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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 24.4.25, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 17202/24
Tra
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...] Sc.a int.15 p.3, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. ) e con lo stesso CodiceFiscale_2
domiciliata telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. n. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. Maria Sofia Persona_1
Lizzi (C.F. - PEC : t) e C.F._3 Email_2
CP_ con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55-
Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . 19926338)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.7.24 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) di essere dipendente della società GH NAPOLI S.p.a., azienda operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale presso l'aeroporto di NAPOLI/CAPODICHINO;
2) che, con ricorso collettivo depositato in data 05/10/2021 presso il Tribunale di Napoli
e rubricato al n. R.G. 11530/2021, essendo stata collocata in in deroga dal 25 CP_2
marzo al 31 ottobre 2020, chiedeva, unitamente ad altri colleghi di lavoro, la condanna dell' , quale gestore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del CP_1
sistema aeroportuale, al pagamento della prestazione integrativa spettante ai lavoratori di settore, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 294/2004 e al D.M. n. 95269/2016, avente la finalità di garantire, in caso di riduzione dell'orario lavorativo, che il trattamento complessivamente goduto sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento percepita dagli interessati nei 12 mesi precedenti;
3) che, nelle more del giudizio, l' , abbandonando l'iniziale posizione di contrasto CP_1
alla pretesa creditoria degli istanti, provvedeva al formale riconoscimento della prestazione rivendicata per buona parte del periodo oggetto di ricorso;
4) che, con sentenza n. 4891/2023, depositata il 18/07/2023, il Tribunale adito dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento ai periodi per i quali era avvenuta l'erogazione di quanto richiesto e, per il resto, accoglieva la domanda e condannava l' a corrispondere la prestazione;
CP_1
5) che la suddetta sentenza era passata in giudicato;
6) che l' non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute all'istante per i CP_1
restanti periodi;
7) che l'erogazione delle prestazioni relative ai periodi per i quali era intervenuto il pagamento dell'Istituto di previdenza veniva effettuata sulla base dei dati trasmessi dalla datrice di lavoro;
8) che i dati comunicati dalla datrice di lavoro GH NAPOLI SPA all' venivano CP_1 acquisiti dall'istante a seguito di richiesta scritta formulata alla datrice di lavoro in data
10/06/2024; 8) che, in forza della sentenza suindicata, aveva diritto alla corresponsione di un ulteriore importo da parte dell' , a titolo di indennità integrativa del FSTA di cui all'art. 5 CP_1
D.M. n. 95269/2016 per i periodi specificamente indicati nella sentenza n. 4891/2023 del
Tribunale di Napoli.
Concludeva: Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente ricorso e per
l'effetto: 1) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 al pagamento in favore di parte istante della somma di € 1.879,26, o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e CP_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.
Si costituiva l' , concludendo nei termini seguenti: chiede rinvio per consentire il CP_1
rispristino in procedura delle domande non validate per sforamento delibera al fine di mettere in esecuzione della sentenza n. 4891/23 del Tribunale di Napoli (nei limiti dello stanziamento di bilancio); in subordine chiede il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
All'udienza del 24.4.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso, nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere
(rilevabile anche d'ufficio, cfr. Cass. n. 3664/82), perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Orbene, con note del 4.4.25, ha dedotto che l' , nelle more del Parte_1 CP_1 presente procedimento, ha corrisposto la somma di € 1.879,26, in completa adesione alla richiesta di cui al ricorso introduttivo. Tanto premesso, essendo intervenuto il pagamento in corso di causa, il Giudice dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il Giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda, per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
In applicazione del suddetto principio, posto che la liquidazione della prestazione e il pagamento della stessa avvenivano in pendenza del giudizio, in data successiva alla notifica del ricorso, le spese processuali vanno poste a carico dell' e liquidate come CP_1
da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
euro 900,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
- Si comunichi.
Napoli, 24.04.25
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Maria Pia Mazzocca