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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 4315/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. LOSITO NICOLA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.03.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l chiedendo il CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento dall'08.11.2023, giusta decreto di omologa del 20.11.2024. Costituendosi in giudizio, la parte convenuta dava atto del regolare pagamento delle spettanze rivendicate dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Sono infondate le pretese avanzate dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
Orbene, nell'ipotesi in esame, dalla documentazione in atti risulta che la parte convenuta ha regolarmente provveduto all'erogazione della prestazione richiesta in data 20.01.2025, dunque, precedentemente al deposito del ricorso (cfr. cedolino di pensione in atti).
Pertanto, il ricorso è infondato e va respinto. In presenza dell'autodichiarazione reddituale sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 4315/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. LOSITO NICOLA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.03.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l chiedendo il CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento dall'08.11.2023, giusta decreto di omologa del 20.11.2024. Costituendosi in giudizio, la parte convenuta dava atto del regolare pagamento delle spettanze rivendicate dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Sono infondate le pretese avanzate dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
Orbene, nell'ipotesi in esame, dalla documentazione in atti risulta che la parte convenuta ha regolarmente provveduto all'erogazione della prestazione richiesta in data 20.01.2025, dunque, precedentemente al deposito del ricorso (cfr. cedolino di pensione in atti).
Pertanto, il ricorso è infondato e va respinto. In presenza dell'autodichiarazione reddituale sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli