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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9268 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5792/24 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data
19.3.25
TRA
(c.f. / P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Pt_2 con sede in Roma-Via Giorgio Ribotta 21, rappresentata e difesa, congiuntamente e
[...] disgiuntamente tra loro, dall'avv. Angelo Grandoni (c.f. e C.F._1 dall'abogado Clemente Malatesta
OPPONENTE E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante p.t. difesa dall'Avv. Sabrina T. Conte e dall'Avv. Carlo Viva CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano
pagina 1 di 5 dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18;
363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, nella opposizione, rappresenta di essere una società Controparte_2 cooperativa costituita per la costruzione di due fabbricati di tipo residenziale per alloggio dei soci costituenti, appartenenti alle Forze dell'Ordine, composti da un totale di n. 15 appartamenti, oltre a cantine e box, che avrebbe dovuto beneficiare di un finanziamento pubblico di edilizia economica e popolare, e, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, con scrittura privata del 29/10/2010, di aver conferito mandato alla Parte_3
per l'espletamento di ogni attività inerente al coordinamento all'assistenza tecnica,
[...] amministrativa, burocratica e legale, finalizzata al programma costruttivo degli alloggi sociali, per un corrispettivo in misura del 7 %, oltre IVA, sul costo presuntivo del programma sociale, stimato di comune accordo in euro tre milioni.
A seguito dell'inasprirsi dei rapporti tra le parti ed all'insorgere di diverse questioni, si arrivava ad un accordo nel corso di una riunione del 16.5.23, di cui si redigeva verbale, in cui le parti si davano reciprocamente atto dell'intervenuta cessazione del contratto del 23/9/2010 e delle ragioni che avevano portato alla risoluzione dello stesso, dichiarando congiuntamente che, quanto fino ad allora percepito dalla doveva ritenersi a saldo, quietanza e Parte_3 transazione;
si impegnava a non promuovere azioni volte a danneggiare la Parte_1
e le società alla stessa collegate (la e la e queste, a loro Parte_3 Pt_4 Parte_5 volta, a non pretendere nulla dalla cfr. doc. 21 fascicolo . Parte_1 Pt_1
Le parti, nella medesima riunione, sottoscrivevano altresì il separato atto di
“DICHIARAZIONE CONGIUNTA” che recita testualmente: “La
[...] rinunciano ad ogni ulteriore emolumento ritenendosi completamente soddisfatte dai Parte_6 compensi ricevuti dalla a fronte dei servizi prestati. La Soc. Parte_7
e la Società dichiarano definitivamente Controparte_3 Parte_1 terminato con reciproca soddisfazione senza ave nulla pretendere le une dall'altra ogni rapporto stabilito con il contratto del 23.10.2010 alla luce delle inadempienze lamentate dalla
[...] che contestualmente rinuncia alla richiesta di risarcimento dei danni subiti per dette Pt_1 inadempienze. La Soc. rinuncia all'avvio di ogni azione civile e/o penale nei Parte_1 confronti della con le quali si riserva di poter continuare a tenere Controparte_3 rapporti di collaborazione per specifiche e documentate prestazioni che saranno pagate per il loro valore effettivo.” (cfr. doc. 22 fascicolo . Pt_1
La sempre nel corso della medesima riunione del 16/5/2023, consegnava alla Parte_3
pagina 2 di 5 la lettera in pari data a firma dell'amministratore unico, Parte_1 Persona_1
, che veniva firmata per accettazione dal presidente della
[...] Parte_1 Pt_2 con cui si dava atto che quest'ultima aveva corrisposto alla e alle
[...] Parte_3 consociate e l'importo di € 140.000,00 circa, ritenuto congruo e Pt_4 Parte_5 coerente con i servizi dalla stessa resi fino a quella data (cfr. doc. 23 fascicolo . Pt_1
Tuttavia, in data 18/12/2023, la chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto Parte_3 ingiuntivo n. 17849/2023 del 22/11/2023 dal Tribunale di Roma (RG 44627/2023) per l'importo di € 284.074,66, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo del contratto del 23/9/2010, calcolato come percentuale del 7% oltre IVA, del costo totale del programma sociale, pari ad € 3.754.972,58 come da stato patrimoniale anno 2022, sulla base di un riconoscimento di debito contenuto nel verbale di assemblea del CDA del 5.8.22.
La quindi, disconoscendo la sottoscrizione del verbale del proprio CDA del Parte_1
5/8/2022, contenente il preteso riconoscimento di debito in favore di CMF, contesta la sussistenza del credito, visto l'accordo raggiunto nel maggio 2023.
Si è costituita la CMF, contestando le argomentazioni di controparte ed eccependo l'annullabilità degli atti contenenti la transazione e la dichiarazione di pagamento del 2023, in quanto sottoscritti dall'amministratore della CMF, , socio della e, Per_1 Parte_1 dunque, in conflitto di interessi;
inoltre, parte opposta sostiene la falsità della data del 16.5.23 sugli atti suddetti e che non vi sia prova del pagamento di euro 140.000,00, in quanto gli acconti versati sarebbero solo di euro 30.000,00.
Ciò premesso, deve ricordarsi che in tema di conflitto di interessi la Suprema Corte abbia affermato che: “il conflitto di interessi di cui all'art. 1394 c.c. postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti e ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro (Cass. 29 settembre 2005, n. 19045). Si osserva che sussiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato qualora il terzo persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato, cosicché all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante o dal terzo corrisponda o possa corrispondere il danno del rappresentato;
l'accertamento dell'esistenza del conflitto – che coinvolge un'indagine di fatto riservata al giudice di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità per vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. – deve essere, peraltro, condotto sulla base del contenuto e delle modalità dell'operazione, prescindendo da una contestazione di formale contrapposizione di posizioni, che può valere come semplice elemento presuntivo di conflitto (Cass. 26 settembre 2005, n. 18792; Cass. 10 aprile 2000, n. 4505). … Pertanto, nel caso di conflitto di interessi con la società rappresentata, la sfera dei poteri di indagine del giudice si amplia, potendo essere considerato il merito di quella scelta, nel senso che il giudice è chiamato a valutare la ragionevolezza della stessa, secondo un giudizio ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini
pagina 3 di 5 di rischio connessi all'operazione (cfr., fra le altre, Cass. 22 giugno 2020, n. 12108; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470). L'amministratore, dunque, risponde dei danni causati alla società, qualora abbia fatto prevalere l'interesse extrasociale, come dovrà accertarsi da parte del giudice di merito, allorché verifichi che egli abbia agito senza che la scelta abbia un fondamento razionale o se non sia accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta, ma sia, al contrario, connotata da imprudenza (o, addirittura, da dolo). In particolare, ove si deduca la conclusione di un contratto in conflitto di interessi, non basta che il terzo abbia un interesse diverso o anche contrario a quello della società – situazione che può porsi, di regola, per i contratti sinallagmatici, ove al vantaggio economico prodotto da una condizione contrattuale per una parte corrisponde specularmente una minore convenienza per l'altra – dovendo essere interessi fra loro incompatibili e fare difetto i presupposti per addivenire a quel regolamento contrattuale, in quanto l'accordo non risponda a nessun interesse della società e sia per essa pregiudizievole. Tale situazione deve essere palesata, trattandosi di atto gestorio per il quale vige la regola dell'insindacabilità giudiziale delle scelte di merito, da indici ed elementi di anomalia del contesto concreto in cui la scelta è stata compiuta, che è onere di chi agisce provare, con qualsiasi mezzo probatorio.”(Cass. 7279/23).
Nel caso di specie, la parte opposta lamenta il conflitto, in quanto avrebbe azzerato un Per_1 credito della propria società in totale favore della sostenendo che, in realtà, la Pt_1 dichiarazione del pagamento di euro 140.000,00 non sia veritiera.
Premesso che il conflitto è solo genericamente dedotto solo per la posizione assunta da
, non dimostrandosi neppure quale specifico vantaggio economico egli avrebbe Per_1 ricavato quale socio, dal presunto azzeramento del debito, deve rilevarsi che un conto sia sostenere la falsità di una dichiarazione e un conto sia eccepire il conflitto di interessi;
la dichiarazione del 16.5.23 di cui al doc. 23 non è stata, infatti, disconosciuta in sede di Parte_ comparsa di costituzione da essendosi eccepito solo il conflitto di interessi, e, dunque, non può ritenersi falsa solo per la posizione rivestita da , anche qualora volesse Per_1 ritenersi sussistente il predetto conflitto;
l'azione di annullamento di un atto per conflitto di interessi risponde, infatti, alla esigenza di riequilibrare un assetto giuridico-economico cui si è giunti senza il rispetto di quella sinallagmaticità paritaria necessaria per la validità di un contratto e non è applicabile per far accertare la falsità ideologica di un atto.
Il disconoscimento degli atti effettuato da parte opposta in comparsa conclusionale, oltre ad essere generico e contraddittorio, rispetto alla difesa iniziale, è del tutto tardivo.
Pertanto, la dichiarazione di sul pagamento satisfattivo di euro 140.000,00 da parte di Per_1 deve ritenersi veritiera, facendo venire meno la presunta irragionevolezza della Pt_1 transazione di cui al doc. 22 per conflitto di interessi, in quanto la rinuncia ad eventuali contenziosi e ad altre pretese della CMF è stata controbilanciata dal pagamento dei servizi resi, nonché dalla rinuncia di sollevare eccezioni per gli inadempimenti lamentati. Pt_1
Il fatto, poi, che in data 18.8.22 (doc. 13), il presidente di Parte_1 Parte_2 abbia inviato la disdetta del contratto ritenendo sussistere un conflitto di interesse del Vicepresidente , anche socio di in quanto amministratore della CMF, non è Per_1 Pt_1 circostanza rilevante a determinare che il conflitto sussista realmente, oltretutto per una pagina 4 di 5 transazione sottoscritta dopo un anno, posta in essere quando non era più Per_1
Vicepresidente e forse neppure socio (si veda la doglianza di circa la mancata Pt_1 cancellazione di dal libro dei soci da parte di CMF contenuta nel verbale di cui al doc. Per_1
13).
D'altra parte, la transazione contenuta nel verbale del CDA del 5.8.22, di cui parte opposta sostiene la validità e che ha posto a base del ricorso monitorio, prevedeva il pagamento in favore di CMF di euro 70.000,00, somma ritenuta, quindi, satisfattiva dell'opera resa e notevolmente inferiore rispetto a quella indicata al doc. 23.
Attribuendo validità alla transazione del 2023, perdono, poi di rilevanza tutte le questioni relative al riconoscimento di debito contenuto nel verbale del 5.8.22, in quanto superate dall'accordo successivo.
Irrilevante, infine, la questione della eventuale retrodatazione dell'accordo del 16.5.23, ad una data successiva al 26.5.23, in quanto la eventuale falsità della data di una scrittura privata non comporta la falsità del restante contenuto, del resto neppure dedotta da parte opposta.
Pertanto, il decreto ingiuntivo sarà revocato e le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie.
Non si accoglie la richiesta di condanna ex art. 96 cpc di parte opponente in quanto la causa ha ad oggetto numerose questioni e si inserisce in un più ampio contenzioso tra le parti, non permettendo di ritenere vi sia stato abuso del processo da parte della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite di controparte che liquida in euro 17.252,00 per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 634,00 per spese;
- rigetta la domanda ex art. 96 cpc di parte opponente.
Roma, 19.6.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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