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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI IM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/08/2025 del Gip Tribunale Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3849 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Questore di Roma con provvedimento in data 10/07/2025, notificato il 11/08/2025, ore 17:05, imponeva a MI IM le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ordinanza depositata in data 14/08/2025, ore 9:00, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MI IM, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame della memoria difensiva inviata tempestivamente entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore;
espone che nella memoria si chiedeva di valutare il merito della vicenda, l'insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del provvedimento, l'insussistenza di una pericolosità sociale del ricorrente tale da giustificare l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria;
il Giudice della convalida, senza neppure dare atto di aver ricevuto e valutato le memoria, si limitava a convalidare il provvedimento del Questore utilizzando un modulo prestampato ed omettendo di motivare in ordine ai presupposti di legittimità del provvedimento di divieto ed obbligo di presentazione ed alle molteplici doglianze difensive. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Risulta dagli atti che il decreto del Questore di Roma, emesso il 10/07/2025 è stato notificato al ricorrente in data 11/08/2025, alle ore 17:05; la richiesta di convalida è stata presentata dal P.M. nei termini di legge- in data 12/8/2025 alle ore 11: 54 ed il provvedimento di convalida è stato emesso e depositato in data 14/08/2025, alle ore 9:00, tempestivamente e nel rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore, finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato. Il ricorrente ha comprovato che risultava inviata e consegnata nell'interesse del MI una memoria difensiva, a mezzo PEC, in data 13/08/2025 alle ore 16:46 - e, dunque, nel rispetto del termine di 48 ore dalla notifica del i provvedimento questorile - il cui esame, però, è stato omesso nell'ordinanza impugnata. 3. Va ricordato che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, che, quindi, non può provvedere prima della relativa scadenza, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato (cfr. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 Rv. 266769 - 01 La Marca;
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 Rv. 266223 - 01 Michelotto;
Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015 Rv. 267281 - 01 Murari); nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti "ad horas", entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni (Sez.3, n.11475 del 17/12/2018, dep. 14/03/2019, Rv. 275185 - 01; Sez.3, n. 17844 del 12/12/2018, dep.30/04/2019, Rv. 275600 - 01). 4. Ciò posto, va osservato che questa Corte ha già affermato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, VE e altri Rv. 247174 - 01; Rv. 247174; da ult. Sez. 3, n. 7131 del 03/02/2022, Colombo, non mass.). Tale condivisibile principio trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie nel termine previsto, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive. Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal questore, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e rilevanti, dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento. 5. Nella specie, ne consegue, proprio per effetto della mancata considerazione della memoria e, dunque, in ragione della violazione del diritto di difesa, da 3 intendersi in senso non solo formale ma anche sostanziale, la illegittimità della convalida. 6. Va, quindi, disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Roma proceda a nuova valutazione;
l'annullamento con rinvio determina la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa (Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Rv.247174 - 01, cit.).
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Roma del 10/07/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma. Così deciso il 11/12/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3849 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Questore di Roma con provvedimento in data 10/07/2025, notificato il 11/08/2025, ore 17:05, imponeva a MI IM le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ordinanza depositata in data 14/08/2025, ore 9:00, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MI IM, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame della memoria difensiva inviata tempestivamente entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore;
espone che nella memoria si chiedeva di valutare il merito della vicenda, l'insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del provvedimento, l'insussistenza di una pericolosità sociale del ricorrente tale da giustificare l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria;
il Giudice della convalida, senza neppure dare atto di aver ricevuto e valutato le memoria, si limitava a convalidare il provvedimento del Questore utilizzando un modulo prestampato ed omettendo di motivare in ordine ai presupposti di legittimità del provvedimento di divieto ed obbligo di presentazione ed alle molteplici doglianze difensive. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Risulta dagli atti che il decreto del Questore di Roma, emesso il 10/07/2025 è stato notificato al ricorrente in data 11/08/2025, alle ore 17:05; la richiesta di convalida è stata presentata dal P.M. nei termini di legge- in data 12/8/2025 alle ore 11: 54 ed il provvedimento di convalida è stato emesso e depositato in data 14/08/2025, alle ore 9:00, tempestivamente e nel rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore, finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato. Il ricorrente ha comprovato che risultava inviata e consegnata nell'interesse del MI una memoria difensiva, a mezzo PEC, in data 13/08/2025 alle ore 16:46 - e, dunque, nel rispetto del termine di 48 ore dalla notifica del i provvedimento questorile - il cui esame, però, è stato omesso nell'ordinanza impugnata. 3. Va ricordato che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, che, quindi, non può provvedere prima della relativa scadenza, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato (cfr. Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 Rv. 266769 - 01 La Marca;
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 Rv. 266223 - 01 Michelotto;
Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015 Rv. 267281 - 01 Murari); nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti "ad horas", entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni (Sez.3, n.11475 del 17/12/2018, dep. 14/03/2019, Rv. 275185 - 01; Sez.3, n. 17844 del 12/12/2018, dep.30/04/2019, Rv. 275600 - 01). 4. Ciò posto, va osservato che questa Corte ha già affermato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, VE e altri Rv. 247174 - 01; Rv. 247174; da ult. Sez. 3, n. 7131 del 03/02/2022, Colombo, non mass.). Tale condivisibile principio trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie nel termine previsto, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive. Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal questore, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e rilevanti, dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento. 5. Nella specie, ne consegue, proprio per effetto della mancata considerazione della memoria e, dunque, in ragione della violazione del diritto di difesa, da 3 intendersi in senso non solo formale ma anche sostanziale, la illegittimità della convalida. 6. Va, quindi, disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Roma proceda a nuova valutazione;
l'annullamento con rinvio determina la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa (Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Rv.247174 - 01, cit.).
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Roma del 10/07/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma. Così deciso il 11/12/2025