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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5915 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Palermo, presso il cui studio a Palermo, via Orazio
Antinori n. 4/A, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Alessandro Palmigiano, presso il cui studio a Palermo, via R. Wagner n. 9, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 826/2023, emessa da questo Tribunale in data 15-21/02/2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
2. Il procedimento è proseguito per istruire le restanti domande avanzate dalla resistente.
In particolare, in sede di comparsa di costituzione aveva chiesto la conferma CP_1
delle condizioni della separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale del
05/03/2010, ovvero la previsione a carico del ricorrente di un assegno complessivo di euro
1 450,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e del figlio maggiorenne ES, nato il [...].
Successivamente all'udienza presidenziale del 13/05/2022, la resistente con dichiarazione sottoscritta in data 08/06/2022 e depositata in allegato alle note scritte del 10/06/2022 ha rinunciato espressamente alla domanda di contributo per il figlio, allegando che lo stesso, il quale aveva subito in quei mesi un intervento chirurgico al braccio, si era ristabilito fisicamente ed aveva ripreso la propria attività lavorativa, sempre a Londra;
la stessa, però, insisteva nel riconoscimento di un assegno divorzile, che quantificava nella misura di euro
300,00 al mese.
Con l'ordinanza presidenziale del 22/06/2022 è stato revocato il contributo per il mantenimento del figlio (residente, invero, a Londra) con la seguente argomentazione
“ritenuto che il figlio ES, ormai trentunenne ed economicamente autonomo, non convive più in ogni caso con la madre, per cui è certamente cessato ogni obbligo economico dal ricorrente alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, convenuto in sede di separazione consensuale”; veniva, inoltre, posto in favore della resistente un assegno di mantenimento di euro 200,00 al mese (“ritenuto che, alla luce della situazione reddituale e familiare, nonché delle contrapposte allegazioni su quanto concordato fra le parti successivamente alla separazione e della diversità di natura del presente procedimento divorzile rispetto alla separazione, va posto in via provvisoria a carico del ricorrente
l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno”).
Il procedimento, pertanto, è proseguito innanzi al Giudice istruttore solo per la domanda di assegno divorzile.
3. In punto di diritto, giova richiamare l'orientamento adottato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32198 del 05/11/2021, con cui è stata affrontata proprio la specifica questione che riguarda il caso in esame, ovvero l'intrapresa da parte del coniuge richiedente l'assegno divorzile di una relazione stabile con altra persona.
Rimandando alla motivazione integrale della sentenza, in cui vengono ripercorsi i due orientamenti previgenti ed esaminati i vari aspetti della materia, ci si limita in questa sede a riportare i principi di diritto espressi:
“L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non
2 determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa”.
“In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo”.
4. Nella fattispecie, dall'istruttoria svolta è emerso in modo pacifico che la resistente intrattiene da circa dieci anni una relazione con un uomo.
La stessa in sede di interrogatorio formale all'udienza del 22/11/2023 ha ammesso testualmente: “Si, confermo che si tratta del mio compagno;
si tratta di un uomo con cui ho una relazione sentimentale da circa 10 anni;
lui vive a Roma e io vado a trovarlo quando posso, circa 4-5 volte l'anno e nelle festività, compleanni, ecc.; io vivo a Palermo perché qui ho la casa e i miei genitori e spesso vado in Inghilterra a trovare mio figlio”; “si, il mio compagno si chiama;
ha contribuito per circa 10.000 euro, per la Per_1 Per_1
restante cifra mi hanno aiutata in parte i miei genitori;
abbiamo anche fatto un finanziamento di circa euro 40.000,00 che ha acceso il mio compagno in quanto titolare di un rapporto di lavoro e che è stato pagato a rate in parte da me e anche dal mio compagno”.
Dall'esame dei testimoni sono emerse le medesime circostanze e dalla documentazione fotografica prodotta risulta l'inserimento del compagno nella rete delle relazioni familiari ed amicali della resistente.
Pertanto, la relazione tra ed il compagno risulta caratterizzata dalla lunga durata, CP_1
dal carattere pubblico, dalla comunanza di vita e di intenti, dall'assunzione da parte del compagno di obbligazioni di somme di denaro in favore della resistente e presenta, dunque, i requisiti della serietà, della stabilità e della reciprocità dei diritti e dei doveri, alla stregua di una relazione more uxorio.
Alla luce di tali pacifici elementi, dunque, il fatto che i due partner non abbiano la medesima residenza anagrafica e non coabitino tutti i giorni della settimana nella medesima abitazione, circostanza su cui si è concentrata la difesa della resistente – in quanto la resistente ha residenza anagrafica a Palermo (fiscalmente, infatti, è unico componente del nucleo familiare
3 e gode, peraltro, dei benefici statali, quali reddito di cittadinanza ed ora assegno di inclusione), città dove peraltro vivono gli anziani genitori, e si reca spesso a Londra dal figlio, mentre il compagno vive e lavora a Roma - è del tutto irrilevante ai nostri fini, proprio avuto riguardo ai dati alquanto significativi sopra evidenziati, che confermano la costituzione tra la ed il compagno di un vero e proprio nucleo familiare, caratterizzato da un comune CP_1 progetto di vita e dall'assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale.
Si richiamano le argomentazioni della Corte: “la costituzione di una famiglia di fatto… costituisce espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, cui corrisponde anche una assunzione di responsabilità, verso il nuovo partner e il nuovo nucleo familiare frutto di un progetto di vita condiviso. Il mutamento della situazione di fatto a seguito di tale scelta libera, consapevole e responsabile dell'ex coniuge non può non essere foriero di conseguenze anche sui rapporti pregressi. Si tratta quindi di individuare, al di fuori di automatismi non consentiti dalla legge, e contrastanti con la funzione anche compensativa dell'assegno, il punto di equilibrio tra il principio di autoresponsabilità e la tutela della riaffermata solidarietà post-coniugale. L'instaurazione di una nuova convivenza stabile, frutto di una scelta, libera e responsabile, comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il nuovo compagno o la nuova compagna, dai quali si ha diritto a pretendere, finché permanga la convivenza, un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l'ordinamento solo quali adempimento di una obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto, anche
l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale (come attualmente previsto dall'art. 1 comma 37 della legge n. 76 del 2016), benché non privo di precarietà nel suo divenire, in quanto legato al perdurare della situazione di fatto”.
5. Ciò chiarito, deve a questo punto accertarsi, ai fini della verifica della sussistenza del diritto all'assegno divorzile limitatamente alla componente compensativa, in primo luogo, se la resistente abbia i mezzi adeguati per vivere e se sussista tra le parti una rilevanza sperequazione economica e, poi, se la stessa abbia fornito le prove del contributo fornito alla famiglia e delle aspettative sacrificate a causa dell'impegno familiare.
Quanto al primo aspetto, va evidenziato che dalla documentazione prodotta è emerso quanto segue.
(classe 1962) ha lavorato in passatto come ispettore di polizia;
ora si trova Parte_1
in stato di quiescenza;
dai modelli 730 depositati risulta per l'anno imposta 2021 un reddito complessivo € 47.029,00 (con imposta netta di € 13.752,00), per il 2022 un reddito di €
4 48.189,00 (con imposta netta di € 13.141,00) e per il 2023 di € 50.050,00 (con imposta netta di € 13.414,00).
(classe 1970) ha depositato certificazione dell'Agenzia delle Entrate, da cui CP_1
risulta che la stessa ha percepito nell'anno 2022 un reddito di euro 6.350,00; la stessa, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di aver percepito dalla fine del 2021 al novembre 223 il reddito di cittadinanza per un importo di euro 500,00 circa al mese.
Da tali dati emerge, senz'altro, una sperequazione reddituale tra le parti.
Il ricorrente è rimasto a vivere nella casa coniugale, acquisitata dai coniugi in costanza di matrimonio, e paga le rate del mutuo contratto per l'acquisto.
La resistente nell'anno 2015 ha acquistato un immobile sito in Palermo, via P. Tondù, n. 32, ed ha contratto un mutuo di euro 50.000,00; dopodichè nel 2019 ha estinto il mutuo, attraverso il contributo dell'attuale compagno (cf. verbale di interrogatorio formale) e dello stesso ricorrente, il quale nel mese di marzo del 2019 le ha corrisposto la somma di euro
12.000,00 (cf. estratto conto del . Parte_1
Al riguardo, va evidenziato che il ricorrente ha depositato una ricevuta a firma della resistente in data 02/05/2019, in cui è scritto testualmente “Ho ricevuto dal sig. la Parte_1
somma di euro 12.000 come buonuscita mantenimento separazione. Pertanto non ho nulla a pretendere economicamente dal suddetto”.
La resistente ha confermato di aver sottoscritto la ricevuta e di aver ricevuto la somma di denaro sopra indicata (bonifico, peraltro, documentato), ma ha tuttavia evidenziato che tale somma era stata versata a titolo di arretrati del mantenimento non versato per la stessa e per il figlio;
ha, in ogni caso, eccepito la nullità dell'accordo in violazione dell'indisponibilità dei diritti connessi.
Orbene, rileva il Tribunale che, fermo restando l'invalidità dell'accordo in relazione alla rinuncia da parte della resistente al futuro assegno di divorzio (cf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
5302 del 10/03/2006: “Gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo), non può non considerarsi il dato oggettivo dell'erogazione di tale cospicua somma di denaro da parte del in favore della Parte_1 CP_1
nel mese di marzo 2019.
Al riguardo, l'allegazione della resistente, secondo cui si sarebbe trattato di un rimborso dell'assegno non versato, non è stata provata;
peraltro, nello scritto non è stato fatto alcun
5 riferimento ad un debito pregresso da ripianare, ma è stata utilizzata l'espressione “buonuscita mantenimento separazione”; infine, la circostanza dell'inadempimento appare improbabile, anche in considerazione del fatto che nel ricorso per separazione consensuale era stato pattuito il pagamento dell'assegno direttamente da parte del datore di lavoro del Parte_1
Va, infine, evidenziato che nel 2019, al momento della corresponsione di quella somma, il figlio delle parti (classe 1991) aveva 28 anni e viveva già a Londra (circostanza Per_1
dedotta dal ricorrente e non contestata dalla resistente), e verosimilmente svolgeva anche attività lavorativa.
Orbene, passando ora alla verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile ovvero alla prova del contributo offerto dalla resistente alla comunione familiare e della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, è opportunto attenzionare alcuni elementi: al momento del matrimonio
(celebrato nel 1990) la resistente (classe 1970) aveva 20 anni;
l'anno successivo al matrimonio, nel 1991 nasceva ES (unico figlio nato dall'unione coniugale); in quegli anni la resistente si è effettivamente occupata della crescita del figlio e delle esigenze della famiglia;
ha iniziato a svolgere attività lavorativa regolarmente nell'anno 2006 presso un ente di formazione, dove ha lavorato sino al 2017 (cf. deposizioni testimoniali).
Dunque, il contributo fornito dalla resistente alle esigenze familiari si è senz'altro concretizzato nei primi 15 anni di matrimonio, ovvero dal 1990 al 2005; dopodichè, la resistente si è inserita nel mondo del lavoro, percependo un reddito stabile e continuativo;
al momento della separazione (2009), la , dunque, svolgeva attività lavorativa;
negli anni a CP_1
seguire, peraltro, è stata nelle condizioni per acquistare un immobile (2015) e poi per estinguere il mutuo contratto per l'acquisto (2019), anche grazie all'instaurazione di una nuova relazione con un uomo ed al contributo da costui fornitole.
Dal momento della separazione (2009-2010) in poi la resistente ha, dunque, goduto di un contributo per il suo mantenimento da parte del marito (ammontante complessivamente ad euro 450,00 per lei e per il figlio); nel 2019 ha ricevuto sempre dal marito la somma sopra indicata di euro 12.000; infine, dal mese di giugno 2022 ad oggi ha percepito l'assegno di mantenimento di euro 200,00 al mese fissato in suo favore con l'ordinanza presidenziale di questo giudizio (cf. estratti conto).
Deve, pertanto, ritenersi che, in forza delle somme sinora corrispostele dal marito in questo lungo periodo di tempo dalla separazione ad oggi (quindici anni circa), la ha già CP_1
ricevuto un adeguato compenso per il contributo fornito alla vita familiare ed alla crescita del
6 figlio ed un equo ristoro per aver rinunciato in quegli anni ad inserirsi nel mondo del lavoro ed ottenere un proprio reddito.
Non può, infine, sottacersi che la resistente ha comunque iniziato a svolgere attività lavorativa nel 2006, ovvero qualche anno prima dell'interruzione della convivenza coniugale, e che ha continuato a svolgere tale attività per un lungo periodo di 11 anni, sino al 2017; la stessa, pertanto, è dotata di una capacità lavorativa specifica che le consente di inserirsi nuovamente nel mercato occupazionale, anche in quel di Roma, dove vive l'attuale compagno.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che nessun assegno divorzile va riconosciuto in favore della resistente, convivente stabilmente da dieci anni con altro uomo, in relazione alla componente compensativa indicata dalla Suprema Corte, proprio in ragione delle somme di denaro finora già ricevute da parte dell'ex marito e degli ulteriori elementi sopra evidenziati.
Rimangono valide ed efficaci per il passato le statuizioni dell'ordinanza presidenziale, con cui era stato previsto un assegno provvisorio di euro 200,00 in favore della resistente, la quale, pertanto, non dovrà restituire alcunchè al ricorrente.
In considerazione del complessivo esito della lite e della circostanza appena riportata, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 826/2023, emessa da questo Tribunale in data 15-
21/02/2023, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ; C.F._2
1) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da fermo restando la CP_1 validità ed efficacia per il passato delle statuizioni dell'ordinanza presidenziale.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 09/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino ES Micela
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. ES MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5915 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenza Palermo, presso il cui studio a Palermo, via Orazio
Antinori n. 4/A, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Alessandro Palmigiano, presso il cui studio a Palermo, via R. Wagner n. 9, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 826/2023, emessa da questo Tribunale in data 15-21/02/2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
2. Il procedimento è proseguito per istruire le restanti domande avanzate dalla resistente.
In particolare, in sede di comparsa di costituzione aveva chiesto la conferma CP_1
delle condizioni della separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale del
05/03/2010, ovvero la previsione a carico del ricorrente di un assegno complessivo di euro
1 450,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e del figlio maggiorenne ES, nato il [...].
Successivamente all'udienza presidenziale del 13/05/2022, la resistente con dichiarazione sottoscritta in data 08/06/2022 e depositata in allegato alle note scritte del 10/06/2022 ha rinunciato espressamente alla domanda di contributo per il figlio, allegando che lo stesso, il quale aveva subito in quei mesi un intervento chirurgico al braccio, si era ristabilito fisicamente ed aveva ripreso la propria attività lavorativa, sempre a Londra;
la stessa, però, insisteva nel riconoscimento di un assegno divorzile, che quantificava nella misura di euro
300,00 al mese.
Con l'ordinanza presidenziale del 22/06/2022 è stato revocato il contributo per il mantenimento del figlio (residente, invero, a Londra) con la seguente argomentazione
“ritenuto che il figlio ES, ormai trentunenne ed economicamente autonomo, non convive più in ogni caso con la madre, per cui è certamente cessato ogni obbligo economico dal ricorrente alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, convenuto in sede di separazione consensuale”; veniva, inoltre, posto in favore della resistente un assegno di mantenimento di euro 200,00 al mese (“ritenuto che, alla luce della situazione reddituale e familiare, nonché delle contrapposte allegazioni su quanto concordato fra le parti successivamente alla separazione e della diversità di natura del presente procedimento divorzile rispetto alla separazione, va posto in via provvisoria a carico del ricorrente
l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno”).
