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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2834/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17963/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Gugliemo Obermen 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV IPOTEC n. 07176202500006344 000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202024005045200200 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF3IPPD001172021 IRPEF-ALTRO 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF 30112025444/2018 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2834/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 26.9.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07180202500019586000, ricevuta in data 30.6.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'IRPEF, anni d'imposta 2011 e 2013. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata comunicazione, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 071202024005045200200, né tantomeno dell'intimazione di pagamento n.
TF3IPPD001172021, successivo all' avviso di accertamento nr. TF 30112025444/2018. Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine, anche in relazione alla notifica degli atti presupposti. In data 25.11.2025, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, deducendo e documentando l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti nonché sentenza n. 2935/2020 della
CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso avverso l'originario avviso di accertamento n. TF
30112025444/2018. Documentava, infine, l'avvenuta istanza, in data 25.1.2023, alla definizione agevolata cd. rottamazione quater.
Benché ritualmente citata, la Agenzia delle Entrate Riscossione ometteva di depositare proprie controdeduzioni nel termine di cui all'art. 23 D.Lgs. 546/1992.
In data 3.2.2026, il ricorrente depositava memoria illustrativa, condensando le modalità di notifica degli atti presupposti.
Alla pubblica udienza del 13.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 30.6.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 26.9.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata cartella, non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e, segnatamente, della cartella esattoriale n. 071202024005045200200, ricevuta a mani proprie del ricorrente in data 8.6.2024; dell'intimazione di pagamento n. nonché dell'avviso di accertamento in essa richiamato. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
(cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, la Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica della cartella esattoriale n. TF3IPPD001172021, ricevuta a mani della moglie in data
29.2.2024; di comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202200014361000, anch'esso afferente alla odierna pretesa tributaria, ricevuta a mani della moglie in data 17.11.2022. E' appena il caso di rilevare che “Quando l'atto sia consegnato a mani di un familiare convivente deve presumersi che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario: la dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto fornisce sufficienti garanzie sulla successiva effettività della consegna, tant'è vero che nell'ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario di cui all'art. 139 secondo comma c.p.c. non è previsto il successivo invio della raccomandata al destinatario, come invece quando il plico sia ricevuto dal vicino o dal portiere (quarto comma art. 139 cit.), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.” (Cass. civ.
9.9.2013 n. 20651) E ancora “ In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.” (Cass. civ. 28.4.2021 n. 11228; conf. Cass. civ.
9.2.2022 n. 4160; 15.102010 n. 21362).
Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica dei menzionati atti (in disparte ogni considerazione sulla istanza di rottamazione quater), ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito, pure sollevata dal ricorrente, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione dei predetti atti. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della “irretrattabilità del credito” (cfr. Cass. civ. 24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397; 9.7.2020 n. 14639) Si è così affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis,
Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n. 11800)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di entrambe le parti resistenti, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica, tenuto conto della nota spese e del valore della controversia (€ 2.403,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, in complessivi € 1.000,00 di cui € 300,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase decisionale, oltre accessori se dovuti, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, con ricorso ritualmente notificato in data 26.9.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 di cui € 300,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase decisionale, oltre accessori se dovuti, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il
13.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17963/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Gugliemo Obermen 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV IPOTEC n. 07176202500006344 000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202024005045200200 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF3IPPD001172021 IRPEF-ALTRO 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF 30112025444/2018 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2834/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 26.9.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07180202500019586000, ricevuta in data 30.6.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'IRPEF, anni d'imposta 2011 e 2013. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata comunicazione, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 071202024005045200200, né tantomeno dell'intimazione di pagamento n.
TF3IPPD001172021, successivo all' avviso di accertamento nr. TF 30112025444/2018. Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine, anche in relazione alla notifica degli atti presupposti. In data 25.11.2025, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, deducendo e documentando l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti nonché sentenza n. 2935/2020 della
CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso avverso l'originario avviso di accertamento n. TF
30112025444/2018. Documentava, infine, l'avvenuta istanza, in data 25.1.2023, alla definizione agevolata cd. rottamazione quater.
Benché ritualmente citata, la Agenzia delle Entrate Riscossione ometteva di depositare proprie controdeduzioni nel termine di cui all'art. 23 D.Lgs. 546/1992.
In data 3.2.2026, il ricorrente depositava memoria illustrativa, condensando le modalità di notifica degli atti presupposti.
Alla pubblica udienza del 13.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 30.6.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 26.9.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata cartella, non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e, segnatamente, della cartella esattoriale n. 071202024005045200200, ricevuta a mani proprie del ricorrente in data 8.6.2024; dell'intimazione di pagamento n. nonché dell'avviso di accertamento in essa richiamato. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
(cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, la Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica della cartella esattoriale n. TF3IPPD001172021, ricevuta a mani della moglie in data
29.2.2024; di comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202200014361000, anch'esso afferente alla odierna pretesa tributaria, ricevuta a mani della moglie in data 17.11.2022. E' appena il caso di rilevare che “Quando l'atto sia consegnato a mani di un familiare convivente deve presumersi che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario: la dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto fornisce sufficienti garanzie sulla successiva effettività della consegna, tant'è vero che nell'ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario di cui all'art. 139 secondo comma c.p.c. non è previsto il successivo invio della raccomandata al destinatario, come invece quando il plico sia ricevuto dal vicino o dal portiere (quarto comma art. 139 cit.), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.” (Cass. civ.
9.9.2013 n. 20651) E ancora “ In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.” (Cass. civ. 28.4.2021 n. 11228; conf. Cass. civ.
9.2.2022 n. 4160; 15.102010 n. 21362).
Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica dei menzionati atti (in disparte ogni considerazione sulla istanza di rottamazione quater), ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito, pure sollevata dal ricorrente, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione dei predetti atti. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della “irretrattabilità del credito” (cfr. Cass. civ. 24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397; 9.7.2020 n. 14639) Si è così affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis,
Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n. 11800)
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di entrambe le parti resistenti, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica, tenuto conto della nota spese e del valore della controversia (€ 2.403,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, in complessivi € 1.000,00 di cui € 300,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase decisionale, oltre accessori se dovuti, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, con ricorso ritualmente notificato in data 26.9.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 di cui € 300,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase decisionale, oltre accessori se dovuti, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il
13.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete