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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8105/2024 R.G., chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. A. LOIZZI Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 19/6/2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere stato assunto in data 18/3/2021 con contratto di tirocinio formativo dalla Fratelli
De Riccardis S.r.l., con sede legale in Galatina (LE) e sede operativa in Modugno (BA), quale addetto alla posa di cavi elettrici e linee telefoniche in fibra e di aver subito un infortunio sul lavoro il 21/06/2021, presso il Condominio in Bari alla Via Generale
Magli n. 32, adiva l'Intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'infortunio patito il 21/06/2021, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità, in termini di danno biologico, residuato pari almeno al 8-9%, ovvero pari al diverso grado percentuale, maggiore o minore, che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; b) per l'effetto condannare l' in persona del CP_1
l.r.p.t., alla corresponsione del corrispondente indennizzo in capitale nella misura dell'8-9 % o nella diversa percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, ovvero in rendita ove accertato in misura superiore al 15%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza ai sensi di legge;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Loizzi procuratore antistatario.”.
All'odierna udienza, nessuna delle parti compariva, si constatava che non vi era prova della notifica del ricorso, né del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per il ricorrente.
E' evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass.n.3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte della ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n.11227/92).
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 19/6/2024 da nei confronti dell' : Parte_1 CP_1
dichiara improcedibile il ricorso;
nulla per spese.
Pag. 2 di 3 Bari, 13/1/2025
IL
GIUDICE
(Dott.ssa
Emanuela FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8105/2024 R.G., chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. A. LOIZZI Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 19/6/2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere stato assunto in data 18/3/2021 con contratto di tirocinio formativo dalla Fratelli
De Riccardis S.r.l., con sede legale in Galatina (LE) e sede operativa in Modugno (BA), quale addetto alla posa di cavi elettrici e linee telefoniche in fibra e di aver subito un infortunio sul lavoro il 21/06/2021, presso il Condominio in Bari alla Via Generale
Magli n. 32, adiva l'Intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa dell'infortunio patito il 21/06/2021, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità, in termini di danno biologico, residuato pari almeno al 8-9%, ovvero pari al diverso grado percentuale, maggiore o minore, che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; b) per l'effetto condannare l' in persona del CP_1
l.r.p.t., alla corresponsione del corrispondente indennizzo in capitale nella misura dell'8-9 % o nella diversa percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, ovvero in rendita ove accertato in misura superiore al 15%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza ai sensi di legge;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Loizzi procuratore antistatario.”.
All'odierna udienza, nessuna delle parti compariva, si constatava che non vi era prova della notifica del ricorso, né del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per il ricorrente.
E' evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass.n.3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte della ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n.11227/92).
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 19/6/2024 da nei confronti dell' : Parte_1 CP_1
dichiara improcedibile il ricorso;
nulla per spese.
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IL
GIUDICE
(Dott.ssa
Emanuela FOGGETTI)
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