Art. 1.
Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attivita' di servizio al 1 luglio 1973, e' concesso un compenso una tantum dell'importo di lire 30.000.
Al personale assunto successivamente al 1 luglio 1973, detto compenso una tantum e' corrisposto in proporzione ai mesi o frazione di mese di servizio prestati nel periodo 1 luglio 1973-31 dicembre 1973.
Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i funzionari dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attivita' di servizio al 1 luglio 1973, e' concesso un compenso una tantum dell'importo di lire 30.000.
Al personale assunto successivamente al 1 luglio 1973, detto compenso una tantum e' corrisposto in proporzione ai mesi o frazione di mese di servizio prestati nel periodo 1 luglio 1973-31 dicembre 1973.
Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i funzionari dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .