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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1336/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7199/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170033073518000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: ADE insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania e all'Agenzia entrate Riscossione di Catania con p.e.c. consegnate in data 26.6.2023, è impugnata la cartella di pagamento n.
29320220075259740000, notificata in data 27/04/2023, per un totale di € 2.326,88, conseguente al mancato pagamento dell'avviso di accertamento del Comune di Acireale n. 315 del 30/12/2020, asseritamente notificato il 10/08/2021, per T.A.R.E.S. anno di imposta 2013.
Il ricorrente deduce: la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto di riscossione impugnato;
che la pretesa avanzata dal concessionario deve dirsi estinta per prescrizione, poiché dall'anno di imposta 2013 alla data di notifica della cartella impugnata sono passati ben più di cinque anni, senza che nel frattempo sia stato validamente notificato alcun atto interruttivo;
L'Agenzia delle entrate controdeduce: che la Commissione adita verifichi la tempestività del ricorso depositato in Segreteria ai sensi dell'art. 21; che la cartella di pagamento n. 20230428103832903, non è presente nella banca dati dell'Ufficio e non risulta notificata alla parte ricorrente, l'atto per il quale viene chiesto l'annullamento non è riferibile al sig. Ricorrente_1 e ciò determina che l'opposizione proposta avverso il predetto atto sia da considerare inammissibile e/o improponibile in quanto non produce alcun effetto nella sua sfera giuridica;
che la contestata cartella di pagamento n. 20230428103832903 non risulta in alcun modo emessa da questa D.P. di Catania.
Il ricorrente, con memorie depositate in data 23.1.2026, deposita attestazione di avvenuta notifica della cartella impugnata e insiste nei motivi del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate, con memorie depositate in data 21.01.2016, eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto l'atto depositato dal contribuente presso la Segreteria della Commissione risulta radicalmente difforme rispetto a quello previamente notificato all'Ufficio (si vedano atti depositati dal ricorrente).
L'Agenzia delle entrate-Riscossione di Catania non si è costituita in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza del 13.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente deposita in atti un ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'impugnazione della cartella di pagamento n. 29320220075259740000.
Il ricorrente notifica all'Agenzia delle entrate, come risulta dalla p.e.c., un ricorso proposto contro l' Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania e l'Agenzia delle entrate-Riscossione per l'impugnazione della cartella di pagamento n. 20230428103832903.
Lo stesso contenuto ha la p.e.c. inoltrata all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il ricorso notificato alle parti resistenti è diverso da quello depositato in giudizio dal ricorrente.
L'articolo 22, co. 1, del D.Lgs. 546/92 dispone che il ricorrente, a pena d'inammissibilità, “deposita l'originale del ricorso notificato (…) ovvero copia del ricorso Consegnato spedito per posta (…)”
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania, liquidate in complessivi euro 351,90.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7199/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170033073518000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: ADE insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania e all'Agenzia entrate Riscossione di Catania con p.e.c. consegnate in data 26.6.2023, è impugnata la cartella di pagamento n.
29320220075259740000, notificata in data 27/04/2023, per un totale di € 2.326,88, conseguente al mancato pagamento dell'avviso di accertamento del Comune di Acireale n. 315 del 30/12/2020, asseritamente notificato il 10/08/2021, per T.A.R.E.S. anno di imposta 2013.
Il ricorrente deduce: la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto di riscossione impugnato;
che la pretesa avanzata dal concessionario deve dirsi estinta per prescrizione, poiché dall'anno di imposta 2013 alla data di notifica della cartella impugnata sono passati ben più di cinque anni, senza che nel frattempo sia stato validamente notificato alcun atto interruttivo;
L'Agenzia delle entrate controdeduce: che la Commissione adita verifichi la tempestività del ricorso depositato in Segreteria ai sensi dell'art. 21; che la cartella di pagamento n. 20230428103832903, non è presente nella banca dati dell'Ufficio e non risulta notificata alla parte ricorrente, l'atto per il quale viene chiesto l'annullamento non è riferibile al sig. Ricorrente_1 e ciò determina che l'opposizione proposta avverso il predetto atto sia da considerare inammissibile e/o improponibile in quanto non produce alcun effetto nella sua sfera giuridica;
che la contestata cartella di pagamento n. 20230428103832903 non risulta in alcun modo emessa da questa D.P. di Catania.
Il ricorrente, con memorie depositate in data 23.1.2026, deposita attestazione di avvenuta notifica della cartella impugnata e insiste nei motivi del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate, con memorie depositate in data 21.01.2016, eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto l'atto depositato dal contribuente presso la Segreteria della Commissione risulta radicalmente difforme rispetto a quello previamente notificato all'Ufficio (si vedano atti depositati dal ricorrente).
L'Agenzia delle entrate-Riscossione di Catania non si è costituita in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza del 13.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente deposita in atti un ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'impugnazione della cartella di pagamento n. 29320220075259740000.
Il ricorrente notifica all'Agenzia delle entrate, come risulta dalla p.e.c., un ricorso proposto contro l' Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania e l'Agenzia delle entrate-Riscossione per l'impugnazione della cartella di pagamento n. 20230428103832903.
Lo stesso contenuto ha la p.e.c. inoltrata all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il ricorso notificato alle parti resistenti è diverso da quello depositato in giudizio dal ricorrente.
L'articolo 22, co. 1, del D.Lgs. 546/92 dispone che il ricorrente, a pena d'inammissibilità, “deposita l'originale del ricorso notificato (…) ovvero copia del ricorso Consegnato spedito per posta (…)”
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania, liquidate in complessivi euro 351,90.
Il Giudice monocratico