Art. 2. 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, abilita le Scuole che ne facciano richiesta al rilascio dei diplomi aventi valore legale.
Versione
11 novembre 1986
11 novembre 1986
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 3762Provvedimento: […] 5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente sostiene che il decreto ministeriale n. 59/2018 non garantisca la corrispondenza tra gli ordinamenti didattici delle SSML e quelli delle università per i nuovi corsi di secondo ciclo, in tal modo compromettendo la legittimità dei diplomi rilasciati, in violazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 697 del 1986 ( a mente dei quali i diplomi rilasciati dalle scuole superiori per interpreti e traduttori possono avere effetti giuridici solo se l'ordinamento didattico delle scuole corrisponde a quello universitario ).Leggi di più...
- scuole superiori per mediatori linguistici·
- art. 17 legge n. 127/1997·
- disparità di trattamento·
- giurisdizione amministrativa·
- regolamento ministeriale·
- qualificazione docenti·
- eccesso di potere·
- armonizzazione normativa·
- corrispondenza ordinamenti didattici·
- principio di legalità