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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 4173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4173 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 270 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocata Rossella Veber ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Portici via G. Poli 33/35
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Enrico CP_1
RI AU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale delle Medaglie d'Oro 157
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di CP_2 procura generale, dall'avvocato Cristiana Giordano ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11588 depositata in data 18/11/2024 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da nel resto respinto, dichiarava che nulla CP_1 CP_ era dovuto dalla suddetta ricorrente all' in forza delle cartelle n. 09720000346824449000 e n. 09720000451465423000 accertando e dichiarando, limitatamente alle predette cartelle, l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300001525000.
Compensava parzialmente nella misura della metà delle spese di lite condannando al CP_3 pagamento in favore del procuratore antistatario dell'opponente della residua metà liquidata in
€ 16.588 oltre rimborso Iva e cpa.
Avverso tale sentenza L' presentava appello Parte_2 fondato più motivi.
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame eccependone, in via CP_1 pregiudiziale, l'inammissibilità in quanto tardivamente proposto.
CP_ L' si costituiva in giudizio associandosi all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio impugnando l'avviso di comunicazione preventiva CP_1 di iscrizione ipotecaria 09776202300001525000 che dichiarava esserle pervenuto in data 05/12/2023 (fondato su diverse cartelle ed avvisi di addebito aventi anche ad oggetto crediti di natura tributaria e per sanzioni amministrative per il complessivo importo di € 32.312.074,41).
Limitava le proprie contestazioni a due cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi CP_ previdenziali per omesso versamento di contributi previdenziali su modelli DM 10/V, oltre somme aggiuntive e sanzioni una tantum.
Trattasi in particolare delle cartelle di pagamento:
1)- n. 0972000034682444900 dichiaratamente notificata il 26/03/2002 per il complessivo importo, comprensivo di somme aggiuntive e sanzione una tantum, di € 9.866.910,39 a titolo di crediti previdenziali per gli anni dal 1991 al 1994;
2)- n. 097200004511465423000 dichiaratamente notificata il 08/11/2004 per il complessivo importo, comprensivo di somme aggiuntive e sanzione una tantum, di € 6.222.503,22 a titolo di contributi riferibili agli anni 1988 e dal 1991 al 1994.
Eccepiva la prescrizione dei crediti previdenziali oggetto delle impugnate cartelle anche con riferimento al periodo successivo alla loro notifica nonché l'invalidità della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria impugnata per mancato perfezionamento della notifica delle citate cartelle esattoriali. CP_ Il Tribunale, all'esito di un giudizio svoltosi nella contumacia dell' e nella resistenza di accoglieva il ricorso. CP_3
Pur rilevando come fosse dimostrata documentalmente la notifica alla ricorrente delle cartelle esattoriali impugnate alle indicate date, rispettivamente, del 26/03/2002 e dell'08/11/2004 (con conseguente irretrattabilità del credito in assenza di tempestiva impugnazione), accertava tuttavia l'estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali portati da tale atto con riferimento al periodo successivo alla loro notifica rilevando a tale proposito, con riferimento ai vari avvisi di intimazione dedotti da come solo quello contrassegnato CP_3 al numero 09720039003757391000 notificato il 13/11/2003 si riferisse ad una delle cartelle sottese (quella di cui al punto 1 dell'esposizione che precede) e come quelle ulteriori n. 09720099033573485000, n. 09720159107678611000 e n. 09720179065050609000 non recassero alcun riferimento alle cartelle impugnate mentre quella successiva n. 0972021901846392900000, comunque formata il 12/11/2021 e quindi successivamente al termine prescrizionale quinquennale applicabile, non risultava nemmeno essere stata ritualmente notificata con conseguente estinzione per prescrizione dei crediti portati dalle cartelle impugnate alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
Con un primo motivo di appello contesta la gravata sentenza ove aveva ritenuto CP_3 prescritti i crediti oggetto delle cartelle impugnate per “omessa analisi delle risultanze probatorie decisive-violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
Contesta a tale proposito quanto affermato nella gravata sentenza in ordine al non esservi nell'avviso di intimazione n. 09720179065050609000 alcun riferimento alle cartelle impugnate e in ordine all'omessa notifica dell'ulteriore avviso di intimazione n. 0972021901846392900000, atto quest'ultimo che sosteneva essere stato regolarmente notificato il 14/02/2022 personalmente nelle mani dell'appellata come da relata CP_1 depositata in atti, con conseguente tempestività della notifica, in data 05/12/2023, della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.
Con un secondo motivo contesta, per violazione dell'art. 112 c.p.c., la gravata sentenza ove aveva dichiarato la parziale illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione impugnata limitatamente alle cartelle indicate nel ricorso introduttivo, pronuncia quest'ultima che non sarebbe stata richiesta dalla ricorrente.
Chiedeva infine quale conseguenza della fondatezza dell'impugnazione la riforma della gravata sentenza anche con riferimento al governo delle spese di lite.
L'appello risulta inammissibile risultando fondata l'eccezione sollevata a tale proposito dall'appellata CP_1
Così come rilevato dalla suddetta appellata e come trova riscontro nella documentazione tempestivamente allegata alla sua comparsa di costituzione in grado di appello la gravata sentenza risulta essere stata ritualmente notificata a mezzo pec presso il procuratore costituito in primo grado dell'ente appellante (avv. Tiziana Genito) in data 17/12/2024 all'indirizzo indirizzo non contestato dall'ente appellante ed indicato dal Email_1 suddetto legale nella sua stessa comparsa di costituzione di primo grado (cfr. all. 1 ricevuta di accettazione notifica a mezzo pec;
all. 2 ricevuta di consegna notifica a mezzo pec).
La notificazione, così come eseguita, era pertanto idonea ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Nessuna contestazione specifica risulta del resto essere stata avanzata a tale proposito dall'ente appellante il quale si è limitato a tale proposito, all'udienza odierna, a chiedere rinvio per verificare la regolarità della notifica della gravata sentenza senza però evidenziare in modo compiuto possibili profili di criticità della stessa (con conseguente inaccoglibilità di tale richiesta in ragione del suo carattere meramente dilatorio).
L'appello risulta quindi inammissibile in quanto depositato il 11/02/2025 e, quindi, oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 434, ult. comma, c.p.c. termine quest'ultimo spirato, anteriormente alla proposizione presente appello, in data 16/01/2025.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (sulla base, in ragione della particolare semplicità della controversia nella presente fase di impugnazione, dei valori minimi dello scaglione di valore da € 16.000.001 ad € 32.000.000 applicabile alla presente controversia in ragione del suo valore) mentre risulta motivo per compensare integralmente le CP_ spese del gravame confronti dell'
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'ente appellante al pagamento nei confronti dell'appellata delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi € 34.366 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
CP_ Compensa integralmente le spese del grado nei confronti dell'
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 4.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 270 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocata Rossella Veber ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Portici via G. Poli 33/35
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Enrico CP_1
RI AU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale delle Medaglie d'Oro 157
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di CP_2 procura generale, dall'avvocato Cristiana Giordano ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11588 depositata in data 18/11/2024 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da nel resto respinto, dichiarava che nulla CP_1 CP_ era dovuto dalla suddetta ricorrente all' in forza delle cartelle n. 09720000346824449000 e n. 09720000451465423000 accertando e dichiarando, limitatamente alle predette cartelle, l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300001525000.
Compensava parzialmente nella misura della metà delle spese di lite condannando al CP_3 pagamento in favore del procuratore antistatario dell'opponente della residua metà liquidata in
€ 16.588 oltre rimborso Iva e cpa.
Avverso tale sentenza L' presentava appello Parte_2 fondato più motivi.
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame eccependone, in via CP_1 pregiudiziale, l'inammissibilità in quanto tardivamente proposto.
CP_ L' si costituiva in giudizio associandosi all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio impugnando l'avviso di comunicazione preventiva CP_1 di iscrizione ipotecaria 09776202300001525000 che dichiarava esserle pervenuto in data 05/12/2023 (fondato su diverse cartelle ed avvisi di addebito aventi anche ad oggetto crediti di natura tributaria e per sanzioni amministrative per il complessivo importo di € 32.312.074,41).
Limitava le proprie contestazioni a due cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi CP_ previdenziali per omesso versamento di contributi previdenziali su modelli DM 10/V, oltre somme aggiuntive e sanzioni una tantum.
Trattasi in particolare delle cartelle di pagamento:
1)- n. 0972000034682444900 dichiaratamente notificata il 26/03/2002 per il complessivo importo, comprensivo di somme aggiuntive e sanzione una tantum, di € 9.866.910,39 a titolo di crediti previdenziali per gli anni dal 1991 al 1994;
2)- n. 097200004511465423000 dichiaratamente notificata il 08/11/2004 per il complessivo importo, comprensivo di somme aggiuntive e sanzione una tantum, di € 6.222.503,22 a titolo di contributi riferibili agli anni 1988 e dal 1991 al 1994.
Eccepiva la prescrizione dei crediti previdenziali oggetto delle impugnate cartelle anche con riferimento al periodo successivo alla loro notifica nonché l'invalidità della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria impugnata per mancato perfezionamento della notifica delle citate cartelle esattoriali. CP_ Il Tribunale, all'esito di un giudizio svoltosi nella contumacia dell' e nella resistenza di accoglieva il ricorso. CP_3
Pur rilevando come fosse dimostrata documentalmente la notifica alla ricorrente delle cartelle esattoriali impugnate alle indicate date, rispettivamente, del 26/03/2002 e dell'08/11/2004 (con conseguente irretrattabilità del credito in assenza di tempestiva impugnazione), accertava tuttavia l'estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali portati da tale atto con riferimento al periodo successivo alla loro notifica rilevando a tale proposito, con riferimento ai vari avvisi di intimazione dedotti da come solo quello contrassegnato CP_3 al numero 09720039003757391000 notificato il 13/11/2003 si riferisse ad una delle cartelle sottese (quella di cui al punto 1 dell'esposizione che precede) e come quelle ulteriori n. 09720099033573485000, n. 09720159107678611000 e n. 09720179065050609000 non recassero alcun riferimento alle cartelle impugnate mentre quella successiva n. 0972021901846392900000, comunque formata il 12/11/2021 e quindi successivamente al termine prescrizionale quinquennale applicabile, non risultava nemmeno essere stata ritualmente notificata con conseguente estinzione per prescrizione dei crediti portati dalle cartelle impugnate alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
Con un primo motivo di appello contesta la gravata sentenza ove aveva ritenuto CP_3 prescritti i crediti oggetto delle cartelle impugnate per “omessa analisi delle risultanze probatorie decisive-violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
Contesta a tale proposito quanto affermato nella gravata sentenza in ordine al non esservi nell'avviso di intimazione n. 09720179065050609000 alcun riferimento alle cartelle impugnate e in ordine all'omessa notifica dell'ulteriore avviso di intimazione n. 0972021901846392900000, atto quest'ultimo che sosteneva essere stato regolarmente notificato il 14/02/2022 personalmente nelle mani dell'appellata come da relata CP_1 depositata in atti, con conseguente tempestività della notifica, in data 05/12/2023, della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.
Con un secondo motivo contesta, per violazione dell'art. 112 c.p.c., la gravata sentenza ove aveva dichiarato la parziale illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione impugnata limitatamente alle cartelle indicate nel ricorso introduttivo, pronuncia quest'ultima che non sarebbe stata richiesta dalla ricorrente.
Chiedeva infine quale conseguenza della fondatezza dell'impugnazione la riforma della gravata sentenza anche con riferimento al governo delle spese di lite.
L'appello risulta inammissibile risultando fondata l'eccezione sollevata a tale proposito dall'appellata CP_1
Così come rilevato dalla suddetta appellata e come trova riscontro nella documentazione tempestivamente allegata alla sua comparsa di costituzione in grado di appello la gravata sentenza risulta essere stata ritualmente notificata a mezzo pec presso il procuratore costituito in primo grado dell'ente appellante (avv. Tiziana Genito) in data 17/12/2024 all'indirizzo indirizzo non contestato dall'ente appellante ed indicato dal Email_1 suddetto legale nella sua stessa comparsa di costituzione di primo grado (cfr. all. 1 ricevuta di accettazione notifica a mezzo pec;
all. 2 ricevuta di consegna notifica a mezzo pec).
La notificazione, così come eseguita, era pertanto idonea ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Nessuna contestazione specifica risulta del resto essere stata avanzata a tale proposito dall'ente appellante il quale si è limitato a tale proposito, all'udienza odierna, a chiedere rinvio per verificare la regolarità della notifica della gravata sentenza senza però evidenziare in modo compiuto possibili profili di criticità della stessa (con conseguente inaccoglibilità di tale richiesta in ragione del suo carattere meramente dilatorio).
L'appello risulta quindi inammissibile in quanto depositato il 11/02/2025 e, quindi, oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 434, ult. comma, c.p.c. termine quest'ultimo spirato, anteriormente alla proposizione presente appello, in data 16/01/2025.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (sulla base, in ragione della particolare semplicità della controversia nella presente fase di impugnazione, dei valori minimi dello scaglione di valore da € 16.000.001 ad € 32.000.000 applicabile alla presente controversia in ragione del suo valore) mentre risulta motivo per compensare integralmente le CP_ spese del gravame confronti dell'
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'ente appellante al pagamento nei confronti dell'appellata delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi € 34.366 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
CP_ Compensa integralmente le spese del grado nei confronti dell'
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 4.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa