Articolo 2 della Legge 11 ottobre 1986, n. 697
Articolo 1
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11 novembre 1986
Art. 2. 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, abilita le Scuole che ne facciano richiesta al rilascio dei diplomi aventi valore legale.

Entrata in vigore il 11 novembre 1986
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