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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/12/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 935/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. EU IA RC Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ERICA ROSANGELA SAVASTA del foro di Milano RICORRENTE E
(CF ) Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.12.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale Parte_1
– ed a seguito del passaggio in giudicato di tale decisione - lo scioglimento del matrimonio contratto con in Egitto in data 26.11.2018, atto trascritto in Italia Controparte_1 presso il Comune di Lubriano (VT), Anno 2019, n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2019, Uff.
1. Nessuno si costituiva per parte resistente che veniva dichiarata contumace Nel corso della prima udienza di comparizione, alla luce della documentazione depositata, non sussistendo ulteriori prove da assumere, la causa all'esito della discussione veniva trattenuta in decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta di separazione personale avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba essere accolta risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio, dovendo, poi provvedere con ulteriore decisione in merito alla domanda di divorzio Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale in relazione al matrimonio celebrato tra Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] Controparte_1
nato a AS (Egitto) il [...] in [...] al matrimonio tra loro celebrato
[...] in Egitto in data 26.11.2018, atto trascritto in Italia presso il Comune di Lubriano (VT), Anno 2019, n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2019, Uff. 1;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lubriano per gli adempimenti di legge;
3. rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo come da separata ordinanza;
4. ordina che copia della sentenza sia allegata agli atti del fascicolo.
5. Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
IL PRESIDENTE est.
EU IA RC
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG N. 935/2024 Composto dai Magistrati: Dr. EU IA RC Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le determinazioni sul merito come da richieste delle parti
P.Q.M.
fissa l' udienza del 14.01.2027 davanti al dr. EU M. RC. Dispone la sostituzione di tale udienza con lo scambio di note da trasmettere entro le ore 7,00 di tale decisione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 10.12.2025
IL PRESIDENTE est.
EU IA RC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. EU IA RC Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ERICA ROSANGELA SAVASTA del foro di Milano RICORRENTE E
(CF ) Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.12.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale Parte_1
– ed a seguito del passaggio in giudicato di tale decisione - lo scioglimento del matrimonio contratto con in Egitto in data 26.11.2018, atto trascritto in Italia Controparte_1 presso il Comune di Lubriano (VT), Anno 2019, n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2019, Uff.
1. Nessuno si costituiva per parte resistente che veniva dichiarata contumace Nel corso della prima udienza di comparizione, alla luce della documentazione depositata, non sussistendo ulteriori prove da assumere, la causa all'esito della discussione veniva trattenuta in decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta di separazione personale avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba essere accolta risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tanto e preso atto dell'intervento del P.M. può essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi oggi parti del presente giudizio, dovendo, poi provvedere con ulteriore decisione in merito alla domanda di divorzio Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale in relazione al matrimonio celebrato tra Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] Controparte_1
nato a AS (Egitto) il [...] in [...] al matrimonio tra loro celebrato
[...] in Egitto in data 26.11.2018, atto trascritto in Italia presso il Comune di Lubriano (VT), Anno 2019, n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2019, Uff. 1;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lubriano per gli adempimenti di legge;
3. rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo come da separata ordinanza;
4. ordina che copia della sentenza sia allegata agli atti del fascicolo.
5. Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
IL PRESIDENTE est.
EU IA RC
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG N. 935/2024 Composto dai Magistrati: Dr. EU IA RC Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le determinazioni sul merito come da richieste delle parti
P.Q.M.
fissa l' udienza del 14.01.2027 davanti al dr. EU M. RC. Dispone la sostituzione di tale udienza con lo scambio di note da trasmettere entro le ore 7,00 di tale decisione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 10.12.2025
IL PRESIDENTE est.
EU IA RC