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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 luglio 2024 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Marchionne e dall'avv. Annalisa Muzio
APPELLANTE
E
nella qualità di procuratrice di CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Carsillo
APPELLATA
OGGETTO: mutuo
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
18723/2020 che ha rigettato l'opposizione proposta dal avverso tre distinti atti di Parte_1 precetto con cui l' gli ha intimato il pagamento della somma di 42.938,77 € Controparte_3 oltre interessi e spese in forza del credito nascente dal contratto di mutuo ipotecario stipulato per atto pubblico per rogito del notaio di Latina del 12 agosto 2013 (credito Persona_1 successivamente ceduto alla in forza di un'operazione di cartolarizzazione). Controparte_2
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha rigettato l'opposizione a precetto senza disporre la c.t.u. contabile chiesta dall'attore e senza spiegare le ragioni per cui il mezzo istruttorio non è stato ammesso, nonostante l'attore avesse depositato una perizia da cui risultava la pattuizione di interessi usurari;
2) il tribunale ha erroneamente affermato che il contratto di mutuo non prevede l'applicazione di interessi usurari, laddove nel caso di specie il tasso di mora pattuito dalle parti è pari all'11,772% ed è pertanto superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il periodo 1° luglio 2003 – 30 settembre 2003, per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso variabile;
3) il tribunale ha erroneamente condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, benché sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, secondo i princìpi enunciati da Corte cost. 77/2018.
L'appellante ha concluso domandando, previo espletamento di una c.t.u. contabile finalizzata ad accertare la pattuizione di tassi usurari, l'accertamento della nullità delle relative clausole, la “quantificazione degli importi illegittimamente determinati oltre il tasso soglia da parte di il ricalcolo delle somme eventualmente effettivamente Controparte_3 dovute dall'attore alla banca mutuante e di quelle di cui l'attore ha diritto ad ottenere la refusione, come da domanda riconvenzionale in atti al processo di primo grado”.
Si è costituita in giudizio la – dichiarando di agire nella qualità di CP_1 procuratrice di – eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c. e domandandone nel merito il rigetto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata.
Cass., Sez. Un., 27199/2017 – nel decidere una questione interpretativa di particolare importanza – ha affermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
2 contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (e, con essi, delle relative doglianze), affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado
(nello stesso senso v. Cass. 7081/2022, Cass. 33843/2021, Cass. 40560/2021, Cass.
13535/2018, Cass. 10916/2017).
Ne deriva che l'appello non può essere dichiarato inammissibile perché generico laddove risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze (Cass. 1935/2020).
Nel caso di specie l'appellante ha precisato in maniera sufficientemente chiara quali siano le parti della sentenza che intende appellare e quali siano le ragioni su cui si fonda ciascuno dei motivi di appello, avendo censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la richiesta di c.t.u. (omettendo di spiegare le ragioni del rigetto), nella parte in cui ha escluso l'usurarietà del tasso di interesse di mora pattuito dalle parti e nella parte in cui ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite anziché disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale non abbia accolto la richiesta di c.t.u. contabile (chiesta dall'attore al fine di accertare l'usurarietà del mutuo), senza motivare la propria decisione e nonostante l'attore avesse fornito la “prova documentale” dell'usurarietà dei tassi applicati al contratto di mutuo, depositando apposita perizia di parte.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il tribunale ha motivatamente confutato il contenuto della perizia di parte allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, affermando che le conclusioni cui è giunto il perito – secondo cui il tasso di interesse di mora pattuito dalle parti sarebbe usurario – sono inattendibili, perché fondate sull'applicazione di criteri diversi da quelli utilizzati dalla Banca d'Italia per la rilevazione periodica del tasso effettivo globale medio (TEGM).
Il tribunale ha autonomamente verificato se nel caso di specie il tasso degli interessi moratori pattuito dalle parti fosse superiore al tasso soglia degli interessi moratori, applicando correttamente quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2003 (che per la prima volta ha chiarito che i tassi effettivi globali medi indicati nei decreti trimestrali non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento) e i princìpi enunciati da Cass., Sez.
Un., 19597/2020 ai fini della rilevazione dell'usurarietà dei tassi di mora, giungendo ad escludere che nel caso di specie le parti abbiano pattuito interessi moratori usurari.
