprio del tetto e per mia esperienza ho capito che quelle infiltrazioni derivavano dal tetto. Addirittura erano visibili dalla strada per cui secondo me erano infiltrazioni anche importanti. Aggiungo ulteriormente che la somma stimata per la manutenzione del fabbricato è da ritenersi minima visti i numerosi ed invasivi interventi edilizi da realizzarsi che non ho analiticamente indicati in CTU ma che per mia esperienza sarebbero necessari”.
Ritiene il Collegio di condividere la stima di valore dell'immobile effettuata dal CTU, le cui conclusioni sono sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, basate sulle tariffe OMI e sull'esame visivo delle condizioni critiche dell'immobile e dei lavori da effettuarsi per ristrutturarlo.
Pertanto, pur essendo emerso dall'istruttoria che il prezzo di vendita stipulato tra le parti non fosse irrisorio, né palesemente sproporzionato, il Collegio, come anticipato, ricava la presenza di indizi gravi sulla simulazione della compravendita da altri elementi, il primo dei quali è il mancato pagamento del prezzo pattuito.
Sul punto, in risposta al quesito 3) dell'incarico peritale, il CTU ha accertato che “Per quanto riguarda la modalità di pagamento le parti dichiarano che è stata versata in precedenza e in contanti la somma di 2.990 € mentre la restante somma di 9.010 € viene versata contestualmente alla stipula della compravendita per il tramite di un assegno bancario, non trasferibile, n.0930831941-00 tratto su Banca Monte Paschi di Siena, filiale di TT (SA). Per rispondere al quesito posto è stata verificata, come richiesto, la documentazione in atti. Dall'esame di tale documentazione si evince che il sig. , parte venditrice, deceduto in data 26.03.2019, era unico intestatario di un solo conto Controparte_3 corrente bancario, il n. 0213/19531097, IBAN [...], aperto presso la
[...]
filiale di TT (SA) alla via Piave n. 2. Agli atti sono presenti gli estratti conto mensili Controparte_5 relativi al periodo luglio 2009-agosto 2019, cfr. allegati al fascicolo di causa dal 75.1) al 75.6) depositati in data
25.09.2020. Tutti gli estratti conto mensili presenti mostrano accrediti e addebiti pressoché regolari costituiti i primi dal versamento della pensione in favore del sig. ed i secondi dal pagamento delle utenze e da frequenti prelievi a Controparte_3 sportello per importi circa uguali alla predetta pensione;
vi sono, poi, sporadiche entrate ed uscite, non rilevanti ai fini della nostra valutazione, con saldo nel periodo spesso negativo. È da rilevare che nessun versamento in contante risulta effettuato, ad eccezione di una piccolissima somma relativa all'ottobre 2012, molto lontano pagina 9 di 15 dalla data di stipula dell'atto di compravendita (marzo 2019). Alla data del 26.03.2019 il conto suddetto risultava con saldo finale negativo di € 290,44, cfr. estratto conto n. 003/2019 al 31.03.2019. A valle dell'esame di tale documentazione è possibile affermare che, volendo ricercare eventuali versamenti del venditore sul proprio conto corrente di quantità di denaro provenienti dalla somma di 2.990 € ricevuta in contanti dall'acquirente, in un periodo vicino alla data di stipula della compravendita (ma ciò risulta vero anche per periodi lontani da tale data), nessun versamento in contante è stato rilevato. Inoltre, non si evince nessuna variazione sensibile negli importi prelevati mensilmente a sportello, sempre all'incirca pari alle entrate registrate nel medesimo periodo. Ciò rilevato, si ritiene che comunque tali riscontri non possano dar luogo alla certezza che la somma di 2.990 € non sia stata regolarmente corrisposta. Per quanto riguarda la somma di
9.010 €, essa è stata regolarmente corrisposta tramite assegno bancario non trasferibile (n.0930831941-00 tratto su Banca
Monte Paschi di Siena, filiale di TT (SA)) contestualmente alla stipula del contratto di compravendita rogato dal
Notaio Dott. (cfr. art.
3-Prezzo e modalità di pagamento). In riferimento a tale somma, inoltre, nella Persona_1 documentazione in atti è presente la pec di riscontro che la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di TT (SA), fornisce alla convenuta su sua richiesta di informazioni relative proprio all'assegno di che trattasi, Controparte_1 inoltrata mezzo pec dall'avv. Antonio Avallone in data 06.08.2020. Dagli atti emerge che con pec del 13.08.2020 la
Banca Monte dei Paschi di Siena, in relazione alla richiesta ricevuta, afferma che, in pari data, il titolo non risulta incassato, cfr. allegati al fascicolo di causa 62) e 63) depositati in data 25.09.2020. Per quanto detto può asserirsi che la somma di 9.010 € sia stata regolarmente corrisposta ma non effettivamente incassata dall'acquirente prima della sua dipartita o dai suoi eredi successivamente, fino alla data del 13.08.2020”.
Dagli accertamenti sul c/c del venditore, il de cuius , quindi, non sono emersi Controparte_3 elementi a riscontro del versamento dell'importo di € 2.990,00 che avrebbe ricevuto in contanti dall'acquirente.
Orbene, rammentando il granitico principio di diritto giurisprudenziale secondo cui “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e
l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso” (Cass. Ordinanza n. 22903 del 29/09/2017), si rileva che nel contratto notarile di compravendita del 06.03.19 il notaio ha recepito la dichiarazione resa dalle parti che l'importo di € 2.990,00 è stato già versato dalle parti. Tale dichiarazione non ha efficacia fidefacente;
il pagamento in contanti non è avvenuto innanzi al notaio, il quale si è limitato a raccogliere la dichiarazione del pregresso versamento della somma in contanti dal compratore al venditore.
Si rammenta altresì il principio di diritto enunciato recentemente sempre dagli secondo CP_7 cui “Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha pagina 10 di 15 l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti” (Cass. Ordinanza n. 18347 del 04/07/2024).
Pertanto, di fronte alla prova documentale offerta dalla convenuta, costituita dal deposito degli estratti conto bancario del defunto marito, dai quali non si evince alcun deposito della somma di € 2.990,00 che avrebbe ricevuto dall'acquirente , sarebbe spettato a quest'ultimo dimostrare di aver Parte_1 effettuato la dazione, ma, a tal fine, non ha allegato i movimenti “dal suo” conto corrente, dai quali desumere una serie di prelievi fino all'occorrenza della predetta somma, asseritamente versata in contanti;
né l'attore ha chiesto di provare il pagamento tramite prova testimoniale, a prescindere dalla valutazione che il Tribunale avrebbe espresso sull'ammissibilità o meno di tale prova.
Non risulta provato, altresì, il pagamento del prezzo residuo, essendo emerso per tabulas che l'assegno, a tal fine emesso da , non è stato incassato. Su questo specifico aspetto rileva Parte_1 il Collegio che parte attrice ha formulato nella memoria II termine ex art 183 co 6 c.p.c. il seguente capitolo di prova “Vero è che più volte dopo il decesso del sig. l'attore ha richiesto alla sig.ra la Controparte_3 CP_1 restituzione dell'assegno consegnato in sede di stipula dell'importo di € 9.010,00”. La prova orale vertente anche su questo capitolo non è stata ammessa perché del tutto inutile ed irrilevante.
Infatti, l'assegno bancario veniva emesso e consegnato all'atto della stipula del contratto di compravendita direttamente nelle mani di , non essendo presente alla stipula la sig.ra Controparte_3
né alcun altro soggetto. Ne consegue che parte attrice avrebbe dovuto provare che CP_1 [...]
avesse consegnato a sua volta l'assegno alla e l'avesse delegata all'incasso; la prova CP_3 CP_1 testimoniale doveva vertere su queste circostanze, poiché sono state contestate espressamente dalla convenuta.
Ritiene quindi il Tribunale che il pagamento del prezzo pattuito per la compravendita non sia mai avvenuto, perché l'atto ha dissimulato in realtà la donazione del bene immobile da parte del de cuius
a suo nipote;
e che il compratore abbia consegnato l'assegno Controparte_3 Parte_1 bancario dinanzi al notaio solo per far apparire esteriormente la volontà simulata di comprare il bene;
e che l'assegno, di conseguenza, sia stato poi restituito dallo stesso a suo nipote dopo la Controparte_3 stipula.
Emblematiche, in tal senso, sono le foto di cui all'allegato 69) della comparsa di costituzione e risposta che sono state inviate alla convenuta il giorno stesso della stipula dell'atto (6/3/19) e che ritraggono il venditore , in pigiama, poiché gravemente ammalato, su una spiaggia in Controparte_3 compagnia del nipote, l'acquirente , e di altri due uomini. Parte_1
pagina 11 di 15 Nella memoria I termine ex art 183 c.p.c., l'attore si è limitato a formulare la consueta eccezione “di stile” che la documentazione depositata da controparte, ed ogni singolo documento, viene disconosciuta perché prodotta in copia senza alcuna attestazione di conformità agli originali;
ma, di fatto, non ha contestato espressamente il contenuto di questa foto;
non ha negato di essere stato immortalato in quella foto insieme allo zio sulla spiaggia, il giorno stesso della stipula.
Questa immagine è indicativa del legame parentale ed affettivo tra i due stipulanti e soprattutto della loro intesa e complicità, che si è palesata nell'accordo per simulare la compravendita dell'immobile al fine di sottrarlo alla disponibilità della e del figlio di lei. CP_1
Altri elementi indiziari sono i seguenti: - benchè nell'atto di compravendita fosse stato indicato che il venditore era coniugato in regime di separazione dei beni, egli ha riservato solo a sé Controparte_3
l'usufrutto vita natural durante dell'immobile, escludendo quindi la moglie ed il figlio di lei, che però già convivevano con lui nell'immobile, non essendo stato allegato alcun provvedimento giudiziale di separazione che autorizzasse i coniugi a vivere separati;
- in secondo luogo, il ha effettuato altre Parte_1 due donazioni (quelle riferite in comparsa di costituzione documentate e comunque non espressamente contestate da controparte), in favore di un'altra nipote, di cui una appena un mese prima della stipula della compravendita del 06.0319. Con queste due donazioni e con la compravendita simulata, in pratica,
[...]
ha donato tutto il suo patrimonio ai nipoti, parenti di sangue, lasciando alla moglie superstite CP_3 solo una vecchia auto ed il saldo passivo su c/c.
Ritiene il Tribunale che tale contegno sia coerente solo con l'ipotesi che il , gravemente Parte_1 ammalato, che già ospitava la con il figlio di lei nella sua abitazione sin dal 2006, avesse CP_1 accettato di sposarla il 14.07.16 per ricevere aiuto, assistenza e conforto negli ultimi anni della sua vita
(aveva tumori già in metastasi), ma al fine di preservare il patrimonio alla sua famiglia di origine da future pretese ereditarie della donna - e successivamente alla sua morte dal figlio di lei -, si è determinato ad effettuare le donazioni di cui sopra.
Con particolare riferimento all'immobile, onde evitare che la moglie dopo la sua morte rivendicasse la sua quota di legittima sul bene, ha concordato con il nipote di simularne la compravendita, sapendo che una donazione sarebbe stata impugnabile dalla moglie con un'azione giudiziaria.
Una volta acclarata la simulazione della compravendita, poiché in realtà dissimulava una donazione, si evidenzia che l'atto è nullo per difetto di forma. La donazione a norma dell'art 782 c.c. richiede la forma dell'atto pubblico ricevuto da un notaio e con la presenza di due testimoni. Nell'atto notarile del 06.03.19 difetta la presenza di testimoni, per cui la donazione è nulla.
L'accoglimento integrale delle conclusioni di cui ai punti B) e C) delle conclusioni rassegnate da parte convenuta in riconvenzionale determina ovviamente il rigetto della domanda attorea e l'assorbimento pagina 12 di 15 delle altre domande subordinate della stessa convenuta, tra cui anche l'azione di riduzione della donazione, che è stata dichiarata nulla.
Solo per completezza, poiché l'ammissibilità dell'azione di riduzione della donazione è stata contestata da parte attrice, a tal fine evidenzia il Tribunale che detta azione è invece ammissibile – anche se nel merito essa rimane assorbita dall'accoglimento della domanda di nullità della donazione dissimulata dalla compravendita –. Stabilisce l'art 564 co 1 c.c. che “Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio
d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità” (si veda in materia Cass. Sentenza n. 28632 del 23/12/2011 secondo cui “A norma dell'art. 564 cod. civ., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l'azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario”).
Ebbene la condizione dell'azione risulta assolta in quanto la convenuta ha accettato l'eredità del coniuge defunto col beneficio d'inventario con atto notarile a rogito del Notaio Controparte_3 del 31.08.2020, repertorio n. 50532, raccolta n. 10632, registrato a Salerno il 02.09.2020 Persona_4 al n. 22802 serie 1T, trascritto nei RR.II. di Salerno il 04.09.2020 ai nn. 27447 R.G. e 21390 R.P. prima di proporre la domanda riconvenzionale con comparsa di costituzione depositata il 24.09.2020; ed ha dato anche corso alle operazioni di inventario che sono state ultimate in pendenza del giudizio (cfr inventario del 16.02.21 allegato alle note scritte del 30.04.21). Sempre ai fini dell'ammissibilità dell'azione di riduzione, rammentando il principio di diritto secondo cui “In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e
559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente” (Cass. Ordinanza n.
35461 del 02/12/2022) si dà atto che la convenuta ha correttamente impugnato la donazione più recente, quella dissimulata dalla compravendita del 6.3.19, oggetto di causa, mentre le altre due donazioni effettuate in vita dal de cuius, come ricostruite dalla convenuta, recano date antecedenti, rispettivamente, 04.02.2019 e
06.05.2009.
In conclusione, per effetto della dedotta nullità della donazione dissimulata, il bene immobile rientra nell'asse ereditario del de cuius ; considerato che la convenuta non ha chiesto né Controparte_3
l'apertura della successione, né la divisione dei beni ereditari, null'altro deve disporre lo scrivente Collegio.
pagina 13 di 15 Parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza. A tal proposito poiché la controversia ha ad oggetto un bene immobile, ai fini della individuazione dello scaglione di valore su cui calcolare le spese, occorre far riferimento all'art 15 cpc che recita “Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà”
Dall'esame dell'atto notarile si evince che la rendita catastale dell'immobile è pari ad € 247,90; moltiplicandolo per 200 si perviene all'importo di € 49.580,00. La liquidazione delle spese viene effettuata secondo i parametri medi del corrispondente scaglione di valore con incremento del 30% ex art 4 co 2 DM
55/14 per l'assistenza difensiva a due parti processuali.
Parte convenuta ha richiesto in citazione anche il rimborso delle spese vive sostenute, tra le quali vanno compresi i costi sostenuti per intentare il tentativo obbligatorio di mediazione ed il compenso al proprio ctp come da fatture allegate;
non vanno compresi invece i costi sostenuti per l'accettazione dell'eredità del defunto marito con beneficio di inventario poiché l'interesse della CP_1 all'accettazione dell'eredità travalica i confini di questo giudizio.
Parte attrice è condannata al rimborso delle spese di CTU secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) In accoglimento delle domande riconvenzionali formulate nelle lettere B) e C) delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, accerta e dichiara la simulazione relativa della scrittura privata di compravendita autenticata dal Notaio del 06.03.2019, repertorio Persona_1
n. 8195, raccolta n. 5758, registrata in Eboli il 13.03.2019 al n. 1626 serie 1T, trascritta nei RR.II. di
Salerno il 13.03.2019 ai nn. 8116 R.P. e 10457 R.G., con la quale il de cuius ha Controparte_3 venduto all'attore l'immobile sito in TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, Parte_1 piano primo catastale, interno 8, fg. 3, part. 701, sub. 8, in quanto dissimulante una donazione;
3) accerta e dichiara la nullità della donazione dissimulata con la compravendita di cui al capo precedente per difetto di forma;
4) accerta e dichiara che il bene immobile sito in TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, piano primo catastale, interno 8, fg. 3, part. 701, sub. 8, oggetto della sopra specificata compravendita nulla fa parte, per intero, del patrimonio ereditario del de cuius ; Controparte_3
5) Dichiara assorbite le ulteriori domande riconvenzionali subordinate formulate da parte convenuta;
6) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in €
9.900,80 – già operato l'incremento del 30% ex art 4 DM 55/14 – oltre rimborso di spese vive pagina 14 di 15 (comprese quelle sostenute per il proprio CTP e per l'esperimento del tentativo obbligatorio conciliazione) oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
7) Pone definitivamente a carico di parte attrice il compenso al CTU;
8) ordina al Conservatore dei RR.II. presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Salerno - la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero di responsabilità;
Salerno
Depositata il 07.01.2025.
IL PRESIDENTE estensore
Dr. Gustavo Danise
pagina 15 di 15
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, così composto:
1) Dr. Gustavo Danise, Presidente ed est.
2) Dr.ssa Grazia Roscigno Giudice
3) Dr. Giuseppe Barbato Giudice
All'esito della camera di consiglio del 30.12.24 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4461/2020 del R.G. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente t r a
, nato a [...] il [...], C.F.: , res.te in Parte_1 C.F._1
CO AN (SA) alla via Arno n. 3, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonino Surace, , giusta procura in atti;
- Attore - contro nata a Voronezh in [...] il [...], C.F.: , e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nato a Voronezh in [...] il [...], C.F.: entrambi res.ti in
[...] C.F._3
TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, ed elettiv.te dom.ti in AM (SA) alla via Walter Tobagi n.
18, presso lo studio dell'Avv. Antonio Avallone, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Convenuti -
OGGETTO: azione di rilascio di bene immobile / simulazione di contratto di compravendita.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.06.2020, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e , per sentirli condannare al rilascio in suo Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 15 favore dell'immobile sito in TT (SA), alla via Indipendenza n. 14, piano secondo, interno n. 8, oltre al risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, patrimoniali e non, con interessi e rivalutazione fino all'effettivo rilascio, il tutto contenuto nei limiti di € 5.200,00.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva di aver acquistato la nuda proprietà del predetto immobile da , con contratto di compravendita stipulato il 06.03.2019 dinanzi al Notaio Controparte_3
Dott. rep. n. 8195, registrato in data 13.03.2019, lasciandone l'usufrutto vitalizio al Persona_1 venditore;
e che a seguito della morte dell'usufruttuario, avvenuta il 26.03.2019, ne aveva acquistato la piena proprietà.
Sosteneva che, dalla data del decesso dell'alienante, l'immobile fosse occupato senza titolo dalla sig.ra e da suo figlio , per cui ne chiedeva la liberazione con due Controparte_1 Controparte_2 distinte raccomandate.
Stante il rifiuto da parte di entrambi di liberare l'appartamento de quo, il intentava Parte_1
l'odierno giudizio.
Si costituiva la eccependo di essere moglie ed erede di , venditore CP_1 Controparte_3 dell'immobile, con il quale aveva contratto matrimonio in regime di separazione dei beni in data
14.07.2016; che dal rapporto coniugale non sono nati figli, ma la convenuta ha un figlio nato da una precedente relazione, , che ha convissuto con lei e con nell'abitazione Controparte_2 Controparte_3 oggetto della vendita de quo dal 26.07.2006 fino alla sua morte, continuando a risiederci tutt'ora, essendo l'immobile destinato a casa coniugale.
Evidenziava la convenuta di essere coniuge superstite e quindi legittimaria, ai sensi dell'art. 536, co.
1, c.c. del marito, e di essere anche l'unica erede, in assenza di figli ed ascendenti del de cuius, come rappresentato nella documentazione allegata.
Deduceva inoltre che l'attore è il nipote del venditore , il suo defunto marito;
a Controparte_3 tal scopo ha allegato, alla comparsa, il certificato di stato di famiglia originaria di Controparte_3 aggiornato al 13.07.2020 (all. 27), combinato con gli estratti per riassunto dell'atto di morte di ogni familiare in esso presente (all. dal 28 al 35), dai quali si evince che è figlio di , Parte_1 Parte_2 fratello del venditore , di cui è anche erede legittimo per successione, per Controparte_3 rappresentazione del padre . Parte_2
Eccepiva ancora che la compravendita immobiliare del 06.03.19 dissimulava, in realtà, una donazione che aveva leso la sua quota di legittima;
che non aveva ella a sua volta ricevuto alcuna donazione da parte del de cuius, né da quest'ultimo fu redatto alcun testamento;
che, per determinare la quota di cui il defunto poteva disporre senza ledere la quota di legittima dell'esponente, va individuato il relictum, che è costituito dai seguenti beni:
pagina 2 di 15 1) autovettura Hyundai Kona 1.0 classic OS/F5P11/M61A11 tg. FS901ZE (all. 43 e 44) acquistata da , nuova presso un concessionario, in data 30.10.2018 al prezzo di € 18.390,00 con Controparte_3 contratto di finanziamento n. 59972413 del 29.10.2018 stipulato con GO DU (all. 46), e valutata alla data del 26.03.2019 in € 13.792,50 per effetto della svalutazione del 25% sul prezzo di acquisto;
che sul bene grava un debito di € 15.648,20 pari all'importo necessario per estinguere il finanziamento chiesto per il suo acquisto, come da richiesta di pagamento del 10.05.2019 da parte di (all. 49); Controparte_4
2) conto corrente bancario n. 0213/19531097 intestato a , IBAN Controparte_3
[...], aperto presso la filiale di TT (SA) Controparte_5 alla via Piave n. 2, che alla data del decesso dell'intestatario del 26.03.2019 risultava con saldo finale negativo di € 290,44 (in allegato estratto conto n. 003/2019 al 31.03.2019);
3) mobili che costituiscono l'arredamento della casa coniugale di TT (SA) alla via
Indipendenza n. 14, acquistati da in data precedente al matrimonio del 14.07.2016 Controparte_3 contratto in separazione dei beni con la convenuta, così come fotografati ed elencati nella perizia di stima di parte del 31.08.2020 (all. 13), da questi valutati in € 2.500,00 con riferimento al periodo di marzo 2019, coincidente con l'apertura della successione.
