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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/11/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa RE GI Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 2645/2025 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI LEVATI, elettivamente Parte_1 domiciliato nello studio del difensore in OR, Via Quattro Giornate di Napoli nr. 9
E
E , rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLA Parte_2 Parte_3
MARGIACCHI, elettivamente domiciliati nello studio del difensore in Perugia, Via Alessi, 35
RICORRENTI
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 3.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte1.
1 All'udienza del 3.10.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso “congiunto” ex art. 337 septies c.c. depositato in data 22.07.25 e alle conclusioni ivi contenute insistendo per il loro accoglimento, ossia chiedendo che “l'Ill.mo Giudice adito, convocate le parti e assunte le informazioni del caso, qualora ritenuto necessario, Voglia, anche in modifica dei provvedimenti adottati in sede di scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. (nato a [...] il 167.05.1966, c.f. residente in [...] C.F._1 Roma n.- 50) e la Sig.ra (nata a [...] il [...], c.f. residente in Parte_3 C.F._2 OR (PG) alla Via Quattro Giornate di Napoli n. 9), disporre che l'importo di € 650.00(seicentocinquanta/00) pari alla somma totale corrisposta mensilmente dal Sig. alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_3 mantenimento mensile del figlio nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._3 residente in [...], venga versata direttamente nelle mani del ricorrente”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1 Pt_3
, C.F. , nata a [...] il [...], hanno contratto matrimonio
[...] C.F._4 il 6.5.2000 a Perugia. Dal matrimonio sono nati i figli (il 5.11.2000) e (il 05.09.2002). Per_1 Pt_1 La coppia si è separata e successivamente ha divorziato per effetto di sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 551/2013 pubblicata il 30.04.2013 alle condizioni concordate dai coniugi, successivamente modificate con ordinanza n. 2850/2019 del 20.5.2019 (prevedendo il versamento diretto a mani della figlia del contributo paterno di mantenimento pari a € 650,00, fermo Per_1 restando il versamento del contributo di mantenimento di pari importo, in favore del figlio Pt_1 alla sig.ra . Parte_3
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia, congiuntamente formulato dal figlio maggiorenne Pt_1 e dai genitori e i ricorrenti hanno chiesto pronuncia di modifica Parte_2 Parte_3 delle condizioni di divorzio nel senso di disporre che il contributo paterno di € 650.00 versato a titolo di mantenimento in suo favore sia corrisposto direttamente nelle mani del figlio. A tal fine, hanno riferito che il figlio si è trasferito da febbraio 2020 presso l'abitazione del Pt_1 padre, fissando la propria residenza presso di lui;
che il padre, pur continuando a versare alla madre il contributo di mantenimento in favore del figlio, sta provvedendo materialmente anche ai bisogni e necessità dello stesso.
Con le note conclusionali congiunte le parti si sono riportate al ricorso congiunto ex art. 337 septies c.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Le parti hanno concordato che il contributo paterno di mantenimento di € 650,00 sia versato direttamente nelle mani del figlio convivente col padre. Pt_1 Le condizioni concordate possono essere trasfuse in sentenza apparendo coerenti con la disciplina primaria in materia di mantenimento di figli e funzionali agli interessi della prole.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
MODIFICA le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui alla sentenza del Tribunale di Perugia n. 551/2013 pubblicata il 30.04.2013, successivamente modificata con ordinanza n. 2850/2019 del 20.5.2019, alle condizioni concordate tra le parti da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte e per l'effetto dispone che il contributo paterno di mantenimento per il figlio sia versato direttamente allo stesso. Pt_1
Dichiara le spese di lite interamente compensate per le ragioni indicate in motivazione
Perugia 11/11/2025
Il Presidente est.
RE GI
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa RE GI Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 2645/2025 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI LEVATI, elettivamente Parte_1 domiciliato nello studio del difensore in OR, Via Quattro Giornate di Napoli nr. 9
E
E , rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLA Parte_2 Parte_3
MARGIACCHI, elettivamente domiciliati nello studio del difensore in Perugia, Via Alessi, 35
RICORRENTI
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 3.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte1.
1 All'udienza del 3.10.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso “congiunto” ex art. 337 septies c.c. depositato in data 22.07.25 e alle conclusioni ivi contenute insistendo per il loro accoglimento, ossia chiedendo che “l'Ill.mo Giudice adito, convocate le parti e assunte le informazioni del caso, qualora ritenuto necessario, Voglia, anche in modifica dei provvedimenti adottati in sede di scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. (nato a [...] il 167.05.1966, c.f. residente in [...] C.F._1 Roma n.- 50) e la Sig.ra (nata a [...] il [...], c.f. residente in Parte_3 C.F._2 OR (PG) alla Via Quattro Giornate di Napoli n. 9), disporre che l'importo di € 650.00(seicentocinquanta/00) pari alla somma totale corrisposta mensilmente dal Sig. alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_3 mantenimento mensile del figlio nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._3 residente in [...], venga versata direttamente nelle mani del ricorrente”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1 Pt_3
, C.F. , nata a [...] il [...], hanno contratto matrimonio
[...] C.F._4 il 6.5.2000 a Perugia. Dal matrimonio sono nati i figli (il 5.11.2000) e (il 05.09.2002). Per_1 Pt_1 La coppia si è separata e successivamente ha divorziato per effetto di sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 551/2013 pubblicata il 30.04.2013 alle condizioni concordate dai coniugi, successivamente modificate con ordinanza n. 2850/2019 del 20.5.2019 (prevedendo il versamento diretto a mani della figlia del contributo paterno di mantenimento pari a € 650,00, fermo Per_1 restando il versamento del contributo di mantenimento di pari importo, in favore del figlio Pt_1 alla sig.ra . Parte_3
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia, congiuntamente formulato dal figlio maggiorenne Pt_1 e dai genitori e i ricorrenti hanno chiesto pronuncia di modifica Parte_2 Parte_3 delle condizioni di divorzio nel senso di disporre che il contributo paterno di € 650.00 versato a titolo di mantenimento in suo favore sia corrisposto direttamente nelle mani del figlio. A tal fine, hanno riferito che il figlio si è trasferito da febbraio 2020 presso l'abitazione del Pt_1 padre, fissando la propria residenza presso di lui;
che il padre, pur continuando a versare alla madre il contributo di mantenimento in favore del figlio, sta provvedendo materialmente anche ai bisogni e necessità dello stesso.
Con le note conclusionali congiunte le parti si sono riportate al ricorso congiunto ex art. 337 septies c.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Le parti hanno concordato che il contributo paterno di mantenimento di € 650,00 sia versato direttamente nelle mani del figlio convivente col padre. Pt_1 Le condizioni concordate possono essere trasfuse in sentenza apparendo coerenti con la disciplina primaria in materia di mantenimento di figli e funzionali agli interessi della prole.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
MODIFICA le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui alla sentenza del Tribunale di Perugia n. 551/2013 pubblicata il 30.04.2013, successivamente modificata con ordinanza n. 2850/2019 del 20.5.2019, alle condizioni concordate tra le parti da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte e per l'effetto dispone che il contributo paterno di mantenimento per il figlio sia versato direttamente allo stesso. Pt_1
Dichiara le spese di lite interamente compensate per le ragioni indicate in motivazione
Perugia 11/11/2025
Il Presidente est.
RE GI