Il procedimento, pertanto, è proseguito innanzi al Giudice istruttore solo per la domanda di assegno divorzile.
3. In punto di diritto, giova richiamare l'orientamento adottato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32198 del 05/11/2021, con cui è stata affrontata proprio la specifica questione che riguarda il caso in esame, ovvero l'intrapresa da parte del coniuge richiedente l'assegno divorzile di una relazione stabile con altra persona.
Rimandando alla motivazione integrale della sentenza, in cui vengono ripercorsi i due orientamenti previgenti ed esaminati i vari aspetti della materia, ci si limita in questa sede a riportare i principi di diritto espressi:
“L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non
2 determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa”.
“In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo”.
4. Nella fattispecie, dall'istruttoria svolta è emerso in modo pacifico che la resistente intrattiene da circa dieci anni una relazione con un uomo.
La stessa in sede di interrogatorio formale all'udienza del 22/11/2023 ha ammesso testualmente: “Si, confermo che si tratta del mio compagno;
si tratta di un uomo con cui ho una relazione sentimentale da circa 10 anni;
lui vive a Roma e io vado a trovarlo quando posso, circa 4-5 volte l'anno e nelle festività, compleanni, ecc.; io vivo a Palermo perché qui ho la casa e i miei genitori e spesso vado in Inghilterra a trovare mio figlio”; “si, il mio compagno si chiama;
ha contribuito per circa 10.000 euro, per la Per_1 Per_1
restante cifra mi hanno aiutata in parte i miei genitori;
abbiamo anche fatto un finanziamento di circa euro 40.000,00 che ha acceso il mio compagno in quanto titolare di un rapporto di lavoro e che è stato pagato a rate in parte da me e anche dal mio compagno”.
Dall'esame dei testimoni sono emerse le medesime circostanze e dalla documentazione fotografica prodotta risulta l'inserimento del compagno nella rete delle relazioni familiari ed amicali della resistente.
Pertanto, la relazione tra ed il compagno risulta caratterizzata dalla lunga durata, CP_1
dal carattere pubblico, dalla comunanza di vita e di intenti, dall'assunzione da parte del compagno di obbligazioni di somme di denaro in favore della resistente e presenta, dunque, i requisiti della serietà, della stabilità e della reciprocità dei diritti e dei doveri, alla stregua di una relazione more uxorio.
Alla luce di tali pacifici elementi, dunque, il fatto che i due partner non abbiano la medesima residenza anagrafica e non coabitino tutti i giorni della settimana nella medesima abitazione, circostanza su cui si è concentrata la difesa della resistente – in quanto la resistente ha residenza anagrafica a Palermo (fiscalmente, infatti, è unico componente del nucleo familiare
3 e gode, peraltro, dei benefici statali, quali reddito di cittadinanza ed ora assegno di inclusione), città dove peraltro vivono gli anziani genitori, e si reca spesso a Londra dal figlio, mentre il compagno vive e lavora a Roma - è del tutto irrilevante ai nostri fini, proprio avuto riguardo ai dati alquanto significativi sopra evidenziati, che confermano la costituzione tra la ed il compagno di un vero e proprio nucleo familiare, caratterizzato da un comune CP_1 progetto di vita e dall'assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale.
Si richiamano le argomentazioni della Corte: “la costituzione di una famiglia di fatto… costituisce espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, cui corrisponde anche una assunzione di responsabilità, verso il nuovo partner e il nuovo nucleo familiare frutto di un progetto di vita condiviso. Il mutamento della situazione di fatto a seguito di tale scelta libera, consapevole e responsabile dell'ex coniuge non può non essere foriero di conseguenze anche sui rapporti pregressi. Si tratta quindi di individuare, al di fuori di automatismi non consentiti dalla legge, e contrastanti con la funzione anche compensativa dell'assegno, il punto di equilibrio tra il principio di autoresponsabilità e la tutela della riaffermata solidarietà post-coniugale. L'instaurazione di una nuova convivenza stabile, frutto di una scelta, libera e responsabile, comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il nuovo compagno o la nuova compagna, dai quali si ha diritto a pretendere, finché permanga la convivenza, un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l'ordinamento solo quali adempimento di una obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto, anche
l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale (come attualmente previsto dall'art. 1 comma 37 della legge n. 76 del 2016), benché non privo di precarietà nel suo divenire, in quanto legato al perdurare della situazione di fatto”.