4) dal relictum vanno detratte anche le spese relative all'accettazione col beneficio d'inventario sopportate dalla convenuta legittimaria, che ai sensi dell'art. 511 c.c. sono a carico dell'eredità.
Aggiungeva la convenuta che, considerando che l'attivo ereditario è costituito dalla somma degli importi di € 13.792,50 dell'autovettura ed € 2.500,00 della mobilia, per un totale di € 16.292,50, a cui vanno detratti i debiti di € 15.648,20 ed € 290,44 relativi rispettivamente all'automobile e al conto corrente, nonché la spesa di € 1.500,00 per l'accettazione dell'eredità, si determina un relictum negativo di € 1.146,14; che per effettuare la riunione fittizia dei beni occorre rilevare che ha compiuto in vita Controparte_3 tre diverse donazioni, includendo anche quelle definite e considerate dall'art. 809, comma 1, c.c. e precisamente:
1) l'atto simulato di scrittura privata di compravendita autenticata dal Notaio del Persona_1
06.03.2019, repertorio n. 8195, raccolta n. 5758, registrato in Eboli il 13.03.2019 al n. 1626 serie 1T, trascritto nei RR.II. di Salerno il 13.03.2019 ai nn. 8116 R.P. e 10457 R.G. (all. 5), con cui veniva fatto risultare artatamente che vendeva a l'immobile sito in TT Controparte_3 Parte_1
(SA) alla via Indipendenza n. 14, piano secondo (primo catastale), interno 8, fg. 3, part. 701, sub. 8, al prezzo di € 12.000,00; tale appartamento fu acquistato da con contratto di cessione in Controparte_3 proprietà di alloggio popolare ai sensi della L. 24.12.1993 n. 560, per Notaio in data 08.02.2000, Per_2 repertorio n. 16244, raccolta 4007, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli il 25.02.2000 al n. 431, trascritto nei RR.II. di Salerno il 17.06.2002 ai nn. 16662 R.P. e 22386 R.G; immobile che secondo la stima pagina 3 di 15 operata dal ctp di parte ha un valore di mercato pari ad € 70.807,84 con riferimento al mese di marzo 2019, ossia il periodo in cui è avvenuta l'apertura della successione.
2) donazione avvenuta in data 04.02.2019, con cui il de cuius elargiva la somma di Controparte_3
€ 5.000,00 con bonifico bancario in favore della nipote , nata a [...] il Controparte_6
08.06.1962, C.F.: , ivi res.te alla via Caduti di Superga n. 12, come certificato C.F._4 dall'estratto conto n. 002/2019 del c/c n. 0213/19531097 intestato al dante causa (all. 51).
3) donazione, avvenuta in un periodo antecedente alle prime due, costituita dall'assicurazione sulla vita che ha sottoscritto in data 06.05.2009, polizza n. 95002819310, presso il Banco Controparte_3
Intesa Sanpaolo, filiale di TT (SA) alla via Piave n. 2, versando, in data 06.05.2009, la somma di €
50.000,00 (all. 55), e nominando, in data 17.09.2013, quale beneficiaria in caso di morte la nipote CP_6
nata a [...] il [...], C.F.: , ivi res.te alla via Caduti di
[...] C.F._4
Superga n. 12 (all. 56, 57 e 58). Avendo operato alcuni riscatti parziale, l'importo della polizza assicurativa si
è ridotto ad € 40.260,92. La beneficiaria della polizza, è anch'ella erede per Controparte_6 rappresentazione del de cuius . Controparte_3
Sommando il valore delle tre donazioni, ossia € 70.807,84, € 5.000,00 ed € 40.260,92, si perviene alla somma complessiva del donatum pari a € 116.068,76 che costituisce l'intero asse ereditario, dal momento che il relictum presentava un saldo negativo.
Evidenziava la convenuta che ai sensi dell'art. 540 c.c., ad ella, quale coniuge superstite, è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, oltre ai diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, e tali diritti gravano sulla porzione disponibile.
Pertanto, la quota di riserva in capo all'odierna convenuta in riconvenzionale è costituita dalla metà della somma di € 116.068,76, ossia € 58.034,38, più il valore del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, che va detratto dalla porzione disponibile costituita dall'altra metà, quindi € 58.034,38.
A proposito del diritto di abitazione, la convenuta deduceva che occorre far riferimento all'età dell'avente diritto al momento dell'apertura della successione, nonché alla tabella allegata al Decreto del
Ministero di Economia e Finanze del 19.12.2018 di adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi con decorrenza dal primo gennaio 2019; che il valore del diritto di abitazione si calcola moltiplicando il valore della piena proprietà costituito dal valore venale in comune commercio, ossia il valore di mercato alla data di apertura della successione, per il tasso di interesse legale che nell'anno 2019 era fissato allo 0,8% e per il coefficiente stabilito dal citato Decreto Ministeriale sulla base dell'età del beneficiario;
che alla data del 26.03.2019, in cui è avvenuto il decesso del de cuius, la convenuta aveva l'età di 55 anni, per la quale la suddetta tabella pagina 4 di 15 prevede un coefficiente di 81,25; moltiplicando il valore della piena proprietà dell'immobile sito in
TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, stimato in € 70.807,84, per 0,8% (tasso di interesse legale del
2019), per 81,25 (coefficiente riferito all'età di 55 anni), si perviene al valore del diritto di abitazione pari ad
€ 46.025,10. Sommando il valore del diritto di abitazione alla quota di legittima stabilita in € 58.034,38, si perviene alla conclusione che alla convenuta spetta, in qualità di coniuge legittimario, una quota complessiva pari ad € 104.059,48, che detratta dal valore dell'asse ereditario (€ 116.068,76) fissa la quota disponibile in € 12.009,28.
Concludeva la convenuta che la quota di sua spettanza come appena determinata, non viene soddisfatta con l'attribuzione dei 2/3 del relictum disposta dall'art. 582 c.c., visto che il suo valore è negativo,
e pertanto si è determinata la lesione della legittima.
