Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 994
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per inesistenza o mera apparenza della motivazione

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti, collegando l'operazione fraudolenta all'indagata sulla base di intercettazioni telefoniche e dichiarazioni testimoniali, nonché sulla base dell'irrisorietà del corrispettivo versato per la cessione del ramo d'azienda. Si afferma che l'operazione, simulando la cessione di un ramo d'azienda inesistente e attuata con pagamenti irrisori, non poteva trarre in inganno l'amministratrice della società cessionaria.

  • Rigettato
    Mancanza e/o apparenza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti

    La Corte ha ritenuto che il ricorso si risolva in una critica alla valutazione del compendio indiziario operata dal Tribunale del Riesame, volta a prospettare spiegazioni alternative. Si afferma che la motivazione del Tribunale è congrua e che il ricorso chiede una rilettura degli elementi di fatto, che non rientra nel sindacato di legittimità. Si evidenzia l'inesistenza delle strutture societarie delle società cedenti, il ruolo di prestanome di Messina e le anomalie dei contratti di cessione, che rivelano la piena consapevolezza di SS del meccanismo fraudolento.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 10 quater del d.lgs. 74/2000, 322 e 324 per assoluta carenza e/o comunque evidente illogicità della stessa in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie di indebita compensazione

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti, collegando l'operazione fraudolenta all'indagata sulla base di intercettazioni telefoniche e dichiarazioni testimoniali, nonché sulla base dell'irrisorietà del corrispettivo versato per la cessione del ramo d'azienda. Si afferma che l'operazione, simulando la cessione di un ramo d'azienda inesistente e attuata con pagamenti irrisori, non poteva trarre in inganno l'amministratrice della società cessionaria. Si dichiara inammissibile la doglianza relativa alla omessa motivazione sull'impossibilità di procedere alla confisca ai danni dell'ente e l'eccezione prospettante la nullità del decreto di sequestro per difetto della motivazione in ordine alle ragioni che imponevano l'anticipazione dell'effetto ablativo, in quanto non proposte dinanzi al Tribunale.

  • Altro
    Violazioni di legge e assenza di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti e al periculum in mora

    La Corte ha ritenuto che le censure relative al fumus commissi delicti siano assertive e generiche, non confrontandosi con il percorso motivazionale contestato. Si afferma che il requisito del periculum in mora non è stato adeguatamente motivato in relazione alla posizione del ricorrente, in quanto la motivazione del Tribunale si è incentrata sul ruolo delle società di comodo e sul trasferimento di fondi, argomenti non pertinenti alla posizione di AR. Pertanto, l'ordinanza viene annullata con rinvio al Tribunale per nuova valutazione, restando assorbite le doglianze relative al limite di valore entro cui sarebbe stata possibile l'apprensione dei beni.

  • Accolto
    Deficit motivazionale su passaggio decisivo della motivazione impugnata

    La Corte ha ritenuto sussistere un deficit motivazionale su un passaggio decisivo della motivazione impugnata, attinta dall'istanza del riesame, che impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale per nuova valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 994
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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