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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.1614/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paola Lanzara, giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Manuel Capuano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. , nella qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 Persona_1
elettivamente domiciliata come in atti;
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 22.03.2022 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 6.02.2017 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Castel San Giorgio (SA) al n.1, P. I, Anno 2017; che dal matrimonio nasceva il figlio (il 3.06.2017); che la vita coniugale, nel corso del tempo, era Per_1
divenuta intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, chiedeva all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- disporre che il minore, , venga affidato Persona_1
ad entrambi i genitori ma coabiti con la madre, con possibilità per il padre di tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previa intesa con la madre;
- disporre che il sig. versi a titolo di Parte_1 mantenimento alla sig.ra la somma di € 100,00 mensile;
- disporre che la Controparte_1
casa coniugale venga assegnata al marito poiché la sig.ra risiede già da molto tempo in CP_1 altro comune.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si costituiva la resistente
[...]
, la quale aderiva alla richiesta di emissione della pronuncia separativa;
quanto Controparte_1 all'esercizio del diritto di visita padre figlio chiedeva che lo stesso si svolgesse secondo le indicazioni espressamente indicate nel proprio atto introduttivo Ciò posto, concludeva “affinchè l'Ill.mo
Tribunale voglia provvedere accogliendo le conclusioni indicate in ricorso con le specificazioni riportate in premessa in ordine al diritto di visita del genitore non collocatario”.
All'udienza presidenziale del 07.11.2022, le parti si riportavano alle richieste formulate nei rispettivi atti introduttivi chiedendone l'accoglimento. La resistente, in particolare, dava atto della circostanza per cui in data 18.10.2022, in forza del provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di Salerno,
i Servizi Sociali del Comune di Castel San Giorgio avevano provveduto a prelevare il figlio minore avuto con il ricorrente, nonché altri due suoi figli, entrambi minori, nati da precedenti Per_1
relazioni ( di anni 13 e di mesi 7) per condurli presso la Casa famiglia Per_2 Persona_3
” di Scafati;
aggiungeva, ancora, di essere madre di altro minore, di anni 9, Persona_4 Per_5
collocato presso il padre in Lonato del Garda (Brescia).
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione ed assunti i provvedimenti provvisori, - con la previsione, fra le altre, della nomina del curatore speciale, avv. , nell'interesse del Controparte_2
minore - in corso di causa venivano acquisite plurime relazioni psicosociali delegate da parte Per_1
del precedente g.i., unitamente alla consulenza psicologica depositata il 30.4.2024 dal nominato c.t.u., dott.ssa , nell'ambito dell'odierno procedimento. Persona_6 Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 16.1.2025, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del 14.02.2025.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato la grave crisi del rapporto coniugale e la cessazione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto di quel rapporto. Dal tenore degli esiti istruttori si ricava in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni per la pronunziata della loro separazione personale.
Quanto alle questioni accessorie alla pronuncia separativa, devesi premettere che dall'unione coniugale della coppia genitoriale il 3.6.2017 nasceva il figlio il quale, per come riferito Per_1 dalla resistente all'udienza presidenziale, veniva affidato, unitamente agli altri figli minori della genitrice, ai Servizi Sociali del Comune di Castel San Giorgio, (giusto provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Salerno del 21.7.2022, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g.v.g.
386/2022, in atti), per il necessario controllo della sicurezza e del benessere psicofisico del minore, oltre che per l'inserimento indilazionabile del medesimo in un centro diurno - provvedimento confermato dal Tribunale per i Minorenni di Salerno con decreto collegiale del 12.9.2022, il quale disponeva l'immediato inserimento del minore unitamente agli altri figli minori della Per_1
madre, presso una casa famiglia, (individuata in quella di San Giovanni Bosco situata nel Comune di Scafati), con la predisposizione, da parte del Servizio Sociale affidatario, di un calendario di visite con i genitori, previa preparazione ed idoneo supporto psicologico del minore -.
Orbene, in un contesto di grave degrado personale e familiare, avuto riguardo alla posizione del minore rispetto al quale entrambi i genitori con provvedimento minorile del 20.7.2023 Per_1
venivano sospesi dalla responsabilità genitoriale, il precedente istruttore, in via provvisoria ed urgente, (giusto provvedimento del 18.1.2023), autorizzava i coniugi a vivere separatamente, confermava i provvedimenti assunti dal Tribunale dei Minori in ordine all'affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di Castel San Giorgio, al suo collocamento presso la casa Per_1
famiglia, agli incontri protetti con i genitori, così come calendarizzati dal Servizio affidatario, con obbligo di relazione periodica anche in ordine al rapporto sussistente tra il minore con le rispettive figure genitoriali e con la conferma, altresì, della nomina delcuratore speciale del minore (avv.
). Demandava, altresì, al Servizio affidatario, oltre la gestione ordinaria del minore, Controparte_2 il potere di assumere, in luogo di entrambi i genitori, le decisioni di massima importanza inerenti il medesimo, (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle concernenti la salute e l'istruzione), previa acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, dei genitori. Venivano, ancora, suggeriti percorsi di sostegno psicologico-individuale ad intraprendersi nell'interesse del minore, con invito rivolto ai genitori di sottoporsi a percorsi di sostegno alla genitorialità.
Quanto all'aspetto economico, veniva provvisoriamente posto in capo a ciascun genitore l'obbligo di contribuzione mensile, a titolo di mantenimento del minore, dell'importo di 100,00 euro, da corrispondere alla casa famiglia San Giovanni Bosco di Scafati, ove il minore era collocato, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Evidenzia il Collegio che nonostante siano stati intrapresi percorsi di sostegno alla genitorialità, sin dalle prime relazioni psicosociali è emersa l'insussistenza dei presupposti per disporre l'affido del minore alla coppia, come pur richiesto, attesa l'incapacità di entrambi i genitori ad assumere il proprio ruolo genitoriale. Invero, quanto al versante materno, - (la resistente è genitrice di 4 figli avuti da 4 uomini diversi) – è emerso un retaggio familiare disfunzionale e promiscuo della con CP_1
evidente assenza di competenza genitoriale;
sul versante paterno, (il ricorrente è affetto da disturbo borderline di personalità), l'assenza di comprensione del senso del percorso di sostegno alla genitorialità, nonché la focalizzazione sulla impossibilità personale, per ragioni lavorative, di poter gestire il minore nella quotidianità .
Quanto alla sfera personale del minore, dalla disamina delle relazioni psicosociali trasmesse, in atti, si è riscontrato, in una prima fase di osservazione, l'incremento di comportamenti sessualizzati messi in atto dal predetto, specie dopo gli incontri protetti con i genitori, (a titolo esemplificativo, Per_1
era solito leccarsi la spalla, muovere il bacino avanti ed indietro emettendo versi, baciare appassionatamente bambole), accompagnati da dichiarazioni del tenore: “io queste cose le ho viste a casa” ( cfr. relazione del 25.1.2023 redatta dalla Comunità Educativa San Giovanni Bosco), condotte reiterate anche nel contesto scolastico nei confronti dei compagni della scuola materna, tali da determinare il precedente istruttore a sospendere gli incontri protetti con i genitori ( vedasi decreto dell'1.3.2023). Dall'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa è emerso come entrambi i genitori siano interessati da gravi problemi emotivi e comportamentali sfociati nella trascuratezza personale del minore. La risulta una madre trascurante, priva della CP_1
consapevolezza del suo ruolo genitoriale, la quale, di fatto, ha destinato ai suoi figli il suo stesso difficile percorso di vita. Nel padre coesiste un disturbo di personalità borderline, con tratto antisociale, il quale, da canto proprio, non ha ben inteso il senso della sospensione della responsabilità genitoriale;
egli, pur desideroso di fare il genitore, si è dichiarato impossibilitato ad occuparsi del figlio in quanto privo di stabilità economica. In riferimento alla coppia genitoriale il consulente ha evidenziato che “entrambi non sono in grado di far fronte ai compiti genitoriali pertanto la sospensione avvenuta si delinea come l'unica soluzione possibile”.
Quanto al minore (in cura presso l'Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli- Reparto di Per_1
Neuropsichiatria Infantile), il medesimo risulta un bambino problematico con diagnosi di ADHD e con livelli invalidanti di disattenzione, disorganizzazione, iperattività ed impulsività, rispetto al quale il contesto familiare lo ha gravemente compromesso ponendolo in una situazione di svantaggio sociale importante nel contesto scolastico e relazionale. Nondimeno, come riscontrato dagli operatori della Comunità in una seconda fase di osservazione, successivamente alla sospensione degli incontri tra il minore ed i genitori, si è potuta apprezzare una riduzione evidente dei comportamenti disfunzionali assunti dal medesimo. La consulenza d'ufficio ha, dunque, concluso per la necessità del minore di essere inserito in un ambiente idoneo a stimolare in lui sentimenti di familiarità, affettivi e di coesione, auspicando in tal senso, un affidamento etero familiare.
