CASS
Sentenza 6 marzo 2026
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 653/2024 proposto da: RG AN, rappresentato e difeso dall’avv. DANIELE GRANARA, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrente -
contro IL SOLE 24 ORE SPA, in persona del legale rappresentante, FABIO TO OM BU e AN CI, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti CATERINA MALAVENDA e VALENTINO SIRIANNI, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1650/2023 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata in data 22/5/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI. Civile Sent. Sez. 3 Num. 5054 Anno 2026 Presidente: SCRIMA ANTONIETTA Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 06/03/2026 2 Udito il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in persona del dott. MAURO VITIELLO. Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 22/5/2023, la Corte d’appello di Milano, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da RG OR per la condanna del Il Sole 24 Ore s.p.a., di AB ON CO MB e di AN Cimmarusti (rispettivamente, editrice, direttore e autore) al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza della pubblicazione, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, di un articolo asseritamente diffamatorio (a firma di AN Cimmarusti) concernente il coinvolgimento del OR in un’indagine giudiziaria condotta in relazione alla presunta commissione del reato di corruzione in atti giudiziari nell’ambito del Consiglio di Stato;
istituzione presso la quale il OR rivestiva la posizione di Presidente di Sezione e, all’epoca di pubblicazione dell’articolo, candidato alla carica di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato. 2. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva sottolineato l’insussistenza del fatto illecito contestato a carico dei convenuti, avendo l’autore dell’articolo agito nell’esercizio del proprio diritto di cronaca e, dunque, nel rispetto dei limiti di verità (anche putativa) della notizia divulgata, di continenza dell’esposizione e di interesse pubblico della vicenda narrata. 3. Avverso la sentenza d’appello, RG OR propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione. 4. Il Sole 24 Ore s.p.a., AB ON CO MB e AN Cimmarusti resistono con controricorso. 3 5. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 595 e 51 c.p., del principio di lettura contestuale dei contributi oggetto di accertamento dell’illecito diffamatorio, dell’art. 21 Cost., dell’art. 10 della CEDU e degli artt. 1362 e 1363 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente e illegittimamente escluso il carattere diffamatorio della pubblicazione giornalistica contestata, muovendo da un’inammissibile valutazione atomistica delle singole espressioni riportate nell’articolo in questione, senza considerarne il rapporto con il contesto complessivo, e omettendo di valutare il testo integrale dell’articolo, in tal modo concludendo erroneamente per il rispetto dei canoni di verità e di continenza di tutte le espressioni contenute nell’articolo oggetto di causa, senza tuttavia sindacare il (mancato) rispetto di detti canoni derivante da una lettura complessiva dello stesso, dal quale era piuttosto emersa l’immagine del OR come un giudice corrotto che, in ragione di tale accusa, si vide sfumare la candidatura alla carica di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, e come protagonista di un sistema di compravendita di sentenze che avrebbe riguardato, tra le altre, anche la sentenza che avrebbe definito il c.d caso NU di vasta portata mediatica. 2. Il motivo è infondato. 3. Osserva il Collegio come, secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); b) l'interesse pubblico all'informazione (cioè la cosiddetta pertinenza); c) la forma ‘civile’ 4 dell'esposizione e della valutazione dei fatti (cioè la cosiddetta continenza) (cfr., ex multis, Sez. 3, sentenza n. 14822 del 4/9/2012, Rv. 623667 - 01). 4. Varrà inoltre ribadire, sempre sulla scia del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, come, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione (riguardate anche nel contesto complessivo del discorso esaminato) e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, con la conseguenza che il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 21892 del 21/7/2023; Sez. 1, ordinanza n. 2605 del 27/1/2023; Sez. 3, ordinanza n. 18631 del 9/6/2022, Rv. 665016 – 01; Sez. 3, ordinanza n. 5811 del 28/2/2019, Rv. 652997 – 01). 5. Nel caso oggetto dell’odierno esame, con riguardo al tema concernente il canone della verità (putativa) delle notizie riportate, la Corte territoriale ha espressamente evidenziato la circostanza secondo cui «i fatti narrati nel testo siano tutti inerenti ad avvenimenti reali, corrispondenti a quanto accaduto all’epoca della pubblicazione dell’articolo medesimo del 24 gennaio 2019 e conoscibili dall’autore del testo. 5 «In particolare», prosegue il giudice a quo, «risulta pacifica la circostanza secondo la quale RG OR fino alla pronuncia di archiviazione, intervenuta nel giugno seguente, fosse, come riportato nel titolo, effettivamente indagato per corruzione in atti giudiziari, ai sensi della previsione di cui all’art 319 ter c.p., come indicato nell’iscrizione di notizia di reato nei suoi confronti e come ribadito dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in risposta alle richieste di informazioni a lei rivolte dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. «Risulta, altresì, corrispondente al vero la circostanza secondo la quale, al momento della diffusione di tale notizia, fosse stata concessa la proroga delle indagini nei suoi confronti e il magistrato fosse prossimo alla nomina ad Aggiunto della Presidenza del Consiglio di Stato, nomina, peraltro poi differita a causa della notifica nei suoi confronti del provvedimento di proroga delle indagini del 17 gennaio 2019. «Diversamente da come lamentato dall’appellante» aggiunge la Corte territoriale «si rileva, come correttamente motivato nell’ordinanza impugnata, che le indagini avviate nei suoi confronti sempre e solo nella sua specifica qualità all’epoca di indagato, traevano effettivamente origine da una maxi indagine seguita sempre dalla Procura di Roma e originata dalle dichiarazioni rese dall’avv. RO AM e dal suo collega di studio GI RE, entrambi indagati nella veste di presunti corruttori di giudici anche del Consiglio di Stato. La veridicità di tali notizie emerge, quindi, documentalmente dagli atti di indagine prodotti, che avevano richiesto approfondimenti anche nel settore bancario per verificare la fondatezza o meno delle singole dichiarazioni, giustificando, infatti, sul punto, le proroghe richieste dal PM e concesse dal GIP anche nei riguardi di RG OR. «Ancora risulta documentato come il procedimento relativo alla posizione dell’odierno appellante fosse uno stralcio di quello originario 6 instaurato sempre a seguito delle dichiarazioni rese dall’avv. RO AM, che aveva iniziato, fin dal suo arresto, a riferire notizie e circostanze in tema di episodi di corruzione di esponenti sia della magistratura che politica. «Orbene, a fronte della indubbia verità di tali fatti, esposti nella prima parte dell’articolo di cronaca giudiziaria, in esame, incentrato, quale notizia di interesse pubblico, a esporre le indagini che avevano interessato al momento la posizione di RG OR, il cui rilevante curriculum professionale veniva riferito in maniera assolutamente puntuale e asettica, del tutto infondato risulta il tentativo operato dall’appellante anche nella presente sede, di far apparire una violazione dei principio di verità nella esposizione finale dell’articolista. «In particolare, ad avviso della sua difesa, sarebbe del tutto fuorviante e contrario alla verità dei fatti quanto riportato nel testo nella parte in cui era contenuta la notizia assolutamente falsa relativa al coinvolgimento di RG OR, quale alto magistrato in funzione presso il Consiglio di Stato, anche nella pronuncia della sentenza emessa da quell’Organo che aveva riformato la decisione di NK di far cedere a VI NI le quote di Banca NU riconducibili in capo a ES, a seguito della condanna nel processo Mediaset, sentenza descritta nell’articolo come “illecita”. «Occorre, infatti, evidenziare, come correttamente argomentato nell’ordinanza impugnata, come tale notizia, certamente non corrispondente al vero, essendo indubbia l’estraneità di RG OR alla cosiddetta sentenza NU, non sia in alcun modo contenuta nell’articolo in esame di tutt’altro tenore e portata. «Nel passo in contestazione, infatti, l’autore del testo, dopo aver riferito della posizione di indagato dell’appellante all’epoca, esaurita la descrizione del suo ruolo, esposto il suo curriculum prestigioso, inizia un nuovo periodo, anche graficamente evidenziato con la scelta di andare a 7 capo nel testo, e afferma: “il maxi fascicolo ruota attorno alle dichiarazioni dell’avvocato RO AM, la cui collaborazione ha portato i magistrati capitolini a ipotizzare il reato di corruzione in atti giudiziari anche dietro la sentenza ritenuta “illecita” con cui il Consiglio di Stato annullò la decisione di NK di far cedere a VI NI quote di Banca NU facenti capo a ES a seguito della condanna nel processo Mediaset”. Da una piana lettura del passo testualmente riportato emerge di assoluta evidenza come l’autore dell’articolo, in chiusura di esso, abbia voluto rivolgere la sua attenzione, non più alla vicenda relativa a RG OR, con riguardo al quale non doveva fornire ulteriori informazioni, ma ad altro soggetto, cioè a quello che aveva originato le indagini iniziali, cioè RO AM, intendendo illustrare al pubblico chi questi fosse, non avendolo ancora nominato nel testo. A tal fine, infatti, AN Cimmarusti chiarisce che RO AM è il soggetto che con le sue dichiarazioni aveva dato avvio ad indagini a carico di magistrati anche di assoluto rilievo, avendo fatto ipotizzare alla Procura la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari anche con riferimento alla sentenza c.d. NU. L’inserimento nel finale dell’articolo dell’avverbio “anche” avversativo chiaramente esplicita come il tema nel prosieguo trattato non attenga alla persona di RG OR, non più al centro di esso, (nella prospettazione della sua difesa invece indicato come responsabile in aggiunta anche di atti corruttivi nella pronuncia di tale importantissima decisione), volendo l’articolista proseguire la sua informazione in tema di indagini e di corruzione, notiziando i lettori in ordine ad un soggetto distinto, RO AM, artefice del maxi processo e centro della narrazione conclusiva. «Come ben evidenziato anche dalla difesa degli appellati, non vi è dubbio che se intenzione dell’autore fosse stata quella di redigere un articolo clamoroso che maggiormente calamitasse l’attenzione del pubblico, indicando l’appellante come soggetto indagato anche nell’ambito di quel filone di indagini, proprio in considerazione della notorietà di VI 8 NI, non avrebbe esitato a porre tale riferimento sia nel titolo sia, soprattutto, nella parte iniziale del suo articolo, incentrato su RG OR. Al contrario lo sviluppo del testo nella sola sua parte finale, con il riferimento non già all’odierno appellante, ma alla posizione di altro distinto soggetto, citato nell’articolo in quanto indicato come la fonte iniziale di indagini a vasto campo in tema di corruzione di atti giudiziari, evidenzia come alcuna confusione sia stata attuata e voluta dal giornalista sul punto tra vicende giudiziarie del tutto separata. All’esito delle valutazioni esposte, si deve, pertanto, escludere che l’autore del testo abbia esposto in esso notizie contrarie al vero, ovvero abbia indicato RG OR quale responsabile di compravendite di sentenze, avendo il giornalista chiarito fin dall’inizio come la sua posizione fosse quella di indagato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito di una più vasta indagine avente ad oggetto un presunto sistema di compravendita di sentenze all’evidenza ancora da verificare» (cfr. pagg. 11-14 della sentenza impugnata). 6. Quanto al tema della continenza verbale, rileva il giudice d’appello come, con riguardo alla pubblicazione denunciata, non fosse «ravvisabile, diversamente da come argomentato dalla difesa appellante, alcuna violazione del principio di continenza verbale, sia con riguardo alle singole espressioni utilizzate, prive di accrescitivi ovvero di toni anche solo latamente sdegnati, sia per l’assenza di accostamenti volutamente suggestivi. «In particolare, il riferimento contenuto sia nel titolo che nel testo alla posizione di RG OR come indagato in posizione particolarmente delicata, diversamente da come prospettato dall’appellante, non appare in alcun modo finalizzato a sollecitare nel lettore un giudizio di automatica colpevolezza del medesimo, come se il riferimento ad una sua posizione delicata fosse sinonimo di posizione particolarmente difficile e compromessa. L’autore del testo, infatti, proprio per fugare sul punto ogni 9 retropensiero, esplicita immediatamente le ragioni di questo suo apprezzamento e, infatti, precisa che RG OR ha una posizione particolarmente delicata “trattandosi di un giudice in servizio”. In altri termini, diversamente da come prospettato, è lo stesso giornalista che chiarisce il senso della sua osservazione con una motivazione assolutamente lineare e corretta non essendo dubitabile come determinati fatti possano acquisire maggior rilevanza a seconda del soggetto che li ponga in essere se in ipotesi ancora attivo ovvero a riposo, esprimendo sul punto l’appellato un proprio pensiero del tutto legittimo. Sempre in relazione all’asserita mancanza di continenza dell’articolo, la Corte territoriale ha sottolineato come non potesse ritenersi in alcun modo fondata la critica avanzata «con riguardo alla scelta operata dall’autore di riportare nel titolo il termine corruzione e nell’occhiello “era candidato come vice presidente” come, secondo la prospettazione dell’appellante, a voler insinuare che essendo RG OR un corrotto, la sua candidatura doveva considerarsi definitivamente tramontata. Ed, invero, avendo ad oggetto la contestazione al momento a lui mossa esattamente il reato di corruzione, non si comprende quale altro termine avrebbe dovuto utilizzare il giornalista per indicare l’oggetto del suo testo finalizzato a fornire una informazione precisa al pubblico con riferimento ad un alto magistrato in quel momento effettivamente in attesa di nomina alla massima carica della giustizia amministrativa, e non ancora nominato a causa dell’intervenuta notifica nei suoi conforti del provvedimento di proroga delle indagini. Da ultimo, si rileva, diversamente da come censurato, che nel testo in oggetto non appare alcuna suggestiva insinuazione in ordine ad una condotta di compravendita di sentenze del Consiglio di Stato da parte di RG OR, avendo ancora una volta l’articolista precisato come l’inchiesta nell’ambito della quale al momento questi si trovava indagato, fosse quella avviata dalla Procura della Repubblica di Roma in tema di verifica della sussistenza di un presunto 10 sistema di compravendita di sentenze al Consiglio di Stato, circostanze anch’esse vere e, si ripete, al momento della pubblicazione dell’articolo in corso di verifica» (cfr. pagg. 14-15 della sentenza impugnata). 7. La lettura del discorso giustificativo elaborato dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata in questa sede (qui diffusamente riproposto) consente di accertare agevolmente come, nell’articolo in questione, il segmento della vicenda giudiziaria ch’ebbe concretamente a coinvolgere la persona del OR sia stato riportato, non già come espressione di un dato processuale definitivo e acquisito (nel senso di un’accertata colpevolezza dei soggetti menzionati in relazione alle fattispecie criminose espressamente evocate), quanto piuttosto alla stregua di un’ipotesi investigativa (qual essa era effettivamente) avviata sulla base delle dichiarazioni rese all’autorità inquirente dai pretesi corruttori, i quali avrebbero riferito la circostanza della compravendita di sentenze all’interno del Consiglio di Stato, facendo i nomi dei magistrati interessati dall’illecito commercio. 8. Dall’esame dei passaggi qui riproposti emerge con evidenza come la Corte territoriale abbia espressamente e compiutamente analizzato i requisiti dell’interesse pubblico della notizia, della verità, anche putativa, dei fatti narrati e della continenza delle espressioni utilizzate nel testo pubblicato, pervenendo, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione discrezionale dei fatti di causa, ad accertare l’effettiva contestuale compresenza di tali requisiti nel contesto della pubblicazione oggetto d’esame, conseguentemente affermando la legittimità del richiamo del relativo autore all’esercizio del diritto di cronaca. 9. Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, 11 come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dall’odierno ricorrente. 10. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 595 e 51 c.p., dell’art. 21 Cost., dell’art. 10 della CEDU, dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per essersi la Corte territoriale sottratta al dovere di pronunciarsi in ordine alla carenza del canone di verità dell’‘occhiello’ dell’articolo, sia isolatamente considerato, sia, soprattutto, alla luce del complessivo contesto in cui lo stesso risultava inserito (con particolare riguardo alla circostanza relativa alla candidatura del OR alla carica di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato) e per avere, conseguentemente, omesso di pronunciare alcuna motivazione al riguardo. 11. Il motivo è infondato. 12. Come già in precedenza rammentato (cfr. par. 6), la Corte territoriale ha espressamente affermato come non possa ritenersi in alcun modo «fondata la critica svolta […] con riguardo alla scelta operata dall’autore di riportare nel titolo il termine corruzione e nell’occhiello “era candidato come vice presidente” come, secondo la prospettazione dell’appellante, a voler insinuare che essendo RG OR un corrotto, la sua candidatura doveva considerarsi definitivamente tramontata. Ed, invero, avendo ad oggetto la contestazione al momento a lui mossa esattamente il reato di corruzione, non si comprende quale altro termine avrebbe dovuto utilizzare il giornalista per indicare l’oggetto del suo testo finalizzato a fornire una informazione precisa al pubblico con riferimento ad un alto magistrato in quel momento effettivamente in attesa di nomina alla massima carica della giustizia amministrativa, e non ancora nominato a causa dell’intervenuta notifica nei suoi conforti del provvedimento di proroga delle indagini. Da ultimo, si rileva, diversamente da come censurato, che nel testo in oggetto non appare alcuna suggestiva 12 insinuazione in ordine ad una condotta di compravendita di sentenze del Consiglio di Stato da parte di RG OR, avendo ancora una volta l’articolista precisato come l’inchiesta nell’ambito della quale al momento questi si trovava indagato, fosse quella avviata dalla Procura della Repubblica di Roma in tema di verifica della sussistenza di un presunto sistema di compravendita di sentenze al Consiglio di Stato, circostanze anch’esse vere e, si ripete, al momento della pubblicazione dell’articolo in corso di verifica» (cfr. pagg. 14-15 della sentenza impugnata). 13. Dev’essere, dunque, ribadito come la Corte territoriale, oltre ad aver correttamente preso in considerazione il tema denunciato con la censura in esame (con esclusione di alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. per omissione di motivazione con riguardo all’esclusione del contenuto pretesamente diffamatorio del c.d. ‘occhiello’), ha escluso che la composizione complessiva della pubblicazione denunciata valesse a integrare gli estremi di una pubblicazione diffamatoria sulla base di un discorso giustificativo da ritenersi del tutto congruo, sul piano logico, e integralmente corretto in termini giuridici, con la conseguente inammissibilità della pretesa dell’odierno ricorrente di prospettare una rilettura nel merito delle valutazioni espresse dal giudice a quo sui punti controversi, in forza di un’impostazione critica non consentita in questa sede di legittimità. 14. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 595 e 51 c.p. del principio di lettura contestuale dei contributi oggetto di accertamento dell’illecito diffamatorio, dell’art. 21 Cost., dell’art. 10 della CEDU, degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale assiomaticamente affermato la presunta «assenza di accostamenti volutamente suggestivi» (così come di accrescitivi o di toni volutamente sdegnati) nel contesto dell’articolo in esame, omettendo di dettare alcuna motivazione al 13 riguardo e di procedere a una considerazione contestuale e complessiva del testo, anche alla luce della parte finale dell’articolo contenente significativi riferimento alla c.d. vicenda NU, che in modo erroneo il giudice a quo ha ritenuto trattata in modo separato rispetto alla valutazione della vicenda concernente il OR. 15. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 12 disp. prel. c.c., degli artt. 595 e 51 c.p., dell’art. 21 Cost. e dell’art. 10 della CEDU (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di rilevare come, nell’ultima parte dell’articolo oggetto di causa, l’autore non avesse mai fatto riferimento ad altri magistrati diversi dal OR in relazione all’indagine concernente il cosiddetto caso NU, non avvedendosi come il complessivo significato dell’articolo (a dispetto dell’inconsistente valorizzazione del lemma ‘anche’, come pretesa esplicitazione di una disgiunzione tra gli argomenti trattati nell’articolo) fosse valso a trasmettere al lettore l’idea che il OR sarebbe stato indagato anche relativamente alla vicenda NU, in totale contrasto con la verità della notizia. 16. Entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono infondati. 17. Con riferimento alle censure in esame, varrà in primo luogo ribadire il decisivo rilievo da ascrivere al principio di incensurabilità, in sede di legittimità, delle valutazioni discrezionalmente operate dal giudice del merito in ordine al carattere diffamatorio delle pubblicazioni a stampa denunciate. Sul punto, converrà ancora una volta richiamare il già citato consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. par. 4), nella parte in cui sottolinea come la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle 14 espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione (riguardate anche nel contesto complessivo del discorso esaminato) e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, con la conseguenza che il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. Sez. 1, ordinanza n. 2605 del 27/1/2023; Sez. 3, ordinanza n. 18631 del 9/6/2022, Rv. 665016 – 01; Sez. 3, ordinanza n. 5811 del 28/2/2019, Rv. 652997 – 01). 18. Nel caso in esame, si è già evidenziato come, con riguardo al richiamo, contenuto nell’articolo denunciato dal ricorrente, della c.d. vicenda NU, la Corte territoriale abbia precisato che «l’autore del testo, dopo aver riferito della posizione di indagato dell’appellante all’epoca, esaurita la descrizione del suo ruolo, esposto il suo curriculum prestigioso, inizia un nuovo periodo, anche graficamente evidenziato con la scelta di andare a capo nel testo, e afferma: “il maxi fascicolo ruota attorno alle dichiarazioni dell’avvocato RO AM, la cui collaborazione ha portato i magistrati capitolini a ipotizzare il reato di corruzione in atti giudiziari anche dietro la sentenza ritenuta “illecita” con cui il Consiglio di Stato annullò la decisione di NK di far cedere a VI NI quote di Banca NU facenti capo a ES a seguito della condanna nel processo Mediaset”. Da una piana lettura del passo testualmente riportato emerge di assoluta evidenza come l’autore dell’articolo, in chiusura di esso, abbia voluto rivolgere la sua attenzione, 15 non più alla vicenda relativa a RG OR, con riguardo al quale non doveva fornire ulteriori informazioni, ma ad altro soggetto, cioè a quello che aveva originato le indagini iniziali, cioè RO AM, intendendo illustrare al pubblico chi questi fosse, non avendolo ancora nominato nel testo. A tal fine, infatti, AN Cimmarusti chiarisce che RO AM è il soggetto che con le sue dichiarazioni aveva dato avvio ad indagini a carico di magistrati anche di assoluto rilievo, avendo fatto ipotizzare alla Procura la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari anche con riferimento alla sentenza c.d. NU. L’inserimento nel finale dell’articolo dell’avverbio “anche” avversativo chiaramente esplicita come il tema nel prosieguo trattato non attenga alla persona di RG OR, non più al centro di esso, (nella prospettazione della sua difesa invece indicato come responsabile in aggiunta anche di atti corruttivi nella pronuncia di tale importantissima decisione), volendo l’articolista proseguire la sua informazione in tema di indagini e di corruzione, notiziando i lettori in ordine ad un soggetto distinto, RO AM, artefice del maxi processo e centro della narrazione conclusiva. «Come ben evidenziato anche dalla difesa degli appellati, non vi è dubbio che se intenzione dell’autore fosse stata quella di redigere un articolo clamoroso che maggiormente calamitasse l’attenzione del pubblico, indicando l’appellante come soggetto indagato anche nell’ambito di quel filone di indagini, proprio in considerazione della notorietà di VI NI, non avrebbe esitato a porre tale riferimento sia nel titolo sia, soprattutto, nella parte iniziale del suo articolo, incentrato su RG OR. Al contrario lo sviluppo del testo nella sola sua parte finale, con il riferimento non già all’odierno appellante, ma alla posizione di altro distinto soggetto, citato nell’articolo in quanto indicato come la fonte iniziale di indagini a vasto campo in tema di corruzione di atti giudiziari, evidenzia come alcuna confusione sia stata attuata e voluta dal giornalista sul punto tra vicende giudiziarie del tutto separata. All’esito delle 16 valutazioni esposte, si deve, pertanto, escludere che l’autore del testo abbia esposto in esso notizie contrarie al vero, ovvero abbia indicato RG OR quale responsabile di compravendite di sentenze, avendo il giornalista chiarito fin dall’inizio come la sua posizione fosse quella di indagato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito di una più vasta indagine avente ad oggetto un presunto sistema di compravendita di sentenze all’evidenza ancora da verificare» (pagg. 13-14 della sentenza impugnata). 19. È appena il caso di sottolineare l’irrilevanza della critica appuntata dal ricorrente sulla scelta del lemma «anche» - scelta operata dal giudice d’appello allo scopo di evidenziare la separatezza delle argomentazioni sviluppate nella prima parte dell’articolo contestato rispetto al finale riferimento alla cosiddetta vicenda NU -, avendo la Corte territoriale avuto cura di precisare (al di là della correttezza della qualificazione grammaticale della parola) l’avvenuto abbandono testuale del tema relativo al OR in quest’ultima parte dell’articolo, e la prosecuzione dell’informazione fornita da ultimo con esclusivo riguardo al distinto soggetto, RO AM, artefice del maxi processo e centro della narrazione conclusiva (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), senza alcun accostamento ‘suggestivo’, avendo altresì ragionevolmente rilevato come, laddove l’articolista avesse concretamente voluto redigere un articolo clamoroso (che maggiormente calamitasse l’attenzione del pubblico) non avrebbe esitato a incentrare l’esposizione sul OR, sia nel titolo dell’articolo che nella sua parte iniziale (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). Si tratta, ancora una volta, di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica 17 e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dall’odierno ricorrente. 20. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso. 21. L’oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, vale a giustificare, ad avviso del Collegio, il giudizio di infondatezza della richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzato in questa sede dai controricorrenti nei confronti del OR. 22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 23. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/12/2025. Il Consigliere Marco dell'Utri Il Presidente ET CR
- ricorrente -
contro IL SOLE 24 ORE SPA, in persona del legale rappresentante, FABIO TO OM BU e AN CI, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti CATERINA MALAVENDA e VALENTINO SIRIANNI, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1650/2023 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata in data 22/5/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI. Civile Sent. Sez. 3 Num. 5054 Anno 2026 Presidente: SCRIMA ANTONIETTA Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 06/03/2026 2 Udito il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in persona del dott. MAURO VITIELLO. Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 22/5/2023, la Corte d’appello di Milano, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da RG OR per la condanna del Il Sole 24 Ore s.p.a., di AB ON CO MB e di AN Cimmarusti (rispettivamente, editrice, direttore e autore) al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza della pubblicazione, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, di un articolo asseritamente diffamatorio (a firma di AN Cimmarusti) concernente il coinvolgimento del OR in un’indagine giudiziaria condotta in relazione alla presunta commissione del reato di corruzione in atti giudiziari nell’ambito del Consiglio di Stato;
istituzione presso la quale il OR rivestiva la posizione di Presidente di Sezione e, all’epoca di pubblicazione dell’articolo, candidato alla carica di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato. 2. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva sottolineato l’insussistenza del fatto illecito contestato a carico dei convenuti, avendo l’autore dell’articolo agito nell’esercizio del proprio diritto di cronaca e, dunque, nel rispetto dei limiti di verità (anche putativa) della notizia divulgata, di continenza dell’esposizione e di interesse pubblico della vicenda narrata. 3. Avverso la sentenza d’appello, RG OR propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione. 4. Il Sole 24 Ore s.p.a., AB ON CO MB e AN Cimmarusti resistono con controricorso. 3 5. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 595 e 51 c.p., del principio di lettura contestuale dei contributi oggetto di accertamento dell’illecito diffamatorio, dell’art. 21 Cost., dell’art. 10 della CEDU e degli artt. 1362 e 1363 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente e illegittimamente escluso il carattere diffamatorio della pubblicazione giornalistica contestata, muovendo da un’inammissibile valutazione atomistica delle singole espressioni riportate nell’articolo in questione, senza considerarne il rapporto con il contesto complessivo, e omettendo di valutare il testo integrale dell’articolo, in tal modo concludendo erroneamente per il rispetto dei canoni di verità e di continenza di tutte le espressioni contenute nell’articolo oggetto di causa, senza tuttavia sindacare il (mancato) rispetto di detti canoni derivante da una lettura complessiva dello stesso, dal quale era piuttosto emersa l’immagine del OR come un giudice corrotto che, in ragione di tale accusa, si vide sfumare la candidatura alla carica di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, e come protagonista di un sistema di compravendita di sentenze che avrebbe riguardato, tra le altre, anche la sentenza che avrebbe definito il c.d caso NU di vasta portata mediatica. 2. Il motivo è infondato. 3. Osserva il Collegio come, secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); b) l'interesse pubblico all'informazione (cioè la cosiddetta pertinenza); c) la forma ‘civile’ 4 dell'esposizione e della valutazione dei fatti (cioè la cosiddetta continenza) (cfr., ex multis, Sez. 3, sentenza n. 14822 del 4/9/2012, Rv. 623667 - 01). 4. Varrà inoltre ribadire, sempre sulla scia del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, come, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione (riguardate anche nel contesto complessivo del discorso esaminato) e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, con la conseguenza che il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 21892 del 21/7/2023; Sez. 1, ordinanza n. 2605 del 27/1/2023; Sez. 3, ordinanza n. 18631 del 9/6/2022, Rv. 665016 – 01; Sez. 3, ordinanza n. 5811 del 28/2/2019, Rv. 652997 – 01). 5. Nel caso oggetto dell’odierno esame, con riguardo al tema concernente il canone della verità (putativa) delle notizie riportate, la Corte territoriale ha espressamente evidenziato la circostanza secondo cui «i fatti narrati nel testo siano tutti inerenti ad avvenimenti reali, corrispondenti a quanto accaduto all’epoca della pubblicazione dell’articolo medesimo del 24 gennaio 2019 e conoscibili dall’autore del testo. 5 «In particolare», prosegue il giudice a quo, «risulta pacifica la circostanza secondo la quale RG OR fino alla pronuncia di archiviazione, intervenuta nel giugno seguente, fosse, come riportato nel titolo, effettivamente indagato per corruzione in atti giudiziari, ai sensi della previsione di cui all’art 319 ter c.p., come indicato nell’iscrizione di notizia di reato nei suoi confronti e come ribadito dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in risposta alle richieste di informazioni a lei rivolte dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. «Risulta, altresì, corrispondente al vero la circostanza secondo la quale, al momento della diffusione di tale notizia, fosse stata concessa la proroga delle indagini nei suoi confronti e il magistrato fosse prossimo alla nomina ad Aggiunto della Presidenza del Consiglio di Stato, nomina, peraltro poi differita a causa della notifica nei suoi confronti del provvedimento di proroga delle indagini del 17 gennaio 2019. «Diversamente da come lamentato dall’appellante» aggiunge la Corte territoriale «si rileva, come correttamente motivato nell’ordinanza impugnata, che le indagini avviate nei suoi confronti sempre e solo nella sua specifica qualità all’epoca di indagato, traevano effettivamente origine da una maxi indagine seguita sempre dalla Procura di Roma e originata dalle dichiarazioni rese dall’avv. RO AM e dal suo collega di studio GI RE, entrambi indagati nella veste di presunti corruttori di giudici anche del Consiglio di Stato. La veridicità di tali notizie emerge, quindi, documentalmente dagli atti di indagine prodotti, che avevano richiesto approfondimenti anche nel settore bancario per verificare la fondatezza o meno delle singole dichiarazioni, giustificando, infatti, sul punto, le proroghe richieste dal PM e concesse dal GIP anche nei riguardi di RG OR. «Ancora risulta documentato come il procedimento relativo alla posizione dell’odierno appellante fosse uno stralcio di quello originario 6 instaurato sempre a seguito delle dichiarazioni rese dall’avv. RO AM, che aveva iniziato, fin dal suo arresto, a riferire notizie e circostanze in tema di episodi di corruzione di esponenti sia della magistratura che politica. «Orbene, a fronte della indubbia verità di tali fatti, esposti nella prima parte dell’articolo di cronaca giudiziaria, in esame, incentrato, quale notizia di interesse pubblico, a esporre le indagini che avevano interessato al momento la posizione di RG OR, il cui rilevante curriculum professionale veniva riferito in maniera assolutamente puntuale e asettica, del tutto infondato risulta il tentativo operato dall’appellante anche nella presente sede, di far apparire una violazione dei principio di verità nella esposizione finale dell’articolista. «In particolare, ad avviso della sua difesa, sarebbe del tutto fuorviante e contrario alla verità dei fatti quanto riportato nel testo nella parte in cui era contenuta la notizia assolutamente falsa relativa al coinvolgimento di RG OR, quale alto magistrato in funzione presso il Consiglio di Stato, anche nella pronuncia della sentenza emessa da quell’Organo che aveva riformato la decisione di NK di far cedere a VI NI le quote di Banca NU riconducibili in capo a ES, a seguito della condanna nel processo Mediaset, sentenza descritta nell’articolo come “illecita”. «Occorre, infatti, evidenziare, come correttamente argomentato nell’ordinanza impugnata, come tale notizia, certamente non corrispondente al vero, essendo indubbia l’estraneità di RG OR alla cosiddetta sentenza NU, non sia in alcun modo contenuta nell’articolo in esame di tutt’altro tenore e portata. «Nel passo in contestazione, infatti, l’autore del testo, dopo aver riferito della posizione di indagato dell’appellante all’epoca, esaurita la descrizione del suo ruolo, esposto il suo curriculum prestigioso, inizia un nuovo periodo, anche graficamente evidenziato con la scelta di andare a 7 capo nel testo, e afferma: “il maxi fascicolo ruota attorno alle dichiarazioni dell’avvocato RO AM, la cui collaborazione ha portato i magistrati capitolini a ipotizzare il reato di corruzione in atti giudiziari anche dietro la sentenza ritenuta “illecita” con cui il Consiglio di Stato annullò la decisione di NK di far cedere a VI NI quote di Banca NU facenti capo a ES a seguito della condanna nel processo Mediaset”. Da una piana lettura del passo testualmente riportato emerge di assoluta evidenza come l’autore dell’articolo, in chiusura di esso, abbia voluto rivolgere la sua attenzione, non più alla vicenda relativa a RG OR, con riguardo al quale non doveva fornire ulteriori informazioni, ma ad altro soggetto, cioè a quello che aveva originato le indagini iniziali, cioè RO AM, intendendo illustrare al pubblico chi questi fosse, non avendolo ancora nominato nel testo. A tal fine, infatti, AN Cimmarusti chiarisce che RO AM è il soggetto che con le sue dichiarazioni aveva dato avvio ad indagini a carico di magistrati anche di assoluto rilievo, avendo fatto ipotizzare alla Procura la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari anche con riferimento alla sentenza c.d. NU. L’inserimento nel finale dell’articolo dell’avverbio “anche” avversativo chiaramente esplicita come il tema nel prosieguo trattato non attenga alla persona di RG OR, non più al centro di esso, (nella prospettazione della sua difesa invece indicato come responsabile in aggiunta anche di atti corruttivi nella pronuncia di tale importantissima decisione), volendo l’articolista proseguire la sua informazione in tema di indagini e di corruzione, notiziando i lettori in ordine ad un soggetto distinto, RO AM, artefice del maxi processo e centro della narrazione conclusiva. «Come ben evidenziato anche dalla difesa degli appellati, non vi è dubbio che se intenzione dell’autore fosse stata quella di redigere un articolo clamoroso che maggiormente calamitasse l’attenzione del pubblico, indicando l’appellante come soggetto indagato anche nell’ambito di quel filone di indagini, proprio in considerazione della notorietà di VI 8 NI, non avrebbe esitato a porre tale riferimento sia nel titolo sia, soprattutto, nella parte iniziale del suo articolo, incentrato su RG OR. Al contrario lo sviluppo del testo nella sola sua parte finale, con il riferimento non già all’odierno appellante, ma alla posizione di altro distinto soggetto, citato nell’articolo in quanto indicato come la fonte iniziale di indagini a vasto campo in tema di corruzione di atti giudiziari, evidenzia come alcuna confusione sia stata attuata e voluta dal giornalista sul punto tra vicende giudiziarie del tutto separata. All’esito delle valutazioni esposte, si deve, pertanto, escludere che l’autore del testo abbia esposto in esso notizie contrarie al vero, ovvero abbia indicato RG OR quale responsabile di compravendite di sentenze, avendo il giornalista chiarito fin dall’inizio come la sua posizione fosse quella di indagato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito di una più vasta indagine avente ad oggetto un presunto sistema di compravendita di sentenze all’evidenza ancora da verificare» (cfr. pagg. 11-14 della sentenza impugnata). 6. Quanto al tema della continenza verbale, rileva il giudice d’appello come, con riguardo alla pubblicazione denunciata, non fosse «ravvisabile, diversamente da come argomentato dalla difesa appellante, alcuna violazione del principio di continenza verbale, sia con riguardo alle singole espressioni utilizzate, prive di accrescitivi ovvero di toni anche solo latamente sdegnati, sia per l’assenza di accostamenti volutamente suggestivi. «In particolare, il riferimento contenuto sia nel titolo che nel testo alla posizione di RG OR come indagato in posizione particolarmente delicata, diversamente da come prospettato dall’appellante, non appare in alcun modo finalizzato a sollecitare nel lettore un giudizio di automatica colpevolezza del medesimo, come se il riferimento ad una sua posizione delicata fosse sinonimo di posizione particolarmente difficile e compromessa. L’autore del testo, infatti, proprio per fugare sul punto ogni 9 retropensiero, esplicita immediatamente le ragioni di questo suo apprezzamento e, infatti, precisa che RG OR ha una posizione particolarmente delicata “trattandosi di un giudice in servizio”. In altri termini, diversamente da come prospettato, è lo stesso giornalista che chiarisce il senso della sua osservazione con una motivazione assolutamente lineare e corretta non essendo dubitabile come determinati fatti possano acquisire maggior rilevanza a seconda del soggetto che li ponga in essere se in ipotesi ancora attivo ovvero a riposo, esprimendo sul punto l’appellato un proprio pensiero del tutto legittimo. Sempre in relazione all’asserita mancanza di continenza dell’articolo, la Corte territoriale ha sottolineato come non potesse ritenersi in alcun modo fondata la critica avanzata «con riguardo alla scelta operata dall’autore di riportare nel titolo il termine corruzione e nell’occhiello “era candidato come vice presidente” come, secondo la prospettazione dell’appellante, a voler insinuare che essendo RG OR un corrotto, la sua candidatura doveva considerarsi definitivamente tramontata. Ed, invero, avendo ad oggetto la contestazione al momento a lui mossa esattamente il reato di corruzione, non si comprende quale altro termine avrebbe dovuto utilizzare il giornalista per indicare l’oggetto del suo testo finalizzato a fornire una informazione precisa al pubblico con riferimento ad un alto magistrato in quel momento effettivamente in attesa di nomina alla massima carica della giustizia amministrativa, e non ancora nominato a causa dell’intervenuta notifica nei suoi conforti del provvedimento di proroga delle indagini. Da ultimo, si rileva, diversamente da come censurato, che nel testo in oggetto non appare alcuna suggestiva insinuazione in ordine ad una condotta di compravendita di sentenze del Consiglio di Stato da parte di RG OR, avendo ancora una volta l’articolista precisato come l’inchiesta nell’ambito della quale al momento questi si trovava indagato, fosse quella avviata dalla Procura della Repubblica di Roma in tema di verifica della sussistenza di un presunto 10 sistema di compravendita di sentenze al Consiglio di Stato, circostanze anch’esse vere e, si ripete, al momento della pubblicazione dell’articolo in corso di verifica» (cfr. pagg. 14-15 della sentenza impugnata). 7. La lettura del discorso giustificativo elaborato dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata in questa sede (qui diffusamente riproposto) consente di accertare agevolmente come, nell’articolo in questione, il segmento della vicenda giudiziaria ch’ebbe concretamente a coinvolgere la persona del OR sia stato riportato, non già come espressione di un dato processuale definitivo e acquisito (nel senso di un’accertata colpevolezza dei soggetti menzionati in relazione alle fattispecie criminose espressamente evocate), quanto piuttosto alla stregua di un’ipotesi investigativa (qual essa era effettivamente) avviata sulla base delle dichiarazioni rese all’autorità inquirente dai pretesi corruttori, i quali avrebbero riferito la circostanza della compravendita di sentenze all’interno del Consiglio di Stato, facendo i nomi dei magistrati interessati dall’illecito commercio. 8. Dall’esame dei passaggi qui riproposti emerge con evidenza come la Corte territoriale abbia espressamente e compiutamente analizzato i requisiti dell’interesse pubblico della notizia, della verità, anche putativa, dei fatti narrati e della continenza delle espressioni utilizzate nel testo pubblicato, pervenendo, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione discrezionale dei fatti di causa, ad accertare l’effettiva contestuale compresenza di tali requisiti nel contesto della pubblicazione oggetto d’esame, conseguentemente affermando la legittimità del richiamo del relativo autore all’esercizio del diritto di cronaca. 9. Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, 11 come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dall’odierno ricorrente. 10. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 595 e 51 c.p., dell’art. 21 Cost., dell’art. 10 della CEDU, dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per essersi la Corte territoriale sottratta al dovere di pronunciarsi in ordine alla carenza del canone di verità dell’‘occhiello’ dell’articolo, sia isolatamente considerato, sia, soprattutto, alla luce del complessivo contesto in cui lo stesso risultava inserito (con particolare riguardo alla circostanza relativa alla candidatura del OR alla carica di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato) e per avere, conseguentemente, omesso di pronunciare alcuna motivazione al riguardo. 11. Il motivo è infondato. 12. Come già in precedenza rammentato (cfr. par. 6), la Corte territoriale ha espressamente affermato come non possa ritenersi in alcun modo «fondata la critica svolta […] con riguardo alla scelta operata dall’autore di riportare nel titolo il termine corruzione e nell’occhiello “era candidato come vice presidente” come, secondo la prospettazione dell’appellante, a voler insinuare che essendo RG OR un corrotto, la sua candidatura doveva considerarsi definitivamente tramontata. Ed, invero, avendo ad oggetto la contestazione al momento a lui mossa esattamente il reato di corruzione, non si comprende quale altro termine avrebbe dovuto utilizzare il giornalista per indicare l’oggetto del suo testo finalizzato a fornire una informazione precisa al pubblico con riferimento ad un alto magistrato in quel momento effettivamente in attesa di nomina alla massima carica della giustizia amministrativa, e non ancora nominato a causa dell’intervenuta notifica nei suoi conforti del provvedimento di proroga delle indagini. Da ultimo, si rileva, diversamente da come censurato, che nel testo in oggetto non appare alcuna suggestiva 12 insinuazione in ordine ad una condotta di compravendita di sentenze del Consiglio di Stato da parte di RG OR, avendo ancora una volta l’articolista precisato come l’inchiesta nell’ambito della quale al momento questi si trovava indagato, fosse quella avviata dalla Procura della Repubblica di Roma in tema di verifica della sussistenza di un presunto sistema di compravendita di sentenze al Consiglio di Stato, circostanze anch’esse vere e, si ripete, al momento della pubblicazione dell’articolo in corso di verifica» (cfr. pagg. 14-15 della sentenza impugnata). 13. Dev’essere, dunque, ribadito come la Corte territoriale, oltre ad aver correttamente preso in considerazione il tema denunciato con la censura in esame (con esclusione di alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. per omissione di motivazione con riguardo all’esclusione del contenuto pretesamente diffamatorio del c.d. ‘occhiello’), ha escluso che la composizione complessiva della pubblicazione denunciata valesse a integrare gli estremi di una pubblicazione diffamatoria sulla base di un discorso giustificativo da ritenersi del tutto congruo, sul piano logico, e integralmente corretto in termini giuridici, con la conseguente inammissibilità della pretesa dell’odierno ricorrente di prospettare una rilettura nel merito delle valutazioni espresse dal giudice a quo sui punti controversi, in forza di un’impostazione critica non consentita in questa sede di legittimità. 14. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 595 e 51 c.p. del principio di lettura contestuale dei contributi oggetto di accertamento dell’illecito diffamatorio, dell’art. 21 Cost., dell’art. 10 della CEDU, degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale assiomaticamente affermato la presunta «assenza di accostamenti volutamente suggestivi» (così come di accrescitivi o di toni volutamente sdegnati) nel contesto dell’articolo in esame, omettendo di dettare alcuna motivazione al 13 riguardo e di procedere a una considerazione contestuale e complessiva del testo, anche alla luce della parte finale dell’articolo contenente significativi riferimento alla c.d. vicenda NU, che in modo erroneo il giudice a quo ha ritenuto trattata in modo separato rispetto alla valutazione della vicenda concernente il OR. 15. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 12 disp. prel. c.c., degli artt. 595 e 51 c.p., dell’art. 21 Cost. e dell’art. 10 della CEDU (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale illegittimamente omesso di rilevare come, nell’ultima parte dell’articolo oggetto di causa, l’autore non avesse mai fatto riferimento ad altri magistrati diversi dal OR in relazione all’indagine concernente il cosiddetto caso NU, non avvedendosi come il complessivo significato dell’articolo (a dispetto dell’inconsistente valorizzazione del lemma ‘anche’, come pretesa esplicitazione di una disgiunzione tra gli argomenti trattati nell’articolo) fosse valso a trasmettere al lettore l’idea che il OR sarebbe stato indagato anche relativamente alla vicenda NU, in totale contrasto con la verità della notizia. 16. Entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono infondati. 17. Con riferimento alle censure in esame, varrà in primo luogo ribadire il decisivo rilievo da ascrivere al principio di incensurabilità, in sede di legittimità, delle valutazioni discrezionalmente operate dal giudice del merito in ordine al carattere diffamatorio delle pubblicazioni a stampa denunciate. Sul punto, converrà ancora una volta richiamare il già citato consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. par. 4), nella parte in cui sottolinea come la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle 14 espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione (riguardate anche nel contesto complessivo del discorso esaminato) e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, con la conseguenza che il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. Sez. 1, ordinanza n. 2605 del 27/1/2023; Sez. 3, ordinanza n. 18631 del 9/6/2022, Rv. 665016 – 01; Sez. 3, ordinanza n. 5811 del 28/2/2019, Rv. 652997 – 01). 18. Nel caso in esame, si è già evidenziato come, con riguardo al richiamo, contenuto nell’articolo denunciato dal ricorrente, della c.d. vicenda NU, la Corte territoriale abbia precisato che «l’autore del testo, dopo aver riferito della posizione di indagato dell’appellante all’epoca, esaurita la descrizione del suo ruolo, esposto il suo curriculum prestigioso, inizia un nuovo periodo, anche graficamente evidenziato con la scelta di andare a capo nel testo, e afferma: “il maxi fascicolo ruota attorno alle dichiarazioni dell’avvocato RO AM, la cui collaborazione ha portato i magistrati capitolini a ipotizzare il reato di corruzione in atti giudiziari anche dietro la sentenza ritenuta “illecita” con cui il Consiglio di Stato annullò la decisione di NK di far cedere a VI NI quote di Banca NU facenti capo a ES a seguito della condanna nel processo Mediaset”. Da una piana lettura del passo testualmente riportato emerge di assoluta evidenza come l’autore dell’articolo, in chiusura di esso, abbia voluto rivolgere la sua attenzione, 15 non più alla vicenda relativa a RG OR, con riguardo al quale non doveva fornire ulteriori informazioni, ma ad altro soggetto, cioè a quello che aveva originato le indagini iniziali, cioè RO AM, intendendo illustrare al pubblico chi questi fosse, non avendolo ancora nominato nel testo. A tal fine, infatti, AN Cimmarusti chiarisce che RO AM è il soggetto che con le sue dichiarazioni aveva dato avvio ad indagini a carico di magistrati anche di assoluto rilievo, avendo fatto ipotizzare alla Procura la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari anche con riferimento alla sentenza c.d. NU. L’inserimento nel finale dell’articolo dell’avverbio “anche” avversativo chiaramente esplicita come il tema nel prosieguo trattato non attenga alla persona di RG OR, non più al centro di esso, (nella prospettazione della sua difesa invece indicato come responsabile in aggiunta anche di atti corruttivi nella pronuncia di tale importantissima decisione), volendo l’articolista proseguire la sua informazione in tema di indagini e di corruzione, notiziando i lettori in ordine ad un soggetto distinto, RO AM, artefice del maxi processo e centro della narrazione conclusiva. «Come ben evidenziato anche dalla difesa degli appellati, non vi è dubbio che se intenzione dell’autore fosse stata quella di redigere un articolo clamoroso che maggiormente calamitasse l’attenzione del pubblico, indicando l’appellante come soggetto indagato anche nell’ambito di quel filone di indagini, proprio in considerazione della notorietà di VI NI, non avrebbe esitato a porre tale riferimento sia nel titolo sia, soprattutto, nella parte iniziale del suo articolo, incentrato su RG OR. Al contrario lo sviluppo del testo nella sola sua parte finale, con il riferimento non già all’odierno appellante, ma alla posizione di altro distinto soggetto, citato nell’articolo in quanto indicato come la fonte iniziale di indagini a vasto campo in tema di corruzione di atti giudiziari, evidenzia come alcuna confusione sia stata attuata e voluta dal giornalista sul punto tra vicende giudiziarie del tutto separata. All’esito delle 16 valutazioni esposte, si deve, pertanto, escludere che l’autore del testo abbia esposto in esso notizie contrarie al vero, ovvero abbia indicato RG OR quale responsabile di compravendite di sentenze, avendo il giornalista chiarito fin dall’inizio come la sua posizione fosse quella di indagato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito di una più vasta indagine avente ad oggetto un presunto sistema di compravendita di sentenze all’evidenza ancora da verificare» (pagg. 13-14 della sentenza impugnata). 19. È appena il caso di sottolineare l’irrilevanza della critica appuntata dal ricorrente sulla scelta del lemma «anche» - scelta operata dal giudice d’appello allo scopo di evidenziare la separatezza delle argomentazioni sviluppate nella prima parte dell’articolo contestato rispetto al finale riferimento alla cosiddetta vicenda NU -, avendo la Corte territoriale avuto cura di precisare (al di là della correttezza della qualificazione grammaticale della parola) l’avvenuto abbandono testuale del tema relativo al OR in quest’ultima parte dell’articolo, e la prosecuzione dell’informazione fornita da ultimo con esclusivo riguardo al distinto soggetto, RO AM, artefice del maxi processo e centro della narrazione conclusiva (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), senza alcun accostamento ‘suggestivo’, avendo altresì ragionevolmente rilevato come, laddove l’articolista avesse concretamente voluto redigere un articolo clamoroso (che maggiormente calamitasse l’attenzione del pubblico) non avrebbe esitato a incentrare l’esposizione sul OR, sia nel titolo dell’articolo che nella sua parte iniziale (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). Si tratta, ancora una volta, di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica 17 e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dall’odierno ricorrente. 20. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso. 21. L’oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, vale a giustificare, ad avviso del Collegio, il giudizio di infondatezza della richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzato in questa sede dai controricorrenti nei confronti del OR. 22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 23. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/12/2025. Il Consigliere Marco dell'Utri Il Presidente ET CR