3 Appare quindi logica e immune da censure la decisione del tribunale di non disporre la c.t.u. contabile richiesta dall'attore, trattandosi di una c.t.u. inutile alla luce dell'accertamento autonomamente e correttamente compiuto dal giudice.
Va al riguardo respinto anche il secondo motivo di appello, con cui il si duole Parte_1 del fatto che il tribunale abbia escluso l'usurarietà degli interessi moratori nonostante la perizia di parte avesse evidenziato la pattuizione di un tasso di mora dell'11,772%, superiore rispetto al tasso soglia rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il periodo 1° luglio 2013 – 30 settembre 2013 per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso variabile.
La misura del tasso contrattuale di mora indicata dall'appellante (11,772%) è infatti errata, perché non tiene conto dei princìpi espressi da Cass., Sez. Un., 19597/2020, secondo cui al fine di stabilire se le parti hanno pattuito interessi moratori usurari si deve confrontare il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia degli interessi moratori ricavabile dal decreto ministeriale vigente al momento della pattuizione e calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori (ove riportata nello stesso decreto ministeriale), secondo la seguente formula: (TEGM + tasso moratorio medio) x
1,25 + 4.
Il contratto di mutuo concluso tra e l' prevede Parte_1 Controparte_3
l'applicazione di un tasso di mora che - alla data in cui è stato concluso il contratto – era pari al 9% ed era quindi inferiore rispetto al tasso soglia degli interessi moratori ricavabile – utilizzando la formula matematica sopra indicata - dal decreto ministeriale vigente al momento della conclusione del contratto di mutuo (tasso soglia degli interessi moratori =
11,225%).
Anche il terzo motivo di appello è infondato, perché la condanna al pagamento delle spese di lite è stata disposta dal tribunale in applicazione del principio della soccombenza e non sono ravvisabili quelle gravi ed eccezionali ragioni che - ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nell'interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha dato Corte cost.
77/2018 – avrebbero potuto giustificare la compensazione.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 18723/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura
[...] del 15%.
4 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 829 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 luglio 2024 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Marchionne e dall'avv. Annalisa Muzio
APPELLANTE
E
nella qualità di procuratrice di CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Carsillo
APPELLATA
OGGETTO: mutuo
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
18723/2020 che ha rigettato l'opposizione proposta dal avverso tre distinti atti di Parte_1 precetto con cui l' gli ha intimato il pagamento della somma di 42.938,77 € Controparte_3 oltre interessi e spese in forza del credito nascente dal contratto di mutuo ipotecario stipulato per atto pubblico per rogito del notaio di Latina del 12 agosto 2013 (credito Persona_1 successivamente ceduto alla in forza di un'operazione di cartolarizzazione). Controparte_2
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha rigettato l'opposizione a precetto senza disporre la c.t.u. contabile chiesta dall'attore e senza spiegare le ragioni per cui il mezzo istruttorio non è stato ammesso, nonostante l'attore avesse depositato una perizia da cui risultava la pattuizione di interessi usurari;
2) il tribunale ha erroneamente affermato che il contratto di mutuo non prevede l'applicazione di interessi usurari, laddove nel caso di specie il tasso di mora pattuito dalle parti è pari all'11,772% ed è pertanto superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il periodo 1° luglio 2003 – 30 settembre 2003, per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso variabile;
3) il tribunale ha erroneamente condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, benché sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, secondo i princìpi enunciati da Corte cost. 77/2018.
L'appellante ha concluso domandando, previo espletamento di una c.t.u. contabile finalizzata ad accertare la pattuizione di tassi usurari, l'accertamento della nullità delle relative clausole, la “quantificazione degli importi illegittimamente determinati oltre il tasso soglia da parte di il ricalcolo delle somme eventualmente effettivamente Controparte_3 dovute dall'attore alla banca mutuante e di quelle di cui l'attore ha diritto ad ottenere la refusione, come da domanda riconvenzionale in atti al processo di primo grado”.
Si è costituita in giudizio la – dichiarando di agire nella qualità di CP_1 procuratrice di – eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c. e domandandone nel merito il rigetto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata.
Cass., Sez. Un., 27199/2017 – nel decidere una questione interpretativa di particolare importanza – ha affermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
2 contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (e, con essi, delle relative doglianze), affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado
(nello stesso senso v. Cass. 7081/2022, Cass. 33843/2021, Cass. 40560/2021, Cass.
13535/2018, Cass. 10916/2017).
Ne deriva che l'appello non può essere dichiarato inammissibile perché generico laddove risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze (Cass. 1935/2020).
Nel caso di specie l'appellante ha precisato in maniera sufficientemente chiara quali siano le parti della sentenza che intende appellare e quali siano le ragioni su cui si fonda ciascuno dei motivi di appello, avendo censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la richiesta di c.t.u. (omettendo di spiegare le ragioni del rigetto), nella parte in cui ha escluso l'usurarietà del tasso di interesse di mora pattuito dalle parti e nella parte in cui ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite anziché disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale non abbia accolto la richiesta di c.t.u. contabile (chiesta dall'attore al fine di accertare l'usurarietà del mutuo), senza motivare la propria decisione e nonostante l'attore avesse fornito la “prova documentale” dell'usurarietà dei tassi applicati al contratto di mutuo, depositando apposita perizia di parte.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il tribunale ha motivatamente confutato il contenuto della perizia di parte allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, affermando che le conclusioni cui è giunto il perito – secondo cui il tasso di interesse di mora pattuito dalle parti sarebbe usurario – sono inattendibili, perché fondate sull'applicazione di criteri diversi da quelli utilizzati dalla Banca d'Italia per la rilevazione periodica del tasso effettivo globale medio (TEGM).
Il tribunale ha autonomamente verificato se nel caso di specie il tasso degli interessi moratori pattuito dalle parti fosse superiore al tasso soglia degli interessi moratori, applicando correttamente quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2003 (che per la prima volta ha chiarito che i tassi effettivi globali medi indicati nei decreti trimestrali non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento) e i princìpi enunciati da Cass., Sez.
Un., 19597/2020 ai fini della rilevazione dell'usurarietà dei tassi di mora, giungendo ad escludere che nel caso di specie le parti abbiano pattuito interessi moratori usurari.
3 Appare quindi logica e immune da censure la decisione del tribunale di non disporre la c.t.u. contabile richiesta dall'attore, trattandosi di una c.t.u. inutile alla luce dell'accertamento autonomamente e correttamente compiuto dal giudice.
Va al riguardo respinto anche il secondo motivo di appello, con cui il si duole Parte_1 del fatto che il tribunale abbia escluso l'usurarietà degli interessi moratori nonostante la perizia di parte avesse evidenziato la pattuizione di un tasso di mora dell'11,772%, superiore rispetto al tasso soglia rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il periodo 1° luglio 2013 – 30 settembre 2013 per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso variabile.
La misura del tasso contrattuale di mora indicata dall'appellante (11,772%) è infatti errata, perché non tiene conto dei princìpi espressi da Cass., Sez. Un., 19597/2020, secondo cui al fine di stabilire se le parti hanno pattuito interessi moratori usurari si deve confrontare il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia degli interessi moratori ricavabile dal decreto ministeriale vigente al momento della pattuizione e calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori (ove riportata nello stesso decreto ministeriale), secondo la seguente formula: (TEGM + tasso moratorio medio) x
1,25 + 4.
Il contratto di mutuo concluso tra e l' prevede Parte_1 Controparte_3
l'applicazione di un tasso di mora che - alla data in cui è stato concluso il contratto – era pari al 9% ed era quindi inferiore rispetto al tasso soglia degli interessi moratori ricavabile – utilizzando la formula matematica sopra indicata - dal decreto ministeriale vigente al momento della conclusione del contratto di mutuo (tasso soglia degli interessi moratori =
11,225%).
Anche il terzo motivo di appello è infondato, perché la condanna al pagamento delle spese di lite è stata disposta dal tribunale in applicazione del principio della soccombenza e non sono ravvisabili quelle gravi ed eccezionali ragioni che - ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nell'interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha dato Corte cost.
77/2018 – avrebbero potuto giustificare la compensazione.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 18723/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura
[...] del 15%.
4 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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