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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2863/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20719/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170109421510000 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AP
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SC - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180009029912000 IMU 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190028579303000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190063991978000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190125162732000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200049659348000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2667/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 071/2025/ 90311899/54/000 relativo alle cartelle nn 071/2017/01094215/10/000; 071/2018/00090299/12/000;
071/2019/00285793/03/000; 071/2019/00639919/78/000; 071/2019/01251627/32/000; 071/2020/00496593/48/000.
Al riguardo la ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle predette cartelle di pagamento aventi ad oggetto
TASSE VARIE (I.V.A. anno 2015 – 2016 – RITENUTE I.R.P.E.F. anno 2014 – 2015 - I.M.U. anno 2012), la relativa prescrizione della pretesa creditoria e la decadenza dall'azione.
Si è costituito il Comune di AP che ha depositato, per quanto di competenza, l'avviso in rettifica IMU per l'anno 2012 prot. n. 575917/6610del 15/07/2015 notificato in data 06/11/2015, per il resto ha eccepito la legittimazione passiva del solo Agente della riscossione.
Si è costituita anche Agenzia delle Entrate SC che ha contestato il ricorso e ha rilevato di aver regolarmente notificato le cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento n.07120170109421510000, n.
07120180009029912000, n. 07120190028579303000, n. 07120190063991978000, n.07120190125162732000
e n. 07120200049659348000, come si evince dalla documentazione che deposita. Rileva altresì la successiva notifica di un ulteriore atto interruttivo di cui all'intimazione di pagamento n.
07120249027171260000. Conclude per il rigetto del ricorso e per la tempestività della procedura di riscossione anche alla luce della sospensione determinata dall'emergenza COVID 2019.
Si è costituita ADE AP I che contesta il ricorso e ne chiede il rigetto.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da ADER e dal Comune di AP si evince la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata nonché dell'avviso di accertamento
IMU anno di imposta 2012 n. 575917/6610del 15/07/2015 notificato in data 06/11/2015.
Le cartelle risultano notificate nel rispetto del termine di prescrizione decennale per quanto riguarda i crediti vantati da Agenzia delle Entrate. Per quanto attiene il credito IMU 2012, avendo il Comune provveduto alla notifica dell'avviso il 6.11.2015 e poi ADER ha notificato la cartella N. 071/2018/00090299/12/000 nel 2018
e la successiva intimazione di pagamento n. 07120249027171260000 nel 2024, alcuna prescrizione può dirsi maturata rispetto alle pretese creditorie in esse vantate.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata n. 071/2025/ 90311899/54/000, notificata in data
11.9.2025 risulta regolarmente emessa in conseguenza di titoli validi e non oggetto di impugnativa da parte del ricorrente, con il conseguente consolidamento dei crediti nelle stesse vantato in capo ai rispettivi enti creditori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in euro 600,00 per ciascuno ufficio costituito
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20719/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170109421510000 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AP
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SC - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180009029912000 IMU 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190028579303000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190063991978000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190125162732000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200049659348000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2667/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 071/2025/ 90311899/54/000 relativo alle cartelle nn 071/2017/01094215/10/000; 071/2018/00090299/12/000;
071/2019/00285793/03/000; 071/2019/00639919/78/000; 071/2019/01251627/32/000; 071/2020/00496593/48/000.
Al riguardo la ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle predette cartelle di pagamento aventi ad oggetto
TASSE VARIE (I.V.A. anno 2015 – 2016 – RITENUTE I.R.P.E.F. anno 2014 – 2015 - I.M.U. anno 2012), la relativa prescrizione della pretesa creditoria e la decadenza dall'azione.
Si è costituito il Comune di AP che ha depositato, per quanto di competenza, l'avviso in rettifica IMU per l'anno 2012 prot. n. 575917/6610del 15/07/2015 notificato in data 06/11/2015, per il resto ha eccepito la legittimazione passiva del solo Agente della riscossione.
Si è costituita anche Agenzia delle Entrate SC che ha contestato il ricorso e ha rilevato di aver regolarmente notificato le cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento n.07120170109421510000, n.
07120180009029912000, n. 07120190028579303000, n. 07120190063991978000, n.07120190125162732000
e n. 07120200049659348000, come si evince dalla documentazione che deposita. Rileva altresì la successiva notifica di un ulteriore atto interruttivo di cui all'intimazione di pagamento n.
07120249027171260000. Conclude per il rigetto del ricorso e per la tempestività della procedura di riscossione anche alla luce della sospensione determinata dall'emergenza COVID 2019.
Si è costituita ADE AP I che contesta il ricorso e ne chiede il rigetto.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da ADER e dal Comune di AP si evince la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata nonché dell'avviso di accertamento
IMU anno di imposta 2012 n. 575917/6610del 15/07/2015 notificato in data 06/11/2015.
Le cartelle risultano notificate nel rispetto del termine di prescrizione decennale per quanto riguarda i crediti vantati da Agenzia delle Entrate. Per quanto attiene il credito IMU 2012, avendo il Comune provveduto alla notifica dell'avviso il 6.11.2015 e poi ADER ha notificato la cartella N. 071/2018/00090299/12/000 nel 2018
e la successiva intimazione di pagamento n. 07120249027171260000 nel 2024, alcuna prescrizione può dirsi maturata rispetto alle pretese creditorie in esse vantate.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata n. 071/2025/ 90311899/54/000, notificata in data
11.9.2025 risulta regolarmente emessa in conseguenza di titoli validi e non oggetto di impugnativa da parte del ricorrente, con il conseguente consolidamento dei crediti nelle stesse vantato in capo ai rispettivi enti creditori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in euro 600,00 per ciascuno ufficio costituito