Sentenza breve 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 03/12/2025, n. 21743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21743 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21743/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10290/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10290 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Roma, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti inviata in data 14.6.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma, della Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente impugnativa trae fondamento dall’affermata illegittimità del contegno omissivo osservato dall’intimata Amministrazione, a fronte della domanda di ammissione alle misure di accoglienza previste in favore dei richiedenti protezione internazionale.
Si sono costituiti in giudizio la Questura di Roma, la Commissione territoriale di riconoscimento della protezione internazionale di Roma ed il Ministero dell’Interno (23.10.2025): le Amministrazioni hanno dato atto di aver “ calendarizzato l’udizione della richiedente asilo per il prossimo 23.10.2025 di cui è stata data contestuale comunicazione all’avvocato, a mezzo PEC ”.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
All’udienza in Camera di Consiglio del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preso atto della persistenza, allo stato, del contegno omissivo da parte dell’Amministrazione resistente, ritiene il Collegio che la condizione del ricorrente, richiedente la protezione internazionale, imponga all’Amministrazione resistente, secondo quanto previsto dal d.lgs. 142/2015, di riscontrare la richiesta di accesso alle misure di accoglienza con un provvedimento espresso da adottarsi nel termine di trenta giorni, previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il ricorso all’esame merita, dunque, accoglimento, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di pronunciarsi sulla richiesta presentata dal ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, ovvero dalla notificazione, ad istanza di parte, della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, viene fin da ora nominato un Commissario ad acta , nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario dal medesimo delegato, provvederà a riscontrare l’istanza della parte ricorrente con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi 30 (trenta) giorni.
Si precisa, quanto alle determinazioni che l’Amministrazione resistente o il Commissario dovranno assumere, che, anche laddove il richiedente, a seguito della novella operata dalla legge n. 50/2023, non rientrasse tra i soggetti che possono beneficiare dell’accesso nei progetti della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), deve al medesimo essere, comunque, garantito l’accesso in un CAS (Centro di accoglienza straordinaria) alla luce di quanto stabilito dal d.lgs. 142/2015.
A fronte della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto l’accesso alle misure di accoglienza;
- condanna l’Amministrazione resistente ad adottare, nel termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, ovvero dalla notificazione, ad istanza di parte, della presente sentenza, un provvedimento espresso in ordine all’istanza presentata dalla parte ricorrente, secondo quanto evidenziato in motivazione;
- per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, nomina un Commissario ad acta, nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà a riscontrare l’istanza della parte ricorrente con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, secondo quanto indicato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO IT, Presidente
AN AN, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | TO IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.