Asseriva la convenuta che la compravendita fatta dal defunto marito al nipote Parte_1 dissimulasse in realtà una donazione, come si evince da una serie di elementi presuntivi descritti in comparsa - tra cui la fissazione del prezzo “vile” di € 12.000,00 ed il mancato versamento del medesimo al compratore -; che la donazione fosse affetta da nullità per vizio di forma, e che tale atto aveva leso la sua quota di legittima.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, formulava le seguenti conclusioni:
“A) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale,
B) accertare e dichiarare la simulazione relativa della scrittura privata di compravendita autenticata dal Notaio del 06.03.2019, repertorio n. 8195, raccolta n. 5758, registrata in Eboli il 13.03.2019 al n. 1626 serie Persona_1
1T, trascritta nei RR.II. di Salerno il 13.03.2019 ai nn. 8116 R.P. e 10457 R.G., con la quale ha Controparte_3 venduto all'attore l'immobile sito in TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, piano primo Parte_1 catastale, interno 8, fg. 3, part. 701, sub. 8, in quanto dissimulante una donazione, per i motivi di cui al punto IV;
C) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della simulata scrittura privata di compravendita autenticata dal
Notaio del 06.03.2019, repertorio n. 8195, raccolta n. 5758, registrata in Eboli il 13.03.2019 al n. 1626 Persona_1 serie 1T, trascritta nei RR.II. di Salerno il 13.03.2019 ai nn. 8116 R.P. e 10457 R.G., con la quale Controparte_3 ha venduto all'attore l'immobile sito in TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, piano primo Parte_1 catastale, interno 8, fg. 3, part. 701, sub. 8, in quanto non ha i requisiti di forma e di sostanza prescritti per la donazione che dissimula, per i motivi di cui al punto V, e ordinare conseguentemente il rientro, per intero, nel patrimonio ereditario del de cuius dell'immobile sito in TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, piano primo catastale, interno Controparte_3
8, fg. 3, part. 701, sub. 8, oggetto della sopra specificata compravendita nulla;
D) in via subordinata alla sola domanda C), accertare e dichiarare che la donazione compiuta dal de cuius in favore dell'attore con la scrittura privata di compravendita autenticata dal Notaio Controparte_3 Parte_1 pagina 5 di 15 del 06.03.2019, repertorio n. 8195, raccolta n. 5758, registrata in Eboli il 13.03.2019 al n. 1626 serie Persona_1
1T, trascritta nei RR.II. di Salerno il 13.03.2019 ai nn. 8116 R.P. e 10457 R.G., lede la quota di legittima della convenuta in riconvenzionale, , quale coniuge legittimario del de cuius per i motivi di Controparte_1 Controparte_3 cui al punto III, e per l'effetto dichiarare inefficace la donazione appena specificata e ordinare la reintegrazione in natura della quota di legittima lesa mediante la totale riduzione della sopra specificata donazione, condannando l'attore, Parte_1
alla restituzione in favore della convenuta in riconvenzionale, , dell'intero immobile sito in
[...] Controparte_1
TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, piano primo catastale, interno 8, fg. 3, part. 701, sub. 8, oggetto della donazione per mezzo del sopra specificato atto di compravendita, e in subordine alla reintegrazione in natura, ordinare la reintegrazione della quota di legittima lesa per equivalente in denaro pari al valore di mercato dell'immobile sopra specificato al momento dell'apertura della successione, condannando l'attore, al pagamento in favore della convenuta in Parte_1 riconvenzionale, , della somma di € 70.807,84, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'apertura Controparte_1 della successione, avvenuta il 26.03.2019, al saldo effettivo, per i motivi di cui al punto VI;
E) in ogni caso, ordinare al Conservatore dei RR.II. presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Salerno la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero di responsabilità”;
Si costituiva, altresì, , con comparsa distinta a ministero dello stesso difensore, Controparte_2 richiamando le difese articolate nella comparsa di costituzione dell'altra convenuta e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La convenuta, in ragione della domanda riconvenzionale spiegata, assolveva alla condizione di procedibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione, allegando alle note di udienza del 16.10.2020 il verbale negativo di conciliazione.
Instaurato correttamente, quindi, il contraddittorio processuale e concessi i termini ex art 183 co 6
c.p.c., nella prima memoria parte attrice contestava l'assunto della convenuta sostenendo che la CP_1 vendita fosse reale, presentandone i requisiti di forma e sostanza;
che il prezzo concordato (€ 12.000,00) fosse congruo, considerando che l'acquisto riguardava solo la nuda proprietà di un immobile di edilizia popolare (i.a.c.p.), ed era gravato da trascrizioni pregiudizievoli per la cui cancellazione l'acquirente avrebbe dovuto sopportarne i costi;
che, con riguardo al mancato incasso dell'assegno di € 9.010,00, a titolo di saldo prezzo dell'immobile, il suddetto titolo (assegno bancario n.0930831941-00) era ancora in possesso della convenuta che non aveva provveduto ad incassarlo, benchè delegata dal sig. , né a Controparte_3 dividere pro quota con gli altri eredi la somma ricavata dalla vendita;
che il deducente era disponibile, previa restituzione del titolo innanzi richiamato ovvero a seguito di denuncia di smarrimento dello stesso, a corrispondere a ciascun erede la propria quota relativa al saldo del prezzo dell'immobile acquistato in data
06.03.2019; e che la convenuta non avesse ancora accettato l'eredità con beneficio di inventario.
La convenuta allegava alle note scritte per l'udienza del 05.05.21 copia conforme del 15.03.2021 dell'inventario dell'eredità di per del 16.02.2021 redatto dal Notaio Controparte_3 Controparte_1 pagina 6 di 15 , repertorio n. 3981, raccolta n. 3334, registrato a Salerno il 12.03.2021 al n. 8299 serie 1T; Persona_3 con la relativa comunicazione da parte della cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di
Salerno.
La produzione di tale documento è ammissibile anche se avvenuta dopo la scadenza dei termini per la seconda memoria ex art 183 co 6 c.p.c. (21.12.2020) in quanto trattasi di documentazione di formazione sopravvenuta (l'inventario è avvenuto in data 16.02.2021); in ogni caso l'inventario dell'eredità di CP_3
è stato redatto nei termini di legge ai sensi dell'art. 487, co. 2, c.c., dal momento che la convenuta
[...] sig.ra ha reso la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario l'eredità del Controparte_1 coniuge in data 31.08.2020 e che in data 20.11.2020 è stata depositata istanza per la proroga dei termini per la redazione dell'inventario dell'eredità accettata con beneficio d'inventario ex art. 485 c.c. formando il procedimento di volontaria giurisdizione n. 2100/2020 R.G. del Tribunale di Salerno, a cui è seguito il decreto del 16.12.2020 che concedeva la proroga di mesi tre (allegati n. 32 e 33 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 21.12.2020 della convenuta in riconvenzionale).
Quanto all'istruttoria, l'ordinanza emessa dal precedente G.I. di ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore e di prova testimoniale veniva revocata con ordinanza del 30.06.22 in cui si disponeva l'espletamento di una ctu estimativa del valore dell'immobile, più rilevante e determinante in considerazione della natura e dell'oggetto del giudizio.
Peraltro, i quesiti posti al ctu erano finalizzati anche a far emergere alcune delle circostanze capitolate nella prova testimoniale richiesta da parte attrice, mentre la prova testimoniale richiesta da parte convenuta afferisce alla conferma di documenti già prodotti;
per tale motivo se ne è revocata l'ammissione.
La perizia veniva depositata l'11.03.2023. Su istanza di parte convenuta il CTU veniva chiamato a rendere chiarimenti in forma orale nell'udienza, celebrata in presenza, del 22.02.24.