5. Ciò chiarito, deve a questo punto accertarsi, ai fini della verifica della sussistenza del diritto all'assegno divorzile limitatamente alla componente compensativa, in primo luogo, se la resistente abbia i mezzi adeguati per vivere e se sussista tra le parti una rilevanza sperequazione economica e, poi, se la stessa abbia fornito le prove del contributo fornito alla famiglia e delle aspettative sacrificate a causa dell'impegno familiare.
Quanto al primo aspetto, va evidenziato che dalla documentazione prodotta è emerso quanto segue.
(classe 1962) ha lavorato in passatto come ispettore di polizia;
ora si trova Parte_1
in stato di quiescenza;
dai modelli 730 depositati risulta per l'anno imposta 2021 un reddito complessivo € 47.029,00 (con imposta netta di € 13.752,00), per il 2022 un reddito di €
4 48.189,00 (con imposta netta di € 13.141,00) e per il 2023 di € 50.050,00 (con imposta netta di € 13.414,00).
(classe 1970) ha depositato certificazione dell'Agenzia delle Entrate, da cui CP_1
risulta che la stessa ha percepito nell'anno 2022 un reddito di euro 6.350,00; la stessa, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di aver percepito dalla fine del 2021 al novembre 223 il reddito di cittadinanza per un importo di euro 500,00 circa al mese.
Da tali dati emerge, senz'altro, una sperequazione reddituale tra le parti.
Il ricorrente è rimasto a vivere nella casa coniugale, acquisitata dai coniugi in costanza di matrimonio, e paga le rate del mutuo contratto per l'acquisto.
La resistente nell'anno 2015 ha acquistato un immobile sito in Palermo, via P. Tondù, n. 32, ed ha contratto un mutuo di euro 50.000,00; dopodichè nel 2019 ha estinto il mutuo, attraverso il contributo dell'attuale compagno (cf. verbale di interrogatorio formale) e dello stesso ricorrente, il quale nel mese di marzo del 2019 le ha corrisposto la somma di euro
12.000,00 (cf. estratto conto del . Parte_1
Al riguardo, va evidenziato che il ricorrente ha depositato una ricevuta a firma della resistente in data 02/05/2019, in cui è scritto testualmente “Ho ricevuto dal sig. la Parte_1
somma di euro 12.000 come buonuscita mantenimento separazione. Pertanto non ho nulla a pretendere economicamente dal suddetto”.
La resistente ha confermato di aver sottoscritto la ricevuta e di aver ricevuto la somma di denaro sopra indicata (bonifico, peraltro, documentato), ma ha tuttavia evidenziato che tale somma era stata versata a titolo di arretrati del mantenimento non versato per la stessa e per il figlio;
ha, in ogni caso, eccepito la nullità dell'accordo in violazione dell'indisponibilità dei diritti connessi.
Orbene, rileva il Tribunale che, fermo restando l'invalidità dell'accordo in relazione alla rinuncia da parte della resistente al futuro assegno di divorzio (cf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
5302 del 10/03/2006: “Gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo), non può non considerarsi il dato oggettivo dell'erogazione di tale cospicua somma di denaro da parte del in favore della Parte_1 CP_1
nel mese di marzo 2019.
Al riguardo, l'allegazione della resistente, secondo cui si sarebbe trattato di un rimborso dell'assegno non versato, non è stata provata;
peraltro, nello scritto non è stato fatto alcun
5 riferimento ad un debito pregresso da ripianare, ma è stata utilizzata l'espressione “buonuscita mantenimento separazione”; infine, la circostanza dell'inadempimento appare improbabile, anche in considerazione del fatto che nel ricorso per separazione consensuale era stato pattuito il pagamento dell'assegno direttamente da parte del datore di lavoro del Parte_1
Va, infine, evidenziato che nel 2019, al momento della corresponsione di quella somma, il figlio delle parti (classe 1991) aveva 28 anni e viveva già a Londra (circostanza Per_1
dedotta dal ricorrente e non contestata dalla resistente), e verosimilmente svolgeva anche attività lavorativa.
Orbene, passando ora alla verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile ovvero alla prova del contributo offerto dalla resistente alla comunione familiare e della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, è opportunto attenzionare alcuni elementi: al momento del matrimonio
(celebrato nel 1990) la resistente (classe 1970) aveva 20 anni;
l'anno successivo al matrimonio, nel 1991 nasceva ES (unico figlio nato dall'unione coniugale); in quegli anni la resistente si è effettivamente occupata della crescita del figlio e delle esigenze della famiglia;
ha iniziato a svolgere attività lavorativa regolarmente nell'anno 2006 presso un ente di formazione, dove ha lavorato sino al 2017 (cf. deposizioni testimoniali).
Dunque, il contributo fornito dalla resistente alle esigenze familiari si è senz'altro concretizzato nei primi 15 anni di matrimonio, ovvero dal 1990 al 2005; dopodichè, la resistente si è inserita nel mondo del lavoro, percependo un reddito stabile e continuativo;
al momento della separazione (2009), la , dunque, svolgeva attività lavorativa;
negli anni a CP_1
seguire, peraltro, è stata nelle condizioni per acquistare un immobile (2015) e poi per estinguere il mutuo contratto per l'acquisto (2019), anche grazie all'instaurazione di una nuova relazione con un uomo ed al contributo da costui fornitole.
Dal momento della separazione (2009-2010) in poi la resistente ha, dunque, goduto di un contributo per il suo mantenimento da parte del marito (ammontante complessivamente ad euro 450,00 per lei e per il figlio); nel 2019 ha ricevuto sempre dal marito la somma sopra indicata di euro 12.000; infine, dal mese di giugno 2022 ad oggi ha percepito l'assegno di mantenimento di euro 200,00 al mese fissato in suo favore con l'ordinanza presidenziale di questo giudizio (cf. estratti conto).
Deve, pertanto, ritenersi che, in forza delle somme sinora corrispostele dal marito in questo lungo periodo di tempo dalla separazione ad oggi (quindici anni circa), la ha già CP_1
ricevuto un adeguato compenso per il contributo fornito alla vita familiare ed alla crescita del
6 figlio ed un equo ristoro per aver rinunciato in quegli anni ad inserirsi nel mondo del lavoro ed ottenere un proprio reddito.
Non può, infine, sottacersi che la resistente ha comunque iniziato a svolgere attività lavorativa nel 2006, ovvero qualche anno prima dell'interruzione della convivenza coniugale, e che ha continuato a svolgere tale attività per un lungo periodo di 11 anni, sino al 2017; la stessa, pertanto, è dotata di una capacità lavorativa specifica che le consente di inserirsi nuovamente nel mercato occupazionale, anche in quel di Roma, dove vive l'attuale compagno.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che nessun assegno divorzile va riconosciuto in favore della resistente, convivente stabilmente da dieci anni con altro uomo, in relazione alla componente compensativa indicata dalla Suprema Corte, proprio in ragione delle somme di denaro finora già ricevute da parte dell'ex marito e degli ulteriori elementi sopra evidenziati.
Rimangono valide ed efficaci per il passato le statuizioni dell'ordinanza presidenziale, con cui era stato previsto un assegno provvisorio di euro 200,00 in favore della resistente, la quale, pertanto, non dovrà restituire alcunchè al ricorrente.
In considerazione del complessivo esito della lite e della circostanza appena riportata, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 826/2023, emessa da questo Tribunale in data 15-
21/02/2023, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ; C.F._2
1) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da fermo restando la CP_1 validità ed efficacia per il passato delle statuizioni dell'ordinanza presidenziale.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 09/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino ES Micela
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