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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
2221/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSEPPE VADALÀ BERTINI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'ASSICURAZIONE, l'avv. PATRIZIA MESSINA in sostituzione dell'avv. EUGENIO PASSALACQUA, la quale insiste nella richiesta di CTU cinematica e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. rilevato che la richiesta di CTU cinematica è stata già rigettata;
considerato che
va ribadito il giudizio di irrilevanza della stessa
DISPONE procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2221/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_1
Giuseppe Vadalà Bertini, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Corte d'Appello n.11 (p.i.
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Eugenio P.IVA_1
Passalacqua, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: risarcimento del danno – lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 18 dicembre 2018 conveniva in giudizio Parte_1 dinnanzi a questo Tribunale e e ne CP_2 Controparte_1 chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti il 29 ottobre 2015 quando – parcheggiata la sua autovettura Fiat DA (tg. BA 584 BA) lungo la via Trazzera
Marina del Comune di Capo d'Orlando nei pressi del ristorante IL GABBIANO – veniva investito dal secondo che si trovava alla guida di una Nissan AL (tg CE
849 KC) assicurata dalla Compagnia.
All'udienza dell'11 aprile 2019 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e con comparsa del 29 maggio 2019 si costituiva l'Assicurazione, resistendo.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e, pervenuta dinnanzi allo scrivente (insediatosi il 30 novembre 2022), era formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata da entrambe le parti.
Disposta C.T.U. per accertare l'entità del danno subito dall'attore, veniva formulata ulteriore proposta conciliativa che era accettata dal primo, ma respinta dalla convenuta costituita.
All'odierna udienza la causa, ritenuta matura per la decisione, viene definita sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente CP_2 citato, non si è costituito.
La domanda è fondata.
, e hanno confermato la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 dinamica del sinistro descritta in citazione, dichiarando di avere personalmente assistito all'incidente a distanza ravvicinata (i.e. nei pressi del ristorante IL GABBIANO, di cui il primo era titolare e gli altri dipendenti) e di avere visto impattare CP_2
a velocità elevata sulla DA verde dell'attore, precisando che l'autovettura di
[...] quest'ultimo era parcheggiata (“la Nissan proveniva ad alta velocità”, “ho visto una Nissan colore grigio [urtare] contro la Fiat DA verde condotta dall'attore che si trovava parcheggiata sul lato sinistro della via Trazzera Marina”, così il teste;
“confermo la circostanza di cui Tes_1 alla lettera b) punto 4 delle richieste istruttorie in citazione [i.e. vero o no che “b) che la Nissan proveniva ad elevata velocità ed andava ad urtare con violenza la fiancata destra della Fiat DA che si trovava parcata sulla sinistra in posizione di quiete”], così il teste che ha precisato “ho visto l'incidente per cui è causa (...) nell'occasione Tes_2 mi trovavo davanti al ristorante Il Gabbiano del quale all'epoca ero dipendente, in compagnia di altre persone tra cui il titolare lo chef Testimone_1 Testimone_3 [...]
la sig.ra che arrivava ed altri”; “ho visto una Nissan di colore grigio Persona_1 Persona_2 che arrivava ad alta velocità con direzione di marcia PA-ME ed andava a investire violentemente contro una Fiat DA di colore verde che era parcheggiata sul lato sinistro della via Trazzera
Marina (...) Preciso che la strada dove si è verificato l'incidente è a doppio senso di circolazione ed il parcheggio per le auto si trovava sulla sinistra dove per l'esattezza si trovava la Fiat DA dell'attore”, così il teste ). Tes_3
Anche la deposizione di fornisce un positivo riscontro alle Persona_2 superiori dichiarazioni giacché la stessa – sebbene non abbia visto l'impatto, ma ne abbia solo sentito il rumore (“ho sentito una gran botta e mi sono girata”) – ha confermato che l'attore alla guida aveva subito lesioni per essere accorsa in prossimità della macchina (“ricordo che il conducente aveva subito lesioni e la trasportata urlava e piangeva”) e che indossava la cintura (“preciso che il guidatore la portava sicuramente”).