Alla luce delle circostanze evidenziate, quanto all'aspetto relativo all'affidamento del minore, ritiene il Tribunale che, nel superiore interesse e benessere del predetto, debbano essere confermate le statuizioni provvisorie assunte in fase presidenziale relative all'affidamento del minore al Per_1
Servizio Sociale territoriale del Comune di Castel San Giorgio. La conferma dei provvedimenti provvisori comporta, altresì, che il predetto Servizio Sociale affidatario sarà l'unico a poter assumere, nel superiore interesse del minore, oltre le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, anche quelle straordinarie relative alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) inerenti il medesimo, nonché ad individuare una famiglia affidataria che possa accoglierlo, così come avvenuto per gli altri figli della propria genitrice. Va, altresì, confermata, con effetto immediato, la sospensione degli incontri protetti, sì come i contatti telefonici tra il minore ed i genitori, in quanto afinalistici per il medesimo. Del pari, il Tribunale evidenzia la necessità di proseguire il percorso di sostegno psicologico individuale intrapreso in favore di Per_1
Alla luce dei provvedimenti assunti, va disposta la trasmissione della copia della presente pronuncia al Giudice tutelare per quanto di competenza.
Quanto agli aspetti relativi al mantenimento, è da precisare che le difficoltà economiche delle parti non li esonera dal contribuire al mantenimento obbligatorio del minore. Pertanto, in assenza di elementi idonei a ricostruire il tenore di vita avuto durante la convivenza, va confermata l'entità del contributo di mantenimento prevista in sede di ordinanza presidenziale, a carico di ciascun genitore, per l'importo mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, cui va ad aggiungersi la previsione della partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie di carattere medico non coperte dal SSN e scolastiche, documentate. Il suddetto assegno dovrà essere versato alla casa famiglia San , in Scafati, ove il minore attualmente è collocato, entro Persona_4
il giorno 5 di ciascun mese secondo le modalità previste in sede provvisoria.
Quanto alle spese processuali, l'esito del giudizio impone che le stesse siano interamente compensate tra le parti, atteso che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in egual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
Quanto alle spese processuali da riconoscere in favore del curatore speciale del minore, avv. CP_2
, le stesse vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da
[...]
ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (causa indeterminabile, bassa complessità), da porre a carico di entrambi i genitori, in solido, in ragione del fatto che la nomina del curatore speciale si è resa necessaria ed indispensabile in ragione della loro incapacità genitoriale.
Le spese di c.t.u. sono liquidate con separato decreto, allegato alla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e , sposatisi il Parte_1 Controparte_1
6.2.2017, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel San Giorgio (atto n.1, p. I., anno 2017); dato atto del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori da parte del Tribunale per i Minorenni di Salerno, conferma l'affidamento del minore al Per_1
Servizio Sociale del Comune di Castel San Giorgio, con collocamento prevalente del medesimo presso la casa famiglia San Giovanni Bosco sita nel Comune di Scafati, ove attualmente dimora;
dispone che le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, oltre quelle di straordinaria amministrazione relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla individuazione della famiglia affidataria, verranno assunte dal medesimo Servizio
Sociale affidatario in via esclusiva;
conferma la sospensione, con effetto immediato, sia degli incontri protetti, sia dei contatti telefonici tra il minore ed i genitori;
pone a carico di ciascun genitore, a titolo di mantenimento del minore, il pagamento della somma mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, cui va ad aggiungersi la previsione della partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie di carattere medico non coperte da SSN e scolastiche, documentate. Il suddetto assegno dovrà essere versato alla casa famiglia, ove il minore attualmente è collocato, entro il giorno 5 di ciascun mese secondo le modalità previste in sede provvisoria;
dispone che il minore prosegua il percorso di sostegno psicologico-individuale intrapreso nei suoi confronti;
dispone l'invio di copia della presente decisione al Giudice tutelare per quanto di competenza;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
condanna entrambi i genitori, in solido, a corrispondere in favore del curatore speciale dei minori, avv. , a titolo di compensi, la somma di euro 3.809,00, oltre iva e cpa come per Controparte_2
legge; liquida le spese di c.t.u. come da separato decreto, allegato alla presente pronuncia.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, alle parti costituite, al affidatario, al Giudice tutelare territorialmente Controparte_3
competente, al Tribunale per i Minorenni di Salerno e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel San Giorgio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.1614/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Paola Lanzara, giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Manuel Capuano, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. , nella qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 Persona_1
elettivamente domiciliata come in atti;
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 22.03.2022 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 6.02.2017 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Castel San Giorgio (SA) al n.1, P. I, Anno 2017; che dal matrimonio nasceva il figlio (il 3.06.2017); che la vita coniugale, nel corso del tempo, era Per_1
divenuta intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, chiedeva all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- disporre che il minore, , venga affidato Persona_1
ad entrambi i genitori ma coabiti con la madre, con possibilità per il padre di tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previa intesa con la madre;
- disporre che il sig. versi a titolo di Parte_1 mantenimento alla sig.ra la somma di € 100,00 mensile;
- disporre che la Controparte_1
casa coniugale venga assegnata al marito poiché la sig.ra risiede già da molto tempo in CP_1 altro comune.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si costituiva la resistente
[...]
, la quale aderiva alla richiesta di emissione della pronuncia separativa;
quanto Controparte_1 all'esercizio del diritto di visita padre figlio chiedeva che lo stesso si svolgesse secondo le indicazioni espressamente indicate nel proprio atto introduttivo Ciò posto, concludeva “affinchè l'Ill.mo
Tribunale voglia provvedere accogliendo le conclusioni indicate in ricorso con le specificazioni riportate in premessa in ordine al diritto di visita del genitore non collocatario”.
All'udienza presidenziale del 07.11.2022, le parti si riportavano alle richieste formulate nei rispettivi atti introduttivi chiedendone l'accoglimento. La resistente, in particolare, dava atto della circostanza per cui in data 18.10.2022, in forza del provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di Salerno,
i Servizi Sociali del Comune di Castel San Giorgio avevano provveduto a prelevare il figlio minore avuto con il ricorrente, nonché altri due suoi figli, entrambi minori, nati da precedenti Per_1
relazioni ( di anni 13 e di mesi 7) per condurli presso la Casa famiglia Per_2 Persona_3
” di Scafati;
aggiungeva, ancora, di essere madre di altro minore, di anni 9, Persona_4 Per_5
collocato presso il padre in Lonato del Garda (Brescia).
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione ed assunti i provvedimenti provvisori, - con la previsione, fra le altre, della nomina del curatore speciale, avv. , nell'interesse del Controparte_2
minore - in corso di causa venivano acquisite plurime relazioni psicosociali delegate da parte Per_1
del precedente g.i., unitamente alla consulenza psicologica depositata il 30.4.2024 dal nominato c.t.u., dott.ssa , nell'ambito dell'odierno procedimento. Persona_6 Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 16.1.2025, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del 14.02.2025.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato la grave crisi del rapporto coniugale e la cessazione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto di quel rapporto. Dal tenore degli esiti istruttori si ricava in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni per la pronunziata della loro separazione personale.
Quanto alle questioni accessorie alla pronuncia separativa, devesi premettere che dall'unione coniugale della coppia genitoriale il 3.6.2017 nasceva il figlio il quale, per come riferito Per_1 dalla resistente all'udienza presidenziale, veniva affidato, unitamente agli altri figli minori della genitrice, ai Servizi Sociali del Comune di Castel San Giorgio, (giusto provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Salerno del 21.7.2022, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g.v.g.
386/2022, in atti), per il necessario controllo della sicurezza e del benessere psicofisico del minore, oltre che per l'inserimento indilazionabile del medesimo in un centro diurno - provvedimento confermato dal Tribunale per i Minorenni di Salerno con decreto collegiale del 12.9.2022, il quale disponeva l'immediato inserimento del minore unitamente agli altri figli minori della Per_1
madre, presso una casa famiglia, (individuata in quella di San Giovanni Bosco situata nel Comune di Scafati), con la predisposizione, da parte del Servizio Sociale affidatario, di un calendario di visite con i genitori, previa preparazione ed idoneo supporto psicologico del minore -.
Orbene, in un contesto di grave degrado personale e familiare, avuto riguardo alla posizione del minore rispetto al quale entrambi i genitori con provvedimento minorile del 20.7.2023 Per_1
venivano sospesi dalla responsabilità genitoriale, il precedente istruttore, in via provvisoria ed urgente, (giusto provvedimento del 18.1.2023), autorizzava i coniugi a vivere separatamente, confermava i provvedimenti assunti dal Tribunale dei Minori in ordine all'affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di Castel San Giorgio, al suo collocamento presso la casa Per_1
famiglia, agli incontri protetti con i genitori, così come calendarizzati dal Servizio affidatario, con obbligo di relazione periodica anche in ordine al rapporto sussistente tra il minore con le rispettive figure genitoriali e con la conferma, altresì, della nomina delcuratore speciale del minore (avv.
). Demandava, altresì, al Servizio affidatario, oltre la gestione ordinaria del minore, Controparte_2 il potere di assumere, in luogo di entrambi i genitori, le decisioni di massima importanza inerenti il medesimo, (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle concernenti la salute e l'istruzione), previa acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, dei genitori. Venivano, ancora, suggeriti percorsi di sostegno psicologico-individuale ad intraprendersi nell'interesse del minore, con invito rivolto ai genitori di sottoporsi a percorsi di sostegno alla genitorialità.
Quanto all'aspetto economico, veniva provvisoriamente posto in capo a ciascun genitore l'obbligo di contribuzione mensile, a titolo di mantenimento del minore, dell'importo di 100,00 euro, da corrispondere alla casa famiglia San Giovanni Bosco di Scafati, ove il minore era collocato, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Evidenzia il Collegio che nonostante siano stati intrapresi percorsi di sostegno alla genitorialità, sin dalle prime relazioni psicosociali è emersa l'insussistenza dei presupposti per disporre l'affido del minore alla coppia, come pur richiesto, attesa l'incapacità di entrambi i genitori ad assumere il proprio ruolo genitoriale. Invero, quanto al versante materno, - (la resistente è genitrice di 4 figli avuti da 4 uomini diversi) – è emerso un retaggio familiare disfunzionale e promiscuo della con CP_1
evidente assenza di competenza genitoriale;
sul versante paterno, (il ricorrente è affetto da disturbo borderline di personalità), l'assenza di comprensione del senso del percorso di sostegno alla genitorialità, nonché la focalizzazione sulla impossibilità personale, per ragioni lavorative, di poter gestire il minore nella quotidianità .
Quanto alla sfera personale del minore, dalla disamina delle relazioni psicosociali trasmesse, in atti, si è riscontrato, in una prima fase di osservazione, l'incremento di comportamenti sessualizzati messi in atto dal predetto, specie dopo gli incontri protetti con i genitori, (a titolo esemplificativo, Per_1
era solito leccarsi la spalla, muovere il bacino avanti ed indietro emettendo versi, baciare appassionatamente bambole), accompagnati da dichiarazioni del tenore: “io queste cose le ho viste a casa” ( cfr. relazione del 25.1.2023 redatta dalla Comunità Educativa San Giovanni Bosco), condotte reiterate anche nel contesto scolastico nei confronti dei compagni della scuola materna, tali da determinare il precedente istruttore a sospendere gli incontri protetti con i genitori ( vedasi decreto dell'1.3.2023). Dall'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa è emerso come entrambi i genitori siano interessati da gravi problemi emotivi e comportamentali sfociati nella trascuratezza personale del minore. La risulta una madre trascurante, priva della CP_1
consapevolezza del suo ruolo genitoriale, la quale, di fatto, ha destinato ai suoi figli il suo stesso difficile percorso di vita. Nel padre coesiste un disturbo di personalità borderline, con tratto antisociale, il quale, da canto proprio, non ha ben inteso il senso della sospensione della responsabilità genitoriale;
egli, pur desideroso di fare il genitore, si è dichiarato impossibilitato ad occuparsi del figlio in quanto privo di stabilità economica. In riferimento alla coppia genitoriale il consulente ha evidenziato che “entrambi non sono in grado di far fronte ai compiti genitoriali pertanto la sospensione avvenuta si delinea come l'unica soluzione possibile”.
Quanto al minore (in cura presso l'Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli- Reparto di Per_1
Neuropsichiatria Infantile), il medesimo risulta un bambino problematico con diagnosi di ADHD e con livelli invalidanti di disattenzione, disorganizzazione, iperattività ed impulsività, rispetto al quale il contesto familiare lo ha gravemente compromesso ponendolo in una situazione di svantaggio sociale importante nel contesto scolastico e relazionale. Nondimeno, come riscontrato dagli operatori della Comunità in una seconda fase di osservazione, successivamente alla sospensione degli incontri tra il minore ed i genitori, si è potuta apprezzare una riduzione evidente dei comportamenti disfunzionali assunti dal medesimo. La consulenza d'ufficio ha, dunque, concluso per la necessità del minore di essere inserito in un ambiente idoneo a stimolare in lui sentimenti di familiarità, affettivi e di coesione, auspicando in tal senso, un affidamento etero familiare.
