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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine concesso per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza del 19.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 3280/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
, nata a [...] il [...]; Parte_3
, nato a [...] il [...]; Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe CUNDARI, presso cui elettivamente domiciliano in via Delle Querce n. 20, Caserta, come da procura in atti,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Direttore Generale quale legale rappresentante p.t., con CP_1 sede in Caserta, Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese GRASSIA, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Stabilizzazione OSS
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 26/05/2023, gli odierni ricorrenti, premesso che l' stipulava con delibera n. 771 del 25.10.2021 una convenzione con la CP_1
approvata con delibera n. 31 del Controparte_2 11.01.2022 e successiva delibera di rettifica n. 100 del 28.01.2022, per l'utilizzo della graduatoria dell'Avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di Operatore Socio Sanitario, hanno esposto di essere stati assunti:
- dall'1.4.2022, con scadenza contrattuale al 30.9.2022, poi prorogata al Pt_1
31.3.2023;
- dal 16.4.2022, con scadenza contrattuale al 15.10.2022, poi prorogata al Pt_2
16.4.2023;
- dal 16.4.2022, con scadenza contrattuale al 15.10.2022, poi prorogata al Parte_4
15.4.2023; tutti e tre presso il P.O. di Marcianise;
- dal 16.4.2022, con scadenza contrattuale al 17.10.2022, poi prorogata al Pt_5
15.4.2023, presso il P.O. di Santa Maria Capua Vetere. Controparte_3
Hanno lamentato che la alla scadenza non ne aveva disposto il rinnovo, per mancata permanenza in servizio per sei mesi dal 31.1.2020 al 30.6.2022, malgrado la richiesta di prorogare la durata del contratto a termine da parte dei Direttori delle U.O. rispettive di appartenenza, ma piuttosto aveva preferito attingere alle graduatorie della Federico II. Evidenziando che il decreto milleproroghe d.l. n. 198 del 29.12.2022, poi convertito in legge del 24 febbraio n. 14 del 2023, all'art. 4, ha modificato l'art. 1 comma 268 lett. b) legge 234/2021 nel senso di sostituire il termine del 30 giugno con quello del 31.12.2022 (6 mesi di servizio) e nell'indicare al 31.12.2024 il termine entro cui maturare il possesso del requisito dei 18 mesi di servizio, ha censurato l'operato datoriale e adito il Tribunale al fine di ottenere l'accertamento che i contratti di lavoro dei ricorrenti dovevano essere rinnovati senza soluzione di continuità, al fine di consentire la maturazione dei requisiti per la stabilizzazione e, per l'effetto l'ordine all' resistente di prorogare, quantomeno per l'ulteriore durata di mesi sei e la condanna al pagamento, anche eventualmente a titolo di risarcimento danni, delle somme che i ricorrenti avrebbero percepito se i contratti di lavoro fossero stati tempestivamente prorogati senza soluzione di continuità. Il tutto con il favore delle spese, da distrarsi per anticipo fattone.
Con memoria difensiva depositata in data 31.1.2024 parte resistente si è costituita in giudizio difendere la legittimità del proprio operato, resistendo con svariate argomentazioni in diritto al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto. Vinte le spese di lite.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda è da ritenersi destituita di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento per i seguenti motivi IN DIRITTO
Parte ricorrente reclama il diritto ad ottenere la proroga contrattuale a tempo determinato di ulteriori 6 mesi in prosieguo della contrattazione risoltasi tra fine marzo e metà aprile 2023 nella qualifica di OSS, ai sensi dei commi 9 sexiesdecies e 9 quinquiesdecies dell'art. 4 D.L. n. 198 del 29.12.2022, convertito con la L. 14 del 24.02.2023, nonché in ossequio alle direttive della Regione Campania, al fine del conseguimento della maturazione del periodo utile di 18 mesi per essere poi stabilizzata nel mondo del lavoro.
Orbene, non esiste alcuna disposizione normativa che obblighi le amministrazioni pubbliche a prorogare contratti di lavoro a termine o comunque precari affinché i predetti lavoratori possano raggiungere i requisiti minimi per poi rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa che prevede la stabilizzazione per alcuni lavoratori in possesso dei dati requisiti. L'art. 1, co. 288, lett. b) l. n. 234/2021 prevede che gli Enti del Servizio sanitario nazionale “[…] possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”. Il chiaro e inequivoco disposto normativo, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, dunque, prevede una mera facoltà per le pubbliche amministrazioni del SSN e non certo un obbligo né un dovere di operare nel senso indicato in ricorso.
Piuttosto, la normativa richiamata da parte ricorrente - decreto milleproroghe d.l. n. 198 del 29.12.2022, poi convertito in legge del 24 febbraio n. 14 del 2023, art.
4 - ha modificato l'art. 1 comma 268 lett. b) legge 234/2021 nel senso di sostituire il termine del 30 giugno con quello del 31.12.2022 (6 mesi di servizio) e nell'indicare al 31.12.2024 il termine entro cui maturare il possesso del requisito dei 18 mesi di servizio, con l'unico scopo di prolungare i termini per il conseguimento dei requisiti, ma non conferisce nessun diritto alla proroga del contratto a tempo determinato.
Inoltre, i ricorrenti non hanno i requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della Legge n. 234/21, pur avendo maturato i sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, in quanto i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con l' originariamente di durata semestrale, sono stati prorogati una CP_1 sola volta per altrettanti sei mesi, per una durata complessiva annuale. È evidente, pertanto, che nessuno dei ricorrenti rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della norma speciale di legge astrattamente e potenzialmente autorizzatoria delle assunzioni nella pubblica amministrazione.
Più nello specifico, si legge nella relazione amministrativa:
“Preliminarmente si rappresenta che l'utilizzo delle graduatorie viene effettuato nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale, secondo le disposizioni nazionali e regionali, e le norme disciplinanti l'accesso all'impiego delle Aziende Sanitarie. L' per fronteggiare la carenza di personale con la qualifica di Operatore Socio-Sanitario, CP_1 non essendoci graduatorie a tempo indeterminato, stipulava convenzione con la
[...]
per l'utilizzo della graduatoria dell'Avviso Pubblico per la copertura a Controparte_2 tempo determinato di OSS di cui alla deliberazione n. 771 del 25.10.2021 dell'
[...]
. Controparte_2
In esecuzione di predetta convenzione, i ricorrenti venivano assunti con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per mesi sei rinnovabili. Successivamente venivano prorogati i suddetti contratti, per ulteriori mesi sei, con la primaria esigenza di non provocare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi essenziali di assistenza, specificando in delibera che il rinnovo si intendeva non oltre sei nelle more delle procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato. È bene specificare che è interesse primario della Scrivente Amministrazione non pregiudicare e garantire i livelli assistenziali richiesti dalle esigenze territoriali e che, pertanto, per superare il precariato nelle amministrazioni pubbliche, con delibera n. 483 del 17.03.2023, veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di vario personale del Comparto, tra cui n. 8 posti Operatore Socio Sanitario, in possesso dei requisiti previsti dall'ex art. 20, comma 2, D.lgs. 75/2017 di cui al bando di indizione del concorso ancora in corso e con Delibera n. 1623 del 22/09/2023 di rettifica della deliberazione n. 1277 del 25/07/2023 si prendeva atto dei lavori della Commissione esaminatrice e veniva stilata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato tra gli altri, di n. 20 Operatore Socio Sanitario, livello economico BS, riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. Con le procedure di stabilizzazione l'Azienda ha inteso perseguire l'obiettivo del superamento del precariato attraverso il ricorso ad una forma di reclutamento speciale, in quanto destinata ad una platea limitata di soggetti, individuata sulla base della precedente titolarità di un rapporto a tempo determinato con la P.A. Con Deliberazione n. 1528 del 06/09/2023 la conformemente ai principi guida CP_1 dell'azione amministrativa, che impongono canoni di efficacia, efficienza ed economicità, e in esecuzione della L. 3/2003, art. 9, che dispone che le Pubbliche Amministrazioni “possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei della graduatoria di pubblici concorsi approvate dal altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”, nell'avvalersi dello strumento di “utilizzazione di graduatorie concorsuali approvate da altre Aziende”, per soddisfare le proprie esigenze di reclutamento di personale, stipulava convenzione con la
[...]