Con ordinanza del 27.03.24 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.09.24 in cui veniva introitata in decisione coi termini ex art 190 c.p.c.
Così ricostruite le posizioni delle parti ed i fatti processuali salienti, innanzitutto si rileva in diritto quanto segue: pur avendo l'attore spiegato una domanda di rivendica di proprietà con contestuale domanda di rilascio dell'immobile nei confronti della convenuta e del figlio di lei, asseritamente detentori sine titulo dell'immobile, non è necessaria la probatio diabolica del diritto di proprietà, a cagione delle difese spiegate dalla convenuta che ha riconosciuto l'appartenenza del bene al dante causa del rivendicante. In tal caso l'onere della prova della proprietà è attenuato, essendo sufficiente che l'attore in rivendicazione alleghi l'esistenza di un titolo di trasferimento in proprio favore dal soggetto a cui il convenuto ha riconosciuto appartenere il bene in origine (principio di diritto reso ex multis in Cassazione Ord. del 12 dicembre 2024, n.
32074). L'attore ha soddisfatto tale onere probatorio attenuato, allegando il contratto di compravendita pagina 7 di 15 della nuda proprietà stipulato il 06.03.2019 con il de cuius che la convenuta ha Controparte_3 riconosciuto essere il proprietario in origine del bene.
La convenuta ha contestato il titolo di proprietà vantato dall'attore, deducendo che la compravendita dissimulasse in realtà una donazione fatta dal suo ex marito, poi deceduto,
[...]
, in favore del proprio nipote, . CP_3 Parte_1
E' notorio che l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione di una compravendita dissimulante una donazione, è terzo rispetto al contratto, per cui non è soggetto a limitazioni probatorie (ex multis Cass., Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018 “L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda”).
La domanda riconvenzionale merita accoglimento, emergendo la simulazione della compravendita da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti (art 2729 c.c.).
Innanzitutto, si dà atto che il CTU ha calcolato il valore commerciale del bene immobile in €
65.600,00 avvalendosi delle tariffe OMI. Inoltre, considerando l'età dell'usufruttuario, pari a 74 anni al momento della stipula della compravendita, ha calcolato il valore della nuda proprietà in € 42.640,00. Da tale importo ha decurtato le spese che l'acquirente avrebbe dovuto sostenere per oneri e lavori di ristrutturazione, quantificandoli in € 21.000,00. Ne consegue che il giusto valore di mercato bene alienato dal de cuius all'odierno attore ammonta ad € 21.640,00. Ha concluso il CTU che il prezzo Controparte_3 stabilito tra le parti (€ 12.000,00) non è pertanto irrisorio, anche se inferiore.
Il CTU ha confermato tale conclusione durante i chiarimenti resi nell'udienza del 22.02.24 che di seguito si riportano: “ho effettuato la decurtazione del valore tenuto conto dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi alla luce delle evidenti criticità che presentava l'immobile come ho già spiegato in risposta alle osservazioni critiche formulate dalla parte. Peraltro ho effettuato la decurtazione basandomi sulla mia esperienza personale stimando i costi minimi necessari alla manutenzione dell'immobile. Preciso che le criticità edilizie dell'immobile risalivano a decenni orsono e le ho constatate anche durante le operazioni peritali evidenziando che l'ulteriore protrazione avrebbe determinato il maggior degrado dell'immobile. infatti alla lunga distanza potrebbero anche verificarsi cedimenti dei calcinacci. Peraltro essendo l'immobile condominiale i lavori di rifacimento della facciata esterna dovrebbero essere deliberati dall'assemblea condominiale. Preciso che il primo valore da me indicato di euro 64.000 corrisponde al valore ideale dell'immobile come se fosse stato in buone condizioni pagina 8 di 15 e, infatti, ho successivamente considerato le decurtazioni. Preciso che tali valori sono stati calcolati dai valori minimi O.M.I. nonché attraverso la consultazione O.M.I. dei valori immobiliari dichiarati dai quali ho appreso che per la stessa categoria e tipologia di immobile furono stipulati atti di vendita per prezzi inferiori rispetto a quello da me considerato. Per quanto concerne il calcolo del valore della nuda proprietà dell'immobile l'ho calcolato sulla base del valore ideale dell'immobile senza decurtazione. Peraltro accedendo alla diversa tesi di parte convenuta la differenza di valore sarebbe minima passando da euro
21.000 ad euro 26.000 e, comunque, il valore della nuda proprietà da me stimato risulta superiore rispetto ai valori di altri immobili similari oggetto delle mie indagini. Preciso ulteriormente che ho indicato la necessità del rifacimento del tetto avendo riscontrato sulla facciata delle perdite in prossimità proprio del tetto e per mia esperienza ho capito che quelle infiltrazioni derivavano dal tetto. Addirittura erano visibili dalla strada per cui secondo me erano infiltrazioni anche importanti. Aggiungo ulteriormente che la somma stimata per la manutenzione del fabbricato è da ritenersi minima visti i numerosi ed invasivi interventi edilizi da realizzarsi che non ho analiticamente indicati in CTU ma che per mia esperienza sarebbero necessari”.
Ritiene il Collegio di condividere la stima di valore dell'immobile effettuata dal CTU, le cui conclusioni sono sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, basate sulle tariffe OMI e sull'esame visivo delle condizioni critiche dell'immobile e dei lavori da effettuarsi per ristrutturarlo.
Pertanto, pur essendo emerso dall'istruttoria che il prezzo di vendita stipulato tra le parti non fosse irrisorio, né palesemente sproporzionato, il Collegio, come anticipato, ricava la presenza di indizi gravi sulla simulazione della compravendita da altri elementi, il primo dei quali è il mancato pagamento del prezzo pattuito.
Sul punto, in risposta al quesito 3) dell'incarico peritale, il CTU ha accertato che “Per quanto riguarda la modalità di pagamento le parti dichiarano che è stata versata in precedenza e in contanti la somma di 2.990 € mentre la restante somma di 9.010 € viene versata contestualmente alla stipula della compravendita per il tramite di un assegno bancario, non trasferibile, n.0930831941-00 tratto su Banca Monte Paschi di Siena, filiale di TT (SA). Per rispondere al quesito posto è stata verificata, come richiesto, la documentazione in atti. Dall'esame di tale documentazione si evince che il sig. , parte venditrice, deceduto in data 26.03.2019, era unico intestatario di un solo conto Controparte_3 corrente bancario, il n. 0213/19531097, IBAN [...], aperto presso la
[...]
