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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.17634/2024 all'udienza del 13/3/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Arcangeli pec Parte_1
, giusta delega in calce al ricorso. Email_1
RICORRENTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dal funzionario Davide Laurino pec t in forza di Email_2 delega rilasciata dal Direttore p.t. della Filiale Metropolitana Inps di Roma Flaminio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/5/2024 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire:
“ condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei maturati e CP_1 maturandi dell'assegno di invalidità (art. 13, L. 118/71), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 15.3.2022, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario.” Deduceva che con decreto di omologa del Tribunale di Roma depositato il 28/11/2023 notificato alla competente sede in data 29/11/2023, veniva accertata la CP_1 sussistenza in capo all'istante del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 legge 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.3.2022; che in data 07/12/2023 il ricorrente trasmetteva telematicamente il modello AP70 per la liquidazione della prestazione, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. Costituitosi ritualmente, l' deduceva di aver provveduto ad inoltrare all'Ufficio CP_1 competente la richiesta di liquidazione in data 05/06/2024 nonché un ulteriore sollecito in data 1/10/2024. La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza. Oggetto della pretesa è il pagamento dell'assegno di invalidità ex art. 13 legge 118/71, avendo parte ricorrente ottenuto omologa dell'accertamento sanitario con cui si riconosceva l'invalidità necessaria per ottenere la prestazione con decorrenza dal 15 marzo 2022 .
L'omologa è stata notificata all' in data 29.11.2023 ed è stato trasmesso il mod AP CP_1
70 in data 07.12.2023, passati 120 giorni, l non ha pagato la prestazione ed in data CP_1
7/5/24 la parte ricorrente è stata costretta ad adire le vie legali. La documentazione in atti prova l'esistenza dell'omologa, del mod ap 70, della loro comunicazione e la certificazione dell'Agenzia delle Entrate , per cui sussiste il diritto della ricorrente al pagamento dell'assegno dal primo giorno del mese successivo alla domanda oltre interessi decorsi 120 giorni dalla notifica dell'AP /70 , 7/12/23.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo sono a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: condanna l' al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità per come accertato in CP_1 sede di omologa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda del marzo 2022 oltre interessi decorsi 120 giorni dal 7/12/23. condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 1305,00 da attribuire al CP_1 procuratore antistatario oltre iva cpa e spese generali
Roma 13/3/2025
Il giudice (Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla
Marini Misterioso e con l'ausilio del Magistrato Ordinario in Tirocinio- Dott.ssa
Emanuela Cisterna)