Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00241/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cardinali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Novara, Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto emanato dal Questore della Provincia di Novara, Cat. A12/Imm. N. -OMISSIS- (notificato l'11/08/2022), giusta il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto o susseguente o dipendente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. UC Di IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 22.9.2022 e depositato in pari data, è impugnato il provvedimento in epigrafe, notificato in data 11.8.2022 e preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, recante revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, fondato sulle condanne riportate dall’istante nel 2019 e nel 2021 per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti ex art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 e rapina ex art. 628 c.p., ritenute ostative alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’art. 9, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998, per il grave disvalore attribuito dal legislatore a detta tipologia di reati, ritenuti di particolare allarme sociale e sintomatici di pericolosità sociale, tanto da precludere l’ingresso e la permanenza in Italia.
Quanto alla valutazione da svolgersi ai sensi dell’art. 9, comma 4, del predetto decreto (secondo cui il Questore tiene conto della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero), l’amministrazione ha dato atto della concreta minaccia per la collettività, del ruolo di rilievo nell’organizzazione malavitosa di cui l’istante ha fatto parte per ottenere guadagni più elevati rispetto a quelli dell’impresa gestita a nome della moglie per l’esecuzione di piccoli lavori edili, ritenuta mera impresa di copertura, peraltro beneficiaria di indebite prestazioni assistenziali durante l’emergenza sanitaria da Covid 19.
Inoltre, dall’esame dell’ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti risulta lo stabile inserimento dello straniero nel circuito degli stupefacenti, la sua capacità di accesso a diversi canali di approvvigionamento e, in definitiva, l’elevata pericolosità sociale che rendono recessivo il suo interesse privato alla vita familiare rispetto a quello preminente generale alla sicurezza sociale, trattandosi di persona socialmente pericolosa che rientra nella categoria dei soggetti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
Avverso tale atto insorge il ricorrente che lamenta violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria dolendosi, in sintesi, che l’amministrazione non avrebbe tenuto adeguatamente conto che si tratta di una persona residente in Italia da diversi anni, con attività lavorativa nel settore dell’edilizia, con coniuge e tre figli residenti ed integrati in Italia.
Si è costituita la Questura depositando documentazione e una relazione sui fatti di causa.
DIRITTO
Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998, il quale prevede che: "Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero" .
Il comma 7 del medesimo art. 9 dispone che il permesso va revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.
Il Collegio ritiene che, nel caso concreto, l’amministrazione abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
Difatti, se è vero che il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, n. 6479 del 2024) ovvero per il solo fatto che lo stesso risulti imputato in un processo penale, è altrettanto vero che la legge esplicitamente considera la condanna per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p. (come nel caso in esame) come uno degli elementi da prendere in considerazione, rilevato che le condotte addebitate al ricorrente appaiono di particolare gravità.
Invero, la Questura ha motivato la revoca del permesso di soggiorno ravvisando l’assenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del ricorrente alla permanenza in Italia, in ragione delle plurime e gravi vicende penali che lo hanno riguardato.
Si tratta di un giudizio logicamente condivisibile, che non si appalesa frutto di un mero automatismo in quanto non difetta la motivazione circa il carattere ostativo di tali condotte, che sono comunque sintomatiche di una mancata integrazione e volontà di adesione alle regole che informano la vita sociale dello Stato.
L’amministrazione procedente ha valutato globalmente i pregiudizi penali del ricorrente che certamente non possono ritenersi di lieve entità, così pervenendo ad un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale all’esito di una valutazione prognostica che non appare irragionevole o sproporzionata, in quanto volta ad assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
Inoltre, l’amministrazione procedente ha correttamente ritenuto che, alla luce della gravità dei precedenti penali, l’interesse dello straniero a mantenere i legami con i familiari in Italia deve ritenersi recessivo rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, cui il provvedimento impugnato è sotteso.
Del resto, come sottolineato dall’amministrazione, è palese che il ricorrente in primis abbia posto il suo interesse familiare in secondo piano rispetto alle attività delittuose compiute con grave disvalore sociale, nel momento in cui ha scelto di inserirsi stabilmente in un contesto criminale, come accertato in sede penale.
In conclusione, quindi, il Collegio reputa che l’ iter motivazionale dell’amministrazione procedente sia immune da censure di ordine logico in quanto fondato sulla gravità dei reati di cui sopra e su un conseguente e ragionevole bilanciamento di tutti gli elementi potenzialmente rilevanti ai fini della decisione.
Alla luce di quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte costituita che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
RA SP, Presidente
UC Di IT, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC Di IT | RA SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.