Sentenza 17 aprile 2013
Massime • 1
La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia anche quando preceda la negoziazione dei titoli.
Commentari • 3
- 1. La rilevanza penale della falsa denuncia di assegni smarritiAvv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/
Negli ultimi anni, si è posta la questione della rilevanza penale della falsa denuncia di assegni smarriti. Nel codice penale, i reati di falsa denuncia si identificano nella calunnia e nella simulazione di reato. In particolare, il dibattito sulla falsa denuncia di assegni smarriti è sorto intorno al reato di calunnia. Ci si chiedeva, invero, se ci fossero gli estremi per integrare il reato di cui all'art. 368 c.p. Al fine di rispondere a tale quesito, è opportuna una breve premessa. La calunnia è un reato comune, a natura istantanea e a condotta vincolata e si consuma con la sola presentazione di una dichiarazione mendace all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a questa abbia …
Leggi di più… - 2. Calunnia: condannato per aver denunciato falsamente lo smarrimento di assegni bancariAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, pur non essendo formulata direttamente un'accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, configurando la calunnia un reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2016 , …
Leggi di più… - 3. Calunnia: sussiste in caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegnoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il delitto di simulazione di reato (Cassazione penale , sez. II , 09/02/2018 , n. 14145). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2013, n. 24997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24997 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 17/04/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS NA - Consigliere - N. 811
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 16213/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT NA RI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 24 settembre 2010 emessa dalla Corte d'appello dell'Aquila;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udite le richieste del sostituto Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza dell'8 maggio 2008 con cui il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, aveva condannato NA RI AT alla pena di tre anni di reclusione in ordine al reato di calunnia, per avere denunciato falsamente lo smarrimento di tre assegni bancari, in realtà consegnati legittimamente a TO Di RO ed emessi a favore della moglie, AR TI, in pagamento del canone di locazione per un immobile, in questo modo accusando indirettamente la TI di ricettazione dei titoli di credito;
con la stessa sentenza l'imputata era stata anche condannata a risarcire il danno alla parte civile, liquidato in complessivi Euro 7.000,00.
2. L'imputata, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione denunciando l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. In particolare, con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 368 c.p., rilevando che il reato di calunnia non può ritenersi intergrato con la semplice falsa denuncia di smarrimento, essendo necessaria la presentazione del titolo di credito all'incasso, in quanto è in quel momento che si profila la commissione del reato - appropriazione di cose smarrite ovvero ricettazione - da parte del presentatore. Nella specie, si sostiene, che dei tre assegni consegnati a Di RO TO questi non abbia mai tentato di incassarli, ad eccezione di uno solo, che però gli venne immediatamente restituito dall'impiegato della banca, sicché deve escludersi che si sia mai ipotizzato a suo carico uno dei reati conseguenti alla falsa denuncia di smarrimento.
Con il secondo motivo ha denunciato l'insussistenza del reato per mancanza dell'elemento psicologico: secondo la ricorrente mancherebbe nella fattispecie concreta la consapevolezza della concreta lesività del fatto e la volontà di determinare l'inizio di un procedimento penale a carico dell'accusata. La denuncia sarebbe stata determinata dalla confusa gestione dei propri affari, non essendosi resa conto di avere emesso quegli assegni in favore della TI. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Quanto al primo motivo si osserva che il delitto di calunnia è integrato anche se la falsa denuncia di smarrimento dell'assegno bancario preceda la negoziazione del titolo, in quanto con la falsa dichiarazione di smarrimento l'autore preavverte l'autorità che la riceve su possibili reati commessi da chi verrà scoperto a detenerlo. In questo modo essa costituisce l'espediente per bloccare la circolazione del titolo, in quanto il denunziante è consapevole di simulare una circostanza idonea a far si che il soggetto, al quale ha trasmesso l'assegno e che in buona fede lo girerà o lo porrà all'incasso, potrà essere perseguito d'ufficio per ricettazione (Sez. 6^, 7 febbraio 2008, n. 10400, Cariisi;
Sez. 6^, 24 settembre 2002, n. 33556, Bonafede). Ed è quanto accaduto nel caso di specie, in cui l'imputata ha denunciato lo smarrimento degli assegni emessi a favore di AR TI in pagamento del canone di locazione, che erano stati consegnati al marito di quest'ultima, TO Di RO. La circostanza evidenziata nel ricorso, secondo cui i legittimi prenditori dei titoli non li avrebbero posti all'incasso - ad eccezione di un assegno -, è irrilevante ai fini della sussistenza del reato di calunnia, che si è consumato con la presentazione della denuncia all'autorità di polizia.
3.2. Infondato è anche l'altro motivo, con cui la ricorrente contesta la presenza dell'elemento soggettivo della calunnia. Sul punto le sentenze di merito hanno evidenziato una serie di elementi che portano ad escludere che la denuncia sia stata presentata per mero errore: in particolare, la sentenza di primo grado, la cui motivazione integra quella della decisione oggetto di impugnazione, ha evidenziato che la AT aveva mostrato sempre maggiori difficoltà nel rispettare le scadenze di pagamento del canone di locazione in favore della TI, a volte consegnando assegni bancari di cui chiedeva di non procedere all'incasso immediato, sicché, nella ricostruzione delle sentenze, la denuncia di smarrimento costituisce l'ultimo tentativo dell'imputata di sottrarsi al pagamento dei canoni, nella consapevolezza di non poter chiedere altre dilazioni. Ricostruzione questa che appare del tutto logica dilazioni. Ricostruzione questa che appare del tutto logica e che acquista maggiore coerenza se si considera che gli assegni in questione sono stati consegnati al marito della TI nell'agosto del 2006 e che la denuncia di smarrimento è stata presentata nello stesso mese, in data 24.8.2006: la coincidenza temporale tra consegna degli assegni e denuncia è un elemento che i giudici di merito hanno ritenuto rilevante per escludere la buona fede ovvero l'errore dell'imputata. Una volta escluso che l'imputata si sia trovata in una situazione di errore ragionevole ovvero di dubbio in ordine alla consegna degli assegni le sentenza hanno correttamente ritenuto sussistente il dolo nel delitto di calunnia.
4. L'infondatezza dei motivi dedotti determina il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013