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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/09/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria
- Giudice
- Giudice Dott. Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1062/2024 R.G., vertente tra:
,, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Missere Parte_1
e
Parte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Caldarone e Teodoro Miccoli
,
FATTO E DIRITTO
Parte_1 ha chiesto la regolamentazione dei Con ricorso depositato il 16.4.2024, rapporti tra il resistente e la figlia minore Per_1 (2023), nata dalla relazione more uxorio da essa ricorrente intrattenuta con il Pt_2, e la previsione a carico del resistente di un assegno mensile di almeno euro 400,00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata la prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 14 c.p.c., si è costituito [...]
Pt 2 chiedendo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con regolamentazione del diritto di visita del padre, e la previsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia di euro 150,00 mensili.
All'udienza del 10.9.2024 il GD adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva l'affido condiviso della minore Per_1 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo i tempi concordati dalle parti alla medesima udienza, e poneva a carico del resistente un assegno mensile di euro 230,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nelle more del giudizio, le parti dichiaravano di avere concordato le condizioni per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della minore e, all'udienza scritta del
5.12.2024, la causa veniva rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che nulla osti al recepimento delle condizioni, così come richieste congiuntamente dalle parti interessate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso originariamente depositato da [...]
nei confronti di Parte_2 e poi congiuntamente da entrambe le parti, dispone Parte_1
in conformità alle condizioni depositate dalle parti in data 4.6.2025 in allegato alle note di trattazione scritta e riportate in calce alla presente sentenza di cui costituiscono parte integrante.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brindisi, 4.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro PATTI E CONDIZIONI
Procedimento civile n. 1062/2024 R.G.
1. La minore HL NA, verrà affidata in forma condivisa e paritaria ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con domicilio presso entrambi e residenza anagrafica presso la madre;
2. le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3. per i primi trenta mesi di vita della minore, il padre incontrerà e terrà con sé la figlia per tre giorni a settimana, ovvero il lunedì, il mercoledì ed il venerdì (salvo deroghe da concordarsi almeno dieci giorni prima), dalle 18,00 alle 21,00 con prelevamento dalla casa della madre e riconsegna della minore presso la medesima genitrice.
4. a far data dal raggiungimento dei trenta mesi di vita della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia minore anche a fine settimana alterni con pernottamento presso di lui dal sabato alla domenica;
nel periodo di Natale: 24 e 26 dicembre nonchè 1 gennaio con la madre,
25, 31 dicembre e 6 gennaio con il padre ad anni alterni;
nel periodo
Pasquale: Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre ad anni alterni;
nel periodo estivo (luglio- agosto): il padre potrà avere con sé la figlia per quindici giorni anche non consecutivi al mese.
5. Il padre continuerà a versare la somma di € 250,00 mensili quale contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese non prevedibili e/o straordinarie, da concordarsi preventivamente.
6. l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre;
7. spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
AL Anna Quarta Jonata NA
Per autentica
Avv. Raffaele Missere Avv. Teodoro Miccoli
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria
- Giudice
- Giudice Dott. Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1062/2024 R.G., vertente tra:
,, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Missere Parte_1
e
Parte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Caldarone e Teodoro Miccoli
,
FATTO E DIRITTO
Parte_1 ha chiesto la regolamentazione dei Con ricorso depositato il 16.4.2024, rapporti tra il resistente e la figlia minore Per_1 (2023), nata dalla relazione more uxorio da essa ricorrente intrattenuta con il Pt_2, e la previsione a carico del resistente di un assegno mensile di almeno euro 400,00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata la prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 14 c.p.c., si è costituito [...]
Pt 2 chiedendo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con regolamentazione del diritto di visita del padre, e la previsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia di euro 150,00 mensili.
All'udienza del 10.9.2024 il GD adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva l'affido condiviso della minore Per_1 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo i tempi concordati dalle parti alla medesima udienza, e poneva a carico del resistente un assegno mensile di euro 230,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nelle more del giudizio, le parti dichiaravano di avere concordato le condizioni per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della minore e, all'udienza scritta del
5.12.2024, la causa veniva rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che nulla osti al recepimento delle condizioni, così come richieste congiuntamente dalle parti interessate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso originariamente depositato da [...]
nei confronti di Parte_2 e poi congiuntamente da entrambe le parti, dispone Parte_1
in conformità alle condizioni depositate dalle parti in data 4.6.2025 in allegato alle note di trattazione scritta e riportate in calce alla presente sentenza di cui costituiscono parte integrante.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brindisi, 4.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro PATTI E CONDIZIONI
Procedimento civile n. 1062/2024 R.G.
1. La minore HL NA, verrà affidata in forma condivisa e paritaria ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con domicilio presso entrambi e residenza anagrafica presso la madre;
2. le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3. per i primi trenta mesi di vita della minore, il padre incontrerà e terrà con sé la figlia per tre giorni a settimana, ovvero il lunedì, il mercoledì ed il venerdì (salvo deroghe da concordarsi almeno dieci giorni prima), dalle 18,00 alle 21,00 con prelevamento dalla casa della madre e riconsegna della minore presso la medesima genitrice.
4. a far data dal raggiungimento dei trenta mesi di vita della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia minore anche a fine settimana alterni con pernottamento presso di lui dal sabato alla domenica;
nel periodo di Natale: 24 e 26 dicembre nonchè 1 gennaio con la madre,
25, 31 dicembre e 6 gennaio con il padre ad anni alterni;
nel periodo
Pasquale: Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre ad anni alterni;
nel periodo estivo (luglio- agosto): il padre potrà avere con sé la figlia per quindici giorni anche non consecutivi al mese.
5. Il padre continuerà a versare la somma di € 250,00 mensili quale contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese non prevedibili e/o straordinarie, da concordarsi preventivamente.
6. l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre;
7. spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
AL Anna Quarta Jonata NA
Per autentica
Avv. Raffaele Missere Avv. Teodoro Miccoli