TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 518
TAR
Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
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Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà ed erroneità della motivazione, violazione di legge

    L'individuazione delle linee essenziali dell'organizzazione degli uffici è rimessa a ciascuna amministrazione. La modifica del regolamento è un'opzione organizzativa non arbitraria né irragionevole, coerente con i principi di funzionalità e flessibilità. La discrezionalità del Sindaco è bilanciata da uno schema procedimentale definito e trasparente. La rotazione straordinaria è applicabile solo in presenza di procedimenti penali o disciplinari e può essere sostituita da misure alternative nei comuni di piccole dimensioni.

  • Rigettato
    Violazione della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà; violazione degli artt. 2, 3 e 97 Costituzione

    La disciplina adottata è coerente con il CCNL Funzioni Locali 2016-2018. L'ente ha esercitato il proprio potere organizzativo definendo criteri idonei a garantire la copertura delle posizioni organizzative con personale dotato di adeguata professionalità. Il sistema di attribuzione dei punteggi valorizza l'esperienza professionale e l'anzianità di servizio. Il personale interno non è escluso se possiede i requisiti richiesti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 518
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 518
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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