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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/11/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NT Converti – g.o.t.c. -
All'udienza del 27/11/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; presa visione delle note di trattazione scritta depositate in atti;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 994/2019 promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Teramo, via Guido II n. 1, nello studio dell'avv. Maria
Teresa D'NT, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. ), e CP_4 C.F._4 CP_5 C.F._5
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Martinsicuro Controparte_6 C.F._6
(TE), via Roma n. 626, nello studio dell'Avv. Gabriele Rapali, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Alba Adriatica Controparte_7 C.F._7
(TE), viale G. Mazzini n. 54, nello studio dell'Avv. Antonino Legato, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
ALTRO CONVENUTO nonché nei confronti di (C.F. e (C.F. Controparte_8 C.F._8 Controparte_9
, elettivamente domiciliati in Teramo, via Guido II n. 1, nello studio dell'Avv. Maria C.F._9
Teresa D'NT, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e contestuale nomina di nuovo procuratore
TERZI INTERVENTORI VOLONTARI
OGGETTO: proprietà (determinazione confini di fondi).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione del 6 marzo 2019, ritualmente notificato, la società Parte_1 ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale i sigg.ri
[...] CP_1 CP_2
, , e , per
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 ivi sentir accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi di proprietà di tutte le parti coinvolte.
A sostegno della formulata domanda, parte attrice ha dedotto di essere proprietaria di un'area immobiliare sita in Villa Rosa di Martinsicuro (TE), Lungomare Europa, distinta nel C.T. del citato Comune al fg. 22
p.lla 285, confinante con le proprietà immobiliari dei convenuti.
In particolare, ha evidenziato la sussistenza di una palese situazione di incertezza circa l'estensione del fondo di sua proprietà, aggravata dalla apposizione di un tratto di recinzione da parte del convenuto
, che ha reso impossibile l'individuazione esatta delle rispettive proprietà, tant'è che, a Controparte_7 seguito della verifica effettuata dal tecnico da essa incaricato, sono emerse discordanze circa il posizionamento dei confini.
Il successivo sopralluogo effettuato dai tecnici nominati dalle parti e l'ulteriore mediazione avvenuta in data
13/02/2019 presso l' del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, hanno avuto esito CP_10 negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/06/2019 si è costituito in giudizio , il Controparte_7 quale, pur non opponendosi alla domanda di parte attrice, ha precisato che il confine cui deve farsi riferimento sarà quello risultante dall'istruttoria e non quello indicato in maniera imprecisa nelle planimetrie prodotte dall'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2/07/2019 si sono, altresì, costituiti in giudizio , CP_1
, , e impugnando Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto e diritto, chiedendone perciò il rigetto.
Successivamente, con comparsa di costituzione e contestuale nomina di nuovo procuratore del
18/05/2023, sono intervenuti nel giudizio e quali acquirenti del terreno Controparte_8 Controparte_9 oggetto del giudizio, ad essi ceduto dalla società con atto del Parte_1 notaio del 23/09/2022 (rep. n.
6.229 raccolta n. 4.610), riportandosi alle richieste e Persona_1 conclusioni già formulate dalla medesima società.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale, interrogatorio formale di due delle parti del giudizio ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa è pervenuta, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 27/11/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. e qui decisa come da sottostante motivazione.
°°°°°°°°°°
La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che, in tema di azione di regolamento dei confini, ai sensi dell'art. 950 c.c., quando il confine tra fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Tale azione mira, dunque, a far cessare una situazione di incertezza in ordine alla determinazione dei confini, ed è duplice perché ambo le parti sono, al contempo, attore e convenuto.
E', peraltro, principio consolidato che, se è vero che nell'azione di regolamento di confini, che si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, è altrettanto vero che il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili ed utilizzando ogni mezzo istruttorio, ricorrendo sia alle risultanze dei titoli di acquisto, sia in ultima analisi anche alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. nello stesso senso Cass. Sez. II, Ord. n. 34825 del 17/11/2021; Cass. Sez. II, Ord. n. 10062 del 24/04/2018; Cass. Sez. II, Sent. n. 10501 del 6/05/2013; Cass., Sez. II, 7/09/2012 n. 14993).
Il giudice, dunque, ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, ma può anche, nell'ambito del suo potere discrezionale, integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine, ovvero valorizzando elementi acquisiti con la consulenza tecnica di ufficio che - puntualizza la Corte - in materia di azione di regolamento di confini costituisce strumento necessario per le acquisizioni probatorie (Cass. Sez. II, Ord. n. 18108 del 2/07/2024).
Applicando le predette coordinate giuridiche e ermeneutiche al caso di specie, va accolta la richiesta di parte attrice, alla luce e nei limiti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio al fine di determinare l'esatto confine tra i fondi di proprietà delle parti, di cui il giudicante condivide le argomentazioni e conclusioni, palesandosi immune da errori e vizi logici e di giudizio. In particolare, dopo aver esaminato la documentazione catastale dei fondi in questione e ricostruito nella loro sequenza cronologica i predetti atti cartografici, il consulente tecnico ha evidenziato le diverse criticità riscontrate nei vari tipi di frazionamento dei terreni avvenuti nel tempo, sottolineandone l'impossibilità pratica di ricostruzione, giustificando così il ricorso ad una diversa metodologia di rilevamento dei vertici di confine tra le particelle oggetto di giudizio, effettuato mediante strumentazione elettro-ottica di precisione.
Alla luce di tali rilievi, l'ausiliario ha così testualmente concluso: “Sulla scorta dei risultati ottenuti è stato possibile, con l'ausilio della suddetta strumentazione, procedere alla determinazione dei n. 4 vertici di confine della p.lla 285 constatando la correttezza del lavoro svolto e come il risultato coincida con quanto già determinato dai C.T.P. Infatti
l'individuazione dei detti vertici ha trovato puntuale rispondenza con le risultanze delle attività congiunte svolte dai consulenti tecnici di parte che, allo scopo di definire bonariamente la controversia, avevano preventivamente apposto dei picchetti in ferro a carattere provvisorio, da verificare ed eventualmente confermare o rettificare in seguito delle osservazioni dello scrivente. Questi picchetti in ferro di carattere provvisorio ricadono sulle linee di confine così come determinate dal sottoscritto C.T.U., al netto di lievi differenze variabili di circa 0,10-0,30 m. ampiamente rientranti nelle tolleranze di misura, considerate anche le descritte criticità riguardanti gli atti cartografici (frazionamenti), lo stato dei luoghi, i punti di riferimento utilizzati, ecc. Si precisa che
a causa della presenza di una fitta vegetazione i picchetti in ferro provvisori non identificano esattamente i vertici del lotto, ad esclusione di quello nord-est (punto 129), ma si trovano lungo la corretta linea di confine. Per identificare esattamente i restanti n. 3 vertici di confine, i picchetti in ferro provvisori devono essere spostati, una volta ripulito il terreno dalla fitta vegetazione, delle misure di seguito indicate e riscontrabili anche nell'elaborato grafico allegato. Per identificare il vertice sud-est
(punto 1) il picchetto provvisorio (punto 150) è da spostare, in allineamento al vertice nord-est (punto 129), in direzione sud di circa 1,00 m. Per identificare il vertice sud-ovest (punto 2) il picchetto provvisorio (punto 136) è da spostare, in allineamento al vertice sud-est (punto 1), in direzione ovest di circa 4,20 m. Per identificare il vertice nord-ovest (punto 3) il picchetto provvisorio (punto 134) è da spostare, in allineamento al vertice nord-est (punto 129), in direzione ovest di circa
0,70 m. Pertanto, la linea di confine compresa tra i vertici “punto 129” e “punto 3” identifica la delimitazione nord della
p.lla 285 (proprietà Caporale ex – parte ricorrente), verso la p.lla 131 (proprietà – parte convenuta); la Pt_1 CP_1 linea di confine compresa tra i vertici “punto 1” e “punto 2” identifica la delimitazione sud della p.lla 285 (proprietà ex – parte ricorrente), verso la p.lla 284 (proprietà – parte convenuta). Per quanto sopra esposto CP_8 Pt_1 CP_7 ed a seguito della definizione della esatta posizione delle linee di confine, si può infine asserire che l'individuazione delle stesse realizzate dai consulenti tecnici di parte sono pienamente condivisibili e rispondenti alle risultanze catastali.”
Dunque, i confini tra i fondi oggetto di giudizio risultano così determinati all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e a tale determinazione questo giudicante ritiene di aderire, evidenziando altresì che le stesse parti alcun rilievo o osservazione hanno effettuato per contrastare o disapprovare le conclusioni formulate dall'ausiliario.
Si tratta, invero, di linee di confine già individuate dai consulenti tecnici di parte, come emerso nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'ambito della c.t.u. e richiamati nella stessa, tant'è che le parti parevano aver raggiunto un accordo sul punto (cfr. verbale del terzo sopralluogo effettuato dal c.t.u. in data 16/06/2022, allegato alla consulenza d'ufficio), invero poi non formalizzato.
Tale ultima circostanza assume rilievo con riferimento al carico delle spese di lite che pertanto, alla luce di quanto esposto, vanno integralmente compensate tra le parti, mentre quelle della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accerta che il confine tra i fondi di proprietà delle parti è quello indicato nella consulenza tecnica d'ufficio e relativi allegati, redatta dal geom. sulla base di rilievi fotografici e Persona_2 rilievi topografici di dettaglio mediante strumentazione elettro-ottica di precisione, depositata in atti;
2) Ordina alle parti l'apposizione, a spese comuni, di segni idonei ad individuare i confini come sopra accertati;
3) Compensa tra le parti le spese di lite, ponendo invece quelle della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti in solido, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti.
Così deciso in Teramo, il 27 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. NT Converti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NT Converti – g.o.t.c. -
All'udienza del 27/11/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; presa visione delle note di trattazione scritta depositate in atti;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 994/2019 promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Teramo, via Guido II n. 1, nello studio dell'avv. Maria
Teresa D'NT, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. ), e CP_4 C.F._4 CP_5 C.F._5
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Martinsicuro Controparte_6 C.F._6
(TE), via Roma n. 626, nello studio dell'Avv. Gabriele Rapali, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Alba Adriatica Controparte_7 C.F._7
(TE), viale G. Mazzini n. 54, nello studio dell'Avv. Antonino Legato, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
ALTRO CONVENUTO nonché nei confronti di (C.F. e (C.F. Controparte_8 C.F._8 Controparte_9
, elettivamente domiciliati in Teramo, via Guido II n. 1, nello studio dell'Avv. Maria C.F._9
Teresa D'NT, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e contestuale nomina di nuovo procuratore
TERZI INTERVENTORI VOLONTARI
OGGETTO: proprietà (determinazione confini di fondi).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione del 6 marzo 2019, ritualmente notificato, la società Parte_1 ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale i sigg.ri
[...] CP_1 CP_2
, , e , per
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 ivi sentir accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi di proprietà di tutte le parti coinvolte.
A sostegno della formulata domanda, parte attrice ha dedotto di essere proprietaria di un'area immobiliare sita in Villa Rosa di Martinsicuro (TE), Lungomare Europa, distinta nel C.T. del citato Comune al fg. 22
p.lla 285, confinante con le proprietà immobiliari dei convenuti.
In particolare, ha evidenziato la sussistenza di una palese situazione di incertezza circa l'estensione del fondo di sua proprietà, aggravata dalla apposizione di un tratto di recinzione da parte del convenuto
, che ha reso impossibile l'individuazione esatta delle rispettive proprietà, tant'è che, a Controparte_7 seguito della verifica effettuata dal tecnico da essa incaricato, sono emerse discordanze circa il posizionamento dei confini.
Il successivo sopralluogo effettuato dai tecnici nominati dalle parti e l'ulteriore mediazione avvenuta in data
13/02/2019 presso l' del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, hanno avuto esito CP_10 negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/06/2019 si è costituito in giudizio , il Controparte_7 quale, pur non opponendosi alla domanda di parte attrice, ha precisato che il confine cui deve farsi riferimento sarà quello risultante dall'istruttoria e non quello indicato in maniera imprecisa nelle planimetrie prodotte dall'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2/07/2019 si sono, altresì, costituiti in giudizio , CP_1
, , e impugnando Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto e diritto, chiedendone perciò il rigetto.
Successivamente, con comparsa di costituzione e contestuale nomina di nuovo procuratore del
18/05/2023, sono intervenuti nel giudizio e quali acquirenti del terreno Controparte_8 Controparte_9 oggetto del giudizio, ad essi ceduto dalla società con atto del Parte_1 notaio del 23/09/2022 (rep. n.
6.229 raccolta n. 4.610), riportandosi alle richieste e Persona_1 conclusioni già formulate dalla medesima società.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale, interrogatorio formale di due delle parti del giudizio ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa è pervenuta, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 27/11/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. e qui decisa come da sottostante motivazione.
°°°°°°°°°°
La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che, in tema di azione di regolamento dei confini, ai sensi dell'art. 950 c.c., quando il confine tra fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Tale azione mira, dunque, a far cessare una situazione di incertezza in ordine alla determinazione dei confini, ed è duplice perché ambo le parti sono, al contempo, attore e convenuto.
E', peraltro, principio consolidato che, se è vero che nell'azione di regolamento di confini, che si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, è altrettanto vero che il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili ed utilizzando ogni mezzo istruttorio, ricorrendo sia alle risultanze dei titoli di acquisto, sia in ultima analisi anche alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (cfr. nello stesso senso Cass. Sez. II, Ord. n. 34825 del 17/11/2021; Cass. Sez. II, Ord. n. 10062 del 24/04/2018; Cass. Sez. II, Sent. n. 10501 del 6/05/2013; Cass., Sez. II, 7/09/2012 n. 14993).
Il giudice, dunque, ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, ma può anche, nell'ambito del suo potere discrezionale, integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine, ovvero valorizzando elementi acquisiti con la consulenza tecnica di ufficio che - puntualizza la Corte - in materia di azione di regolamento di confini costituisce strumento necessario per le acquisizioni probatorie (Cass. Sez. II, Ord. n. 18108 del 2/07/2024).
Applicando le predette coordinate giuridiche e ermeneutiche al caso di specie, va accolta la richiesta di parte attrice, alla luce e nei limiti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio al fine di determinare l'esatto confine tra i fondi di proprietà delle parti, di cui il giudicante condivide le argomentazioni e conclusioni, palesandosi immune da errori e vizi logici e di giudizio. In particolare, dopo aver esaminato la documentazione catastale dei fondi in questione e ricostruito nella loro sequenza cronologica i predetti atti cartografici, il consulente tecnico ha evidenziato le diverse criticità riscontrate nei vari tipi di frazionamento dei terreni avvenuti nel tempo, sottolineandone l'impossibilità pratica di ricostruzione, giustificando così il ricorso ad una diversa metodologia di rilevamento dei vertici di confine tra le particelle oggetto di giudizio, effettuato mediante strumentazione elettro-ottica di precisione.
Alla luce di tali rilievi, l'ausiliario ha così testualmente concluso: “Sulla scorta dei risultati ottenuti è stato possibile, con l'ausilio della suddetta strumentazione, procedere alla determinazione dei n. 4 vertici di confine della p.lla 285 constatando la correttezza del lavoro svolto e come il risultato coincida con quanto già determinato dai C.T.P. Infatti
l'individuazione dei detti vertici ha trovato puntuale rispondenza con le risultanze delle attività congiunte svolte dai consulenti tecnici di parte che, allo scopo di definire bonariamente la controversia, avevano preventivamente apposto dei picchetti in ferro a carattere provvisorio, da verificare ed eventualmente confermare o rettificare in seguito delle osservazioni dello scrivente. Questi picchetti in ferro di carattere provvisorio ricadono sulle linee di confine così come determinate dal sottoscritto C.T.U., al netto di lievi differenze variabili di circa 0,10-0,30 m. ampiamente rientranti nelle tolleranze di misura, considerate anche le descritte criticità riguardanti gli atti cartografici (frazionamenti), lo stato dei luoghi, i punti di riferimento utilizzati, ecc. Si precisa che
a causa della presenza di una fitta vegetazione i picchetti in ferro provvisori non identificano esattamente i vertici del lotto, ad esclusione di quello nord-est (punto 129), ma si trovano lungo la corretta linea di confine. Per identificare esattamente i restanti n. 3 vertici di confine, i picchetti in ferro provvisori devono essere spostati, una volta ripulito il terreno dalla fitta vegetazione, delle misure di seguito indicate e riscontrabili anche nell'elaborato grafico allegato. Per identificare il vertice sud-est
(punto 1) il picchetto provvisorio (punto 150) è da spostare, in allineamento al vertice nord-est (punto 129), in direzione sud di circa 1,00 m. Per identificare il vertice sud-ovest (punto 2) il picchetto provvisorio (punto 136) è da spostare, in allineamento al vertice sud-est (punto 1), in direzione ovest di circa 4,20 m. Per identificare il vertice nord-ovest (punto 3) il picchetto provvisorio (punto 134) è da spostare, in allineamento al vertice nord-est (punto 129), in direzione ovest di circa
0,70 m. Pertanto, la linea di confine compresa tra i vertici “punto 129” e “punto 3” identifica la delimitazione nord della
p.lla 285 (proprietà Caporale ex – parte ricorrente), verso la p.lla 131 (proprietà – parte convenuta); la Pt_1 CP_1 linea di confine compresa tra i vertici “punto 1” e “punto 2” identifica la delimitazione sud della p.lla 285 (proprietà ex – parte ricorrente), verso la p.lla 284 (proprietà – parte convenuta). Per quanto sopra esposto CP_8 Pt_1 CP_7 ed a seguito della definizione della esatta posizione delle linee di confine, si può infine asserire che l'individuazione delle stesse realizzate dai consulenti tecnici di parte sono pienamente condivisibili e rispondenti alle risultanze catastali.”
Dunque, i confini tra i fondi oggetto di giudizio risultano così determinati all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e a tale determinazione questo giudicante ritiene di aderire, evidenziando altresì che le stesse parti alcun rilievo o osservazione hanno effettuato per contrastare o disapprovare le conclusioni formulate dall'ausiliario.
Si tratta, invero, di linee di confine già individuate dai consulenti tecnici di parte, come emerso nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'ambito della c.t.u. e richiamati nella stessa, tant'è che le parti parevano aver raggiunto un accordo sul punto (cfr. verbale del terzo sopralluogo effettuato dal c.t.u. in data 16/06/2022, allegato alla consulenza d'ufficio), invero poi non formalizzato.
Tale ultima circostanza assume rilievo con riferimento al carico delle spese di lite che pertanto, alla luce di quanto esposto, vanno integralmente compensate tra le parti, mentre quelle della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accerta che il confine tra i fondi di proprietà delle parti è quello indicato nella consulenza tecnica d'ufficio e relativi allegati, redatta dal geom. sulla base di rilievi fotografici e Persona_2 rilievi topografici di dettaglio mediante strumentazione elettro-ottica di precisione, depositata in atti;
2) Ordina alle parti l'apposizione, a spese comuni, di segni idonei ad individuare i confini come sopra accertati;
3) Compensa tra le parti le spese di lite, ponendo invece quelle della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di tutte le parti in solido, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti.
Così deciso in Teramo, il 27 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. NT Converti