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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 968/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SPECIALI SOMMARI CIVILE
* * * * * Nel procedimento iscritto al n. R.G. 968/2025 promosso da:
Parte_1
(P.I.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti RUFFINI NINO GIORDANO e RUFFINI P.IVA_1
GEMINIO CESARE RICORRENTE contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
e C.F._2 Controparte_2
(P.I.: ), contumaci P.IVA_2
RESISTENTI
* * * * * Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente ORDINANZA EX ART. 671 C.P.C. 1.
Parte_1 ha proposto ricorso per sequestro conservativo nei confronti della
[...]
dei soci e Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 esponendo:
- che la è socia della;
Controparte_2 Pt_1
- che ha ricoperto per diverso tempo il ruolo di membro del Controparte_1 consiglio di amministrazione di quest'ultima, con funzione di Tesoriere-Cassiere;
- che nel secondo semestre 2024 è emerso, da una complessa indagine interna, che costui aveva sottratto alle casse sociali della ingenti somme di denaro, di cui aveva la Pt_1 disponibilità in ragione delle sue funzioni, distraendole in favore proprio e della moglie
Parte_2
- che, con scrittura del 14.11.2024, e la si sono espressamente CP_1 Pt_2 riconosciuti debitori dell'importo di € 1.716.833,82, impegnandosi a restituirlo alla;
Pt_1
- che, tuttavia, essi hanno adempiuto solo parzialmente poiché, ad oggi, risultano aver corrisposto la minor somma di € 1.097.356,00;
- di essere dunque creditrice della differenza, pari a € 619.477,82, nonché di avere diritto al
Pagina 1 risarcimento del danno in quanto, da un lato, la condotta posta in essere da ha CP_1 rilevanza penale e, dall'altro lato, il considerevole ammanco ha portato la alla Pt_1 paralisi produttiva;
- che, nel frattempo, e hanno messo in Controparte_1 Parte_2 vendita tutti i beni immobili di loro proprietà, a un prezzo probabilmente inferiore al valore di mercato e comunque insufficiente a coprire il debito maturato nei confronti della . Pt_1
Ritenendo quindi sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, la ricorrente ha chiesto concedersi inaudita altera parte, ovvero comunque previa instaurazione del contraddittorio, il sequestro conservativo su tutti i beni mobili e immobili della Controparte_2
e dei soci e nonché sui crediti dagli stessi vantati
[...] CP_1 Pt_2 verso terzi, titoli, valori, conti correnti o somme a costoro riconducibili comunque depositate presso chiunque esistenti, sino alla concorrenza di € 650.000,00. Il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 671 c.p.c., ha accolto il ricorso inaudita altera parte sino alla somma di € 619.477,82, contestualmente fissando l'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento per il giorno 9.04.2025. I resistenti, pur regolarmente notificati entro il termine di cui all'art. 669 sexies, comma 2 c.p.c., non si sono costituiti e non sono comparsi all'udienza. La ricorrente ha insisto per la conferma della misura cautelare e il Tribunale si è riservato la decisione. 2. In punto di diritto, va premesso che il sequestro conservativo è un mezzo di conservazione della generica garanzia costituita dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c., consistente nell'apposizione sui beni di quest'ultimo di un vincolo volto ad assicurare la fruttuosità di una eventuale futura espropriazione, evitando la dispersione dei beni stessi nel tempo necessario al creditore per ottenere un titolo esecutivo. Requisiti fondamentali per la sua concessione sono il fumus boni iuris e il periculum in mora: essi devono sussistere congiuntamente, sicché l'assenza di uno solo dei due comporta il rigetto della domanda cautelare. Il primo consiste nell'apparenza del diritto di credito a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve risultare verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti allo stato degli atti. Il secondo consiste nel possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e, dunque, nel fondato timore che esso sia esposto a un pericolo imminente ed irreparabile. Ciò premesso, nel caso di specie ricorre senz'altro il requisito del fumus boni iuris:
- è agli atti una scrittura privata (manoscritta), con la quale la CP_1 Pt_2
“personalmente e anche quali soci di Parte_3
)”, si sono riconosciuti debitori della somma di € 1.716.833,81 nei confronti della
[...]
; Pt_1
- essi hanno inoltre aggiunto “Riconosciamo che il credito di è Parte_4 liquido, certo ed esigibile e non contestato. Ci obblighiamo a pagare tale somma anche con il ricavato dalla vendita degli immobili e dei beni aziendali che stiamo formalizzando (anche con il credito verso Parte_5
)”;
[...]
Pagina 2 - il documento è datato 14.11.2024 e risulta sottoscritto da e Controparte_1
Parte_2
- esso ha valore di confessione stragiudiziale e, ai sensi degli artt. 2735-2733 c.c., forma piena prova contro i suoi autori (i quali, non costituendosi nel presente giudizio, non hanno disconosciuto le firme e il contenuto);
- è, d'altra parte, documentato che costoro abbiano versato alla la minor Pt_1 somma di € 1.097.356,00, sicché ad oggi risultano ancora debitori della differenza pari a € 619.477,82 (la mancata costituzione dei resistenti impedisce infatti di valutare eventuali prospettazioni fattuali alternative, come, ad esempio, il pagamento di ulteriori importi). Sulla base quindi di una valutazione sommaria e allo stato degli atti - l'unica possibile in questa sede cautelare - deve ritenersi la verosimile fondatezza del credito che verrà fatto valere dalla nel prospettato successivo giudizio di merito, quantomeno con riferimento Pt_1 alla somma di € 619.477,82 (il danno lamentato, invece, è stato allegato in modo del tutto generico). Sussiste poi il periculum in mora:
- l'art. 671 c.p.c. richiede espressamente, per la concessione del sequestro, che il ricorrente abbia il “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”;
- si tratta dunque del pericolo che il debitore ponga in essere atti di disposizione tali da rendere il proprio patrimonio insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore e va accertato mediante un giudizio prognostico da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che deve fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione anche alternativamente;
- quanto agli elementi oggettivi, vanno valutati la consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito vantato, la sua composizione (e quindi, ad esempio, la circostanza che esso sia costituito in gran parte da beni facilmente occultabili), l'esistenza di situazioni tali da rendere concretamente difficile se non impossibile il concreto soddisfacimento del credito quali la titolarità di beni esclusivamente all'estero, il compimento di atti di esecuzione da parte di altri creditori (es. ipoteche, pignoramenti, altri sequestri ecc.);
- quanto agli elementi soggettivi, va valutato il comportamento concreto assunto dal debitore e a tal fine vengono in considerazione quei comportamenti che esprimono in modo non equivoco l'intendimento di depauperare il proprio patrimonio per sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni (e quindi: la distrazione o l'occultamento dei propri beni oppure il pericolo di fuga);
- ciò significa che rilevano, ai fini dell'accertamento del requisito in esame, tutte le condotte distrattive o comunque espressione di una capacità a dissipare poste in essere dal debitore che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito e alla loro incidenza sul patrimonio del debitore, facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro mira ad evitare, e cioè che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi;
- nel caso di specie, sotto il profilo oggettivo va evidenziato che i resistenti non hanno dimostrato la capienza del loro patrimonio rispetto al credito fatto valere dalla ricorrente;
- quest'ultima peraltro ha dimesso in giudizio una serie di moduli di incarico conferiti dai
Pagina 3 resistenti ad una agenzia immobiliare per la vendita di immobili di loro proprietà a corrispettivi che, se sommati, non sono complessivamente sufficienti a coprire il debito residuo nei confronti della;
Pt_1
- questa documentazione rileva anche sotto il profilo soggettivo, poiché dimostra che i resistenti sono effettivamente intenzionati a dismettere il loro patrimonio;
- è pur vero che nella scrittura 14.11.2024 essi avevano chiarito che avrebbero fatto fronte all'ingente debito anche attraverso la vendita degli immobili di loro proprietà, ma la circostanza che il prezzo di vendita (€ 280.000,00 complessivi) sia sensibilmente inferiore rispetto all'importo ancora dovuto, giustifica il timore della ricorrente di perdere la possibilità di ottenere completa soddisfazione del proprio diritto;
- in ogni caso questi ultimi, rimasti contumaci, non hanno offerto garanzie diverse né dimostrato la titolarità di altri cespiti, né giustificato altrimenti il loro comportamento. In definitiva, il decreto 26.03.2025 con il quale era stato autorizzato inaudita altera parte il sequestro conservativo su tutti i beni mobili e immobili dei resistenti, sino alla concorrenza della somma di € 619.477,82 - oltre interessi legali e spese di questo giudizio - deve essere confermato, con la specificazione che esso deve ritenersi riferito anche agli eventuali crediti vantati dai resistenti verso terzi. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
visto l'art. 671 c.p.c., CONFERMA il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti verso terzi in titolarità dei resistenti, sino alla somma di € 619.477,82, oltre interessi legali e spese di questo giudizio;
CONDANNA i resistenti, in solido, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 895,60 per anticipazioni, € 10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Si comunichi. REGGIO EMILIA, 09/04/2025 Il Giudice
Francesca Malgoni
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SPECIALI SOMMARI CIVILE
* * * * * Nel procedimento iscritto al n. R.G. 968/2025 promosso da:
Parte_1
(P.I.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti RUFFINI NINO GIORDANO e RUFFINI P.IVA_1
GEMINIO CESARE RICORRENTE contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
e C.F._2 Controparte_2
(P.I.: ), contumaci P.IVA_2
RESISTENTI
* * * * * Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente ORDINANZA EX ART. 671 C.P.C. 1.
Parte_1 ha proposto ricorso per sequestro conservativo nei confronti della
[...]
dei soci e Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 esponendo:
- che la è socia della;
Controparte_2 Pt_1
- che ha ricoperto per diverso tempo il ruolo di membro del Controparte_1 consiglio di amministrazione di quest'ultima, con funzione di Tesoriere-Cassiere;
- che nel secondo semestre 2024 è emerso, da una complessa indagine interna, che costui aveva sottratto alle casse sociali della ingenti somme di denaro, di cui aveva la Pt_1 disponibilità in ragione delle sue funzioni, distraendole in favore proprio e della moglie
Parte_2
- che, con scrittura del 14.11.2024, e la si sono espressamente CP_1 Pt_2 riconosciuti debitori dell'importo di € 1.716.833,82, impegnandosi a restituirlo alla;
Pt_1
- che, tuttavia, essi hanno adempiuto solo parzialmente poiché, ad oggi, risultano aver corrisposto la minor somma di € 1.097.356,00;
- di essere dunque creditrice della differenza, pari a € 619.477,82, nonché di avere diritto al
Pagina 1 risarcimento del danno in quanto, da un lato, la condotta posta in essere da ha CP_1 rilevanza penale e, dall'altro lato, il considerevole ammanco ha portato la alla Pt_1 paralisi produttiva;
- che, nel frattempo, e hanno messo in Controparte_1 Parte_2 vendita tutti i beni immobili di loro proprietà, a un prezzo probabilmente inferiore al valore di mercato e comunque insufficiente a coprire il debito maturato nei confronti della . Pt_1
Ritenendo quindi sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, la ricorrente ha chiesto concedersi inaudita altera parte, ovvero comunque previa instaurazione del contraddittorio, il sequestro conservativo su tutti i beni mobili e immobili della Controparte_2
e dei soci e nonché sui crediti dagli stessi vantati
[...] CP_1 Pt_2 verso terzi, titoli, valori, conti correnti o somme a costoro riconducibili comunque depositate presso chiunque esistenti, sino alla concorrenza di € 650.000,00. Il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 671 c.p.c., ha accolto il ricorso inaudita altera parte sino alla somma di € 619.477,82, contestualmente fissando l'udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento per il giorno 9.04.2025. I resistenti, pur regolarmente notificati entro il termine di cui all'art. 669 sexies, comma 2 c.p.c., non si sono costituiti e non sono comparsi all'udienza. La ricorrente ha insisto per la conferma della misura cautelare e il Tribunale si è riservato la decisione. 2. In punto di diritto, va premesso che il sequestro conservativo è un mezzo di conservazione della generica garanzia costituita dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c., consistente nell'apposizione sui beni di quest'ultimo di un vincolo volto ad assicurare la fruttuosità di una eventuale futura espropriazione, evitando la dispersione dei beni stessi nel tempo necessario al creditore per ottenere un titolo esecutivo. Requisiti fondamentali per la sua concessione sono il fumus boni iuris e il periculum in mora: essi devono sussistere congiuntamente, sicché l'assenza di uno solo dei due comporta il rigetto della domanda cautelare. Il primo consiste nell'apparenza del diritto di credito a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve risultare verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti allo stato degli atti. Il secondo consiste nel possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e, dunque, nel fondato timore che esso sia esposto a un pericolo imminente ed irreparabile. Ciò premesso, nel caso di specie ricorre senz'altro il requisito del fumus boni iuris:
- è agli atti una scrittura privata (manoscritta), con la quale la CP_1 Pt_2
“personalmente e anche quali soci di Parte_3
)”, si sono riconosciuti debitori della somma di € 1.716.833,81 nei confronti della
[...]
; Pt_1
- essi hanno inoltre aggiunto “Riconosciamo che il credito di è Parte_4 liquido, certo ed esigibile e non contestato. Ci obblighiamo a pagare tale somma anche con il ricavato dalla vendita degli immobili e dei beni aziendali che stiamo formalizzando (anche con il credito verso Parte_5
)”;
[...]
Pagina 2 - il documento è datato 14.11.2024 e risulta sottoscritto da e Controparte_1
Parte_2
- esso ha valore di confessione stragiudiziale e, ai sensi degli artt. 2735-2733 c.c., forma piena prova contro i suoi autori (i quali, non costituendosi nel presente giudizio, non hanno disconosciuto le firme e il contenuto);
- è, d'altra parte, documentato che costoro abbiano versato alla la minor Pt_1 somma di € 1.097.356,00, sicché ad oggi risultano ancora debitori della differenza pari a € 619.477,82 (la mancata costituzione dei resistenti impedisce infatti di valutare eventuali prospettazioni fattuali alternative, come, ad esempio, il pagamento di ulteriori importi). Sulla base quindi di una valutazione sommaria e allo stato degli atti - l'unica possibile in questa sede cautelare - deve ritenersi la verosimile fondatezza del credito che verrà fatto valere dalla nel prospettato successivo giudizio di merito, quantomeno con riferimento Pt_1 alla somma di € 619.477,82 (il danno lamentato, invece, è stato allegato in modo del tutto generico). Sussiste poi il periculum in mora:
- l'art. 671 c.p.c. richiede espressamente, per la concessione del sequestro, che il ricorrente abbia il “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”;
- si tratta dunque del pericolo che il debitore ponga in essere atti di disposizione tali da rendere il proprio patrimonio insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore e va accertato mediante un giudizio prognostico da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che deve fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione anche alternativamente;
- quanto agli elementi oggettivi, vanno valutati la consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito vantato, la sua composizione (e quindi, ad esempio, la circostanza che esso sia costituito in gran parte da beni facilmente occultabili), l'esistenza di situazioni tali da rendere concretamente difficile se non impossibile il concreto soddisfacimento del credito quali la titolarità di beni esclusivamente all'estero, il compimento di atti di esecuzione da parte di altri creditori (es. ipoteche, pignoramenti, altri sequestri ecc.);
- quanto agli elementi soggettivi, va valutato il comportamento concreto assunto dal debitore e a tal fine vengono in considerazione quei comportamenti che esprimono in modo non equivoco l'intendimento di depauperare il proprio patrimonio per sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni (e quindi: la distrazione o l'occultamento dei propri beni oppure il pericolo di fuga);
- ciò significa che rilevano, ai fini dell'accertamento del requisito in esame, tutte le condotte distrattive o comunque espressione di una capacità a dissipare poste in essere dal debitore che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito e alla loro incidenza sul patrimonio del debitore, facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro mira ad evitare, e cioè che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi;
- nel caso di specie, sotto il profilo oggettivo va evidenziato che i resistenti non hanno dimostrato la capienza del loro patrimonio rispetto al credito fatto valere dalla ricorrente;
- quest'ultima peraltro ha dimesso in giudizio una serie di moduli di incarico conferiti dai
Pagina 3 resistenti ad una agenzia immobiliare per la vendita di immobili di loro proprietà a corrispettivi che, se sommati, non sono complessivamente sufficienti a coprire il debito residuo nei confronti della;
Pt_1
- questa documentazione rileva anche sotto il profilo soggettivo, poiché dimostra che i resistenti sono effettivamente intenzionati a dismettere il loro patrimonio;
- è pur vero che nella scrittura 14.11.2024 essi avevano chiarito che avrebbero fatto fronte all'ingente debito anche attraverso la vendita degli immobili di loro proprietà, ma la circostanza che il prezzo di vendita (€ 280.000,00 complessivi) sia sensibilmente inferiore rispetto all'importo ancora dovuto, giustifica il timore della ricorrente di perdere la possibilità di ottenere completa soddisfazione del proprio diritto;
- in ogni caso questi ultimi, rimasti contumaci, non hanno offerto garanzie diverse né dimostrato la titolarità di altri cespiti, né giustificato altrimenti il loro comportamento. In definitiva, il decreto 26.03.2025 con il quale era stato autorizzato inaudita altera parte il sequestro conservativo su tutti i beni mobili e immobili dei resistenti, sino alla concorrenza della somma di € 619.477,82 - oltre interessi legali e spese di questo giudizio - deve essere confermato, con la specificazione che esso deve ritenersi riferito anche agli eventuali crediti vantati dai resistenti verso terzi. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
visto l'art. 671 c.p.c., CONFERMA il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti verso terzi in titolarità dei resistenti, sino alla somma di € 619.477,82, oltre interessi legali e spese di questo giudizio;
CONDANNA i resistenti, in solido, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 895,60 per anticipazioni, € 10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Si comunichi. REGGIO EMILIA, 09/04/2025 Il Giudice
Francesca Malgoni
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