Art. 9.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 27 gennaio 1962, n. 7 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitille ed interessi le obbligazioni emesse dal comune, di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in L. 1.922.028.750.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 27 gennaio 1962, n. 7 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitille ed interessi le obbligazioni emesse dal comune, di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in L. 1.922.028.750.