Alla luce delle circostanze evidenziate, quanto all'aspetto relativo all'affidamento del minore, ritiene il Tribunale che, nel superiore interesse e benessere del predetto, debbano essere confermate le statuizioni provvisorie assunte in fase presidenziale relative all'affidamento del minore al Per_1
Servizio Sociale territoriale del Comune di Castel San Giorgio. La conferma dei provvedimenti provvisori comporta, altresì, che il predetto Servizio Sociale affidatario sarà l'unico a poter assumere, nel superiore interesse del minore, oltre le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, anche quelle straordinarie relative alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) inerenti il medesimo, nonché ad individuare una famiglia affidataria che possa accoglierlo, così come avvenuto per gli altri figli della propria genitrice. Va, altresì, confermata, con effetto immediato, la sospensione degli incontri protetti, sì come i contatti telefonici tra il minore ed i genitori, in quanto afinalistici per il medesimo. Del pari, il Tribunale evidenzia la necessità di proseguire il percorso di sostegno psicologico individuale intrapreso in favore di Per_1
Alla luce dei provvedimenti assunti, va disposta la trasmissione della copia della presente pronuncia al Giudice tutelare per quanto di competenza.
Quanto agli aspetti relativi al mantenimento, è da precisare che le difficoltà economiche delle parti non li esonera dal contribuire al mantenimento obbligatorio del minore. Pertanto, in assenza di elementi idonei a ricostruire il tenore di vita avuto durante la convivenza, va confermata l'entità del contributo di mantenimento prevista in sede di ordinanza presidenziale, a carico di ciascun genitore, per l'importo mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, cui va ad aggiungersi la previsione della partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie di carattere medico non coperte dal SSN e scolastiche, documentate. Il suddetto assegno dovrà essere versato alla casa famiglia San , in Scafati, ove il minore attualmente è collocato, entro Persona_4
il giorno 5 di ciascun mese secondo le modalità previste in sede provvisoria.
Quanto alle spese processuali, l'esito del giudizio impone che le stesse siano interamente compensate tra le parti, atteso che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in egual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
Quanto alle spese processuali da riconoscere in favore del curatore speciale del minore, avv. CP_2
, le stesse vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da
[...]
ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (causa indeterminabile, bassa complessità), da porre a carico di entrambi i genitori, in solido, in ragione del fatto che la nomina del curatore speciale si è resa necessaria ed indispensabile in ragione della loro incapacità genitoriale.
Le spese di c.t.u. sono liquidate con separato decreto, allegato alla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e , sposatisi il Parte_1 Controparte_1
6.2.2017, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel San Giorgio (atto n.1, p. I., anno 2017); dato atto del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori da parte del Tribunale per i Minorenni di Salerno, conferma l'affidamento del minore al Per_1
Servizio Sociale del Comune di Castel San Giorgio, con collocamento prevalente del medesimo presso la casa famiglia San Giovanni Bosco sita nel Comune di Scafati, ove attualmente dimora;
dispone che le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, oltre quelle di straordinaria amministrazione relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla individuazione della famiglia affidataria, verranno assunte dal medesimo Servizio
Sociale affidatario in via esclusiva;
conferma la sospensione, con effetto immediato, sia degli incontri protetti, sia dei contatti telefonici tra il minore ed i genitori;
pone a carico di ciascun genitore, a titolo di mantenimento del minore, il pagamento della somma mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, cui va ad aggiungersi la previsione della partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie di carattere medico non coperte da SSN e scolastiche, documentate. Il suddetto assegno dovrà essere versato alla casa famiglia, ove il minore attualmente è collocato, entro il giorno 5 di ciascun mese secondo le modalità previste in sede provvisoria;
dispone che il minore prosegua il percorso di sostegno psicologico-individuale intrapreso nei suoi confronti;
dispone l'invio di copia della presente decisione al Giudice tutelare per quanto di competenza;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
condanna entrambi i genitori, in solido, a corrispondere in favore del curatore speciale dei minori, avv. , a titolo di compensi, la somma di euro 3.809,00, oltre iva e cpa come per Controparte_2
legge; liquida le spese di c.t.u. come da separato decreto, allegato alla presente pronuncia.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, alle parti costituite, al affidatario, al Giudice tutelare territorialmente Controparte_3
competente, al Tribunale per i Minorenni di Salerno e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel San Giorgio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio dell'8.5.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire