Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01021/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2021, proposto da
CI FA, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Erchie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Rainò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15/4/2021, e con essa del “Regolamento per il conferimento, la graduazione e la revoca delle posizioni organizzative approvato con G.C. n. 52 dell'8/4/2019. Modifiche”, pubblicato in data 23.4.2021, con il quale veniva modificato il precedente regolamento in materia ed i criteri di valutazione e pesatura delle candidature di cui all'allegata Tabella A);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con il provvedimento innanzi indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Erchie;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. AN IP e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta del Comune di Erchie n. 47 del 15 aprile 2021, che ha modificato il Regolamento per il conferimento, la graduazione e la revoca delle posizioni organizzative, e i criteri di valutazione e pesatura delle candidature di cui all’allegata Tabella A.
1.1. In fatto, la ricorrente deduce quanto segue.
Con deliberazione n. 122 del 29 settembre 2020 il Comune resistente ha ridotto le aree organizzative da sei a tre (con conseguente diminuzione dei responsabili di settore) sopprimendo anche il II Settore Socio-Culturale, diretto dalla ricorrente, accorpato all’Area Affari Generali.
Con deliberazione n. 3 dell’8 ottobre 2020, il Comune ha modificato il regolamento sulle posizioni organizzative, attribuendo al Sindaco le funzioni di valutazione e gestione della procedura di conferimento degli incarichi, in contrasto con il TUEL e con il CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016/2018.
Con atto di Giunta n. 22 del 19 febbraio 2021, il Comune, sostenendo la carenza di adeguate professionalità interne, ha istituito quattro nuove aree organizzative; il Segretario generale ha espresso parere negativo.
Infine, con la deliberazione n. 47 del 15 aprile 2021, oggetto di impugnazione, l’ente ha nuovamente modificato il regolamento, ridefinendo i criteri di selezione delle posizioni organizzative. In particolare sono stati introdotti nuovi parametri di valutazione delle candidature, una soglia minima di idoneità pari a 75 punti e la possibilità per il Sindaco di conferire gli incarichi tra i candidati idonei. Ad avviso della ricorrente, tali criteri non valorizzerebbero l’esperienza maturata nei settori soppressi e sarebbero stati introdotti al fine di favorire specifiche nomine.
1.2. La ricorrente formula i motivi di impugnazione sintetizzati come segue.
I) “Eccesso di potere per illogicità manifesta dell’azione amministrativa, contraddittorietà ed erroneità della motivazione, violazione di legge” . I nuovi criteri di selezione introdotti con la delibera impugnata sarebbero incompatibili con il TUEL, con il CCNL e con la normativa in materia di prevenzione della corruzione. La ricorrente evidenzia in particolare la contraddizione tra l’attribuzione degli incarichi sulla base di valutazioni discrezionali del Sindaco, l’obbligo di rotazione straordinaria previsto dalla normativa e la possibilità di conferire incarichi anche a personale appartenente a categorie inferiori. Tali elementi dimostrerebbero un uso distorto del potere organizzativo, volto a consentire nomine discrezionali e ad escludere le precedenti figure apicali dalle nuove posizioni organizzative.
II) “Violazione della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà; violazione degli artt. 2, 3 e 97 Costituzione ”. I nuovi criteri di valutazione violerebbero il principio di par condicio tra i candidati. L’esperienza maturata dalla ricorrente nel settore successivamente soppresso non verrebbe adeguatamente considerata. La nuova Tabella A sarebbe stata strutturata in modo da favorire specifici candidati, determinando una disparità di trattamento.
2. Si è costituito il Comune resistente, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: gli atti impugnati costituirebbero atti di macro-organizzazione che non inciderebbero direttamente sulla posizione giuridica della ricorrente; quest’ultima, inoltre, ha accettato la mobilità volontaria presso un altro Comune, mantenendo categoria e trattamento economico, circostanza che escluderebbe l’attualità dell’interesse al ricorso.
Nel merito, il Comune sostiene l’infondatezza del ricorso.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2026, la causa è stata introitata in decisione.
4. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla parte resistente, preferendo respingere il ricorso nel merito, in applicazione dell’ormai consolidato principio della “ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale.
5. Il primo motivo, con il quale si deduce l’illegittimità dei criteri di selezione introdotti con la delibera impugnata, è infondato.
In via preliminare, va ricordato che l’individuazione delle linee essenziali dell’organizzazione degli uffici pubblici – compresa la definizione delle strutture più rilevanti e, per quanto qui rileva, delle modalità di conferimento dei relativi incarichi – è rimessa a ciascuna amministrazione. Tale attività si realizza attraverso appositi atti organizzativi adottati nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge (artt. 2 e 5 d.lgs. n. 165/2001) e deve essere orientata a criteri di efficienza, flessibilità, trasparenza e imparzialità, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) nonché dell’esigenza di efficacia dell’azione amministrativa (art. 1 l. n. 241/1990) (Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5143).
Gli atti di organizzazione rientrano a pieno titolo tra i provvedimenti amministrativi e, come tali, sono soggetti al rispetto delle regole proprie di tale categoria, tra cui quelle in materia di competenza, ragionevolezza e imparzialità, oltre che al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo anche con riferimento all’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3728). Tuttavia, il principio di auto-organizzazione dell’amministrazione comporta il riconoscimento di un ampio margine di discrezionalità programmatica nella definizione dell’assetto degli uffici e nella determinazione delle modalità di conferimento degli incarichi.
Ciò dipende anche dal fatto che, pur essendo soggetta al principio di legalità, l’attività organizzativa amministrativa si svolge prevalentemente sul piano interno e programmatorio e non incide – se non in via mediata – sulle posizioni giuridiche dei consociati. Nella fase di programmazione, infatti, l’amministrazione non instaura rapporti immediati con i destinatari dell’azione amministrativa, ma si limita a predisporre l’assetto organizzativo che consentirà successivamente l’esercizio delle funzioni. Ne deriva che l’intensità dell’obbligo motivazionale risulta attenuata e che il controllo giurisdizionale è circoscritto alle ipotesi di evidente illogicità, travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza.
Pertanto, nell’adozione di tali provvedimenti l’amministrazione dispone di una discrezionalità che, non implicando un vero e proprio bilanciamento tra interessi pubblici e privati tipico dei procedimenti con effetti esterni, comporta un minore rigore nell’onere motivazionale e restringe il sindacato del giudice alle situazioni di palese abnormità (Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5143).
Con riferimento agli enti locali, tali principi hanno trovato conferma già con la legge n. 127 del 1997, che – modificando l’art. 51 della legge n. 142 del 1990 – ha attribuito alla Giunta la competenza ad adottare il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. La scelta di affidare tale regolamento all’organo esecutivo evidenzia infatti lo stretto collegamento tra l’organizzazione degli uffici e l’esercizio delle funzioni operative dell’ente.
La disciplina è poi completata dagli articoli 109 e 110 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), che consentono agli enti locali di organizzare la propria struttura dirigenziale con strumenti flessibili (attribuzione di funzioni ai responsabili o incarichi a contratto), con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale.
Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione del Comune di modificare il regolamento relativo alle posizioni organizzative, introducendo nuovi criteri di valutazione e riconoscendo un ruolo più incisivo al Sindaco nella procedura di conferimento degli incarichi, deve essere considerata un’opzione organizzativa che, in sé, non appare né arbitraria né irragionevole o sproporzionata, risultando coerente con i principi di funzionalità e flessibilità previsti dall’art. 2 del d.lgs. n. 165/2001.
Del resto, l’atto impugnato non appare il frutto di una determinazione improvvisa, estemporanea e poco meditata o superficiale, costituendo invece l’esito di una complessiva riorganizzazione degli uffici operata nel tempo.
Per altro, sebbene l’art. 3 del regolamento impugnato stabilisca che il Sindaco attribuisce l’incarico intuitu personae , tale discrezionalità appare bilanciata dall’applicazione di un preliminare schema procedimentale ben definito e opportunamente esternato. Si prevede, infatti, l’espletamento di un’apposita selezione comparativa indetta con avviso pubblico tenuto conto dei criteri della tabella A), nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità.
L’art. 4, co. 4 del Regolamento disciplina poi, in ottemperanza all’art. 16, co. 1, lett. I-quater) del D. Lgs. n. 165/2001, la rotazione straordinaria degli incarichi dirigenziali in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari.
Considerato che si tratta di un Comune sprovvisto di personale con qualifica dirigenziale e caratterizzato da una dotazione organica limitata, l’eventuale applicazione della rotazione straordinaria può essere presa in considerazione solo in presenza di procedimenti penali o disciplinari a carico dei dipendenti interessati e accompagnata dall’adozione di soluzioni organizzative alternative; ciò al fine di evitare che la ridotta disponibilità di personale determini un blocco o un significativo rallentamento dell’attività amministrativa.
È vero infatti che, come evidenziato dall’ente resistente, l’ANAC è intervenuta sul punto con le delibere nn. 215/2019, 345/2020 e 192/2021, evidenziando che la rotazione straordinaria, nell’ipotesi di Comuni di piccole dimensioni privi di qualifiche dirigenziali e dunque di impossibilità obiettiva di rotazione straordinaria, può essere sostituita da altre misure utili a prevenire fenomeni corruttivi.
Non risulta quindi condivisibile neppure la censura di violazione del principio di “rotazione” di cui all’art. 16 del d.lgs. 165/2001.
6. Anche il secondo motivo, volto a far valere l’illegittimità dei nuovi criteri di valutazione, è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la disciplina adottata dall’amministrazione risulta, anzitutto, coerente con quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018, il quale all’art. 14 consente ai Comuni di conferire incarichi di posizione organizzativa anche a dipendenti non appartenenti alla categoria D nelle ipotesi richiamate dall’art. 13, comma 2, lettere a) e b) (ossia in caso di assenza di posizioni della suddetta categoria D).
Nel definire i criteri di partecipazione alla procedura per il conferimento degli incarichi, l’ente ha esercitato il proprio potere organizzativo nell’ambito dell’ampia discrezionalità allo stesso riconosciuta (su cui si richiamano le considerazioni svolte al punto precedente), definendo i requisiti di accesso in relazione alle concrete esigenze della struttura amministrativa. Nel caso specifico, la limitata consistenza dell’organico ha evidentemente indotto il Comune a individuare criteri idonei a garantire comunque la copertura delle posizioni organizzative mediante personale dotato di adeguata professionalità.
A tal fine il regolamento impugnato, e in particolare la Tabella A ad esso allegata, individuano requisiti di partecipazione volti ad assicurare la competenza tecnica dei candidati: il sistema di attribuzione dei punteggi è stato costruito valorizzando principalmente l’esperienza professionale effettivamente maturata e l’anzianità di servizio nei settori riconducibili alle aree organizzative individuate dagli atti di indirizzo politico.
La suddetta impostazione non sembra determinare indebiti o irragionevoli vantaggi derivanti da precedenti posizioni consolidate nel tempo: ciò che rileva è il possesso attuale di adeguate competenze ed esperienze in relazione allo specifico ambito organizzativo definito dalla Giunta comunale. Il riconoscimento dei punteggi è quindi collegato alla professionalità dimostrata e, in particolare, alla pregressa titolarità di incarichi di posizione organizzativa svolti presso altri enti o in ambiti analoghi a quelli oggetto della selezione.
Per altro, il personale interno non risulta affatto escluso dalla procedura selettiva, potendo invece concorrere e ottenere l’incarico qualora possieda i requisiti tecnico-professionali richiesti.
Le scelte organizzative operate dal Comune resistente non sembrano, quindi, in contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità, né con l’obbligo di reclutamento del personale mediante procedure selettive ispirate al principio del concorso.
7. Conclusivamente, alla stregua di quanto sin qui esposto, il ricorso è infondato.
8. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA Moro, Presidente FF
Lorenzo Ieva, Consigliere
AN IP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IP | PA Moro |
IL SEGRETARIO