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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 553/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16786/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119740520000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250119740520000 relativa alla tassa automobilistica anno 2020, deducendo i seguenti motivi:
1. Mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 064040846815, presupposto della cartella;
2. Prescrizione del tributo ex art. 5 D.L. 953/1982;
3. Illegittimità della notifica via PEC eseguita all'indirizzo del professionista;
4. Nullità della notifica PEC per carenza di attestazione di conformità, di firma digitale e per mancata ricezione dell'originale della cartella;
5. Difetto di motivazione della cartella per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si sono costituiti Regione AN e Agenzia delle Entrate – ON chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. La Regione ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità delle doglianze di merito ai sensi dell' art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992 atteso che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato il
04/07/2023 e non impugnato;
ha inoltre contestato la prescrizione e sostenuto la regolarità della notifica dell'avviso a mezzo raccomandata A/R (procedura semplificata per la tassa automobilistica).
ADER ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sulle questioni di merito, ha confermato la regolarità della notifica via PEC ex art. 26 DPR 602/1973 e, in ogni caso, la sanatoria ex art. 156 c.p.c.; ha infine escluso il vizio di motivazione in punto interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Sulla notifica dell'avviso di accertamento
Dalla documentazione prodotta dalla Regione AN risulta che l'avviso di accertamento n.
064040846815 relativo all'annualità 2020 è stato notificato al contribuente in data 04/07/2023 a mezzo raccomandata A/R. In tema di notificazioni postali degli atti impositivi eseguite direttamente dall'ente/ufficio con procedura semplificata, trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario e opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo con prova contraria (non fornita in atti).
La Cassazione ha chiarito che la notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico all'indirizzo del destinatario, senza necessità di relata o ulteriori formalità. È pertanto provata e regolare la notifica dell'avviso presupposto.
2) Sulla prescrizione della tassa automobilistica
La tassa automobilistica è governata dall'art. 5 D.L. 953/1982 (come modificato dall'art. 3 D.L. 2/1986, conv.
L. 60/1986), che prevede la prescrizione triennale dell'azione per il recupero delle somme dovute, decorrente dal terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato notificato il 04/07/2023, dunque entro il termine triennale riferibile all'annualità 2020. Inoltre, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, una volta notificato l'avviso (atto emesso a pena di decadenza), la successiva prescrizione per la cartella decorre dal momento in cui l'avviso diviene definitivo, ossia scaduti i 60 giorni per impugnarlo: la cartella del 23/07/2025 si colloca quindi nel triennio successivo alla definitività dell'avviso e non è prescritta.
Peraltro, è principio consolidato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo (per mancata impugnazione) è preclusa nel giudizio promosso avverso un atto successivo, salvo vizi propri di quest'ultimo: ciò rende inammissibili le contestazioni sul merito dell'accertamento dedotte solo in sede di impugnazione della cartella.
3) Sulla notifica della cartella via PEC
La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è espressamente consentita dall'art. 26 DPR 602/1973, presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti dalla legge (INI-PEC/INAD).
Quanto ai profili formali prospettati (invio all'indirizzo del professionista;
formato PDF non p7m; assenza di firma digitale;
carenza di attestazione di conformità), la Cassazione ha ripetutamente affermato che la cartella notificata via PEC è valida anche quando l'allegato è in formato .pdf e privo di firma digitale, essendo la PEC di per sé idonea ad assicurare autenticità e provenienza dell'atto dall'ente emittente;
non sussiste un obbligo generalizzato di firma digitale sulla copia informatica della cartella, né di attestazione di conformità quando l'atto è nativo digitale o quando la copia per immagine è inequivocabilmente riferibile all'organo emittente.
Anche eventuali irregolarità della notifica PEC, ove non integrino inesistenza (mancanza totale di collegamento col destinatario), risultano sanabili per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., ove l'atto sia conosciuto e impugnato dal contribuente: la giurisprudenza distingue infatti tra nullità (sanabile ex tunc)
e inesistenza (non sanabile).
4) Su firma digitale, attestazione di conformità e “originale” della cartella
La cartella notificata via PEC è, di regola, un documento informatico che non necessita di sottoscrizione autografa e la cui validità non è condizionata dall'apposizione di firma digitale né dall'allegazione di un
“originale” cartaceo;
ciò risulta coerente sia con il Codice dell'Amministrazione Digitale sia con l'orientamento consolidato della Cassazione (anche recente) in materia di formato PDF e assenza di firma digitale.
5) Sul dedotto difetto di motivazione in punto interessi
In tema di motivazione della cartella riguardo agli interessi, le Sezioni Unite hanno chiarito che se la cartella segue un atto precedente (avviso/sentenza) che ha già determinato il quantum del tributo e individuato la decorrenza e la base normativa degli interessi, è sufficiente il rinvio (per relationem) all'atto presupposto, con l'indicazione dell'importo aggiornato;
se, invece, la cartella è il primo atto che richiede interessi, essa deve indicare importo, base normativa e decorrenza, senza che sia necessario riportare l'algoritmo analitico di calcolo.
Nel caso concreto, la cartella per tassa automobilistica riporta gli importi iscritti a ruolo e rinvia all'avviso presupposto: non è quindi ravvisabile vizio di motivazione relativamente agli interessi.
6) Sulla legittimazione passiva
Le doglianze attinenti al merito dell'imposizione (notifica e contenuto dell'avviso di accertamento;
prescrizione della pretesa originaria) riguardano la Regione quale ente impositore;
i vizi della riscossione (notifica PEC della cartella, forma e motivazione dell'atto di riscossione) attengono alla legittimazione passiva di ADER.
Ne discende la parziale inammissibilità delle censure rivolte a soggetto diverso da quello legittimato, fermo restando il complessivo rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica:
1. Rigetta il ricorso del Sig. Ricorrente_1 perché infondato;
2. Conferma la legittimità degli atti impugnati;
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 278,00 oltre accessori di legge, da suddividersi in parti uguali (€ 139,00 ciascuno) tra le resistenti Regione AN e
Agenzia delle Entrate – ON.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€278,00 oltre accessori di legge da suddividersi in parti uguali (€139,00 ciascuno) tra le resistenti Regione
AN ed AdE-ON.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16786/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119740520000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250119740520000 relativa alla tassa automobilistica anno 2020, deducendo i seguenti motivi:
1. Mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 064040846815, presupposto della cartella;
2. Prescrizione del tributo ex art. 5 D.L. 953/1982;
3. Illegittimità della notifica via PEC eseguita all'indirizzo del professionista;
4. Nullità della notifica PEC per carenza di attestazione di conformità, di firma digitale e per mancata ricezione dell'originale della cartella;
5. Difetto di motivazione della cartella per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si sono costituiti Regione AN e Agenzia delle Entrate – ON chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. La Regione ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità delle doglianze di merito ai sensi dell' art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992 atteso che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato il
04/07/2023 e non impugnato;
ha inoltre contestato la prescrizione e sostenuto la regolarità della notifica dell'avviso a mezzo raccomandata A/R (procedura semplificata per la tassa automobilistica).
ADER ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sulle questioni di merito, ha confermato la regolarità della notifica via PEC ex art. 26 DPR 602/1973 e, in ogni caso, la sanatoria ex art. 156 c.p.c.; ha infine escluso il vizio di motivazione in punto interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Sulla notifica dell'avviso di accertamento
Dalla documentazione prodotta dalla Regione AN risulta che l'avviso di accertamento n.
064040846815 relativo all'annualità 2020 è stato notificato al contribuente in data 04/07/2023 a mezzo raccomandata A/R. In tema di notificazioni postali degli atti impositivi eseguite direttamente dall'ente/ufficio con procedura semplificata, trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario e opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo con prova contraria (non fornita in atti).
La Cassazione ha chiarito che la notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico all'indirizzo del destinatario, senza necessità di relata o ulteriori formalità. È pertanto provata e regolare la notifica dell'avviso presupposto.
2) Sulla prescrizione della tassa automobilistica
La tassa automobilistica è governata dall'art. 5 D.L. 953/1982 (come modificato dall'art. 3 D.L. 2/1986, conv.
L. 60/1986), che prevede la prescrizione triennale dell'azione per il recupero delle somme dovute, decorrente dal terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato notificato il 04/07/2023, dunque entro il termine triennale riferibile all'annualità 2020. Inoltre, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, una volta notificato l'avviso (atto emesso a pena di decadenza), la successiva prescrizione per la cartella decorre dal momento in cui l'avviso diviene definitivo, ossia scaduti i 60 giorni per impugnarlo: la cartella del 23/07/2025 si colloca quindi nel triennio successivo alla definitività dell'avviso e non è prescritta.
Peraltro, è principio consolidato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo (per mancata impugnazione) è preclusa nel giudizio promosso avverso un atto successivo, salvo vizi propri di quest'ultimo: ciò rende inammissibili le contestazioni sul merito dell'accertamento dedotte solo in sede di impugnazione della cartella.
3) Sulla notifica della cartella via PEC
La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è espressamente consentita dall'art. 26 DPR 602/1973, presso gli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti dalla legge (INI-PEC/INAD).
Quanto ai profili formali prospettati (invio all'indirizzo del professionista;
formato PDF non p7m; assenza di firma digitale;
carenza di attestazione di conformità), la Cassazione ha ripetutamente affermato che la cartella notificata via PEC è valida anche quando l'allegato è in formato .pdf e privo di firma digitale, essendo la PEC di per sé idonea ad assicurare autenticità e provenienza dell'atto dall'ente emittente;
non sussiste un obbligo generalizzato di firma digitale sulla copia informatica della cartella, né di attestazione di conformità quando l'atto è nativo digitale o quando la copia per immagine è inequivocabilmente riferibile all'organo emittente.
Anche eventuali irregolarità della notifica PEC, ove non integrino inesistenza (mancanza totale di collegamento col destinatario), risultano sanabili per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., ove l'atto sia conosciuto e impugnato dal contribuente: la giurisprudenza distingue infatti tra nullità (sanabile ex tunc)
e inesistenza (non sanabile).
4) Su firma digitale, attestazione di conformità e “originale” della cartella
La cartella notificata via PEC è, di regola, un documento informatico che non necessita di sottoscrizione autografa e la cui validità non è condizionata dall'apposizione di firma digitale né dall'allegazione di un
“originale” cartaceo;
ciò risulta coerente sia con il Codice dell'Amministrazione Digitale sia con l'orientamento consolidato della Cassazione (anche recente) in materia di formato PDF e assenza di firma digitale.
5) Sul dedotto difetto di motivazione in punto interessi
In tema di motivazione della cartella riguardo agli interessi, le Sezioni Unite hanno chiarito che se la cartella segue un atto precedente (avviso/sentenza) che ha già determinato il quantum del tributo e individuato la decorrenza e la base normativa degli interessi, è sufficiente il rinvio (per relationem) all'atto presupposto, con l'indicazione dell'importo aggiornato;
se, invece, la cartella è il primo atto che richiede interessi, essa deve indicare importo, base normativa e decorrenza, senza che sia necessario riportare l'algoritmo analitico di calcolo.
Nel caso concreto, la cartella per tassa automobilistica riporta gli importi iscritti a ruolo e rinvia all'avviso presupposto: non è quindi ravvisabile vizio di motivazione relativamente agli interessi.
6) Sulla legittimazione passiva
Le doglianze attinenti al merito dell'imposizione (notifica e contenuto dell'avviso di accertamento;
prescrizione della pretesa originaria) riguardano la Regione quale ente impositore;
i vizi della riscossione (notifica PEC della cartella, forma e motivazione dell'atto di riscossione) attengono alla legittimazione passiva di ADER.
Ne discende la parziale inammissibilità delle censure rivolte a soggetto diverso da quello legittimato, fermo restando il complessivo rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica:
1. Rigetta il ricorso del Sig. Ricorrente_1 perché infondato;
2. Conferma la legittimità degli atti impugnati;
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 278,00 oltre accessori di legge, da suddividersi in parti uguali (€ 139,00 ciascuno) tra le resistenti Regione AN e
Agenzia delle Entrate – ON.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€278,00 oltre accessori di legge da suddividersi in parti uguali (€139,00 ciascuno) tra le resistenti Regione
AN ed AdE-ON.