Articolo 9 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 luglio 1964
Art. 9.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 27 gennaio 1962, n. 7 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitille ed interessi le obbligazioni emesse dal comune, di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in L. 1.922.028.750.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964