Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13723/2024 V.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente GiudiceDott.re Giuseppe Gennari
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.12.2024 da
1) Parte 1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Cattorini presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Raffella Cattorini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 04.03.1993
(atto iscritto al n. 98, anno 1993, parte I, reg. 01)
Divorziati con sentenza n. 14136/2015 del Tribunale di Milano emessa il 11.11.2015
con i seguenti figli: Per 1, nato il [...]
Per 2 nato il [...]
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 14136/2015 del Tribunale di Milano emessa il 11.11.2015, così come modificata dal decreto n. 1730/2022 del 13.01.2022.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
"voglia, l'Ill.mo Tribunale di Milano, esonerare il Signor Parte 2 dal versamento a favore della Signora della somma mensile di € 250,00 mensili e del 50% delle spese Parte_1 mediche straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona 3 e voglia porre a carico della Sig.ra un contributo di mantenimento per la figlia [...]Parte 1
Per 3 nella misura di € 250,00 mensili a far tempo dal mese di ottobre 2024 e nella misura di €
300,00 a far tempo da quando il Signor Pt_2 si sarà trasferito nella nuova abitazione più grande di quella attuale, somma da versare al Signor Pt_2 entro il giorno 20 di ogni mese da rivalutare annualmente a partire dal novembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano."
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 14136/2015 del Tribunale di
Milano emessa il 11.11.2015, così come modificata dal decreto n. 1730/2022 del 13.01.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 29.01.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato