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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11961/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11961/2025 promossa da:
AVV. (C.F. ) in proprio ed elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1 presso il proprio studio in Via Stefani n.34, 30027 San Donà di Piave (VE);
RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio ex lege Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. ), e domiciliato presso gli uffici P.IVA_1 della quale, situati a San Marco 63 - Palazzo Reale, Venezia;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'avv. ha proposto ricorso in opposizione avverso il decreto del Tribunale di CP_1
Venezia, Prima Sezione Penale, con cui sono stati liquidati gli onorari per l'attività svolta nei confronti di e in quanto parti civili ammesse al Persona_1 Persona_2 Persona_3 patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al R.G.N.R. n. 9423/2024.
pagina 1 di 5 La ricorrente lamenta l'erronea quantificazione del compenso liquidato al difensore contestando la violazione del principio di necessaria coincidenza tra la somma che l'imputato deve rifondere allo Stato e la somma che lo Stato liquida al difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio;
deducendo che il Tribunale, con decreto del 9.04.2025, ha liquidato i propri compensi in una somma pari ad € 2.795,00 oltre accessori e non, invece, in € 4.192,00 come liquidata in sentenza;
deducendo inoltre la mancata applicazione dei parametri medi tariffari, nonostante la natura dell'attività e l'impegno professionale prestati dal difensore, senza adeguata e necessaria motivazione.
La ricorrente ha pertanto chiesto di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di liquidare in proprio favore l'importo di € 4.336,00 oltre spese generali 15% e CPA ovvero, in subordine, l'importo di € 4.192,00 liquidato nel dispositivo di sentenza emesso il 22.1.2025 nel procedimento penale n. 9243/2023 RGNR.
2. Il si è costituito contestando tutto quanto dedotto da controparte e Controparte_2 precisando che la tesi della controparte non appare condivisibile e deducendo che il Tribunale ha adeguatamente apprezzato l'attività difensiva, valutando un compenso superiore ai minimi sia per la fase istruttoria che per la fase decisoria;
deducendo pertanto che la liquidazione appare congrua.
Parte resistente ha pertanto chiesto di rigettare l'opposizione, in quanto infondata;
con vittoria di spese di lite.
3. All'udienza del 23.10.2025 il Giudice, sentite e le parti e vista la natura documentale della controversia, riservava la decisione.
4. La causa viene ora decisa come segue.
5. Il ricorso è infondato e pertanto viene rigettato.
Il provvedimento di liquidazione della Prima Sezione Penale del Tribunale di Venezia appare del tutto legittimo e fa corretta applicazione della disciplina della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e dei principi dettati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Il principio di corrispondenza della sentenza di condanna e della successiva liquidazione a carico dell'IO non trova applicazione nei termini indicati dalla ricorrente che sembra non pagina 2 di 5 tener conto del fatto che, in sede di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato deve essere applicata la decurtazione prevista per legge ai sensi dell'art. 106 bis dpr 115/2002 per i procedimenti penali.
In tal senso il Tribunale nel giudizio penale richiamato ha condannato l'imputato al pagamento di complessivi € 4.192,00 a favore dell'IO, e, successivamente, con decreto del 9.04.2025, ha correttamente liquidato il compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, al netto della riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.p.r. 115/2002, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.
La sentenza di condanna infatti fa riferimento al titolo risarcitorio e alla conseguente relativa rifusione delle spese di lite;
diversa è la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato che riguarda invece il rapporto tra il difensore e il proprio assistito che non necessariamente deve prevedere una identica quantificazione.
Diversamente opinando non solo si arriverebbe ad ignorare la riduzione di un terzo prevista per legge in sede di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, ma si ammetterebbe una sorte di vantaggio per il soggetto condannato qualora la persona offesa costituitasi parte civile fosse non abbietta, riducendo il titolo riferibile alle spese di lite.
La pronuncia richiamata da parte ricorrente (Cass. Civ. 29688/2019) si esprime proprio nei termini indicati dalla scrivente e si contrappone alla prospettazione della ricorrente dando rilevo a quella parte della giurisprudenza che “ha negato l'esigenza di tale necessaria coincidenza degli importi nel processo civile (Cass. n. 22017/2018).
Gli argomenti portati a sostegno di tale soluzione sono i seguenti: in primo luogo nel procedimento civile non c'è contestualità della condanna in favore dello Stato e la liquidazione in favore del difensore, distinguendosi in questo ambito la condanna alle spese in favore dello
Stato e il decreto di liquidazione in favore del difensore: il principio della coincidenza porterebbe a una sostanziale disapplicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130; in secondo luogo perchè "la conclusione della cassazione penale non pare una conclusione necessaria.
Non si vede infatti perchè nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata rispetto alle altre parti soccombenti" pagina 3 di 5 (Cass. n. 22017/2018 cit.).”
Aggiunge la Suprema Corte, nella sentenza n. 29688/2019, che “Ad ulteriore conforto della correttezza della soluzione che nega la necessaria coincidenza degli importi, è possibile aggiungere che il soccombente è tenuto per definizione a corrispondere l'importo liquidato dal giudice secondo tariffa, non l'importo che il vincitore deve al proprio difensore, che non costituisce infatti parametro per la liquidazione giudiziale. Così come il vincitore non può pretendere dal soccombente la differenza fra le spese liquidata dal giudice e la somma eventualmente maggiore che egli deve al proprio difensore, in modo speculare il soccombente non può sottrarsi al pagamento di quanto liquidato eccependo che il vincitore ha sostenuto una spesa minore.”
In relazione poi alla quantificazione delle spese di lite si osserva che il Tribunale non solo ha ritenuto di discostarsi dai valori minimi ma ha altresì applicato l'incremento per la pluralità delle parti malgrado queste avessero la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 12 co.2, D.M. 55/2014.
Il provvedimento in questa sede opposto è peraltro motivato e, come è noto, è consentito al
Giudice discostarsi dai valori medi purché vi sia una motivazione adeguata.
La quantificazione effettuata dal Tribunale nel provvedimento opposto è pertanto congrua e adeguata e la motivazione valorizza la complessità della causa così come già riconosciuto in parte motiva nello stesso decreto di liquidazione.
Alla luce di quanto esposto non appaiono accoglibili nessuna delle doglianze della parte ricorrente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori minimi per tutte le fasi stante il tipo di attività processuale svolta, fatta eccezione della fase istruttoria non celebrata, vengono liquidate per un importo pari ad € 852,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 4 di 5 dispone:
RIGETTA l'opposizione e CONFERMA integralmente il provvedimento impugnato;
CONDANNA parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del Controparte_2 liquidate in una somma parti ad € 852,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Venezia, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11961/2025 promossa da:
AVV. (C.F. ) in proprio ed elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1 presso il proprio studio in Via Stefani n.34, 30027 San Donà di Piave (VE);
RICORRENTE contro
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio ex lege Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. ), e domiciliato presso gli uffici P.IVA_1 della quale, situati a San Marco 63 - Palazzo Reale, Venezia;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'avv. ha proposto ricorso in opposizione avverso il decreto del Tribunale di CP_1
Venezia, Prima Sezione Penale, con cui sono stati liquidati gli onorari per l'attività svolta nei confronti di e in quanto parti civili ammesse al Persona_1 Persona_2 Persona_3 patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al R.G.N.R. n. 9423/2024.
pagina 1 di 5 La ricorrente lamenta l'erronea quantificazione del compenso liquidato al difensore contestando la violazione del principio di necessaria coincidenza tra la somma che l'imputato deve rifondere allo Stato e la somma che lo Stato liquida al difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio;
deducendo che il Tribunale, con decreto del 9.04.2025, ha liquidato i propri compensi in una somma pari ad € 2.795,00 oltre accessori e non, invece, in € 4.192,00 come liquidata in sentenza;
deducendo inoltre la mancata applicazione dei parametri medi tariffari, nonostante la natura dell'attività e l'impegno professionale prestati dal difensore, senza adeguata e necessaria motivazione.
La ricorrente ha pertanto chiesto di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di liquidare in proprio favore l'importo di € 4.336,00 oltre spese generali 15% e CPA ovvero, in subordine, l'importo di € 4.192,00 liquidato nel dispositivo di sentenza emesso il 22.1.2025 nel procedimento penale n. 9243/2023 RGNR.
2. Il si è costituito contestando tutto quanto dedotto da controparte e Controparte_2 precisando che la tesi della controparte non appare condivisibile e deducendo che il Tribunale ha adeguatamente apprezzato l'attività difensiva, valutando un compenso superiore ai minimi sia per la fase istruttoria che per la fase decisoria;
deducendo pertanto che la liquidazione appare congrua.
Parte resistente ha pertanto chiesto di rigettare l'opposizione, in quanto infondata;
con vittoria di spese di lite.
3. All'udienza del 23.10.2025 il Giudice, sentite e le parti e vista la natura documentale della controversia, riservava la decisione.
4. La causa viene ora decisa come segue.
5. Il ricorso è infondato e pertanto viene rigettato.
Il provvedimento di liquidazione della Prima Sezione Penale del Tribunale di Venezia appare del tutto legittimo e fa corretta applicazione della disciplina della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e dei principi dettati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Il principio di corrispondenza della sentenza di condanna e della successiva liquidazione a carico dell'IO non trova applicazione nei termini indicati dalla ricorrente che sembra non pagina 2 di 5 tener conto del fatto che, in sede di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato deve essere applicata la decurtazione prevista per legge ai sensi dell'art. 106 bis dpr 115/2002 per i procedimenti penali.
In tal senso il Tribunale nel giudizio penale richiamato ha condannato l'imputato al pagamento di complessivi € 4.192,00 a favore dell'IO, e, successivamente, con decreto del 9.04.2025, ha correttamente liquidato il compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, al netto della riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.p.r. 115/2002, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.
La sentenza di condanna infatti fa riferimento al titolo risarcitorio e alla conseguente relativa rifusione delle spese di lite;
diversa è la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato che riguarda invece il rapporto tra il difensore e il proprio assistito che non necessariamente deve prevedere una identica quantificazione.
Diversamente opinando non solo si arriverebbe ad ignorare la riduzione di un terzo prevista per legge in sede di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, ma si ammetterebbe una sorte di vantaggio per il soggetto condannato qualora la persona offesa costituitasi parte civile fosse non abbietta, riducendo il titolo riferibile alle spese di lite.
La pronuncia richiamata da parte ricorrente (Cass. Civ. 29688/2019) si esprime proprio nei termini indicati dalla scrivente e si contrappone alla prospettazione della ricorrente dando rilevo a quella parte della giurisprudenza che “ha negato l'esigenza di tale necessaria coincidenza degli importi nel processo civile (Cass. n. 22017/2018).
Gli argomenti portati a sostegno di tale soluzione sono i seguenti: in primo luogo nel procedimento civile non c'è contestualità della condanna in favore dello Stato e la liquidazione in favore del difensore, distinguendosi in questo ambito la condanna alle spese in favore dello
Stato e il decreto di liquidazione in favore del difensore: il principio della coincidenza porterebbe a una sostanziale disapplicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130; in secondo luogo perchè "la conclusione della cassazione penale non pare una conclusione necessaria.
Non si vede infatti perchè nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata rispetto alle altre parti soccombenti" pagina 3 di 5 (Cass. n. 22017/2018 cit.).”
Aggiunge la Suprema Corte, nella sentenza n. 29688/2019, che “Ad ulteriore conforto della correttezza della soluzione che nega la necessaria coincidenza degli importi, è possibile aggiungere che il soccombente è tenuto per definizione a corrispondere l'importo liquidato dal giudice secondo tariffa, non l'importo che il vincitore deve al proprio difensore, che non costituisce infatti parametro per la liquidazione giudiziale. Così come il vincitore non può pretendere dal soccombente la differenza fra le spese liquidata dal giudice e la somma eventualmente maggiore che egli deve al proprio difensore, in modo speculare il soccombente non può sottrarsi al pagamento di quanto liquidato eccependo che il vincitore ha sostenuto una spesa minore.”
In relazione poi alla quantificazione delle spese di lite si osserva che il Tribunale non solo ha ritenuto di discostarsi dai valori minimi ma ha altresì applicato l'incremento per la pluralità delle parti malgrado queste avessero la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 12 co.2, D.M. 55/2014.
Il provvedimento in questa sede opposto è peraltro motivato e, come è noto, è consentito al
Giudice discostarsi dai valori medi purché vi sia una motivazione adeguata.
La quantificazione effettuata dal Tribunale nel provvedimento opposto è pertanto congrua e adeguata e la motivazione valorizza la complessità della causa così come già riconosciuto in parte motiva nello stesso decreto di liquidazione.
Alla luce di quanto esposto non appaiono accoglibili nessuna delle doglianze della parte ricorrente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori minimi per tutte le fasi stante il tipo di attività processuale svolta, fatta eccezione della fase istruttoria non celebrata, vengono liquidate per un importo pari ad € 852,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 4 di 5 dispone:
RIGETTA l'opposizione e CONFERMA integralmente il provvedimento impugnato;
CONDANNA parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del Controparte_2 liquidate in una somma parti ad € 852,00 oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Venezia, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
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