filiale di TT (SA) alla via Piave n. 2. Agli atti sono presenti gli estratti conto mensili Controparte_5 relativi al periodo luglio 2009-agosto 2019, cfr. allegati al fascicolo di causa dal 75.1) al 75.6) depositati in data
25.09.2020. Tutti gli estratti conto mensili presenti mostrano accrediti e addebiti pressoché regolari costituiti i primi dal versamento della pensione in favore del sig. ed i secondi dal pagamento delle utenze e da frequenti prelievi a Controparte_3 sportello per importi circa uguali alla predetta pensione;
vi sono, poi, sporadiche entrate ed uscite, non rilevanti ai fini della nostra valutazione, con saldo nel periodo spesso negativo. È da rilevare che nessun versamento in contante risulta effettuato, ad eccezione di una piccolissima somma relativa all'ottobre 2012, molto lontano pagina 9 di 15 dalla data di stipula dell'atto di compravendita (marzo 2019). Alla data del 26.03.2019 il conto suddetto risultava con saldo finale negativo di € 290,44, cfr. estratto conto n. 003/2019 al 31.03.2019. A valle dell'esame di tale documentazione è possibile affermare che, volendo ricercare eventuali versamenti del venditore sul proprio conto corrente di quantità di denaro provenienti dalla somma di 2.990 € ricevuta in contanti dall'acquirente, in un periodo vicino alla data di stipula della compravendita (ma ciò risulta vero anche per periodi lontani da tale data), nessun versamento in contante è stato rilevato. Inoltre, non si evince nessuna variazione sensibile negli importi prelevati mensilmente a sportello, sempre all'incirca pari alle entrate registrate nel medesimo periodo. Ciò rilevato, si ritiene che comunque tali riscontri non possano dar luogo alla certezza che la somma di 2.990 € non sia stata regolarmente corrisposta. Per quanto riguarda la somma di
9.010 €, essa è stata regolarmente corrisposta tramite assegno bancario non trasferibile (n.0930831941-00 tratto su Banca
Monte Paschi di Siena, filiale di TT (SA)) contestualmente alla stipula del contratto di compravendita rogato dal
Notaio Dott. (cfr. art.
3-Prezzo e modalità di pagamento). In riferimento a tale somma, inoltre, nella Persona_1 documentazione in atti è presente la pec di riscontro che la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di TT (SA), fornisce alla convenuta su sua richiesta di informazioni relative proprio all'assegno di che trattasi, Controparte_1 inoltrata mezzo pec dall'avv. Antonio Avallone in data 06.08.2020. Dagli atti emerge che con pec del 13.08.2020 la
Banca Monte dei Paschi di Siena, in relazione alla richiesta ricevuta, afferma che, in pari data, il titolo non risulta incassato, cfr. allegati al fascicolo di causa 62) e 63) depositati in data 25.09.2020. Per quanto detto può asserirsi che la somma di 9.010 € sia stata regolarmente corrisposta ma non effettivamente incassata dall'acquirente prima della sua dipartita o dai suoi eredi successivamente, fino alla data del 13.08.2020”.
Dagli accertamenti sul c/c del venditore, il de cuius , quindi, non sono emersi Controparte_3 elementi a riscontro del versamento dell'importo di € 2.990,00 che avrebbe ricevuto in contanti dall'acquirente.
Orbene, rammentando il granitico principio di diritto giurisprudenziale secondo cui “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e
l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso” (Cass. Ordinanza n. 22903 del 29/09/2017), si rileva che nel contratto notarile di compravendita del 06.03.19 il notaio ha recepito la dichiarazione resa dalle parti che l'importo di € 2.990,00 è stato già versato dalle parti. Tale dichiarazione non ha efficacia fidefacente;
il pagamento in contanti non è avvenuto innanzi al notaio, il quale si è limitato a raccogliere la dichiarazione del pregresso versamento della somma in contanti dal compratore al venditore.
Si rammenta altresì il principio di diritto enunciato recentemente sempre dagli secondo CP_7 cui “Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha pagina 10 di 15 l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti” (Cass. Ordinanza n. 18347 del 04/07/2024).
Pertanto, di fronte alla prova documentale offerta dalla convenuta, costituita dal deposito degli estratti conto bancario del defunto marito, dai quali non si evince alcun deposito della somma di € 2.990,00 che avrebbe ricevuto dall'acquirente , sarebbe spettato a quest'ultimo dimostrare di aver Parte_1 effettuato la dazione, ma, a tal fine, non ha allegato i movimenti “dal suo” conto corrente, dai quali desumere una serie di prelievi fino all'occorrenza della predetta somma, asseritamente versata in contanti;
né l'attore ha chiesto di provare il pagamento tramite prova testimoniale, a prescindere dalla valutazione che il Tribunale avrebbe espresso sull'ammissibilità o meno di tale prova.
Non risulta provato, altresì, il pagamento del prezzo residuo, essendo emerso per tabulas che l'assegno, a tal fine emesso da , non è stato incassato. Su questo specifico aspetto rileva Parte_1 il Collegio che parte attrice ha formulato nella memoria II termine ex art 183 co 6 c.p.c. il seguente capitolo di prova “Vero è che più volte dopo il decesso del sig. l'attore ha richiesto alla sig.ra la Controparte_3 CP_1 restituzione dell'assegno consegnato in sede di stipula dell'importo di € 9.010,00”. La prova orale vertente anche su questo capitolo non è stata ammessa perché del tutto inutile ed irrilevante.
Infatti, l'assegno bancario veniva emesso e consegnato all'atto della stipula del contratto di compravendita direttamente nelle mani di , non essendo presente alla stipula la sig.ra Controparte_3
né alcun altro soggetto. Ne consegue che parte attrice avrebbe dovuto provare che CP_1 [...]
avesse consegnato a sua volta l'assegno alla e l'avesse delegata all'incasso; la prova CP_3 CP_1 testimoniale doveva vertere su queste circostanze, poiché sono state contestate espressamente dalla convenuta.
Ritiene quindi il Tribunale che il pagamento del prezzo pattuito per la compravendita non sia mai avvenuto, perché l'atto ha dissimulato in realtà la donazione del bene immobile da parte del de cuius
a suo nipote;
e che il compratore abbia consegnato l'assegno Controparte_3 Parte_1 bancario dinanzi al notaio solo per far apparire esteriormente la volontà simulata di comprare il bene;
e che l'assegno, di conseguenza, sia stato poi restituito dallo stesso a suo nipote dopo la Controparte_3 stipula.
Emblematiche, in tal senso, sono le foto di cui all'allegato 69) della comparsa di costituzione e risposta che sono state inviate alla convenuta il giorno stesso della stipula dell'atto (6/3/19) e che ritraggono il venditore , in pigiama, poiché gravemente ammalato, su una spiaggia in Controparte_3 compagnia del nipote, l'acquirente , e di altri due uomini. Parte_1
pagina 11 di 15 Nella memoria I termine ex art 183 c.p.c., l'attore si è limitato a formulare la consueta eccezione “di stile” che la documentazione depositata da controparte, ed ogni singolo documento, viene disconosciuta perché prodotta in copia senza alcuna attestazione di conformità agli originali;
ma, di fatto, non ha contestato espressamente il contenuto di questa foto;
non ha negato di essere stato immortalato in quella foto insieme allo zio sulla spiaggia, il giorno stesso della stipula.
Questa immagine è indicativa del legame parentale ed affettivo tra i due stipulanti e soprattutto della loro intesa e complicità, che si è palesata nell'accordo per simulare la compravendita dell'immobile al fine di sottrarlo alla disponibilità della e del figlio di lei. CP_1
Altri elementi indiziari sono i seguenti: - benchè nell'atto di compravendita fosse stato indicato che il venditore era coniugato in regime di separazione dei beni, egli ha riservato solo a sé Controparte_3
l'usufrutto vita natural durante dell'immobile, escludendo quindi la moglie ed il figlio di lei, che però già convivevano con lui nell'immobile, non essendo stato allegato alcun provvedimento giudiziale di separazione che autorizzasse i coniugi a vivere separati;
- in secondo luogo, il ha effettuato altre Parte_1 due donazioni (quelle riferite in comparsa di costituzione documentate e comunque non espressamente contestate da controparte), in favore di un'altra nipote, di cui una appena un mese prima della stipula della compravendita del 06.0319. Con queste due donazioni e con la compravendita simulata, in pratica,
[...]
ha donato tutto il suo patrimonio ai nipoti, parenti di sangue, lasciando alla moglie superstite CP_3 solo una vecchia auto ed il saldo passivo su c/c.
Ritiene il Tribunale che tale contegno sia coerente solo con l'ipotesi che il , gravemente Parte_1 ammalato, che già ospitava la con il figlio di lei nella sua abitazione sin dal 2006, avesse CP_1 accettato di sposarla il 14.07.16 per ricevere aiuto, assistenza e conforto negli ultimi anni della sua vita
(aveva tumori già in metastasi), ma al fine di preservare il patrimonio alla sua famiglia di origine da future pretese ereditarie della donna - e successivamente alla sua morte dal figlio di lei -, si è determinato ad effettuare le donazioni di cui sopra.
Con particolare riferimento all'immobile, onde evitare che la moglie dopo la sua morte rivendicasse la sua quota di legittima sul bene, ha concordato con il nipote di simularne la compravendita, sapendo che una donazione sarebbe stata impugnabile dalla moglie con un'azione giudiziaria.
Una volta acclarata la simulazione della compravendita, poiché in realtà dissimulava una donazione, si evidenzia che l'atto è nullo per difetto di forma. La donazione a norma dell'art 782 c.c. richiede la forma dell'atto pubblico ricevuto da un notaio e con la presenza di due testimoni. Nell'atto notarile del 06.03.19 difetta la presenza di testimoni, per cui la donazione è nulla.
L'accoglimento integrale delle conclusioni di cui ai punti B) e C) delle conclusioni rassegnate da parte convenuta in riconvenzionale determina ovviamente il rigetto della domanda attorea e l'assorbimento pagina 12 di 15 delle altre domande subordinate della stessa convenuta, tra cui anche l'azione di riduzione della donazione, che è stata dichiarata nulla.
Solo per completezza, poiché l'ammissibilità dell'azione di riduzione della donazione è stata contestata da parte attrice, a tal fine evidenzia il Tribunale che detta azione è invece ammissibile – anche se nel merito essa rimane assorbita dall'accoglimento della domanda di nullità della donazione dissimulata dalla compravendita –. Stabilisce l'art 564 co 1 c.c. che “Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio
d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità” (si veda in materia Cass. Sentenza n. 28632 del 23/12/2011 secondo cui “A norma dell'art. 564 cod. civ., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l'azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario”).
Ebbene la condizione dell'azione risulta assolta in quanto la convenuta ha accettato l'eredità del coniuge defunto col beneficio d'inventario con atto notarile a rogito del Notaio Controparte_3 del 31.08.2020, repertorio n. 50532, raccolta n. 10632, registrato a Salerno il 02.09.2020 Persona_4 al n. 22802 serie 1T, trascritto nei RR.II. di Salerno il 04.09.2020 ai nn. 27447 R.G. e 21390 R.P. prima di proporre la domanda riconvenzionale con comparsa di costituzione depositata il 24.09.2020; ed ha dato anche corso alle operazioni di inventario che sono state ultimate in pendenza del giudizio (cfr inventario del 16.02.21 allegato alle note scritte del 30.04.21). Sempre ai fini dell'ammissibilità dell'azione di riduzione, rammentando il principio di diritto secondo cui “In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e
559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente” (Cass. Ordinanza n.
35461 del 02/12/2022) si dà atto che la convenuta ha correttamente impugnato la donazione più recente, quella dissimulata dalla compravendita del 6.3.19, oggetto di causa, mentre le altre due donazioni effettuate in vita dal de cuius, come ricostruite dalla convenuta, recano date antecedenti, rispettivamente, 04.02.2019 e
06.05.2009.
In conclusione, per effetto della dedotta nullità della donazione dissimulata, il bene immobile rientra nell'asse ereditario del de cuius ; considerato che la convenuta non ha chiesto né Controparte_3
l'apertura della successione, né la divisione dei beni ereditari, null'altro deve disporre lo scrivente Collegio.
pagina 13 di 15 Parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza. A tal proposito poiché la controversia ha ad oggetto un bene immobile, ai fini della individuazione dello scaglione di valore su cui calcolare le spese, occorre far riferimento all'art 15 cpc che recita “Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà”
Dall'esame dell'atto notarile si evince che la rendita catastale dell'immobile è pari ad € 247,90; moltiplicandolo per 200 si perviene all'importo di € 49.580,00. La liquidazione delle spese viene effettuata secondo i parametri medi del corrispondente scaglione di valore con incremento del 30% ex art 4 co 2 DM
55/14 per l'assistenza difensiva a due parti processuali.
Parte convenuta ha richiesto in citazione anche il rimborso delle spese vive sostenute, tra le quali vanno compresi i costi sostenuti per intentare il tentativo obbligatorio di mediazione ed il compenso al proprio ctp come da fatture allegate;
non vanno compresi invece i costi sostenuti per l'accettazione dell'eredità del defunto marito con beneficio di inventario poiché l'interesse della CP_1 all'accettazione dell'eredità travalica i confini di questo giudizio.
Parte attrice è condannata al rimborso delle spese di CTU secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) In accoglimento delle domande riconvenzionali formulate nelle lettere B) e C) delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, accerta e dichiara la simulazione relativa della scrittura privata di compravendita autenticata dal Notaio del 06.03.2019, repertorio Persona_1
n. 8195, raccolta n. 5758, registrata in Eboli il 13.03.2019 al n. 1626 serie 1T, trascritta nei RR.II. di
Salerno il 13.03.2019 ai nn. 8116 R.P. e 10457 R.G., con la quale il de cuius ha Controparte_3 venduto all'attore l'immobile sito in TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, Parte_1 piano primo catastale, interno 8, fg. 3, part. 701, sub. 8, in quanto dissimulante una donazione;
3) accerta e dichiara la nullità della donazione dissimulata con la compravendita di cui al capo precedente per difetto di forma;
4) accerta e dichiara che il bene immobile sito in TT (SA) alla via Indipendenza n. 14, piano primo catastale, interno 8, fg. 3, part. 701, sub. 8, oggetto della sopra specificata compravendita nulla fa parte, per intero, del patrimonio ereditario del de cuius ; Controparte_3
5) Dichiara assorbite le ulteriori domande riconvenzionali subordinate formulate da parte convenuta;
6) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in €
9.900,80 – già operato l'incremento del 30% ex art 4 DM 55/14 – oltre rimborso di spese vive pagina 14 di 15 (comprese quelle sostenute per il proprio CTP e per l'esperimento del tentativo obbligatorio conciliazione) oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
7) Pone definitivamente a carico di parte attrice il compenso al CTU;
8) ordina al Conservatore dei RR.II. presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Salerno - la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero di responsabilità;
Salerno
Depositata il 07.01.2025.
IL PRESIDENTE estensore
Dr. Gustavo Danise
pagina 15 di 15