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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4434/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4434/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSI Parte_1 C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in Parma, Via Ventidue Luglio n. 60, presso il difensore avv.
MUSI ALBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATTA Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato in B.GO G. TOMMASINI N. 9 PARMA, presso il difensore avv.
FRATTA PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia al Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione e prova reietta, • Dichiarare la piena operatività della garanzia assicurativa prestata con polizza assicurazione fabbricati e di conseguenza condannare, per le causali tutte di cui alle premesse di atto introduttivo la compagnia in persona del legale rappresentante, al pagamento nei Controparte_1 confronti dell'attrice assicurata a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti ed a Parte_1
termine di polizza sottoscritta, della somma di Euro 7.286,58 (Euro 7.386,58 – Euro 100,00 franchigia di polizza) oltre iva, se dovuta, o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo, comunque nell'ambito dell'intestata competenza. • In estremo subordine, rimettere la causa in ruolo al fine di dare ingresso a consulenza tecnica al fine di accertare l'origine dei danni provocati all'immobile dell'attrice e l'entità delle somme necessarie per i ripristini. • In ogni caso con spese di lite rifuse, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A.
4% ed IVA, se dovuta”;
pagina 1 di 6 Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Giudice del Tribunale di Parma Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, in via principale rilevare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata con polizza Assicurazione Fabbricati e di conseguenza respingere la domanda nei confronti della convenuta in ogni caso: respingere le domande come allo stato Controparte_1
proposte nei confronti della siccome inammissibili, improponibili, improcedibili, Controparte_1
infondate, prescritte, non provate o come meglio;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2020 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma al fine di sentirla condannare al pagamento della Controparte_1
somma di euro 7.286,58, oltre I.V.A., a titolo di risarcimento del danno provocato dal sinistro verificatosi in data 17.10.2019 all'interno del suo appartamento, consistito nella rottura di un tubo d'acqua, che aveva causato l'allagamento dell'appartamento e il conseguente danneggiamento del muro e del soffitto sottostante. A sostegno delle proprie pretese l'attrice deduceva di essere proprietaria di un immobile sito in Parma, viale Berenini, n. 11, e di aver contratto con la convenuta un'assicurazione per i danni che potevano verificarsi all'interno del predetto appartamento. A seguito del sinistro, aveva sporto regolare denuncia, ma la convenuta si era rifiutata di riconoscerle il risarcimento.
Con comparsa di risposta depositata in data 1.04.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1
insistendo per il rigetto della pretesa avversaria o, in subordine, per la rideterminazione del
[...] quantum dell'indennizzo richiesto da parte attrice, in quanto non provato e sproporzionato. Deduceva parte convenuta che la polizza assicurativa operava solo in caso di rottura “accidentale” di impianti idrici, mentre l'allagamento era conseguenza dell'usura e del degrado del tubo.
Istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del
10.01.2025 questa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
******
Pacifico in causa è che in data 16.7.2019 l'attrice abbia sottoscritto con la convenuta un contratto di assicurazione contro i danni che potevano verificarsi all'interno dell'immobile di sua proprietà (v. doc.
n. 1, fascicolo attoreo). Per i fini che qui interessano, l'Assicurazione si obbligava a tenere indenne l'Assicurata anche per i “danni da acqua condotta”. In particolare, nelle condizioni generali del contratto di assicurazione, all'art. 5.1, lett. a, si legge che: “l'impresa si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato : a) dai danni materiali e diretti subiti dal fabbricato descritto in polizza, escluso il valore dell'area, prodotti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie,
pagina 2 di 6 impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato” (v. doc. n. 2, fascicolo convenuta).
Pacifico in causa è altresì che la tubatura dalla quale si è originata la perdita d'acqua non fosse visibile, ma passante all'interno della parete della taverna dell'immobile di proprietà dell'attrice, come riconosciuto anche nella perizia stragiudiziale fatta redigere dall'Assicurazione nell'immediatezza del sinistro (v. doc. n. 3, fascicolo convenuta). Peraltro, il teste incaricato da parte attrice di Testimone_1 ristrutturare l'appartamento a seguito del danneggiamento subito, sentito all'udienza del 12.10.2022, ha confermato non solo che il tubo non era visibile, correndo sotto l'intonaco della parete della taverna, ma anche che su tale parete poggiava una libreria.
Non vi è invece concordia tra le parti in merito alla causa della rottura della tubazione, perché, a detta dell'attrice, il degrado visibile nelle foto della tubatura sarebbe conseguito alla perdita d'acqua, che ne avrebbe determinato l'ammaloramento, mentre secondo la convenuta sarebbero state proprio le cattive condizioni della tubatura a provocarne la rottura (v. doc. n. 10, fascicolo attoreo).
A tal riguardo si osserva che il teste geometra incaricato dalla sig.ra di Testimone_2 Pt_1 effettuare un sopralluogo presso l'appartamento a seguito del danno da infiltrazione di acqua, sentito all'udienza del 12.10.2022, ha riportato che il tubo si presentava molto vecchio e ammalorato. Del pari, il teste ha dato atto che il tubo era “vecchissimo” e che al momento del suo intervento era Tes_1
“marcio”. Alla luce delle dichiarazioni dei testi deve quindi ritenersi che la rottura del tubo sia da ascrivere alle condizioni dello stesso, che era molto vecchio.
Secondo parte convenuta, il fatto che il contratto d'assicurazione protegga l'assicurato unicamente da
“rottura accidentale di impianti idrici" fa sì che rientrino nel novero dei rischi assicurati solamente i danni da spargimento d'acqua conseguenti ad una rottura delle tubature causata da caso fortuito o forza maggiore, escludendo quindi il risarcimento nel caso in cui il danno sia conseguito a condotta colposa dell'assicurato. Ed infatti, ai fini di escludere il risarcimento, l'Assicurazione ha richiamato la perizia stragiudiziale redatta nell'immediatezza del sinistro, dove si legge “i residui si mostrano fortemente usurati e corrosi. I danni da acqua condotta, denunciati e causati dal degrado e usure delle tubazioni, non sono coperti dalla polizza acquistata” (v. doc. n. 3, fascicolo convenuta).
Tuttavia, alcuna colpa può essere ascritta all'attrice per la rottura del tubo, tenuto conto che questo era passante all'interno di una parete coperta a sua volta da una libreria, cosicché l'usura e il degrado dell'impianto idrico non poteva essere in alcun modo conosciuto e previsto da parte attrice, non potendosi ragionevolmente ritenere che il proprietario, senza che vi sia stato alcun tipo di segnale concreto, si preoccupi di fare interventi invasivi e costosi per l'immobile, al fine di verificare la condizione di invecchiamento dell'impianto idrico. Non vi sono quindi ragioni per ritenere che la pagina 3 di 6 rottura del tubo non abbia avuto origine accidentale, conseguendo ad un ammaloramento dello stesso che l'attrice non aveva alcun modo di accertare.
Peraltro, si osserva che, anche qualora il sinistro fosse riconducibile a colpa dell'Assicurata, ciò non escluderebbe comunque l'operatività dell'assicurazione, posto che la Suprema Corte ha chiarito che la clausola di un contratto di assicurazione che prevede la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali ricomprende anche il sinistro che sia stato causato da colpa dell'assicurato, rimanendo escluso unicamente l'evento riconducibile a dolo o colpa grave di quest'ultimo, come previsto in ragione del disposto di cui all'art. 1900, c.c. (v. Cass. ord. n. 23762/2022). E ciò alla luce delle previsioni in tema di interpretazione del contratto, che, dinnanzi ad una clausola di dubbia interpretazione, impongono di privilegiare un'interpretazione utile (art. 1367 c.c.), posto che, laddove si dovesse equiparare l'accidentalità con il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto non avrebbe potuto coprire alcun danno causato colposamente dall'assicurato, nonché in ragione del criterio dell'interpretazione contro lo stipulatore (art. 1370 c.c.), in quanto, anche ad ammettere che la clausola fosse ambigua, essa per ciò solo si deve interpretare in senso sfavorevole al predisponente.
Ne deriva quindi che, anche laddove si dovesse ravvisare una colpa dell'Assicurata, per aver questa fatto affidamento sulla buona conservazione degli impianti idrici, non essendovi stati, prima dell'evento in oggetto, segnali concreti tali da giustificare interventi invasivi nell'immobile, non è possibile escludere dall'operatività della garanzia, dal momento che il danno provocato dall' obsolescenza dell'impianto idrico sarebbe riconducibile, al più, a colpa lieve dell'Assicurata.
Si aggiunga altresì che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è di parte attrice l'onere di provare che il rischio verificatosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa. Tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(come nel caso di specie, che limita l'indennizzo al verificarsi di danni causati da fatti accidentali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.
In particolare, in tema di riparto degli oneri probatori deve farsi riferimento in primo luogo all'art. 1218
c.c., norma in ragione della quale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Con specifico riguardo al contratto di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio pagina 4 di 6 assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (v. Cass. Sent. n.
30656/2017); mentre sull'assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 1900, comma 1 c.c.
(in forza del quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente), grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (v. Cass.
Sent. n. 19734/2011).
Parte convenuta ha altresì contestato che la rottura del tubo denunciata dall'Assicurata potesse aver causato i danni oggetto di denuncia e in particolare il danneggiamento del muro della taverna e il conseguente crollo del soffitto della cantina. Tale eccezione non merita accoglimento, alla luce della documentazione versata in atti da parte attrice, nonché delle dichiarazioni rese dai testi. In particolare, parte attrice ha prodotto documentazione fotografica nella quale è rappresentato il muro con macchie di umidità, nonché intonaco crollato (v. doc. n. 4, fascicolo attrice). Inoltre, il teste ha confermato Tes_2
che le foto rappresentano lo stato dei luoghi dopo l'allagamento e che i danni erano diretta conseguenza della rottura del tubo. Del pari, il teste ha dichiarato che l'appartamento si presentava in quelle Tes_1 condizioni dopo l'allagamento e che la rottura del tubo aveva reso necessario intervenire sul muro, in quanto impregnato d'acqua, nonché sul soffitto della cantina perché erano caduti pezzi di mattoni e macerie. Peraltro, anche le fotografie allegate alla perizia fatta redigere dall'Assicurazione confermano che la rottura del tubo aveva comportato l'impregnarsi del muro, nonché il crollo del soffitto dello scantinato, circostanze che del resto sono state riscontrate anche dal teste indicato da parte convenuta,
, che si è occupato di scattare le predette immagini su incarico dell'Assicurazione (v. Testimone_3
doc. n. 4, fascicolo convenuta).
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, della cui credibilità non vi è ragione di dubitare, essendo estranei ai fatti di causa, si deve ritenere che sia stata proprio la rottura del tubo a causare i danni di cui l'attrice chiede il risarcimento.
Con riferimento alla quantificazione delle spese sostenute dall'attrice per il ripristino dello stato dei luoghi, si deve far riferimento alla somma indicata nel preventivo lavori emesso dall'impresa individuale che ha quantificato il prezzo delle opere in euro 7386,58, oltre IVA (v. doc. Testimone_1
n. 5, fascicolo attrice). Ed infatti, il teste ha confermato di aver effettivamente eseguito le lavorazioni di cui al preventivo e di essere stato integralmente pagato.
Tanto premesso, deve trovare accoglimento la domanda di parte attrice e per l'effetto la convenuta è tenuta a corrisponderle la somma di euro 7.286,58 (7386,58 – 100,00 euro di franchigia), oltre IVA, per un totale di euro 8.889,63. Trattandosi di un debito di valore, su tale somma, anno per anno rivalutata pagina 5 di 6 far data dal 17.10.2019, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e sino al saldo su tale somma sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., divenendo l'obbligazione di valore un'obbligazione di valuta a seguito della liquidazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché parte convenuta è tenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 3.380,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM
n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 4434/2020, introdotta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1) Condanna a corrispondere in favore di euro Controparte_1 Parte_1
8.889,63. Su tale somma, anno per anno rivalutata far data dal 17.10.2019, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e sino al saldo su tale somma sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c.;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, liquidate in euro 3.380,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Parma, 6 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4434/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSI Parte_1 C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in Parma, Via Ventidue Luglio n. 60, presso il difensore avv.
MUSI ALBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATTA Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato in B.GO G. TOMMASINI N. 9 PARMA, presso il difensore avv.
FRATTA PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia al Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione e prova reietta, • Dichiarare la piena operatività della garanzia assicurativa prestata con polizza assicurazione fabbricati e di conseguenza condannare, per le causali tutte di cui alle premesse di atto introduttivo la compagnia in persona del legale rappresentante, al pagamento nei Controparte_1 confronti dell'attrice assicurata a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti ed a Parte_1
termine di polizza sottoscritta, della somma di Euro 7.286,58 (Euro 7.386,58 – Euro 100,00 franchigia di polizza) oltre iva, se dovuta, o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo, comunque nell'ambito dell'intestata competenza. • In estremo subordine, rimettere la causa in ruolo al fine di dare ingresso a consulenza tecnica al fine di accertare l'origine dei danni provocati all'immobile dell'attrice e l'entità delle somme necessarie per i ripristini. • In ogni caso con spese di lite rifuse, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A.
4% ed IVA, se dovuta”;
pagina 1 di 6 Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Giudice del Tribunale di Parma Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, in via principale rilevare l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata con polizza Assicurazione Fabbricati e di conseguenza respingere la domanda nei confronti della convenuta in ogni caso: respingere le domande come allo stato Controparte_1
proposte nei confronti della siccome inammissibili, improponibili, improcedibili, Controparte_1
infondate, prescritte, non provate o come meglio;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23.11.2020 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma al fine di sentirla condannare al pagamento della Controparte_1
somma di euro 7.286,58, oltre I.V.A., a titolo di risarcimento del danno provocato dal sinistro verificatosi in data 17.10.2019 all'interno del suo appartamento, consistito nella rottura di un tubo d'acqua, che aveva causato l'allagamento dell'appartamento e il conseguente danneggiamento del muro e del soffitto sottostante. A sostegno delle proprie pretese l'attrice deduceva di essere proprietaria di un immobile sito in Parma, viale Berenini, n. 11, e di aver contratto con la convenuta un'assicurazione per i danni che potevano verificarsi all'interno del predetto appartamento. A seguito del sinistro, aveva sporto regolare denuncia, ma la convenuta si era rifiutata di riconoscerle il risarcimento.
Con comparsa di risposta depositata in data 1.04.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1
insistendo per il rigetto della pretesa avversaria o, in subordine, per la rideterminazione del
[...] quantum dell'indennizzo richiesto da parte attrice, in quanto non provato e sproporzionato. Deduceva parte convenuta che la polizza assicurativa operava solo in caso di rottura “accidentale” di impianti idrici, mentre l'allagamento era conseguenza dell'usura e del degrado del tubo.
Istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del
10.01.2025 questa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
******
Pacifico in causa è che in data 16.7.2019 l'attrice abbia sottoscritto con la convenuta un contratto di assicurazione contro i danni che potevano verificarsi all'interno dell'immobile di sua proprietà (v. doc.
n. 1, fascicolo attoreo). Per i fini che qui interessano, l'Assicurazione si obbligava a tenere indenne l'Assicurata anche per i “danni da acqua condotta”. In particolare, nelle condizioni generali del contratto di assicurazione, all'art. 5.1, lett. a, si legge che: “l'impresa si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato : a) dai danni materiali e diretti subiti dal fabbricato descritto in polizza, escluso il valore dell'area, prodotti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie,
pagina 2 di 6 impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato” (v. doc. n. 2, fascicolo convenuta).
Pacifico in causa è altresì che la tubatura dalla quale si è originata la perdita d'acqua non fosse visibile, ma passante all'interno della parete della taverna dell'immobile di proprietà dell'attrice, come riconosciuto anche nella perizia stragiudiziale fatta redigere dall'Assicurazione nell'immediatezza del sinistro (v. doc. n. 3, fascicolo convenuta). Peraltro, il teste incaricato da parte attrice di Testimone_1 ristrutturare l'appartamento a seguito del danneggiamento subito, sentito all'udienza del 12.10.2022, ha confermato non solo che il tubo non era visibile, correndo sotto l'intonaco della parete della taverna, ma anche che su tale parete poggiava una libreria.
Non vi è invece concordia tra le parti in merito alla causa della rottura della tubazione, perché, a detta dell'attrice, il degrado visibile nelle foto della tubatura sarebbe conseguito alla perdita d'acqua, che ne avrebbe determinato l'ammaloramento, mentre secondo la convenuta sarebbero state proprio le cattive condizioni della tubatura a provocarne la rottura (v. doc. n. 10, fascicolo attoreo).
A tal riguardo si osserva che il teste geometra incaricato dalla sig.ra di Testimone_2 Pt_1 effettuare un sopralluogo presso l'appartamento a seguito del danno da infiltrazione di acqua, sentito all'udienza del 12.10.2022, ha riportato che il tubo si presentava molto vecchio e ammalorato. Del pari, il teste ha dato atto che il tubo era “vecchissimo” e che al momento del suo intervento era Tes_1
“marcio”. Alla luce delle dichiarazioni dei testi deve quindi ritenersi che la rottura del tubo sia da ascrivere alle condizioni dello stesso, che era molto vecchio.
Secondo parte convenuta, il fatto che il contratto d'assicurazione protegga l'assicurato unicamente da
“rottura accidentale di impianti idrici" fa sì che rientrino nel novero dei rischi assicurati solamente i danni da spargimento d'acqua conseguenti ad una rottura delle tubature causata da caso fortuito o forza maggiore, escludendo quindi il risarcimento nel caso in cui il danno sia conseguito a condotta colposa dell'assicurato. Ed infatti, ai fini di escludere il risarcimento, l'Assicurazione ha richiamato la perizia stragiudiziale redatta nell'immediatezza del sinistro, dove si legge “i residui si mostrano fortemente usurati e corrosi. I danni da acqua condotta, denunciati e causati dal degrado e usure delle tubazioni, non sono coperti dalla polizza acquistata” (v. doc. n. 3, fascicolo convenuta).
Tuttavia, alcuna colpa può essere ascritta all'attrice per la rottura del tubo, tenuto conto che questo era passante all'interno di una parete coperta a sua volta da una libreria, cosicché l'usura e il degrado dell'impianto idrico non poteva essere in alcun modo conosciuto e previsto da parte attrice, non potendosi ragionevolmente ritenere che il proprietario, senza che vi sia stato alcun tipo di segnale concreto, si preoccupi di fare interventi invasivi e costosi per l'immobile, al fine di verificare la condizione di invecchiamento dell'impianto idrico. Non vi sono quindi ragioni per ritenere che la pagina 3 di 6 rottura del tubo non abbia avuto origine accidentale, conseguendo ad un ammaloramento dello stesso che l'attrice non aveva alcun modo di accertare.
Peraltro, si osserva che, anche qualora il sinistro fosse riconducibile a colpa dell'Assicurata, ciò non escluderebbe comunque l'operatività dell'assicurazione, posto che la Suprema Corte ha chiarito che la clausola di un contratto di assicurazione che prevede la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali ricomprende anche il sinistro che sia stato causato da colpa dell'assicurato, rimanendo escluso unicamente l'evento riconducibile a dolo o colpa grave di quest'ultimo, come previsto in ragione del disposto di cui all'art. 1900, c.c. (v. Cass. ord. n. 23762/2022). E ciò alla luce delle previsioni in tema di interpretazione del contratto, che, dinnanzi ad una clausola di dubbia interpretazione, impongono di privilegiare un'interpretazione utile (art. 1367 c.c.), posto che, laddove si dovesse equiparare l'accidentalità con il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto non avrebbe potuto coprire alcun danno causato colposamente dall'assicurato, nonché in ragione del criterio dell'interpretazione contro lo stipulatore (art. 1370 c.c.), in quanto, anche ad ammettere che la clausola fosse ambigua, essa per ciò solo si deve interpretare in senso sfavorevole al predisponente.
Ne deriva quindi che, anche laddove si dovesse ravvisare una colpa dell'Assicurata, per aver questa fatto affidamento sulla buona conservazione degli impianti idrici, non essendovi stati, prima dell'evento in oggetto, segnali concreti tali da giustificare interventi invasivi nell'immobile, non è possibile escludere dall'operatività della garanzia, dal momento che il danno provocato dall' obsolescenza dell'impianto idrico sarebbe riconducibile, al più, a colpa lieve dell'Assicurata.
Si aggiunga altresì che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è di parte attrice l'onere di provare che il rischio verificatosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa. Tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(come nel caso di specie, che limita l'indennizzo al verificarsi di danni causati da fatti accidentali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.
In particolare, in tema di riparto degli oneri probatori deve farsi riferimento in primo luogo all'art. 1218
c.c., norma in ragione della quale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Con specifico riguardo al contratto di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio pagina 4 di 6 assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (v. Cass. Sent. n.
30656/2017); mentre sull'assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 1900, comma 1 c.c.
(in forza del quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente), grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (v. Cass.
Sent. n. 19734/2011).
Parte convenuta ha altresì contestato che la rottura del tubo denunciata dall'Assicurata potesse aver causato i danni oggetto di denuncia e in particolare il danneggiamento del muro della taverna e il conseguente crollo del soffitto della cantina. Tale eccezione non merita accoglimento, alla luce della documentazione versata in atti da parte attrice, nonché delle dichiarazioni rese dai testi. In particolare, parte attrice ha prodotto documentazione fotografica nella quale è rappresentato il muro con macchie di umidità, nonché intonaco crollato (v. doc. n. 4, fascicolo attrice). Inoltre, il teste ha confermato Tes_2
che le foto rappresentano lo stato dei luoghi dopo l'allagamento e che i danni erano diretta conseguenza della rottura del tubo. Del pari, il teste ha dichiarato che l'appartamento si presentava in quelle Tes_1 condizioni dopo l'allagamento e che la rottura del tubo aveva reso necessario intervenire sul muro, in quanto impregnato d'acqua, nonché sul soffitto della cantina perché erano caduti pezzi di mattoni e macerie. Peraltro, anche le fotografie allegate alla perizia fatta redigere dall'Assicurazione confermano che la rottura del tubo aveva comportato l'impregnarsi del muro, nonché il crollo del soffitto dello scantinato, circostanze che del resto sono state riscontrate anche dal teste indicato da parte convenuta,
, che si è occupato di scattare le predette immagini su incarico dell'Assicurazione (v. Testimone_3
doc. n. 4, fascicolo convenuta).
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi, della cui credibilità non vi è ragione di dubitare, essendo estranei ai fatti di causa, si deve ritenere che sia stata proprio la rottura del tubo a causare i danni di cui l'attrice chiede il risarcimento.
Con riferimento alla quantificazione delle spese sostenute dall'attrice per il ripristino dello stato dei luoghi, si deve far riferimento alla somma indicata nel preventivo lavori emesso dall'impresa individuale che ha quantificato il prezzo delle opere in euro 7386,58, oltre IVA (v. doc. Testimone_1
n. 5, fascicolo attrice). Ed infatti, il teste ha confermato di aver effettivamente eseguito le lavorazioni di cui al preventivo e di essere stato integralmente pagato.
Tanto premesso, deve trovare accoglimento la domanda di parte attrice e per l'effetto la convenuta è tenuta a corrisponderle la somma di euro 7.286,58 (7386,58 – 100,00 euro di franchigia), oltre IVA, per un totale di euro 8.889,63. Trattandosi di un debito di valore, su tale somma, anno per anno rivalutata pagina 5 di 6 far data dal 17.10.2019, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e sino al saldo su tale somma sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., divenendo l'obbligazione di valore un'obbligazione di valuta a seguito della liquidazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché parte convenuta è tenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 3.380,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM
n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 4434/2020, introdotta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1) Condanna a corrispondere in favore di euro Controparte_1 Parte_1
8.889,63. Su tale somma, anno per anno rivalutata far data dal 17.10.2019, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza e sino al saldo su tale somma sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c.;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, liquidate in euro 3.380,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Parma, 6 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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