per l'utilizzo graduatoria di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la Controparte_4 copertura a tempo indeterminato per l'assunzione di Operatori Socio Sanitari, approvato con Delibera n. 649 del 11.10.2021. Si precisa che la stipula di una Convenzione non preclude alla Azienda di soddisfare le proprie esigenze di reclutamento del personale nel rispetto della normativa vigente”.
Da tanto emerge che la ha prima stipulato una convenzione con l' Parte_6 [...] per l'utilizzo della graduatoria dell'avviso Controparte_2 pubblico per la copertura a tempo determinato di OSS e, proprio in attuazione di detta convenzione, ha assunto a tempo determinato i ricorrenti;
il contratto di lavoro di sei mesi dei ricorrenti è stato prorogato per altri sei mesi e poi non più rinnovato. Poi, dopo avere bandito specifica procedura concorsuale per l'assunzione di OSS a tempo indeterminato, ha stipulato una convenzione con l' Controparte_5 per l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di OSS.
Ebbene, mette conto evidenziare, come fa la Difesa della Azienda, che l'art. 9 l.n. 3/2003 prevede la possibilità per gli enti pubblici di “ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”: nel pubblico impiego (a partire dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244) lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci costituisce la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica e svolge il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale (cfr. Adunanza Plenaria, Consiglio di Stato, decisione n. 14 del 28 luglio 2011), che realizza con pienezza la finalità di contenimento della spesa pubblica e che non recede ma è solo ridimensionato e attenuato in presenza di ipotesi di speciali discipline di settore, di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente - come l'esigenza di stabilizzare personale precario o il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale - che devono in ogni caso essere puntualmente indicate dall'amministrazione che voglia determinarsi diversamente (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 21/10/2021, n.7089).
È evidente che nella fattispecie la scelta di assumere a tempo indeterminato OOS selezionati a seguito di procedura concorsuale appariva meglio rispondente ai canoni della buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost, anche in considerazione della circostanza secondo cui sia i ricorrenti sia gli OSS assunti erano risultati idonei in altrettante graduatorie, ma mentre i ricorrenti sono stati scelti a seguito di avviso pubblico per impiego a tempo determinato, gli OSS di cui alla graduatoria dell'
[...]
sono stati selezionati a seguito di concorso pubblico per Controparte_5
l'assunzione a tempo indeterminato;
dunque, nell'un caso vi è stata una procedura selettiva semplificata per l'assunzione a termine (6 mesi, rinnovabili una volta), mentre nell'altro vi è stata una vera e propria procedura concorsuale pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato. Non può che concordarsi, allora, con parte resistente che ha lamentato che l'azione giudiziaria intentata censura una scelta amministrativa discrezionale, chiedendo al Giudice ordinario di sindacare l'uso del potere amministrativo, sostituendosi alla pubblica amministrazione nella individuazione delle modalità attraverso le quali assumere dipendenti pubblici a tempo indeterminato, in presenza di norma legislative autorizzatorie che prevedono mere facoltà per le pubbliche amministrazioni. È indubbio che esula dai poteri di questo giudicante, rientrando nella riserva di amministrazione, il vaglio in ordine alle carenze di organico e alla verifica dei fabbisogni che imporrebbe, al fine di salvaguardare i livelli essenziali delle prestazioni per l'utenza, il mantenimento in servizio di tutti i lavoratori cd. “precari”.
Tali i motivi della decisione in epigrafe, è ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti.
Stimasi equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art.92, co. II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, per l'assoluta novità della questione trattata, intesa come quaestio juris mai vagliata in precedenza e per la natura ermeneutica della questione decisiva del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi. IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine concesso per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza del 19.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 3280/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
, nata a [...] il [...]; Parte_3
, nato a [...] il [...]; Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe CUNDARI, presso cui elettivamente domiciliano in via Delle Querce n. 20, Caserta, come da procura in atti,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Direttore Generale quale legale rappresentante p.t., con CP_1 sede in Caserta, Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese GRASSIA, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Stabilizzazione OSS
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 26/05/2023, gli odierni ricorrenti, premesso che l' stipulava con delibera n. 771 del 25.10.2021 una convenzione con la CP_1
approvata con delibera n. 31 del Controparte_2 11.01.2022 e successiva delibera di rettifica n. 100 del 28.01.2022, per l'utilizzo della graduatoria dell'Avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di Operatore Socio Sanitario, hanno esposto di essere stati assunti:
- dall'1.4.2022, con scadenza contrattuale al 30.9.2022, poi prorogata al Pt_1
31.3.2023;
- dal 16.4.2022, con scadenza contrattuale al 15.10.2022, poi prorogata al Pt_2
16.4.2023;
- dal 16.4.2022, con scadenza contrattuale al 15.10.2022, poi prorogata al Parte_4
15.4.2023; tutti e tre presso il P.O. di Marcianise;
- dal 16.4.2022, con scadenza contrattuale al 17.10.2022, poi prorogata al Pt_5
15.4.2023, presso il P.O. di Santa Maria Capua Vetere. Controparte_3
Hanno lamentato che la alla scadenza non ne aveva disposto il rinnovo, per mancata permanenza in servizio per sei mesi dal 31.1.2020 al 30.6.2022, malgrado la richiesta di prorogare la durata del contratto a termine da parte dei Direttori delle U.O. rispettive di appartenenza, ma piuttosto aveva preferito attingere alle graduatorie della Federico II. Evidenziando che il decreto milleproroghe d.l. n. 198 del 29.12.2022, poi convertito in legge del 24 febbraio n. 14 del 2023, all'art. 4, ha modificato l'art. 1 comma 268 lett. b) legge 234/2021 nel senso di sostituire il termine del 30 giugno con quello del 31.12.2022 (6 mesi di servizio) e nell'indicare al 31.12.2024 il termine entro cui maturare il possesso del requisito dei 18 mesi di servizio, ha censurato l'operato datoriale e adito il Tribunale al fine di ottenere l'accertamento che i contratti di lavoro dei ricorrenti dovevano essere rinnovati senza soluzione di continuità, al fine di consentire la maturazione dei requisiti per la stabilizzazione e, per l'effetto l'ordine all' resistente di prorogare, quantomeno per l'ulteriore durata di mesi sei e la condanna al pagamento, anche eventualmente a titolo di risarcimento danni, delle somme che i ricorrenti avrebbero percepito se i contratti di lavoro fossero stati tempestivamente prorogati senza soluzione di continuità. Il tutto con il favore delle spese, da distrarsi per anticipo fattone.
Con memoria difensiva depositata in data 31.1.2024 parte resistente si è costituita in giudizio difendere la legittimità del proprio operato, resistendo con svariate argomentazioni in diritto al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto. Vinte le spese di lite.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda è da ritenersi destituita di fondamento e, pertanto, non merita accoglimento per i seguenti motivi IN DIRITTO
Parte ricorrente reclama il diritto ad ottenere la proroga contrattuale a tempo determinato di ulteriori 6 mesi in prosieguo della contrattazione risoltasi tra fine marzo e metà aprile 2023 nella qualifica di OSS, ai sensi dei commi 9 sexiesdecies e 9 quinquiesdecies dell'art. 4 D.L. n. 198 del 29.12.2022, convertito con la L. 14 del 24.02.2023, nonché in ossequio alle direttive della Regione Campania, al fine del conseguimento della maturazione del periodo utile di 18 mesi per essere poi stabilizzata nel mondo del lavoro.
Orbene, non esiste alcuna disposizione normativa che obblighi le amministrazioni pubbliche a prorogare contratti di lavoro a termine o comunque precari affinché i predetti lavoratori possano raggiungere i requisiti minimi per poi rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa che prevede la stabilizzazione per alcuni lavoratori in possesso dei dati requisiti. L'art. 1, co. 288, lett. b) l. n. 234/2021 prevede che gli Enti del Servizio sanitario nazionale “[…] possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”. Il chiaro e inequivoco disposto normativo, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, dunque, prevede una mera facoltà per le pubbliche amministrazioni del SSN e non certo un obbligo né un dovere di operare nel senso indicato in ricorso.
Piuttosto, la normativa richiamata da parte ricorrente - decreto milleproroghe d.l. n. 198 del 29.12.2022, poi convertito in legge del 24 febbraio n. 14 del 2023, art.
4 - ha modificato l'art. 1 comma 268 lett. b) legge 234/2021 nel senso di sostituire il termine del 30 giugno con quello del 31.12.2022 (6 mesi di servizio) e nell'indicare al 31.12.2024 il termine entro cui maturare il possesso del requisito dei 18 mesi di servizio, con l'unico scopo di prolungare i termini per il conseguimento dei requisiti, ma non conferisce nessun diritto alla proroga del contratto a tempo determinato.
Inoltre, i ricorrenti non hanno i requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della Legge n. 234/21, pur avendo maturato i sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, in quanto i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con l' originariamente di durata semestrale, sono stati prorogati una CP_1 sola volta per altrettanti sei mesi, per una durata complessiva annuale. È evidente, pertanto, che nessuno dei ricorrenti rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della norma speciale di legge astrattamente e potenzialmente autorizzatoria delle assunzioni nella pubblica amministrazione.
Più nello specifico, si legge nella relazione amministrativa:
“Preliminarmente si rappresenta che l'utilizzo delle graduatorie viene effettuato nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale, secondo le disposizioni nazionali e regionali, e le norme disciplinanti l'accesso all'impiego delle Aziende Sanitarie. L' per fronteggiare la carenza di personale con la qualifica di Operatore Socio-Sanitario, CP_1 non essendoci graduatorie a tempo indeterminato, stipulava convenzione con la
[...]
per l'utilizzo della graduatoria dell'Avviso Pubblico per la copertura a Controparte_2 tempo determinato di OSS di cui alla deliberazione n. 771 del 25.10.2021 dell'
[...]
. Controparte_2
In esecuzione di predetta convenzione, i ricorrenti venivano assunti con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per mesi sei rinnovabili. Successivamente venivano prorogati i suddetti contratti, per ulteriori mesi sei, con la primaria esigenza di non provocare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi essenziali di assistenza, specificando in delibera che il rinnovo si intendeva non oltre sei nelle more delle procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato. È bene specificare che è interesse primario della Scrivente Amministrazione non pregiudicare e garantire i livelli assistenziali richiesti dalle esigenze territoriali e che, pertanto, per superare il precariato nelle amministrazioni pubbliche, con delibera n. 483 del 17.03.2023, veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di vario personale del Comparto, tra cui n. 8 posti Operatore Socio Sanitario, in possesso dei requisiti previsti dall'ex art. 20, comma 2, D.lgs. 75/2017 di cui al bando di indizione del concorso ancora in corso e con Delibera n. 1623 del 22/09/2023 di rettifica della deliberazione n. 1277 del 25/07/2023 si prendeva atto dei lavori della Commissione esaminatrice e veniva stilata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato tra gli altri, di n. 20 Operatore Socio Sanitario, livello economico BS, riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. Con le procedure di stabilizzazione l'Azienda ha inteso perseguire l'obiettivo del superamento del precariato attraverso il ricorso ad una forma di reclutamento speciale, in quanto destinata ad una platea limitata di soggetti, individuata sulla base della precedente titolarità di un rapporto a tempo determinato con la P.A. Con Deliberazione n. 1528 del 06/09/2023 la conformemente ai principi guida CP_1 dell'azione amministrativa, che impongono canoni di efficacia, efficienza ed economicità, e in esecuzione della L. 3/2003, art. 9, che dispone che le Pubbliche Amministrazioni “possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei della graduatoria di pubblici concorsi approvate dal altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”, nell'avvalersi dello strumento di “utilizzazione di graduatorie concorsuali approvate da altre Aziende”, per soddisfare le proprie esigenze di reclutamento di personale, stipulava convenzione con la
[...]
per l'utilizzo graduatoria di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la Controparte_4 copertura a tempo indeterminato per l'assunzione di Operatori Socio Sanitari, approvato con Delibera n. 649 del 11.10.2021. Si precisa che la stipula di una Convenzione non preclude alla Azienda di soddisfare le proprie esigenze di reclutamento del personale nel rispetto della normativa vigente”.
Da tanto emerge che la ha prima stipulato una convenzione con l' Parte_6 [...] per l'utilizzo della graduatoria dell'avviso Controparte_2 pubblico per la copertura a tempo determinato di OSS e, proprio in attuazione di detta convenzione, ha assunto a tempo determinato i ricorrenti;
il contratto di lavoro di sei mesi dei ricorrenti è stato prorogato per altri sei mesi e poi non più rinnovato. Poi, dopo avere bandito specifica procedura concorsuale per l'assunzione di OSS a tempo indeterminato, ha stipulato una convenzione con l' Controparte_5 per l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di OSS.
Ebbene, mette conto evidenziare, come fa la Difesa della Azienda, che l'art. 9 l.n. 3/2003 prevede la possibilità per gli enti pubblici di “ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”: nel pubblico impiego (a partire dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244) lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci costituisce la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica e svolge il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale (cfr. Adunanza Plenaria, Consiglio di Stato, decisione n. 14 del 28 luglio 2011), che realizza con pienezza la finalità di contenimento della spesa pubblica e che non recede ma è solo ridimensionato e attenuato in presenza di ipotesi di speciali discipline di settore, di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente - come l'esigenza di stabilizzare personale precario o il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale - che devono in ogni caso essere puntualmente indicate dall'amministrazione che voglia determinarsi diversamente (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 21/10/2021, n.7089).
È evidente che nella fattispecie la scelta di assumere a tempo indeterminato OOS selezionati a seguito di procedura concorsuale appariva meglio rispondente ai canoni della buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost, anche in considerazione della circostanza secondo cui sia i ricorrenti sia gli OSS assunti erano risultati idonei in altrettante graduatorie, ma mentre i ricorrenti sono stati scelti a seguito di avviso pubblico per impiego a tempo determinato, gli OSS di cui alla graduatoria dell'
[...]
sono stati selezionati a seguito di concorso pubblico per Controparte_5
l'assunzione a tempo indeterminato;
dunque, nell'un caso vi è stata una procedura selettiva semplificata per l'assunzione a termine (6 mesi, rinnovabili una volta), mentre nell'altro vi è stata una vera e propria procedura concorsuale pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato. Non può che concordarsi, allora, con parte resistente che ha lamentato che l'azione giudiziaria intentata censura una scelta amministrativa discrezionale, chiedendo al Giudice ordinario di sindacare l'uso del potere amministrativo, sostituendosi alla pubblica amministrazione nella individuazione delle modalità attraverso le quali assumere dipendenti pubblici a tempo indeterminato, in presenza di norma legislative autorizzatorie che prevedono mere facoltà per le pubbliche amministrazioni. È indubbio che esula dai poteri di questo giudicante, rientrando nella riserva di amministrazione, il vaglio in ordine alle carenze di organico e alla verifica dei fabbisogni che imporrebbe, al fine di salvaguardare i livelli essenziali delle prestazioni per l'utenza, il mantenimento in servizio di tutti i lavoratori cd. “precari”.
Tali i motivi della decisione in epigrafe, è ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti.
Stimasi equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art.92, co. II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, per l'assoluta novità della questione trattata, intesa come quaestio juris mai vagliata in precedenza e per la natura ermeneutica della questione decisiva del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi. IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini