Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione ad ingiunzione fiscale per la riscossione delle entrate patrimoniali, quando l'opponente deduca una pretesa che trovi il suo titolo necessario in un rapporto di pubblico impiego.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/1999, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CHIANCIANO TERME, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA CASAGNI LIPPI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ZE LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 100, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GRISCIOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO BETTI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 18/97 del Giudice di pace di MONTEPULCIANO, depositata il 09/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito l'avvocato Adriano CASELLATO, per delega dell'Avvocato Luca CASAGNI LIPPI, per il ricorrente;
udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni, LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo, accoglimento del primo motivo con assorbimento degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 maggio 1997 il Giudice di pace di TE ha accolto l'opposizione che RC TI aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti l'8 maggio 1996 e avente ad oggetto il pagamento di lire 922.428 al Comune di NO ER (del quale era stato dipendente) in restituzione di un pari somma erogatagli in più dei dovuto, in seguito alla valutazione del servizio militare compiuta in difformità dai criteri stabiliti dall'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, come interpretato dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. A tale decisione il giudicante è pervenuto osservando che l'opponente era effettivamente tenuto al rimborso, ma la norma prescrive che il recupero avvenga mediante prelievo dai miglioramenti ottenuti dal lavoratore sul trattamento di attività o di quiescenza, ed essi nella specie non erano stati individuati.
Contro la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di NO ER, in base a tre motivi. RC TI ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite per la decisione della sola questione di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo del ricorso si censura la sentenza per violazione dei principi in tema di riparto della giurisdizione, ed in particolare per violazione dell'art. 7 e 21 L. 1034/71 e dei principi in tema di giurisdizione esclusiva;
inoltre per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 1,3 e 5 cod. proc. civ.). Premesso che il provvedimento con cui era stato deliberato il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti non è stato impugnato in sede di giustizia amministrativa dagli interessati, il Comune di TE ribadisce l'eccezione - dolendosi anche della mancata sua delibazione nella sentenza impugnata - di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, osservando che si verte in materia di pubblico impiego. Il primo motivo del ricorso è fondato.
Questo Supremo Collegio ha già ripetutamente affermato che sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della opposizione ad ingiunzione fiscale per la riscossione di entrate patrimoniali, quando l'opponente deduce una pretesa che trovi il suo titolo necessario in un rapporto di pubblico impiego (S.U. 3 giugno 1992 n. 6786; per un caso analogo di recupero di emolumenti non dovuti cfr. S.U. 24 ottobre 1990 n. 10326, 5 novembre 1987 n. 8207 che richiama la precedente sentenza 18 maggio 1970 n. 1580). L'elemento determinate al fine della ripartizione della giurisdizione è che la controversia trovi titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, pure se di contenuto patrimoniale (S.U. 11 dicembre 1979 n. 6442, 21 novembre 1983 n. 6922, 3 giugno 1992 n. 6786). Nel caso in esame ne' è controvertibile la natura di ente pubblico territoriale del ricorrente, ne' può dubitarsi del fatto che l'incremento del salario individuale di anzianità derivante dal prestato servizio militare, che dal Comune si assume indebitamente corrisposto e per recuperare il quale il Comune aveva agito nei confronti del TI, inerisce direttamente al rapporto di impiego, posto che l'art.20 della legge 24 dicembre 1986 n.958 stabilisce che il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per lo inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
Consegue a quanto esposto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, la cassazione senza rinvio della impugnata sentenza e la dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
vi sono motivi per compensare le spese processuali dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in camera di consiglio a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa senza rinvio la impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, dalle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione il 12 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999.