Il forte impatto udito dalla teste consente di ritenere ancora più attendibili le dichiarazioni degli altri i quali hanno affermato che l'auto di marciava CP_2
a velocità elevata e precisato che “non ha nemmeno tentato di frenare sebbene la DA e le altre auto parcheggiate fossero ben visibili”.
Per contro l'assunto difensivo di secondo cui in capo all'attore vi CP_1 sarebbe una responsabilità prevalente o quantomeno concorrente nel sinistro, è rimasto sguarnito di qualsivoglia prova.
Da un lato, infatti, il compendio probatorio fornito dall'attore consente di ritenere insussistente uno scontro tra veicoli in marcia tale da far sorgere la presunzione relativa di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. Dall'altro, la contumacia di e la tardiva costituzione dell'Assicurazione, che non ha neppure CP_2 depositato memorie istruttorie, non consente affatto di ritenere che il sinistro sia in qualche maniera imputabile a Parte_1 Né la Compagnia può invocare a sostegno della propria tesi la relazione a firma del perito assicurativo sia perché la consulenza di parte costituisce una Persona_3 mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio
(v., per tutte, Cass., n. 15572/2000) sia perché, in difetto di testimonianze di segno contrario (non richieste, come detto, dall'Assicurazione) e alla luce del compendio probatorio raccolto, la C.T.U. cinematica su cui ha a più riprese insistito CP_1 si rivelava assolutamente esplorativa.
2.1. – Nella determinazione del danno-conseguenza vanno recepite le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. (depositata il 30 Persona_4 settembre 2024), essendo le stesse ben argomentate, rispondenti in modo puntuale al mandato ed esenti da censure.
Il Consulente ha infatti concluso che le lesioni (“esiti di trauma cranico commotivo e vertebro- midollare cervicale;
in soggetto con pregresse artropatie e discopatie degenerative, ernia discale e transitorio focolaio contusivo midollare. Esiti di trauma contusivo alla spalla sinistra, sede di preesistente artropatia degenerativa e di ferita lacero contusa alla regione frontale destra, visibile odiernamente e con impatto estetico lieve”) sono riconducibili al fatto per cui è causa e ha riconosciuto una I.T.A. pari a 25 gg. e una I.T.P. pari a 135 gg. (35 gg. al 75%, gg. 30 al 50% e 70 gg pari al 25%) con invalidità permanente del 10%.
Trattandosi di lesioni macro-permanenti, il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la
Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n.
1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011).
Esso è pari a € 25.061,00, di cui € 18.026,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, tenuto conto che l'attore al momento del sinistro aveva 63 anni
(e un mese), ed € 7.035,00 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta è pari ad € 84. Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2024 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore
(pari ai restanti € 31).
Non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale (v. meglio infra) appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle) considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota relativa al danno biologico/dinamico- relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di legittimità, secondo cui “il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così che nessun margine di incertezza
o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass., n. 10579/2021,
§ 1.1.6 della motivazione).
Non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche, tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state puntualmente allegate e provate da parte attrice che si è limitata a formulare sul punto richieste assolutamente generiche. In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr. Cass., n. 25164/2020; Cass. n. 7513/2018).
Nessun importo può essere liquidato a titolo di danno morale che – come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass., n. 19189/2020 e Cass., n. 28999/2019)
– ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
e ciò perché l'attore non ha provato tramite situazioni circostanziate, e ancor prima non ha allegato, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
Vanno infine aggiunti gli esborsi economici a titolo di spese mediche documentate, che sono pari a € 1.210,99 (e non già pari a € 1.841,80 come indicato dal C.T.U.) mentre non può essere riconosciuto alcun danno da perdita di capacità lavorativa
(generica e specifica) che è rimasto assolutamente indimostrato.
Tenuto conto che parte attrice ha ricevuto un acconto pari a € 8.100,00, il danno ammonta complessivamente a € [(25.061,00 + 1.210,99) – 8.100=] 18.171,99.
Poiché trattasi di un debito di valore (Cass., n. 13108/1995), la somma va rivalutata, secondo gli indici ISTAT del costo della vita. Sennonché essendo stato il danno liquidato al 1° gennaio 2024, la rivalutazione andrà effettuata a partire da tale momento e fino alla pubblicazione della sentenza.
Nulla va invece riconosciuto a titolo di interessi compensativi.
L'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi
“compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023); prova che nella specie è assente.
Dalla pubblicazione della sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e CP_2 Controparte_1
in solido, e liquidate, come in dispositivo in base ai parametri medi previsti dal
[...]
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000.
Spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti definitivamente a carico di e n solido. CP_2 Controparte_1
I convenuti sono altresì tenuti in solido a rifondere all'attore gli esborsi documentati per la consulenza di parte a firma del dott. (€ 497,80), per il ritiro delle cartelle Per_5 cliniche (parti a € 35) oltre agli importi versati a titolo di C.U. e diritti (€ 545,00) e a quelli sostenuti per la notifica dell'atto introduttivo (€ 18,98) e per la citazione dei testi
(€ 17,39).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2221/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citato, non si CP_2
è costituito;
2) accoglie la domanda risarcitoria spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, condanna e CP_2 Controparte_1
in solido, al pagamento nei confronti del primo di € 18.171,99 oltre
[...] rivalutazione dal 1° gennaio 2024 sino alla pubblicazione della sentenza e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
3) condanna e in CP_2 Controparte_1 solido, alla rifusione nei confronti di delle spese di lite Parte_1 liquidate in € 6.191,17 (di cui € 5.077,00 per compensi e il resto per esborsi documentati), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) pone spese e onorari di C.T.U., già liquidate in atti, definitivamente a carico di e n solido. CP_2 Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 13 febbraio 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
2221/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSEPPE VADALÀ BERTINI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'ASSICURAZIONE, l'avv. PATRIZIA MESSINA in sostituzione dell'avv. EUGENIO PASSALACQUA, la quale insiste nella richiesta di CTU cinematica e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. rilevato che la richiesta di CTU cinematica è stata già rigettata;
considerato che
va ribadito il giudizio di irrilevanza della stessa
DISPONE procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2221/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_1
Giuseppe Vadalà Bertini, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Corte d'Appello n.11 (p.i.
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Eugenio P.IVA_1
Passalacqua, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: risarcimento del danno – lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 18 dicembre 2018 conveniva in giudizio Parte_1 dinnanzi a questo Tribunale e e ne CP_2 Controparte_1 chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti il 29 ottobre 2015 quando – parcheggiata la sua autovettura Fiat DA (tg. BA 584 BA) lungo la via Trazzera
Marina del Comune di Capo d'Orlando nei pressi del ristorante IL GABBIANO – veniva investito dal secondo che si trovava alla guida di una Nissan AL (tg CE
849 KC) assicurata dalla Compagnia.
All'udienza dell'11 aprile 2019 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e con comparsa del 29 maggio 2019 si costituiva l'Assicurazione, resistendo.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e, pervenuta dinnanzi allo scrivente (insediatosi il 30 novembre 2022), era formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata da entrambe le parti.
Disposta C.T.U. per accertare l'entità del danno subito dall'attore, veniva formulata ulteriore proposta conciliativa che era accettata dal primo, ma respinta dalla convenuta costituita.
All'odierna udienza la causa, ritenuta matura per la decisione, viene definita sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente CP_2 citato, non si è costituito.
La domanda è fondata.
, e hanno confermato la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 dinamica del sinistro descritta in citazione, dichiarando di avere personalmente assistito all'incidente a distanza ravvicinata (i.e. nei pressi del ristorante IL GABBIANO, di cui il primo era titolare e gli altri dipendenti) e di avere visto impattare CP_2
a velocità elevata sulla DA verde dell'attore, precisando che l'autovettura di
[...] quest'ultimo era parcheggiata (“la Nissan proveniva ad alta velocità”, “ho visto una Nissan colore grigio [urtare] contro la Fiat DA verde condotta dall'attore che si trovava parcheggiata sul lato sinistro della via Trazzera Marina”, così il teste;
“confermo la circostanza di cui Tes_1 alla lettera b) punto 4 delle richieste istruttorie in citazione [i.e. vero o no che “b) che la Nissan proveniva ad elevata velocità ed andava ad urtare con violenza la fiancata destra della Fiat DA che si trovava parcata sulla sinistra in posizione di quiete”], così il teste che ha precisato “ho visto l'incidente per cui è causa (...) nell'occasione Tes_2 mi trovavo davanti al ristorante Il Gabbiano del quale all'epoca ero dipendente, in compagnia di altre persone tra cui il titolare lo chef Testimone_1 Testimone_3 [...]
la sig.ra che arrivava ed altri”; “ho visto una Nissan di colore grigio Persona_1 Persona_2 che arrivava ad alta velocità con direzione di marcia PA-ME ed andava a investire violentemente contro una Fiat DA di colore verde che era parcheggiata sul lato sinistro della via Trazzera
Marina (...) Preciso che la strada dove si è verificato l'incidente è a doppio senso di circolazione ed il parcheggio per le auto si trovava sulla sinistra dove per l'esattezza si trovava la Fiat DA dell'attore”, così il teste ). Tes_3
Anche la deposizione di fornisce un positivo riscontro alle Persona_2 superiori dichiarazioni giacché la stessa – sebbene non abbia visto l'impatto, ma ne abbia solo sentito il rumore (“ho sentito una gran botta e mi sono girata”) – ha confermato che l'attore alla guida aveva subito lesioni per essere accorsa in prossimità della macchina (“ricordo che il conducente aveva subito lesioni e la trasportata urlava e piangeva”) e che indossava la cintura (“preciso che il guidatore la portava sicuramente”).
Il forte impatto udito dalla teste consente di ritenere ancora più attendibili le dichiarazioni degli altri i quali hanno affermato che l'auto di marciava CP_2
a velocità elevata e precisato che “non ha nemmeno tentato di frenare sebbene la DA e le altre auto parcheggiate fossero ben visibili”.
Per contro l'assunto difensivo di secondo cui in capo all'attore vi CP_1 sarebbe una responsabilità prevalente o quantomeno concorrente nel sinistro, è rimasto sguarnito di qualsivoglia prova.
Da un lato, infatti, il compendio probatorio fornito dall'attore consente di ritenere insussistente uno scontro tra veicoli in marcia tale da far sorgere la presunzione relativa di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. Dall'altro, la contumacia di e la tardiva costituzione dell'Assicurazione, che non ha neppure CP_2 depositato memorie istruttorie, non consente affatto di ritenere che il sinistro sia in qualche maniera imputabile a Parte_1 Né la Compagnia può invocare a sostegno della propria tesi la relazione a firma del perito assicurativo sia perché la consulenza di parte costituisce una Persona_3 mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio
(v., per tutte, Cass., n. 15572/2000) sia perché, in difetto di testimonianze di segno contrario (non richieste, come detto, dall'Assicurazione) e alla luce del compendio probatorio raccolto, la C.T.U. cinematica su cui ha a più riprese insistito CP_1 si rivelava assolutamente esplorativa.
2.1. – Nella determinazione del danno-conseguenza vanno recepite le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. (depositata il 30 Persona_4 settembre 2024), essendo le stesse ben argomentate, rispondenti in modo puntuale al mandato ed esenti da censure.
Il Consulente ha infatti concluso che le lesioni (“esiti di trauma cranico commotivo e vertebro- midollare cervicale;
in soggetto con pregresse artropatie e discopatie degenerative, ernia discale e transitorio focolaio contusivo midollare. Esiti di trauma contusivo alla spalla sinistra, sede di preesistente artropatia degenerativa e di ferita lacero contusa alla regione frontale destra, visibile odiernamente e con impatto estetico lieve”) sono riconducibili al fatto per cui è causa e ha riconosciuto una I.T.A. pari a 25 gg. e una I.T.P. pari a 135 gg. (35 gg. al 75%, gg. 30 al 50% e 70 gg pari al 25%) con invalidità permanente del 10%.
Trattandosi di lesioni macro-permanenti, il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la
Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n.
1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011).
Esso è pari a € 25.061,00, di cui € 18.026,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, tenuto conto che l'attore al momento del sinistro aveva 63 anni
(e un mese), ed € 7.035,00 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta è pari ad € 84. Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2024 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore
(pari ai restanti € 31).
Non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale (v. meglio infra) appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle) considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota relativa al danno biologico/dinamico- relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di legittimità, secondo cui “il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così che nessun margine di incertezza
o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass., n. 10579/2021,
§ 1.1.6 della motivazione).
Non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche, tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state puntualmente allegate e provate da parte attrice che si è limitata a formulare sul punto richieste assolutamente generiche. In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr. Cass., n. 25164/2020; Cass. n. 7513/2018).
Nessun importo può essere liquidato a titolo di danno morale che – come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass., n. 19189/2020 e Cass., n. 28999/2019)
– ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
e ciò perché l'attore non ha provato tramite situazioni circostanziate, e ancor prima non ha allegato, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
Vanno infine aggiunti gli esborsi economici a titolo di spese mediche documentate, che sono pari a € 1.210,99 (e non già pari a € 1.841,80 come indicato dal C.T.U.) mentre non può essere riconosciuto alcun danno da perdita di capacità lavorativa
(generica e specifica) che è rimasto assolutamente indimostrato.
Tenuto conto che parte attrice ha ricevuto un acconto pari a € 8.100,00, il danno ammonta complessivamente a € [(25.061,00 + 1.210,99) – 8.100=] 18.171,99.
Poiché trattasi di un debito di valore (Cass., n. 13108/1995), la somma va rivalutata, secondo gli indici ISTAT del costo della vita. Sennonché essendo stato il danno liquidato al 1° gennaio 2024, la rivalutazione andrà effettuata a partire da tale momento e fino alla pubblicazione della sentenza.
Nulla va invece riconosciuto a titolo di interessi compensativi.
L'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi
“compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023); prova che nella specie è assente.
Dalla pubblicazione della sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e CP_2 Controparte_1
in solido, e liquidate, come in dispositivo in base ai parametri medi previsti dal
[...]
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000.
Spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti definitivamente a carico di e n solido. CP_2 Controparte_1
I convenuti sono altresì tenuti in solido a rifondere all'attore gli esborsi documentati per la consulenza di parte a firma del dott. (€ 497,80), per il ritiro delle cartelle Per_5 cliniche (parti a € 35) oltre agli importi versati a titolo di C.U. e diritti (€ 545,00) e a quelli sostenuti per la notifica dell'atto introduttivo (€ 18,98) e per la citazione dei testi
(€ 17,39).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2221/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citato, non si CP_2
è costituito;
2) accoglie la domanda risarcitoria spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, condanna e CP_2 Controparte_1
in solido, al pagamento nei confronti del primo di € 18.171,99 oltre
[...] rivalutazione dal 1° gennaio 2024 sino alla pubblicazione della sentenza e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
3) condanna e in CP_2 Controparte_1 solido, alla rifusione nei confronti di delle spese di lite Parte_1 liquidate in € 6.191,17 (di cui € 5.077,00 per compensi e il resto per esborsi documentati), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) pone spese e onorari di C.T.U., già liquidate in atti, definitivamente a carico di e n solido. CP_2 Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 13 febbraio 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi